TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 03/11/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1919/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Terni Sezione Civile in persona del Giudice Onorario Dott.ER AR in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato ai sensi dell'art.281 quinquies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n.1919/2024 R.G. Affari Civili
TRA
(cod. fisc. ), in persona del Direttore Generale Parte_1 P.IVA_1 pro tempore Dott. rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Marco Parte_2
HI presso il cui studio in Via Barbarasa 23, è elettivamente domiciliata. Pt_1
-opponente
E
(codice fiscale n. in persona del procuratore speciale Dott. Controparte_1 P.IVA_2 [...]
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti dall'Avv. Alessandro Lanzi ed CP_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Marche, 1.
-opposta
Oggetto: vendita di cose mobili.
pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l conveniva in Parte_1 giudizio proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 603/2024 del Controparte_1
15.10.2024 di €. 16.636,77, oltre ulteriori interessi, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la carenza e/o difetto di legittimazione ad agire in capo alla ricorrente;
-accertare e dichiarare, in ogni caso, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocarlo;
-accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'inesistenza e/o l'illegittimità del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto e, comunque, rigettare tutte le domande avversarie”.
Parte opponente eccepiva in via preliminare, il difetto di legittimazione ad agire in capo alla ricorrente/mandataria che agiva giudizialmente quale mera “mandataria” del “fornitore” titolare del presunto credito ( non sussistendo alcun atto di cessione del “credito”, atteso che il mero Per_1
“mandato alla gestione e incasso” che si affermava essere stato stipulato in data “11 marzo 2024” era successivo ai pagamenti già effettuati dall' “direttamente” al fornitore/titolare del Parte_1 presunto credito ingiunto;
che, nel merito, eccepiva il difetto di allegazione e di prova in cui era incorsa la mandataria in quanto la stessa non aveva allegato e non aveva fornito prova di alcun elemento che potesse confermare l'esistenza del presunto credito ingiunto, essendo assenti le fatture che avrebbero portato le somme ingiunte; che era inapplicabile la disciplina degli interessi e sanzioni ex D.Lgs. n.
231 del 2002, artt. 5 e 6 in quanto trattavasi di rapporto non inquadrabile nel paradigma della transazione commerciale di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 2, comma 1 lettera a); che in merito alle transazioni con la P.A.vigeva una disciplina specifica (d.lgs 231/2002) in materia di termini di pagamento (dalla cui scadenza decorrono “gli interessi” di mora) e, con riferimento agli enti pubblici che fornivano assistenza sanitaria i termini di pagamento erano di “60 giorni” (art. 4 c. 5 d. lgs.
231/2002); che, in ogni caso, il debitore non era tenuto alla corresponsione degli interessi moratori ove il mancato pagamento nei termini predetti fosse dipeso da causa a lui non imputabile; che nel caso di
“fatture elettroniche”, l' poteva procedere al pagamento delle sole fatture Parte_1
“regolarmente emesse” (codici CIG, ordini NSO, codici di repertorio e prezzi conformi al contratto, ecc.), come riscontrabili nella piattaforma Area RGS (ex PCC) di certificazione dei crediti verso la PA;
che nel caso di “fatture elettroniche respinte” dall' al c.d. “SDI”, il fornitore era Parte_1
pagina 2 di 8 tenuto a provvedere a nuovo invio del documento elettronico, “rimuovendo” la causa del rifiuto, ed il termine di scadenza (60 gg.) decorreva dalla ricezione del documento rettificato;
che, nel caso di richiesta di “modifica/integrazione”, il fornitore doveva trasmettere la relativa nota di credito/variazione; che la richiesta interrompeva i termini di scadenzafino alla trasmissione della nota di credito elettronica, anche questa riscontrabile in Area RGS;
che l'ordine del c.d. “ NSO ” (sistema digitale di trasmissione documenti gestito dal Dipartimento della Ragioneria di Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e integrato con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e con lo
SDI – Sistema di interscambio, rappresentava lo strumento per trasmettere la fattura elettronica) accettato dal fornitore impegnava lo stesso all'emissione della fattura alle condizioni ivi indicate;
che eventuali fatture non conformi dovevano, pertanto, essere rettificate con conseguente sospensione dei relativi termini di pagamento;
che le fatture elencate nel ricorso per d.i. risultavano essere state emesse dal fornitore a partire dal “06.10.2023 fino al 29.02.2024” ed erano state tutte pagate CP_3 dalla che le fatture indicate dalla ricorrente come emesse con data fino al 12 Parte_1 gennaio 2024 erano state pagate dall' “direttamente al fornitore” con vari Parte_1 ordinativi di pagamento, l'ultimo dei quali era datato 7 marzo 2024; che le fatture emesse nel mese di febbraio 2024 e pervenute il 17 maggio, a causa dei vari rifiuti e rinvii, con scadenza 16 luglio (60 giorni dalla ricezione) erano state pagate il 3 luglio (OPI n. 40003793) sul conto della CP_1 per effetto della procura all'incasso pervenuta il 12.03.2024; che non spettava, comunque, alcun importo a titolo di “interessi anatocistici” e/o di “rivalutazione” e tantomeno a titolo di non meglio indicato, generico ed inesistente asserito “danno”, comunque non allegato né provato oltre che inesistente.
Si costituiva contestando le avverse articolazioni e concludendo: “In via Controparte_1 preliminare: - accertare la legittimazione attiva di quale mandataria all'incasso di CP_1
n via principale: - rigettare l'Opposizione dell' in quanto infondata in Per_1 Parte_1 fatto e diritto, in ogni caso, revocare il Decreto in ragione del pagamento parziale effettuato dalla
Debitrice e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore di Banca Sistema Parte_1 de: la somma di Euro 3.358,16, a titolo di interessi di mora ex artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/2002, maturati per il ritardato pagamento del fino al saldo;
la somma di Euro 1.400,00 Parte_3 quale indennizzo per ciascuna fattura azionata in forza dell'applicazione dell'art. 6 D. Lgs 231/02, oltre gli interessi legali dalla scadenza alla data della domanda nonché gli ulteriori interessi ex art.
1284 c.c. dalla domanda al saldo;
e, quindi, complessivamente condannare l' al Parte_1 pagamento in favore di della somma di Euro 4.758,16, il tutto oltre interessi CP_1 anatocistici al tasso legale maturati sugli interessi scaduti da almeno 6 mesi a far data dalla domanda pagina 3 di 8 giudiziale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1283 e 1224 c.c., nonché rivalutazione monetaria e maggior danno, nella misura pari al costo del denaro, al mancato guadagno e comunque al tasso applicato in operazioni similari”.
Deduceva, parte opposta, che l' dando seguito alle apposite Delibere Dirigenziali, Parte_1 affidava a determinate forniture di carattere sanitario;
che in ragione della puntuale esecuzione Per_1 delle forniture richiestele, maturava il credito di Euro 395.453,65 che l' Per_1 Parte_1 saldava in ritardo rispetto ai termini convenuti nelle fatture rappresentative del credito;
che, con contratto di mandato alla gestione e all'incasso dell'11 marzo 2024, conferiva a Per_1 CP_1 mandato irrevocabile all'incasso del credito originario comprensivo di "tutti gli interessi maturati (e non ancora riscossi) e maturandi, tutti gli accessori ed i privilegi, tutte le garanzie e tutte le cause di prelazione, tutti i diritti e le facoltà accessorie che assistevano i crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai crediti e al loro esercizio"; che il mandato veniva notificato all' il 12 Parte_1 marzo 2024; che alla data del 27 settembre 2024, l' era ancora debitrice del Parte_1 credito, e cioè di: (i) Euro 3.000,00, quale residuo capitale del Credito (ii) degli interessi Parte_3 maturati, in ragione del ritardato saldo parziale del , fino alla data del 24 settembre Parte_3
2024, con la decorrenza e al saggio di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/02, pari ad Euro 9.632,75; (iii) degli ulteriori interessi maturandi (a partire dal 25 settembre 2024 fino al soddisfo) sulla porzione residua di sorte capitale, con la decorrenza e al saggio di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/02 (il
“Credito Ingiunto”); che a fronte del perdurante inadempimento dell' con ricorso Parte_1 per decreto ingiuntivo del 27 settembre 2024 poi iscritto al R.G. n. 1544/2024, chiedeva
CP_1 al Tribunale di Terni di ingiungere alla Debitrice il pagamento del credito ingiunto;
che il giudice invitava a depositare le fatture rappresentative di un tale credito ingiunto, per come
CP_1 menzionate nell'elenco depositato;
che provvedeva con deposito del 10 ottobre 2024 e,
CP_1 il 15 ottobre 2024, il Tribunale di Terni emetteva il decreto notificato alla debitrice il successivo 16 ottobre;
che il 25 novembre 2024, l' notificava l'Opposizione a e Parte_1 CP_1 che veniva, dunque, instaurato il presente giudizio, iscritto al R.G. n. 1919/2024; che, in seguito ad una verifica contabile con la mandante, prendeva atto che il credito ingiunto, per come
CP_1 azionato in sede monitoria, risultava parzialmente estinto, per avere la debitrice provveduto il 12 settembre 2024 al pagamento della fattura n. 11021234, residuando un debito della Euro Parte_4
3.358,16 a titolo di interessi di mora ex artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/02 maturati per il ritardato pagamento del credito originario, fino saldo;
(ii) Euro 1.400,00 quale indennizzo per ciascuna fattura azionata in pagina 4 di 8 forza dell'applicazione dell'art. 6 D.Lgs. 231/02, oltre gli interessi legali dalla scadenza alla data della domanda nonché gli ulteriori interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo.
La causa, istruita documentalmente, è stata assegnata a questo giudice in data 15.7.2025 subentrato al precedente giudicante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Terni relativo alla pretesa creditoria avanzata da nei confronti dell' Controparte_1 Parte_1
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo l'oggetto della cognizione attiene ad
[...] un completo riesame, nel contraddittorio delle parti e nelle forme di un ordinario giudizio di cognizione, della valutazione di merito sottesa al decreto di condanna, mediante l'accertamento dell'esistenza e della validità della pretesa creditoria azionata.
L'opposizione è infondata.
In via preliminare, va respinta l'eccezione sulla legittimazione attiva dell'opposta in virtù del fatto che il mandato è successivo al saldo delle fatture effettuato direttamente alla mandataria. Detta considerazione è priva di rilevanza considerato che il mandato ha ad oggetto anche l'incasso di “tutti gli interessi maturati (e non ancora riscossi) e maturandi” per il ritardato pagamento del credito originario;
ne deriva che il mandato in rem propriam all'incasso, non configurando cessione del credito, non attribuisce al mandatario la titolarità del credito, bensì la mera legittimazione a riscuoterlo
(cfr. Cass., sez. I, 30 gennaio 2003, n. 1391), anche con riguardo agli interessi maturandi che, ovviamente, ancora non esistevano alla data di accensione del contratto dell'11.3.2024 ed il debitore poteva pagare al mandatario con ogni effetto liberatorio.
Infondata è, altresì, l'eccezione in ordine alla sussistenza del credito, per inesistenza delle fatture poste a base del decreto ingiuntivo opposto, dato che le ha, invece, depositate, in sede Controparte_1 monitoria (cfr. doc. 14 del fascicolo monitorio).
Tuttavia, la stessa parte opposta ha ammesso che, in seguito ad una verifica contabile con la mandante, veniva preso atto che il credito ingiunto, per come azionato in sede monitoria, risultava parzialmente estinto, per avere la debitrice provveduto il 12 settembre 2024 al pagamento della fattura n. 11021234
e, per l'effetto, chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo sostituendolo con la condanna alla somma di €
3.358,16 a titolo di interessi di mora ex artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/02 maturati per il ritardato pagamento del credito originario, fino saldo ed € 1.400,00 quale indennizzo per ciascuna fattura azionata in forza dell'applicazione dell'art. 6 D.Lgs. 231/02, oltre gli interessi legali dalla scadenza alla data della pagina 5 di 8 domanda nonché gli ulteriori interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo, per un totale di €
4.758,16.
Parte opposta invoca l'applicabilità della disciplina in tema di transazioni commerciali, di cui al D. Lgs.
n. 231/02.
A norma dell'art. 2, co. 1, lett. a) del suddetto decreto, costituiscono transazioni commerciali quelle operazioni, di natura economica e/o finanziaria, di un soggetto (professionista/imprenditore) a seguito di un rapporto contrattuale, anche se stipulato con Enti della P.A., “che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo”.
Quindi, al primo comma dell'articolo 1 (rubricato come "Ambito di applicazione") si stabilisce che "le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale"; all'articolo 2 ("Definizioni"), al primo comma, alla lettera a) si definisce transazioni commerciali "i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo", e alla lettera b) si definisce pubblica amministrazione "le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome.. .,gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici", e, infine, alla lettera c), si definisce imprenditore "ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione".
Nel caso di specie, ritiene questo giudicante che il rapporto contrattuale in argomento, per cui è causa, sia ascrivibile ad una transazione commerciale, posta in essere da un imprenditore commerciale (il mandante GA IT s.p.a) nei confronti dell' ente Parte_1 pubblico;
inoltre, dalle Delibere Dirigenziali in atti, con le quali parte opponente affidava a GA
IT s.p.a le forniture sanitarie dedotte in giudizio, si ricava, altresì, la connotazione di un contratto ad esecuzione continuata (nei limiti temporali, ovviamente, dell'efficacia del provvedimento concessorio di origine) e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti. Il che conduce agevolmente a sussumerlo nella "transazione commerciale" di cui al d.lgs, 231/2002, come contratto tra un'Impresa e una pubblica amministrazione che comporta la prestazione di servizi a fronte del pagamento di un prezzo (cfr. cass.n.14349/2016). pagina 6 di 8 Dalla superiore considerazione ne consegue che, trovando applicazione il D.Lgs. n. 231/2002, si applica il disposto dei relativi artt. 4 (“gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”), 5 (“
1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7.”) e 6 (“Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. “).
Dalla disamina dell'estratto notarile conforme delle scritture contabili di (sub. doc. 13 CP_1 del fascicolo monitorio) si ricava come n.35 fatture siano state saldate dall'opponente oltre la scadenza dei 60 giorni pattuiti, senza che parte opposta, in senso contrario, abbia prodotto documentazione attestante il loro tempestivo pagamento o le specifiche ragioni giustificative del loro ritardo o della loro non imputabilità; le stesse sono state analiticamente indicate nella comparsa di costituzione e risposta della parte opposta.
Ad esse, quindi, andrà applicata la maggiorazione costituita da:
- interessi di mora maturati, con la decorrenza e al saggio di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/02, fino alla data del saldo per il ritardato pagamento del credito originario, pari ad € 3.358,16;
- risarcimento ex art. 6 D.Lgs. 231/02, per l'importo di € 1.400,00.
La pretesa creditoria di ammonta, quindi, complessivamente ad € 4.758,16, oltre CP_1 CP_1 interessi anatocistici al tasso legale dal giorno della domanda giudiziale ex art. 1283 cod. civ. sul solo importo di € 3.358,16.
Non può riconoscersi, invece, alcuna rivalutazione;
in caso di inadempimento o ritardato adempimento dell'obbligazione la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta, sempreché il creditore alleghi e dimostri ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 2, l'esistenza del maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali previsti con funzione risarcitoria in misura forfettariamente predeterminata dall'art. 1224 c.c., comma 1.
La soccombenza determina la condanna alle spese di lite, liquidate come in dispositivo, applicando il
2° scaglione del tariffario vigente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del G.O.P. Dott.ER AR in funzione di Giudice Unico, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando: pagina 7 di 8 1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 603/2024 del 15.10.2024 del Tribunale di Terni;
2) condanna l a corrispondere a € Parte_1 Controparte_1
4.758,16, oltre interessi come indicato in motivazione;
3) condanna l a pagare le spese di lite pari ad € 2.552,00, Parte_1 oltre le spese generali del 15% ed accessori di legge.
Terni, 3 novembre 2025
Il Gop
ER AR
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Terni Sezione Civile in persona del Giudice Onorario Dott.ER AR in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato ai sensi dell'art.281 quinquies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n.1919/2024 R.G. Affari Civili
TRA
(cod. fisc. ), in persona del Direttore Generale Parte_1 P.IVA_1 pro tempore Dott. rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Marco Parte_2
HI presso il cui studio in Via Barbarasa 23, è elettivamente domiciliata. Pt_1
-opponente
E
(codice fiscale n. in persona del procuratore speciale Dott. Controparte_1 P.IVA_2 [...]
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti dall'Avv. Alessandro Lanzi ed CP_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Marche, 1.
-opposta
Oggetto: vendita di cose mobili.
pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l conveniva in Parte_1 giudizio proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 603/2024 del Controparte_1
15.10.2024 di €. 16.636,77, oltre ulteriori interessi, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la carenza e/o difetto di legittimazione ad agire in capo alla ricorrente;
-accertare e dichiarare, in ogni caso, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocarlo;
-accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'inesistenza e/o l'illegittimità del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto e, comunque, rigettare tutte le domande avversarie”.
Parte opponente eccepiva in via preliminare, il difetto di legittimazione ad agire in capo alla ricorrente/mandataria che agiva giudizialmente quale mera “mandataria” del “fornitore” titolare del presunto credito ( non sussistendo alcun atto di cessione del “credito”, atteso che il mero Per_1
“mandato alla gestione e incasso” che si affermava essere stato stipulato in data “11 marzo 2024” era successivo ai pagamenti già effettuati dall' “direttamente” al fornitore/titolare del Parte_1 presunto credito ingiunto;
che, nel merito, eccepiva il difetto di allegazione e di prova in cui era incorsa la mandataria in quanto la stessa non aveva allegato e non aveva fornito prova di alcun elemento che potesse confermare l'esistenza del presunto credito ingiunto, essendo assenti le fatture che avrebbero portato le somme ingiunte; che era inapplicabile la disciplina degli interessi e sanzioni ex D.Lgs. n.
231 del 2002, artt. 5 e 6 in quanto trattavasi di rapporto non inquadrabile nel paradigma della transazione commerciale di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 2, comma 1 lettera a); che in merito alle transazioni con la P.A.vigeva una disciplina specifica (d.lgs 231/2002) in materia di termini di pagamento (dalla cui scadenza decorrono “gli interessi” di mora) e, con riferimento agli enti pubblici che fornivano assistenza sanitaria i termini di pagamento erano di “60 giorni” (art. 4 c. 5 d. lgs.
231/2002); che, in ogni caso, il debitore non era tenuto alla corresponsione degli interessi moratori ove il mancato pagamento nei termini predetti fosse dipeso da causa a lui non imputabile; che nel caso di
“fatture elettroniche”, l' poteva procedere al pagamento delle sole fatture Parte_1
“regolarmente emesse” (codici CIG, ordini NSO, codici di repertorio e prezzi conformi al contratto, ecc.), come riscontrabili nella piattaforma Area RGS (ex PCC) di certificazione dei crediti verso la PA;
che nel caso di “fatture elettroniche respinte” dall' al c.d. “SDI”, il fornitore era Parte_1
pagina 2 di 8 tenuto a provvedere a nuovo invio del documento elettronico, “rimuovendo” la causa del rifiuto, ed il termine di scadenza (60 gg.) decorreva dalla ricezione del documento rettificato;
che, nel caso di richiesta di “modifica/integrazione”, il fornitore doveva trasmettere la relativa nota di credito/variazione; che la richiesta interrompeva i termini di scadenzafino alla trasmissione della nota di credito elettronica, anche questa riscontrabile in Area RGS;
che l'ordine del c.d. “ NSO ” (sistema digitale di trasmissione documenti gestito dal Dipartimento della Ragioneria di Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e integrato con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e con lo
SDI – Sistema di interscambio, rappresentava lo strumento per trasmettere la fattura elettronica) accettato dal fornitore impegnava lo stesso all'emissione della fattura alle condizioni ivi indicate;
che eventuali fatture non conformi dovevano, pertanto, essere rettificate con conseguente sospensione dei relativi termini di pagamento;
che le fatture elencate nel ricorso per d.i. risultavano essere state emesse dal fornitore a partire dal “06.10.2023 fino al 29.02.2024” ed erano state tutte pagate CP_3 dalla che le fatture indicate dalla ricorrente come emesse con data fino al 12 Parte_1 gennaio 2024 erano state pagate dall' “direttamente al fornitore” con vari Parte_1 ordinativi di pagamento, l'ultimo dei quali era datato 7 marzo 2024; che le fatture emesse nel mese di febbraio 2024 e pervenute il 17 maggio, a causa dei vari rifiuti e rinvii, con scadenza 16 luglio (60 giorni dalla ricezione) erano state pagate il 3 luglio (OPI n. 40003793) sul conto della CP_1 per effetto della procura all'incasso pervenuta il 12.03.2024; che non spettava, comunque, alcun importo a titolo di “interessi anatocistici” e/o di “rivalutazione” e tantomeno a titolo di non meglio indicato, generico ed inesistente asserito “danno”, comunque non allegato né provato oltre che inesistente.
Si costituiva contestando le avverse articolazioni e concludendo: “In via Controparte_1 preliminare: - accertare la legittimazione attiva di quale mandataria all'incasso di CP_1
n via principale: - rigettare l'Opposizione dell' in quanto infondata in Per_1 Parte_1 fatto e diritto, in ogni caso, revocare il Decreto in ragione del pagamento parziale effettuato dalla
Debitrice e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore di Banca Sistema Parte_1 de: la somma di Euro 3.358,16, a titolo di interessi di mora ex artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/2002, maturati per il ritardato pagamento del fino al saldo;
la somma di Euro 1.400,00 Parte_3 quale indennizzo per ciascuna fattura azionata in forza dell'applicazione dell'art. 6 D. Lgs 231/02, oltre gli interessi legali dalla scadenza alla data della domanda nonché gli ulteriori interessi ex art.
1284 c.c. dalla domanda al saldo;
e, quindi, complessivamente condannare l' al Parte_1 pagamento in favore di della somma di Euro 4.758,16, il tutto oltre interessi CP_1 anatocistici al tasso legale maturati sugli interessi scaduti da almeno 6 mesi a far data dalla domanda pagina 3 di 8 giudiziale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1283 e 1224 c.c., nonché rivalutazione monetaria e maggior danno, nella misura pari al costo del denaro, al mancato guadagno e comunque al tasso applicato in operazioni similari”.
Deduceva, parte opposta, che l' dando seguito alle apposite Delibere Dirigenziali, Parte_1 affidava a determinate forniture di carattere sanitario;
che in ragione della puntuale esecuzione Per_1 delle forniture richiestele, maturava il credito di Euro 395.453,65 che l' Per_1 Parte_1 saldava in ritardo rispetto ai termini convenuti nelle fatture rappresentative del credito;
che, con contratto di mandato alla gestione e all'incasso dell'11 marzo 2024, conferiva a Per_1 CP_1 mandato irrevocabile all'incasso del credito originario comprensivo di "tutti gli interessi maturati (e non ancora riscossi) e maturandi, tutti gli accessori ed i privilegi, tutte le garanzie e tutte le cause di prelazione, tutti i diritti e le facoltà accessorie che assistevano i crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai crediti e al loro esercizio"; che il mandato veniva notificato all' il 12 Parte_1 marzo 2024; che alla data del 27 settembre 2024, l' era ancora debitrice del Parte_1 credito, e cioè di: (i) Euro 3.000,00, quale residuo capitale del Credito (ii) degli interessi Parte_3 maturati, in ragione del ritardato saldo parziale del , fino alla data del 24 settembre Parte_3
2024, con la decorrenza e al saggio di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/02, pari ad Euro 9.632,75; (iii) degli ulteriori interessi maturandi (a partire dal 25 settembre 2024 fino al soddisfo) sulla porzione residua di sorte capitale, con la decorrenza e al saggio di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/02 (il
“Credito Ingiunto”); che a fronte del perdurante inadempimento dell' con ricorso Parte_1 per decreto ingiuntivo del 27 settembre 2024 poi iscritto al R.G. n. 1544/2024, chiedeva
CP_1 al Tribunale di Terni di ingiungere alla Debitrice il pagamento del credito ingiunto;
che il giudice invitava a depositare le fatture rappresentative di un tale credito ingiunto, per come
CP_1 menzionate nell'elenco depositato;
che provvedeva con deposito del 10 ottobre 2024 e,
CP_1 il 15 ottobre 2024, il Tribunale di Terni emetteva il decreto notificato alla debitrice il successivo 16 ottobre;
che il 25 novembre 2024, l' notificava l'Opposizione a e Parte_1 CP_1 che veniva, dunque, instaurato il presente giudizio, iscritto al R.G. n. 1919/2024; che, in seguito ad una verifica contabile con la mandante, prendeva atto che il credito ingiunto, per come
CP_1 azionato in sede monitoria, risultava parzialmente estinto, per avere la debitrice provveduto il 12 settembre 2024 al pagamento della fattura n. 11021234, residuando un debito della Euro Parte_4
3.358,16 a titolo di interessi di mora ex artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/02 maturati per il ritardato pagamento del credito originario, fino saldo;
(ii) Euro 1.400,00 quale indennizzo per ciascuna fattura azionata in pagina 4 di 8 forza dell'applicazione dell'art. 6 D.Lgs. 231/02, oltre gli interessi legali dalla scadenza alla data della domanda nonché gli ulteriori interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo.
La causa, istruita documentalmente, è stata assegnata a questo giudice in data 15.7.2025 subentrato al precedente giudicante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Terni relativo alla pretesa creditoria avanzata da nei confronti dell' Controparte_1 Parte_1
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo l'oggetto della cognizione attiene ad
[...] un completo riesame, nel contraddittorio delle parti e nelle forme di un ordinario giudizio di cognizione, della valutazione di merito sottesa al decreto di condanna, mediante l'accertamento dell'esistenza e della validità della pretesa creditoria azionata.
L'opposizione è infondata.
In via preliminare, va respinta l'eccezione sulla legittimazione attiva dell'opposta in virtù del fatto che il mandato è successivo al saldo delle fatture effettuato direttamente alla mandataria. Detta considerazione è priva di rilevanza considerato che il mandato ha ad oggetto anche l'incasso di “tutti gli interessi maturati (e non ancora riscossi) e maturandi” per il ritardato pagamento del credito originario;
ne deriva che il mandato in rem propriam all'incasso, non configurando cessione del credito, non attribuisce al mandatario la titolarità del credito, bensì la mera legittimazione a riscuoterlo
(cfr. Cass., sez. I, 30 gennaio 2003, n. 1391), anche con riguardo agli interessi maturandi che, ovviamente, ancora non esistevano alla data di accensione del contratto dell'11.3.2024 ed il debitore poteva pagare al mandatario con ogni effetto liberatorio.
Infondata è, altresì, l'eccezione in ordine alla sussistenza del credito, per inesistenza delle fatture poste a base del decreto ingiuntivo opposto, dato che le ha, invece, depositate, in sede Controparte_1 monitoria (cfr. doc. 14 del fascicolo monitorio).
Tuttavia, la stessa parte opposta ha ammesso che, in seguito ad una verifica contabile con la mandante, veniva preso atto che il credito ingiunto, per come azionato in sede monitoria, risultava parzialmente estinto, per avere la debitrice provveduto il 12 settembre 2024 al pagamento della fattura n. 11021234
e, per l'effetto, chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo sostituendolo con la condanna alla somma di €
3.358,16 a titolo di interessi di mora ex artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/02 maturati per il ritardato pagamento del credito originario, fino saldo ed € 1.400,00 quale indennizzo per ciascuna fattura azionata in forza dell'applicazione dell'art. 6 D.Lgs. 231/02, oltre gli interessi legali dalla scadenza alla data della pagina 5 di 8 domanda nonché gli ulteriori interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo, per un totale di €
4.758,16.
Parte opposta invoca l'applicabilità della disciplina in tema di transazioni commerciali, di cui al D. Lgs.
n. 231/02.
A norma dell'art. 2, co. 1, lett. a) del suddetto decreto, costituiscono transazioni commerciali quelle operazioni, di natura economica e/o finanziaria, di un soggetto (professionista/imprenditore) a seguito di un rapporto contrattuale, anche se stipulato con Enti della P.A., “che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo”.
Quindi, al primo comma dell'articolo 1 (rubricato come "Ambito di applicazione") si stabilisce che "le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale"; all'articolo 2 ("Definizioni"), al primo comma, alla lettera a) si definisce transazioni commerciali "i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo", e alla lettera b) si definisce pubblica amministrazione "le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome.. .,gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici", e, infine, alla lettera c), si definisce imprenditore "ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione".
Nel caso di specie, ritiene questo giudicante che il rapporto contrattuale in argomento, per cui è causa, sia ascrivibile ad una transazione commerciale, posta in essere da un imprenditore commerciale (il mandante GA IT s.p.a) nei confronti dell' ente Parte_1 pubblico;
inoltre, dalle Delibere Dirigenziali in atti, con le quali parte opponente affidava a GA
IT s.p.a le forniture sanitarie dedotte in giudizio, si ricava, altresì, la connotazione di un contratto ad esecuzione continuata (nei limiti temporali, ovviamente, dell'efficacia del provvedimento concessorio di origine) e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti. Il che conduce agevolmente a sussumerlo nella "transazione commerciale" di cui al d.lgs, 231/2002, come contratto tra un'Impresa e una pubblica amministrazione che comporta la prestazione di servizi a fronte del pagamento di un prezzo (cfr. cass.n.14349/2016). pagina 6 di 8 Dalla superiore considerazione ne consegue che, trovando applicazione il D.Lgs. n. 231/2002, si applica il disposto dei relativi artt. 4 (“gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”), 5 (“
1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7.”) e 6 (“Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. “).
Dalla disamina dell'estratto notarile conforme delle scritture contabili di (sub. doc. 13 CP_1 del fascicolo monitorio) si ricava come n.35 fatture siano state saldate dall'opponente oltre la scadenza dei 60 giorni pattuiti, senza che parte opposta, in senso contrario, abbia prodotto documentazione attestante il loro tempestivo pagamento o le specifiche ragioni giustificative del loro ritardo o della loro non imputabilità; le stesse sono state analiticamente indicate nella comparsa di costituzione e risposta della parte opposta.
Ad esse, quindi, andrà applicata la maggiorazione costituita da:
- interessi di mora maturati, con la decorrenza e al saggio di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/02, fino alla data del saldo per il ritardato pagamento del credito originario, pari ad € 3.358,16;
- risarcimento ex art. 6 D.Lgs. 231/02, per l'importo di € 1.400,00.
La pretesa creditoria di ammonta, quindi, complessivamente ad € 4.758,16, oltre CP_1 CP_1 interessi anatocistici al tasso legale dal giorno della domanda giudiziale ex art. 1283 cod. civ. sul solo importo di € 3.358,16.
Non può riconoscersi, invece, alcuna rivalutazione;
in caso di inadempimento o ritardato adempimento dell'obbligazione la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta, sempreché il creditore alleghi e dimostri ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 2, l'esistenza del maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali previsti con funzione risarcitoria in misura forfettariamente predeterminata dall'art. 1224 c.c., comma 1.
La soccombenza determina la condanna alle spese di lite, liquidate come in dispositivo, applicando il
2° scaglione del tariffario vigente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del G.O.P. Dott.ER AR in funzione di Giudice Unico, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando: pagina 7 di 8 1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 603/2024 del 15.10.2024 del Tribunale di Terni;
2) condanna l a corrispondere a € Parte_1 Controparte_1
4.758,16, oltre interessi come indicato in motivazione;
3) condanna l a pagare le spese di lite pari ad € 2.552,00, Parte_1 oltre le spese generali del 15% ed accessori di legge.
Terni, 3 novembre 2025
Il Gop
ER AR
pagina 8 di 8