Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 13/06/2025, n. 11658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11658 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 11658/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04240/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4240 del 2022, proposto da
IO AN, NZ RS e RA SA, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, nonché domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie n. 9;
contro
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi, non costituita in giudizio;
nei confronti
dell'Universita' degli Studi di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
1. del provvedimento della Commissione per l'accesso ai Documenti Amministrativi prot. DICA 0008029 P-4.8.1.8.3 del 14/03/2022 con il quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso, proposto da parte ricorrente, ai sensi dell'art. 25 comma 4 della legge 241/90 avverso il diniego di accesso ai documenti amministrativi del MUR;
2. della nota 645 del 18.01.2021 con cui il MUR Segretariato Generale- Direzione Generale della ricerca- Ufficio VI ha comunicato il diniego di accesso con riferimento ai documenti richiesti da parte ricorrente in merito alla nomina del Panel di esperti che ha valutato ed escluso dai finanziamenti il progetto dalla medesima presentato nell'ambito di una procedura pubblica di selezione di proposte di ricerca scientifica e tecnologica;
NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO
del diritto di accesso ex artt. 22 e ss della legge 241/1990 degli odierni ricorrenti alla documentazione predetta;
NONCHÉ PER LA CONDANNA
del MUR all'ostensione dei documenti richiesti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi Perugia;
Vista la dichiarazione del 7 aprile 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Vincenzo Rossi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
I ricorrenti, nell’ambito di una più ampia e complessa vicenda inerente alla presentazione di proposte progettuali di ricerca scientifica e tecnologica da finanziare con le risorse dello stanziamento del “Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR)” di cui all’Avviso pubblicato con Decreto Direttoriale n. 562 del 5 maggio 2020 del Ministero dell’Università e della Ricerca, si sono visti rigettare da quest’ultimo una richiesta di accesso agli atti, nonché dichiarare inammissibile il ricorso amministrativo dalla Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi.
Hanno conseguentemente proposto ricorso innanzi a questo Tribunale per ottenere l’ostensione dei richiesti documenti.
Successivamente, le stesse parti, con dichiarazione depositata il 7 aprile 2025, hanno dichiarato di non avere più interesse a coltivare il giudizio, tenuto conto dell’avvenuta declaratoria - con decreto n. 1842/2024 pubblicato il 27 marzo 2024 - di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso n. 12695/2021, a sostegno delle cui ragioni vi era la necessità di ottenere la documentazione non ostesa.
Al riguardo, deve rilevarsi che costituisce jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso (in questo senso cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918; Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379).
In applicazione del richiamato principio, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della natura e delle ragioni della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Tuccillo, Presidente FF
Mario Gallucci, Referendario
Vincenzo Rossi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenzo Rossi | Raffaele Tuccillo |
IL SEGRETARIO