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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 07/11/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, successivamente alla scadenza del termine per il deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1227/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Messina, via Ducezio n. 12 presso lo studio dell'Avv. Vito Zumbo che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Foti per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Messina, via Armeria n. 1, resistente,
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai CP_1
- Enpals, etc..
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
ha proposto ricorso innanzi al Tribunale di Barcellona Parte_1
Pozzo di Gotto contro l per il riconoscimento del diritto alla CP_1 pensione privilegiata di inabilità per marittimi.
Il ricorrente ha svolto attività lavorativa come marittimo a turno particolare e a tempo indeterminato dal dicembre 2013 presso la
Compagnia delle Isole Siremar, transitando successivamente alla SNS S.p.A. e infine alla Liberty Dal gennaio 2021 è stato CP_2 posto in continuità di rapporto di lavoro.
Durante il servizio, il sig. è stato assegnato a mansioni di Pt_1 manovra a poppa degli aliscafi e, dal marzo al giugno 2019, al servizio di guardiania notturna presso i pontili di Milazzo, Lipari e
Rinella, in condizioni ambientali precarie: assenza di infrastrutture, servizi igienici, illuminazione e riscaldamento. In particolare, il servizio veniva svolto all'aperto o a bordo di aliscafi ormeggiati con motori spenti, spesso all'interno della propria autovettura.
Dal 29 ottobre 2019 al 2021, il ricorrente è stato nuovamente destinato alla guardiania notturna, con permanenze sull'isola fino a
10 ore consecutive e turnazioni di 7 notti consecutive. Nonostante le richieste di turnazioni più sostenibili, l'azienda non ha mai adeguato le condizioni di lavoro ai minimi standard di sicurezza e salubrità previsti dall'art. 11 del D.lgs. 271/99, che impone un limite massimo di 14 ore di permanenza a bordo e almeno 10 ore di riposo tra i turni.
A causa delle condizioni lavorative, il ha iniziato a manifestare Pt_1 sintomi di logoramento psico-fisico già dal 2016, con diagnosi successive di cardiopatia ipertensiva, insufficienza venosa, e altre patologie invalidanti.
La Commissione Medica della Capitaneria di Porto di Milazzo lo ha ripetutamente dichiarato temporaneamente non idoneo alla navigazione, fino alla definitiva inidoneità accertata il 07.09.2022 ai sensi dell'art. 19-1-2 RDL 141271933 n.1773.
Il ricorrente ha quindi presentato domanda all per il CP_1 riconoscimento della pensione privilegiata, respinta sia in sede amministrativa che in sede di impugnazione. Successivamente, è stato accertato un aggravamento dell'invalidità civile fino al 67-99%.
Ha chiesto l'accertamento che le patologie da cui è affetto siano state contratte per causa di servizio con conseguente riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata dei marittimi, con decorrenza dalla domanda amministrativa. Ha chiesto anche la condanna dell al riconoscimento del CP_1 beneficio previdenziale, con corresponsione dei ratei pregressi, interessi e rivalutazione.
Nella resistenza dell all'udienza del 6 novembre 2025 la causa è CP_1 stata assunta in decisione.
Il ricorso non merita accoglimento.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio, affidata al dott. è Persona_1 emerso che il ricorrente è affetto da una serie di patologie, tra cui:
• Cardiopatia valvolare ipertensiva con ridotta frazione di eiezione ed edemi periferici;
• Poliartrosi a moderata incidenza funzionale;
• Sindrome disventilatoria ostruttiva di moderata entità;
• Sindrome ansioso-depressiva endoreattiva;
• Tendinopatia della cuffia dei rotatori a moderata incidenza funzionale;
• Scarso compenso glicometabolico in soggetto obeso.
Il c.t.u. ha accertato che l'inabilità alla navigazione è stata determinata esclusivamente dalla condizione di “scarso compenso glicometabolico” (diabete), diagnosticata per la prima volta nel settembre 2020. Tale patologia, secondo il c.t.u., è di natura dismetabolica, legata a fattori eredo-costituzionali e influenzata da fattori acquisiti (in particolare dietetico-alimentari), e non è riconducibile causalmente né come causa né come concausa all'attività lavorativa svolta a bordo nave.
Le altre condizioni patologiche riscontrate (cardiopatia, poliartrosi, ecc.), pur potenzialmente influenzate dalle condizioni lavorative, non costituiscono, secondo il c.t.u., motivo di inabilità permanente alla navigazione secondo i criteri medico-legali.
Alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che il
Tribunale integralmente condivide e fa proprie, deve ritenersi che l'inabilità alla navigazione di non sia causalmente Parte_1 riconducibile all'attività lavorativa svolta a bordo nave. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese vanno compensate, dal momento che la decisione è dipesa esclusivamente da un accertamento di natura medico-legale.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 7 novembre 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino