Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 3503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3503 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del 16/01/2025, lette le note scritte ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 19958/2022 R.G. cui è riunita quella iscritta al N. 19959/2022 R.G. promosse da:
rapp.to e difeso dall'Avv. FRANZESE Parte_1
VINCENZO come da procura in atti
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1 rapp.to e difeso dall'Avv. LIZZI MARIA SOFIA come da procura in atti Nonché:
rapp.ta e difesa Controparte_2 dall'Avv. FOGLIA MANZILLO ROBERTA come da procura in atti
, in persona del legale rapp.p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. CP_3
CONCETTA PETRILLO
RESISTENTI OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE Con distinti ricorsi depositati in data 07/11/2022 e successivamente riuniti la società in epigrafe esponeva che, in data 18/10/2022, riceveva, da parte di l'intimazione di pagamento n. Controparte_2
071/20229021309163/000 degli importi di euro 97.432,53, relativamente modello DM10, relativa alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito
071/20100110647722/000, 071/201001211658745/000, 371/20120004539123/000, 371/20120006313504/000, 371/2012000714870/000, 371/20120009701532/000, 37120120009821220/000, 371/20120016601829/000, 371/20130000782815/000, 371/20130006837014/000, 371/20130009341239/000, 371/20130011986782/000, 371/20140000315164/000, 371/20140013214163/000,
071/20130153244701/000 e n. 071/20140103647473/000. Lamentava la mancata notifica, la nullità e l'illegittimità delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito in essa contenuti e la conseguente nullità e illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata;
assumeva la prescrizione degli avvisi di addebito, nonché la decadenza. Lamentava poi l'inesistenza giuridica della notifica dell'atto impugnato, poiché proveniente da un indirizzo pec t, Email_1 non contenuto nei registri pubblici normativamente previsti. Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare le cartelle e gli avvisi di addebito, i cui estremi sono riportati nella intimazione impugnata, non sono mai state notificate al ricorrente o che la loro notifica è nulla, annullabile, inesistente e/o illegittima;
2) accertare e dichiarare che nessuno degli atti anteriori intimazione di pagamento sia mai stata notificata al ricorrente, o che la loro notifica è nulla, annullabile, inesistente e/o illegittima;
3) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti azionati dall'ente di riscossione con gli avvisi di cui alla intimazione impugnata;
4) per l'effetto ordinare che i presunti debiti vengano cancellati dal ruolo;
5) che nel merito nulla è dovuto dal ricorrente;
6) condannare la resistente società al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara aver anticipato le prime e non riscosso i secondi, con rivalsa dell'Iva e Cpa come per legge”. Si costituivano tempestivamente i resistenti. L eccepiva la propria CP_4 carenza di legittimazione passiva in relazione alla notifica degli avvisi di addebito;
l' eccepiva la puntuale notifica degli avvisi di addebito CP_1 prodromici, l la ritualità della notifica dell'intimazione di pagamento CP_5
e chiedevano il rigetto dell'opposizione. Quindi, all'udienza odierna, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa. Va preliminarmente chiarito come, trattandosi di opposizione avverso intimazione di pagamento notificata dall , Controparte_2 sussiste la legittimazione passiva della medesima. Non può essere accolta l'eccezione di inesistenza della notifica a mezzo p.e.c. dell' dell'intimazione di Controparte_6 pagamento n. 071/20229021309163/000, nonché degli altri atti ad essa prodromici, provenienti dall'indirizzo t. Email_1
L'art.
3-bis della l. n. 53 del 1994, prevede che "La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi". L'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali “oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità”. Tali elementi consistono: “a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioe', la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (Cass sez. un., 20/07/2016 n.14916, riferita alla notifica di ricorso per Cassazione). La violazione di tale disposizione integra una fattispecie di nullità dell'atto e non di inesistenza in quanto l'atto, pur se viziato, poiché eseguito al di fuori della previsione di legge, può pur sempre essere riconosciuto come appartenente alla categoria delle notificazioni, anche se non è idoneo a produrre in modo definitivo gli effetti propri del tipo di atto in questione (tra altre, Cass., sez. un., n. 10817 del 2008 e Cass. nn. 6947 del 1995, 7818 e
16952 del 2006). La notificazione della cartella di pagamento effettuata da un indirizzo del mittente non risultante da pubblici elenchi, che peraltro non esclude la riferibilità dell'atto alla , non attiene agli Controparte_2 elementi costitutivi essenziali dell'atto; pertanto, la relativa carenza ricade sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. Difatti, “la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”, ovvero di consentire al contribuente la piena conoscenza dell'atto notificato, che nel caso di specie risulta pienamente assicurata in considerazione della tempestiva proposizione del presente ricorso giudiziale di impugnazione di tale atto. Le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza del 18/05/2022, n.15979, con riferimento ad una ipotesi di notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, hanno sancito il generale principio in base al quale la notifica “utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi “non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del
2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”. Ciò considerato “deve ritenersi valida la notifica proveniente da un indirizzo PEC dal quale era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri. Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost.” (Cass. n.982/2023) soprattutto nel caso in cui il contribuente non deduca alcun motivo che avrebbe determinato una lesione in concreto del diritto di difesa. In effetti “la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito” (Cass. 2982 del 2023; Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021). Nel caso in esame, parte attrice “non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia, come presente nei E pubblici registri ) ma da uno Email_2 diverso ( t), Email_4 relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dall' ” (Cass. 982/2023). Controparte_2
Deve essere, altresì, ritenuta infondata l'eccezione di mancata notifica degli atti prodromici all'impugnata intimazione di pagamento. Ed invero, dalla documentazione prodotta dall'istituto previdenziale si evince la rituale notifica a mezzo raccomandata a/r degli avvisi di addebito. In particolare: gli AVA n. 371/20120004539123/000 notificato il 23.05.2012, n. 371/20120006313504/000 notificato il 06.08.2012; 371/2012000714870/000 notificato il 21.09.2012; 371/20120009701532/000 notificato il 24.10.2012; 37120120009821220/000 notificato il 24.10.2012; 371/20120016601829/000 notificato il 22.01.2013; 371/20130000782815/000 notificato il 09.04.2013; 371/20130006837014/000 notificato il 20.11.2013;
371/20130009341239/000 notificato il 31.12.2013; 371/20130011986782/000 notificato il 30.01.2014; 371/20140000315164/000 notificato il 03.04.2014; 371/20140013214163/000 notificato il 22.01.2015;
371/20150001960540/000 notificato il 04.08.2015. Anche l' ha documentalmente provato la rituale notifica a mezzo CP_5 raccomandata a/r delle cartelle di pagamento n. 071/20100110647722/000 notificata il 28.5.2010, 071/201001211658745/000 notificata il 1.7.2010, 071/20130153244701/000 notificata il 13.2.2015 e n. 071/20140103647473/000 notificata il 3.4.2015. Inoltre, l' ha depositato in atti documentazione comprovante CP_4 accordo di definizione agevolata a cui ha prestato adesione il ricorrente dando atto di aver preso piena conoscenza della pretesa creditoria;
ha poi depositato atto di pignoramento mobiliare del 27.11.2018 ad ulteriore riprova della conoscenza, da parte dell'istante, della propria situazione debitoria. In secondo luogo, va qui posto in evidenza come L Controparte_2
ha documentato di aver posto in essere diversi atti di
[...] riscossione successivi, interruttivi della prescrizione, quali gli avvisi di intimazione del 24.1.2017, del 10.3.2017, del 5.9.2018, del 22.10.2018 e del 26.4.2019, nonché il sopra richiamato pignoramento mobiliare del 2018. Pertanto, tenuto conto che l'opposta intimazione di pagamento è stata notificata in data 7.11.2022 non risulta decorso il termine prescrizionale, nella specie quinquennale, tenuto altresì conto della sospensione del relativo termine disposta dall'8 marzo fino al 31 agosto 2021 dall''art. 68 del DL 17 marzo 2020 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e successive modifiche. Va accolta l'eccezione di prescrizione limitatamente ai contributi e accessori di cui alle cartelle di pagamento n. 071/20100110647722/000 notificata il 28.5.2010 e n. 071/201001211658745/000 notificata il 1.7.2010, in quanto il primo atto che ha interrotto la prescrizione che è quinquennale è l'intimazione di pagamento n.
07120179001841427000 notificata in data 17.1.2017, così come sono prescritti i contributi e le sanzioni di cui all'avviso di addebito n. 371/2012000714870/000 notificato il 21.09.2012, cui non ha fatto seguito Contr alcun atto successivo di messa in mora da parte dell' . Il ricorso va quasi del tutto rigettato in quanto infondato. Le spese si compensano per 1/3 e seguono la soccombenza per il residuo e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede: a) Rigetta l'opposizione eccezione fatta per le cartelle di pagamento n. 071/20100110647722/000 notificata il 28.5.2010 e n. 071/201001211658745/000 notificata il 1.7.2010 e per l'avviso di addebito n. 371/2012000714870/000 notificato il 21.09.2012, i cui contributi sanzioni e interessi sono prescritti;
b) compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite residue , liquidate in tale importo ridotto in € 2000,00 di cui € 1000,00 in favore dell' ed € 1000,00 in favore CP_1 Contr dell oltre IVA e CPA Si comunichi
Così deciso in data 16/01/2025. il Giudice Dott. Manuela Montuori