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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 28/10/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 675 del Ruolo Generale dell'anno 2025 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. BARBANO FEDERICO, Parte_1
giusta delega in atti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. MARCHISIO CLAUDIO, giusta Controparte_1
delega in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla giurisdizione, sulla competenza e sulla legge applicabile
L'odierna ricorrente ha presentato richiesta per la separazione giudiziale dei coniugi assumendo di essere cittadina bulgara e di aver contratto matrimonio con il resistente, anch'egli cittadino bulgaro,
in Bulgaria in data 16.11.2006.
Il matrimonio non risulta essere stato trascritto in Italia. A tal proposito, come noto, secondo il costante orientamento giurisprudenziale in materia: “Ai sensi dell'art. 28 della legge 31 maggio
1995, n. 218, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma,
se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno
dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale
momento; tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla
trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di
pubblicità di un atto già di per sé valido. Ne deriva che in tal caso il figlio va considerato, a tutti gli
effetti, nato in [...] matrimonio, onde competente a decidere della regolamentazione dei
rapporti personali ed economici fra questi e i genitori è il tribunale ordinario” (Cass. Civ., n.
17620/2013; conf, Cass. Civ., n. 10351/1998, secondo cui: “Le norme di diritto internazionale
privato attribuiscono ai matrimoni celebrati all'estero tra cittadini italiani o tra italiani e stranieri
immediata validità e rilevanza nel nostro ordinamento, sempre che essi risultino celebrati secondo
le forme previste dalla legge straniera (e, quindi, spieghino effetti civili nell'ordinamento dello
Stato straniero) e sempre che sussistano i requisiti sostanziali relativi allo stato ed alla capacità
delle persone previsti dalla legge italiana. Tale principio non è condizionato dall'osservanza delle
norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente
certificativa, e scopo di pubblicità di un atto già di per sè valido sulla base del principio "locus
regit actum"”; cfr. nella giurisprudenza di merito anche Trib. Mantova 14.11.2017, che ha dichiarato inammissibile un ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. presentato da soggetti unitisi in matrimonio all'estero con il quale si chiedeva la regolamentazione completa dei rapporti tra i genitori ed i figli, ritenuta inammissibile in presenza del vincolo matrimoniale, a nulla rilevando che il matrimonio non fosse stato trascritto in Italia, atteso che tale formalità non ha natura costitutiva ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido nel nostro ordinamento sulla base del principio locus regit actum;
cfr. più di recente, sempre nella giurisprudenza di merito, Trib. Pisa, 24.03.2020 n. 334 secondo cui “Ai fini della pronuncia di
separazione in Italia, il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe cittadini stranieri,
anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro
ordinamento (ex art. 28 legge n. 218/95)” e Trib. Pavia, sez. II, 28.11.2019 n. 4120, che ha affermato: “Il matrimonio contratto all'estero è valido in Italia anche se non trascritto.
Conseguentemente non è possibile chiedere la regolamentazione dell'affido del figlio nato da quel
matrimonio ai sensi dell' art. 337-bis c.c., che riguarda i soli casi di separazione tra i coniugi,
scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio o figli nati fuori
del matrimonio”). Nel caso specifico, poiché non vi è da dubitare circa la validità formale e sostanziale del matrimonio contratto all'estero dalle parti, la mancata trascrizione dello stesso in
Italia non osta ad una pronuncia di separazione. La domanda è pertanto ammissibile.
Ciò posto, trattandosi di matrimonio contratto all'estero da due cittadini stranieri (e, segnatamente bulgari) ci si deve interrogare circa la giurisdizione e la competenza del Tribunale adito, nonché in merito alla legge applicabile.
A tal proposito, ritiene il Collegio che sia applicabile al caso di specie il Regolamento CE n°
1111/2019 (Reg. Bruxelles II ter entrato in vigore, per ciò che qui interessa, il 01.08.2022) sulla competenza, sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e sulla sottrazione internazionale di minori, con conseguente sussistenza - sulla base del disposto dell'art. 3 par. 1 lett. a) del regolamento - della giurisdizione italiana in relazione alle decisioni sullo status, e ciò in considerazione del fatto che la residenza abituale delle parti è in Italia. Entrambe le parti del giudizio risultano infatti attualmente ed abitualmente residenti in Italia. Con riferimento alle domande relative all'affidamento del figlio minore, la disciplina è invece dettata dall'art. 7 del Regolamento CE n. 1111/2019, che attribuisce la giurisdizione alle autorità
dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data in cui sono adite. Nel
caso in esame, il figlio minorenne delle parti risiede con i genitori nella ex casa coniugale sita in
Savona. Deve pertanto ritenersi sussistente la giurisdizione italiana anche con riferimento alla domanda di affidamento del figlio minore delle parti.
Sulle ulteriori domande relative all'obbligo di contribuzione al mantenimento in favore del figlio va ricordato che il Regolamento CE n. 1111/2019, all'art. 1 comma 4 lett. e) dispone espressamente che “il presente regolamento non si applica alle obbligazioni alimentari”. Tali obbligazioni rientrano, tuttavia, nell'ambito di applicazione del Regolamento CE n. 4/2009, relativo “alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”, che ha sostituito il precedente Reg. CE n.
44/2001. L'art. 3 del citato Reg. CE n. 4/2009 individua uno speciale titolo di connessione,
prevedendo che, in materia di obbligazioni alimentari, il debitore possa essere convenuto presso
“l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa
allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a
detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle
parti; (...)”. A questo proposito, le obbligazioni alimentari soggette alle norme del Regolamento CE
n. 4/2009 vanno individuate nell'autonoma accezione propria del diritto comunitario, caratterizzata dalla prevalenza dello scopo di sostentamento (cfr. Corte giustizia CE, sez. V, 27.2.1997 n. 220, nel procedimento C-220/95, van den Boogaard v. Laumen, pt. 22), intesa in senso ampio e quindi comprensiva dei diversi istituti dell'obbligazione di mantenimento e di quella di alimenti previste dall'ordinamento italiano (cfr. Cass. sez. un.
1.10.2009 n. 21053, estesa "a tutte le obbligazioni
alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità"; cfr. 11°
considerando del Regolamento CE del Consiglio n. 4/2009). La disciplina de qua deve ritenersi applicabile alla domanda di mantenimento promossa dalla ricorrente rispetto al figlio, stante l'accezione (notevolmente ampia) che il concetto di obbligazione alimentare assume nell'ambito del diritto europeo. Anche con riferimento a tale domanda, accessoria all'azione relativa allo stato personale, deve pertanto ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice italiano.
Quanto alla competenza territoriale, ritiene il Collegio che la causa sia correttamente radicata presso il Tribunale di Savona, quale luogo residenza del figlio minore.
Per quanto poi concerne il diritto sostanziale applicabile alla controversia in esame, va ritenuto, ai sensi dell'art. 8 Reg. UE 1259/2010 che sia applicabile la legge italiana quale legge dello Stato
“della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Nel caso concreto risulta che entrambe le parti del giudizio risiedano stabilmente in Italia.
Per quanto poi attiene alla gestione del figlio minore, residente in Italia, l'art. 17 della L. 18.6.2015,
n. 101, che ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, stabilisce che “l'esercizio della
responsabilità genitoriale è regolato dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore”,
sicché anche nel caso de quo la legge applicabile in punto affido, collocazione e visite è la legge italiana.
Da ultimo, in tema di obbligazioni alimentari (concetto nel quale rientrano, come sopra riscontrato,
gli obblighi di mantenimento nei confronti della moglie e dei figli), occorre fare riferimento ai criteri di collegamento previsti dal Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007, cui rinvia l'art. 15 del
Reg. 4/2009. In particolare, l'art. 3 dispone che “Salvo disposizioni contrarie del presente protocollo, disciplina le obbligazioni alimentari la legge dello Stato di residenza abituale del creditore”. Per i motivi sopra addotti si deve ritenere applicabile anche alla domanda sul mantenimento dei figli minori la disciplina prevista dall'ordinamento italiano.
2. Sullo status
Ciò posto con riferimento alle questioni relative alla giurisdizione, alla competenza ed alla legge applicabile, in relazione alla domanda sullo status, si osserva che le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta Parte_1 Controparte_1 intollerabile. Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni in proposito rese da entrambe le parti durante l'udienza ex art. 473bis.22 c.p.c.. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
.
[...]
3. Sull'affidamento e sul collocamento del figlio minore nonché sul diritto di visita in favore
del genitore non collocatario e sull'assegnazione della casa coniugale
Per quanto poi concerne l'affidamento del figlio minore delle parti (nato il [...]) Per_1
ritiene il Collegio di poter accogliere la domanda svolta da entrambe le parti tesa ad ottenere un affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori. Nel corso del giudizio, infatti, non sono emersi franchi profili di inadeguatezza genitoriale in capo all'una o all'altra parte ed anche le allegazioni di violenza effettuate dalla ricorrente nel ricorso introduttivo del presente giudizio sono state ridimensionate in corso di causa (all'udienza ex art. 473bis.22 c.p.c., la ricorrente ha infatti dichiarato: “Ultimamente, forse grazie ai suggerimenti del suo legale, mio marito non ha
atteggiamenti violenti ed aggressivi nei miei confronti. Prima aveva atteggiamenti violenti nei miei
confronti verbalmente e a volte anche fisicamente: non mi ha mai picchiato, non mi ha mai dato un
colpo, ma una volta mi ha tirato un telecomando e un'altra volta mi ha spinto. Nei confronti del
ragazzo non ha mai avuto atteggiamenti violenti”). D'altra parte, le asserite condotte violente ed aggressive tenute dal marito – e da questi fermamente contestate nel corso del presente giudizio –
non hanno trovato alcun riscontro probatorio in atti, atteso che la ricorrente ha depositato solo il provvedimento di ammonimento emesso dal Questore, mentre non risulta depositata in atti ulteriore documentazione (es. referti del P.S., fotografie, messaggistica, ecc.), né la ricorrente ha formulato capitoli di prova aventi ad oggetto le violenze subite nel corso degli anni (né tali capitoli avrebbero potuto essere formulati dal Giudice relatore in attivazione dei poteri officiosi di cui all'art. 473bis.44 c.p.c. stante la genericità delle allegazioni effettuate: la ricorrente si è infatti limitata ad affermare di aver subito dal marito violenze ed aggressioni, senza, tuttavia, fare riferimento ad alcuno specifico episodio); la ricorrente, infine, non ha richiesto l'addebito della separazione ed ha chiesto essa stessa l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori, manifestando nel corso del giudizio l'intenzione di trovare un accordo con il marito per la bonaria composizione della lite, accordo non raggiunto solo a causa del mancato rilascio della ex casa coniugale da parte del resistente. Si osserva, infine, che il figlio delle parti ha compiuto a settembre 17 anni e risulta,
pertanto, ormai prossimo al raggiungimento della maggiore età.
Per quanto riguarda la collocazione del figlio minore, deve stabilirsi che sia prevalentemente Per_1
collocato presso la madre, come peraltro richiesto da entrambe le parti del giudizio. Per l'effetto, la ex casa coniugale deve essere assegnata alla madre, affinché vi coabiti con il figlio minore fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di quest'ultimo, con obbligo di immediato rilascio in capo al resistente.
Quanto alle visite padre-figlio, tenuto conto dell'età del ragazzo, ormai prossimo al raggiungimento della maggiore età, deve disporsi che il padre possa tenere il figlio minore quando lo desideri previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ludico-ricreativi del minore e sempre che ciò non risulti pregiudizievole per lo stesso.
4. Sul contributo al mantenimento del figlio minore
alla questione economica si osserva quanto segue;
1. la madre, di anni 46, lavora come Per_2
colf con contratti a tempo determinato: alla data di instaurazione della presente controversia, la stessa era disoccupata, mentre all'udienza ex art. 473bis.22 c.p.c. la ha dichiarato di lavorare Pt_1
come governante ai piani per una cooperativa con contratto scaduto il 31.08.2025, a seguito del quale la ricorrente si è nuovamente trovata priva di occupazione lavorativa;
2. la ricorrente è
comproprietaria, insieme al marito, della ex casa coniugale sita in Savona, ove attualmente vive ancora con il resistente e con il figlio 3. la ricorrente ha versato in atti gli estratti di un conto Per_1
cointestato con il marito acceso presso BancoPosta con saldo attivo alla data del 13.01.2025 pari ad euro 3.567,74: tale conto risulta alimentato dagli stipendi percepiti dalla dalle indennità Pt_1
NASPI e dalle erogazioni effettuate dall'INPS a titolo di assegno unico in favore del figlio;
4.
viceversa, il resistente, di anni 47, è un imprenditore edile ed ha dichiarato redditi lordi annui pari ad euro 34.183,00 nell'anno 2022, ad euro 36.972,00 nell'anno 2023 e ad euro 73.324,00 nell'anno
2023; 5. il resistente non ha depositato ulteriore documentazione economica, ma la ricorrente ha versato in atti gli estratti del conto corrente intestato al , acceso presso BancoPosta con saldo CP_1
attivo alla data del 20.01.2025 pari ad euro 67.626,17: tale conto risulta alimentato da bonifici e versamenti di assegni relativi all'attività lavorativa del . CP_1
Pertanto, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti e, segnatamente, della forte disparità
economica esistente tra i genitori, valutata l'età del figlio minore e le esigenze di vita ad esso connesse, ritiene il Collegio di dover disporre che il padre versi a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la somma complessiva di euro 500,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie. A tal proposito, per l'esatta individuazione delle spese straordinarie, ritiene il
Collegio di effettuare le seguenti considerazioni, elaborate in conformità con la giurisprudenza maggioritaria e più recente.
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante,
la ricarica telefonica, il prescuola, il doposcuola e la baby sitter se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a)
occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c)
voluttuarietà (requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle, invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno.
Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate:
* SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università
private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola,
doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a)
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a)
visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN;
b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche,
oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
* SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal
SSN;
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida:
* Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
* Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione ovvero messaggio WhatsApp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5. Sull'assegno di mantenimento in favore della moglie
Parte ricorrente ha richiesto la corresponsione di un assegno di mantenimento in suo favore. Come
noto, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento può essere disposto in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. Il richiamo al concetto di mantenimento comporta la necessità di far riferimento, nella valutazione dei presupposti del contributo, non già ad una situazione di bisogno, bensì alla mancanza di redditi sufficienti ad assicurare al coniuge il tenore di vita di cui godeva durante la convivenza matrimoniale (per la rilevanza del tenore di vita con riguardo alla sussistenza del diritto all'assegno, in giurisprudenza,
cfr., ad es., Cass. Civ., n. 21097/2007 e Cass. Civ., n. 5762/1997), dovendosi rilevare come la nota sentenza emessa dalla Corte di Cassazione n. 11504/2017 riguardi unicamente l'assegno divorzile
(cfr. Cass. Civ., n. 12196/2017, secondo cui: “La separazione personale, a differenza dello
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo
coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di
mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli
necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il
dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione
temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà,
convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale,
presupposto dell'assegno di divorzio”). Pertanto, presupposti per la concessione dell'assegno di mantenimento sono la non titolarità di redditi propri che consentano al coniuge di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità
economica tra le parti.
Come noto, poi, ai fini della quantificazione del predetto assegno di mantenimento si deve tener conto delle circostanze del caso concreto e dei redditi dell'obbligato. Ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento si deve pertanto procedere ad un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti, che, nel caso di beni immobili, è
desumibile dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità
di fruirne (cfr. Cass. Civ., n. 21649/2010). Devono inoltre valutarsi le potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio e tutti gli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidenza sulle condizioni delle parti (cfr. Cass. Civ., n. 13747/2003). Deve infine aversi riguardo all'attitudine al lavoro, intesa come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore soggettivo ed oggettivo e quindi in termini non astratti ed ipotetici
(cfr. Cass. Civ., n. 4163/1998), oltreché della durata del matrimonio, la quale, pur non rientrando tra gli elementi costitutivi del diritto all'assegno, rileva invece ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento (cfr. Cass. Civ., n. 23378/2004).
Ciò posto, nel caso concreto risultano senza alcun dubbio sussistenti i presupposti per il riconoscimento, in favore della ricorrente, dell'assegno di mantenimento, tenuto conto, da un lato,
dell'assenza in capo alla di redditi propri che le consentano di mantenere il tenore di vita Pt_1
goduto in costanza di matrimonio e, dall'altro, della sussistenza di una forte disparità economica tra le parti. Pertanto, in considerazione delle ragioni che precedono, valutate le condizioni economiche e patrimoniali delle parti come sopra descritte, tenuto conto della durata del matrimonio (protrattosi per circa 19 anni), il Collegio ritiene di dover porre a carico del resistente, a titolo di mantenimento della moglie, l'importo di euro 200,00 mensili, annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT.
6. Sulle spese di lite
Le spese di lite - liquidate come in dispositivo sulla base di valori compresi tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento e con distrazione in favore dell'RA tenuto conto dell'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato - seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del resistente, che, peraltro, con il suo comportamento ha impedito la bonaria composizione della lite, contribuendo, pertanto, all'accrescimento delle spese.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
* dichiara la separazione personale di e Parte_1 [...]
, coniugi per matrimonio contratto in Bulgaria, in data 16.11.2006; CP_1
* dispone l'affido condiviso del figlio minore delle parti, ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione abitativa dello stesso presso la madre;
* assegna la ex casa coniugale alla madre affinché vi coabiti con il figlio minore fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dello stesso, con obbligo di immediato rilascio in capo al resistente;
* dispone che il padre possa vedere e tenere presso di sé il figlio minore quando lo desideri previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ludico-ricreativi del minore e sempre che ciò non risulti pregiudizievole per lo stesso;
* dispone che il padre versi a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la somma complessiva di euro 500,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie, come in motivazione;
* dispone che corrisponda entro i primi cinque giorni di ogni mese Controparte_1
a , a titolo di assegno di mantenimento, la somma di € Parte_1
200,00 mensili annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT;
* condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1
spese di lite che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'RA.
Savona, 28.10.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dott.ssa Daniela Mele) (dott.ssa Lorena Canaparo)