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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 19/04/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5951/2024 R.G.
N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori Magistrati :
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritta al n. 5951/2024 RG promossa con ricorso depositato il 18.10.2024 da
(CF ), con l'avv. DRAICCHIO Parte_1 C.F._1
GIOVANNA del foro di Bergamo RICORRENTE
contro
(CF ), con l'avv. FRANZONI LEONIDA CP_1 C.F._2
del foro di Bergamo
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto : divorzio contenzioso pagina 1 di 5
4.2.2025 che si intendono richiamate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso debitamente depositato la ricorrente conveniva in giudizio il resistente al fine di ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili (erroneamente indicato come scioglimento del matrimonio), adducendo a fondamento di ciò l'intervenuto decorso dei termini dalla separazione giudiziale nella quale vi era stata la comparizione avanti al Giudice delegato del Tribunale il 2.3.23 e la pronuncia della successiva sentenza n. 2796/23 pubblicata il 21.12.23, oggi passata in giudicato. Dopo aver ricordato le condizioni della sentenza di separazione evidenziava come ella aveva dovuto procedere esecutivamente al fine di ottenere il pagamento dell'assegno previsto per il mantenimento suo e della figlia maggiorenne non autonoma;
si soffermava sulla situazione economica propria, ancora decisamente precaria con lavoretti saltuari, e del resistente dipendente a tempo indeterminato presso la DM Industry srl con un reddito mensile di € 1.980,00, come le parti avevano ancora in essere due importanti debiti, il primo correlato al mutuo della casa coniugale che scadeva nel 2033 e l'altro per uno scoperto bancario. Ricordava come dal matrimonio erano nate due figlie maggiorenni:
(27.8.1999) studentessa universitaria e (21.6.2003) autonoma avendo un Per_1 Per_2
contratto a tempo determinato presso la Conad di Sant'Omobono Terme. Concludeva chiedendo oltre alla pronuncia di stato, la conferma dell'assegno di mantenimento per la figlia non autonoma di € 250,00 mensile oltre al 50% delle spese straordinarie, chiedendo a suo favore un assegno di € 100,00. Instava affinchè gli assegni le venissero versati direttamente dal datore di lavoro del resistente e cioè dalla DM Industry srl di
Montello.
Si costituiva il resistente che nulla opponeva sulla richiesta della pronuncia di stato e confermava la sua disponibilità a continuare a mantenere la figlia , opponendosi Per_1
pagina 2 di 5 alla richiesta dell'assegno per la ricorrente ricordando come, in sede di separazione ella avesse già allora dichiarato di lavorare.
Alla prima udienza di comparizione del 4.2.25 avanti al Giudice designato le parti assumevano di voler confermare le condizioni di cui alla separazione che venivano così anche fatte proprie dal giudice quali provvedimenti urgenti, ivi compreso l'ordine al terzo datore di lavoro. I procuratori così chiedevano la rimessione immediata della causa al Collegio per la decisione
La domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dai documenti prodotti che: -i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario in data 19/07/1997 nel Comune di CAPIZZONE (BG) - dalla loro unione sono nate le figlie (27.8.1999) studentessa universitaria e Per_1 Per_2
(21.6.2003) autonoma .
I coniugi vivono separati da più di un anno, successivamente alla loro comparizione davanti al Giudice delegato del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale conclusasi con la sentenza n. 2796/23 del 21.12.23: detta comparizione è del 2.3.2023, mentre il ricorso è stato depositato il 18.10.24 Le parti hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione e ciò non appare dubitabile anche in considerazione del fatto che l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio .
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 (come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55) e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 3 di 5 Possono venire sostanzialmente recepite le condizioni indicate dalle parti perché tese al raggiungimento dell'interesse dell'unica figlia che, pur maggiorenne, non è ancora autonoma
Visto il raggiunto accordo le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
CAPIZZONE il 19/07/1997 tra , nata a [...] il Parte_1
07/06/1973, e , nato a [...] il [...] CP_1
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di CAPIZZONE di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno
1997 , parte II, serie A, n. 3; dispone in conformità degli accordi delle parti:
-1). pone a carico del padre l'onere di versare per il mantenimento ordinario della figlia maggiorenne non autonoma un assegno di € 250,00 oltre rivalutazione istat annuale;
- 2) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere alle spese straordinarie per la figlia in ragione del 50% ciascuno come dal concordato Per_1
Protocollo precedente del Tribunale di Bergamo che si riporta integralmente: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e pagina 4 di 5 trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
-3) pone a carico del resistente l'onere di versare alla ricorrente un assegno divorzile di € 100,00 oltre rivalutazione istat annuale
-4) prevede che gli assegni di mantenimento indicati ai capi precedenti, pari a complessivi € 350,00 al mese, verranno pagati direttamente in favore di Parte_1
dal datore di lavoro di “DM Industries S.r.l.”, con sede in Montello, via CP_1
San Giuseppe n. 26/28 (CF. ), trattenendoli dallo stipendio e da altri P.IVA_1
emolumenti mensilmente erogati in favore del lavoratore dipendente
-5) Spese di lite compensate.
Così deciso in Bergamo Camera di Consiglio del 14.2.2025
IL PRESIDENTE est.
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