Decreto cautelare 14 giugno 2021
Ordinanza collegiale 16 luglio 2021
Decreto presidenziale 7 marzo 2022
Sentenza breve 16 marzo 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto cautelare 14/06/2021, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/06/2021
N. 00588/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 588 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Montanari e Filippo Bianchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, anche con misura monocratica
- del provvedimento -OMISSIS-, a mezzo del quale veniva respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento di revoca della patente -OMISSIS-;
- del provvedimento in data -OMISSIS-;
- di due distinti provvedimenti (-OMISSIS- di revisione della patente di guida emessi -OMISSIS-;
- di ogni altro atto con i precedenti connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Rilevato in particolare che il ricorrente chiede la sospensione del provvedimento di revoca della patente – motivato dall’esito negativo dell’accertamento di idoneità alla guida – e del successivo provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso detta revoca;
Ritenuto - riservata al collegio, nel contraddittorio delle parti, la valutazione in ordine alla sussistenza del fumus boni iuris - che non sussistono i presupposti di cui al richiamato articolo 56 per l’adozione di una misura cautelare monocratica;
P.Q.M.
Respinge la domanda e fissa, per la trattazione collegiale, la camera di consiglio del 14 luglio 2021.
Questo decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso il giorno 13 giugno 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.