Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/03/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5544/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5544/2023 promossa
DA
C.F. , elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1 il seguente domicilio digitale: intestato all'Avv. Davide Tessera Email_1
che lo rappresenta e difende come da procura posta in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
C.F. , con sede in Aci SAIO (CT), via Francesco Bella n. Controparte_1 P.IVA_1
49, in persona del rappresentante p.t., , e Controparte_2 Controparte_3
C.F. , residente in [...], elettivamente
[...] C.F._2
domiciliati in Brugherio, via Tonale n. 32/M presso il recapito professionale dell'Avv. Francesco
Giovanni Enrico Fichera (studio Avv. Fabio Poloni) che li rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTI
Oggetto: Azione ex artt. 1203, 1299, 2041 e 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'udienza del 12.3.2025, tenutasi con le forme della trattazione scritta, le parti costituite hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER Parte_1
“Richiamata la sentenza non definitiva n. 68/2024 del 10.01.2024 di codesto Ill.mo Tribunale, che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere tra il ricorrente e uno degli originari resistenti
(Arch. per intervenuta transazione tra gli stessi, parte ricorrente chiede Controparte_4
l'accoglimento delle seguenti
pagina 1 di 15
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni esposte negli atti difensivi del ricorrente e/o per quelle che codesto Ill.mo Giudice riterrà di individuare, contrariis reiectis:
condannare – ai sensi dell'art. 1203 n. 3 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 1299 c.c. o, in ulteriore subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c. – e l'Arch. Controparte_1 Controparte_3
a pagare al ricorrente € 32.206,40 (pari all'80% di € 40.258,00, importo corrisposto dal
[...]
Geom. al a seguito della transazione sub doc. 16 Parte_1 Controparte_5
– doc. 17), oltre rivalutazione e interessi dal 18.04.2023 (data di pagamento da parte del ricorrente, come da contabile sub doc. 18) sino all'effettivo rimborso;
dichiarare ex art. 2901 c.c. l'inefficacia, nei confronti del ricorrente, della “PRIMA
COMPRAVENDITA” (sub doc. 04, pp. 3-5) di cui alla scrittura privata autenticata in data 19.07.2021 dal Notaio di Casnate con Bernate, rep. n. 847, racc. n. 826, trascritta presso l'Agenzia Persona_1
delle Entrate di Lecco ai nn. 12377/9055, limitatamente agli immobili siti in EL NZ (LC) ancora di proprietà di ovvero: Controparte_1
- appartamento censito al Catasto Fabbricati del Comune di EL NZ (LC), Sez. MON, foglio 4, particella 3656, subalterno 9, categoria A/2, classe 2, consistenza vani 4,5, superficie catastale mq. 92, superficie catastale escluse aree scoperte mq. 91, rendita catastale € 313,75, via
Provinciale n. 71, piano 1;
- cantina censita al Catasto Fabbricati del Comune di EL NZ (LC), Sez. MON, foglio 4, particella 3656, subalterno 26, categoria C/2, classe 4, consistenza mq. 13, superficie catastale mq. 17, rendita catastale € 29,54, via Provinciale n. 71, piano S1;
- box auto censito al Catasto Fabbricati del Comune di EL NZ (LC), Sez. MON, foglio 4, particella 3656, subalterno 27, categoria C/6, classe 2, consistenza mq. 60, superficie catastale mq. 72, rendita catastale € 238,60, via Provinciale n. 71, piano S1;
- striscia di terreno censita al Catasto Terreni del Comune di EL NZ (LC), foglio 1, particella 3455, seminativo arborato, classe 2, are 4.75, reddito dominicale € 2,33, reddito agrario €
1,96.
condannare e l'Arch. al rimborso delle spese Controparte_1 Controparte_3
legali per la fase di attivazione della negoziazione assistita da liquidarsi ai sensi del D.M. Giustizia n.
55/2014 e quelle accessorie o preliminari al giudizio (ivi comprese le spese di trascrizione della domanda giudiziale), nonché al pagamento di spese e compensi per il presente giudizio da liquidarsi ai sensi del D.M. Giustizia n. 55/2014, oltre spese per la CTU svolta nel presente giudizio”.
pagina 2 di 15 PER Controparte_6
“- rigetto della domanda per intervenuta decadenza e prescrizione dell'attore dall'azione ex artt.1667
e 1669 c.c. esercitata in via surrogatoria e/o di regresso, non essendo stata fornita prova alcuna della tempestiva denunzia dei vizi e del tempestivo esperimento dell'azione;
- rigetto delle domande per inopponibilità ai convenuti della transazione autonomamente conclusa dall'attore con il , poiché ai sensi dell'art. 1304 c.c., «la transazione fatta dal creditore con CP_5
uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare», per inutilizzabilità della CTU in atti e comunque perché infondate in fatto e diritto;
- in via del tutto subordinata, nel denegato caso di accoglimento anche parziale della domanda del ricorrente, limitare il rimborso a carico dei resistenti alle sole somme corrispondenti al risarcimento del danno subito dal condominio (con espressa esclusivo di altre spese, legali e non, pagate dall'attore al medesimo) e in misura non superiore alla metà; CP_5
- con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge”.
IN FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 21.7.2023 il geom. Parte_1
premettendo di essere stato convenuto in giudizio, nella propria qualità di direttore dei lavori, dal sito in EL NZ, via Provinciale n. 71 al fine di ottenere il Controparte_5
risarcimento di tutti i danni subiti ai sensi degli artt. 1669 c.c. a seguito dei gravi vizi e difetti costruttivi inficianti le parti comuni dello stabile e che nell'ambito di tale procedimento, iscritto al CP_7
n. R.G. 8043/2021, il CTU nominato, ing. aveva quantificato i costi di ripristino di quei gravi Per_2
vizi e difetti accertati, seppur sommariamente in quanto non cristallizzati in una relazione peritale definitiva, nella misura di € 32.000,00, oltre IVA, previa individuazione di una corresponsabilità pari al
20% posta a carico della direzione dei lavori e al residuo 80% imputata all'impresa costruttrice,
ivi non convenuta in quanto nelle more cancellata volontariamente dal registro Controparte_8
delle imprese, avendo provveduto a transigere quella controversia previa corresponsione in favore del della complessiva somma di € 40.258,00, così come accertata dal predetto CTU, CP_5
comprensiva anche della quota di corresponsabilità non di propria pertinenza, ha convenuto in questa sede l'arch. che aveva ricoperto unitamente a sé l'incarico di direttore dei lavori, Controparte_4 nonché e l'arch. nella qualità di ex soci dell'impresa Controparte_1 Controparte_3 costruttrice subentrati a quest'ultima nelle relative obbligazioni sociali ai sensi Controparte_8 dell'art. 2495 c.c., al fine di ottenerne la loro condanna, ai sensi dell'art. 1203 n. 3 c.c. o, in subordine, ex art. 1299 c.c. ovvero ancora, in ulteriore subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c., alla corresponsione in pagina 3 di 15 proprio favore, sulla scorta delle quote di rispettiva corresponsabilità, dell'importo versato al a seguito della transazione intercorsa, già depurato la propria quota, e Controparte_5 previa declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., della prima compravendita di cui alla scrittura privata autenticata in data 19.07.2021 dal notaio di Casnate con Bernate, rep. n. Persona_1
847, racc. n. 826, trascritta presso l'Agenzia delle Entrate di Lecco ai nn. 12377/9055, limitatamente agli immobili siti in EL NZ (LC) trasferiti da in favore di Controparte_8 CP_1
ed ancora in proprietà di quest'ultima, ovverosia:
[...]
- appartamento censito al Catasto Fabbricati del Comune di EL NZ (LC), Sez. MON, foglio 4, particella 3656, subalterno 9, categoria A/2, classe 2, consistenza vani 4,5, superficie catastale mq. 92, superficie catastale escluse aree scoperte mq. 91, rendita catastale € 313,75, via Provinciale n.
71, piano 1;
- cantina censita al Catasto Fabbricati del Comune di EL NZ (LC), Sez. MON, foglio 4, particella 3656, subalterno 26, categoria C/2, classe 4, consistenza mq. 13, superficie catastale mq. 17, rendita catastale € 29,54, via Provinciale n. 71, piano S1;
- box auto censito al Catasto Fabbricati del Comune di EL NZ (LC), Sez. MON, foglio 4, particella 3656, subalterno 27, categoria C/6, classe 2, consistenza mq. 60, superficie catastale mq. 72, rendita catastale € 238,60, via Provinciale n. 71, piano S1;
- striscia di terreno censita al Catasto Terreni del Comune di EL NZ (LC), foglio 1, particella 3455, seminativo arborato, classe 2, are 4.75, reddito dominicale € 2,33, reddito agrario €
1,96.
Si sono costituiti in giudizio tutti i soggetti convenuti contestando a vario titolo la responsabilità loro rispettivamente imputata.
Volendosi posticipare l'analisi della posizione del geom. di cui solo sommariamente si darà Parte_1 conto di qui a breve, e l'arch. nella qualità di ex soci Controparte_1 Controparte_3 dell'impresa costruttrice hanno eccepito preliminarmente la decadenza e la Controparte_8 prescrizione dell'azione, in surroga del Condominio, proposta dal ricorrente ai sensi degli art. 1667 e
1669 c.c. nonché la sua infondatezza nel merito, avendo la compagnia assicurativa di Controparte_8
a cui pure era stato denunciato il sinistro tardivamente contestatole, recisamente smentito ogni
[...] responsabilità dell'assicurata la quale, proprio per tale ragione, non ritenendo sussistere alcuna propria posizione debitoria, anche solo potenziale, nei confronti del Condominio e/o in rivalsa degli altri corresponsabili, aveva provveduto alla cessione degli immobili residui rimasti invenduti, in particolare
4 appartamenti, 4 box auto, 2 cantine e i diritti di godimento esclusivo su 4 posti auto, oltre ad una porzione di terreno, in favore dei propri soci, e arch. e, in data 16.9.2021, Controparte_1 CP_3
pagina 4 di 15 esaurito il proprio patrimonio immobiliare nonché approvato il bilancio finale di liquidazione, aveva provveduto a cancellarsi dal registro delle imprese.
La consultazione dei documenti contabili aveva, inoltre, consentito di acclarare come il credito vantato dalla cedente nei confronti di e dell'arch. a seguito del trasferimento degli Controparte_1 CP_3
immobili fosse stato compensato con il controcredito - peraltro notevolmente più consistente e relativo a precedenti anticipazioni - che gli stessi vantavano nei confronti della società con conseguente insussistenza di qualsivoglia intento elusivo.
Per di più, alcun credito era stato accertato nel procedimento instaurato dal Condominio a cui entrambi erano rimasti estranei, non essendo ivi mai stata depositata alcuna C.T.U. ma avendo il geom. Parte_1
effettuato una proposta conciliativa, accettata dal Condominio, allorquando i termini per eccepire la decadenza e la prescrizione dell'azione risarcitoria proposta nei propri confronti erano ormai abbondantemente decorsi sicché, a seguito della mancata reiterata comparizione delle parti, quel giudizio era stato estinto ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c..
Hanno eccepito, ancora, che, anche nell'ipotesi in cui fosse stato ritenuto sussistente il diritto di surrogazione e/o di regresso in capo al ricorrente, gli sarebbero state comunque opponibili, non solo le eccezioni relative al rapporto interno di solidarietà, ma anche quelle relative al rapporto instauratosi con il creditore in solido e, quindi, le limitazioni, le decadenze e le prescrizioni inerenti al diritto che aveva formato oggetto di surrogazione, ivi comprese le eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione ex art.1669 c.c. che la società costruttrice aveva opposto al con la nota CP_5
trasmessagli in data 24/2/2021 che, per tale ragione, sono state riproposte nei confronti del surrogante.
Hanno contestato, infine, l'ammissibilità dell'azione subordinata proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c. stante l'assenza di residualità.
In data 19.12.2023 il geom. ha rinunciato alle domande ed all'azione giudiziale proposte nei Parte_1 soli confronti dell'arch. anch'egli precedentemente costituitosi contestando la Controparte_4
legittimità della propria chiamata in causa, e, stante la conforme accettazione di quest'ultimo, con sentenza parziale emessa in data 10.1.2024 è stata dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere limitatamente al rapporto processuale instauratosi tra tali soggetti e con riferimento alle domande proposte dal primo nei confronti del secondo.
Con separata ordinanza è stata disposta una CTU volta ad accertare l'esistenza o meno dei vizi e dei difetti lamentati dal e riportati nella relazione tecnica sottoscritta dal geom. le CP_5 CP_4
cause, la loro effettiva gravità e la riferibilità all'appaltatore e/o al direttore dei lavori, con conseguente distinzione, nell'ipotesi di attribuibilità a più soggetti, delle quote percentuali di corresponsabilità di ciascuno di essi e analitica descrizione delle opere necessarie per porvi rimedio unitamente ai relativi pagina 5 di 15 costi, espletata la quale, fallito l'ennesimo tentativo di conciliazione pur sollecitato dal Tribunale, all'udienza del 12.3.2025 tenutasi con le forme della trattazione scritta, già precisate le conclusioni e depositati gli scritti difensivi conclusionali, la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
Stante l'intervenuta estinzione parziale del giudizio limitatamente alle domande proposte dal ricorrente nei confronti di uno dei coobbligati in solido, arch. la presente decisione avrà Controparte_4
esclusivamente ad oggetto l'analisi delle analoghe domande proposte nei confronti degli altri coobbligati solidali, sia personalmente che nella loro qualità di ex soci dell'impresa costruttrice cancellatasi dal registro delle imprese.
Certamente infondate sono, però ed anzitutto, le eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione
(proposta principalmente in via surrogatoria dall'odierno ricorrente) ai sensi dell'art. 1669 c.c. e, per comprenderne le ragioni, è sufficiente dare atto delle tempistiche della denuncia effettuata dal
Condominio a tutti i soggetti coinvolti nell'attività di edificazione del complesso immobiliare costituito oggi dal sito in EL NZ, via Provinciale n. 71. Controparte_5
Emerge, infatti, documentalmente come le opere edili siano state concluse in data 15.09.2017 (cfr. in tal senso la “dichiarazione completamento opere intero compendio immobiliare” prodotta dal ricorrente al documento n. 1) e come la relazione tecnica commissionata dal medesimo
[...]
al fine di accertare le cause dei vizi e dei difetti lamentati, da individuarsi quale dies a CP_5
quo ai fini della decorrenza del termine annuale di decadenza previsto per la denuncia ai sensi dell'art. 1669 c.c., rechi la data del 5.2.2021 (cfr. in tal senso a pagina 20 del documento n. 9).
La denuncia effettuata via Pec sia all'impresa costruttrice, che al geom. Controparte_8 Parte_1
reca la data del 11.2.2021 (cfr. in tal senso il documento n. 3) e il ha agito in Controparte_5
giudizio nei confronti di uno dei coobbligati in solido (ovverosia il geom. in data 7.10.2021 Parte_1
(cfr. in tal senso il documento n. 7) solo in quanto, nel frattempo, aveva ritenuto Controparte_8
opportuno cancellarsi - del tutto inopportunamente, come di qui a breve si chiarirà - dal Registro
Imprese (cfr. in tal senso il documento n. 2).
D'altro canto, è pacifico, ancor più che consolidato, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in una materia altamente tecnica quale quella edilizia, la scoperta dei vizi (nel caso in esame gravi ai sensi dell'art. 1669 c.c.) si intende verificata allorquando il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, e, non potendosi onerare il danneggiato di proporre senza la dovuta prudenza azioni generiche a carattere esplorativo o, comunque, suscettibili di rivelarsi infondate, la conoscenza completa, idonea a determinare il decorso del doppio termine previsto dall'art. 1669 c.c., dovrà
pagina 6 di 15 ritenersi conseguita, in assenza di convincenti elementi contrari anteriori da dedursi e provarsi ad opera dell'appaltatore, solo all'atto dell'acquisizione di idonei accertamenti tecnici quali, normalmente, una relazione di A.T.P. o, comunque, una relazione tecnica di parte piuttosto completa ed approfondita.
E, a bene vedere, è quanto avvenuto nel caso di specie allorché solo con la relazione espletata dal proprio tecnico, geom. in quanto analiticamente descrittiva di ciascuna singola Controparte_9
problematica e della presumibile derivazione causale, che il predetto Condominio è stato reso edotto, in maniera chiara e, quindi, a quel punto contestabile, dell'imputabilità dei gravi vizi e difetti emersi a ciascuno dei soggetti, impresa costruttrice e direttori dei lavori, che avevano avuto un qualche ruolo nell'attività di edificazione del complesso immobiliare.
Né, a ben vedere, prima di analizzare nello specifico i gravi vizi costruttivi e la loro effettiva imputabilità all'impresa costruttrice di cui gli odierni unici resistenti rimasti in causa sono pacificamente la naturale prosecuzione in quanto soci al momento della cancellazione dal Registro delle Imprese, è possibile dubitare della legittimità dell'azione surrogatoria proposta dall'odierno ricorrente ai sensi dell'art. 1203 n. 3 c.c., avendo egli integralmente soddisfatto, seppur in sede conciliativa, il diritto di credito di cui era titolare il Condominio, e finanche dell'azione di regresso proposta da uno dei condebitori solidali nei confronti dell'altro.
Sul punto, come giustamente osservato dalla difesa attorea, la Suprema Corte a Sezioni Unite, a cui il
Tribunale non può non uniformarsi così come ha pure ripetutamente effettuato in passato, ha avuto modo di chiarire la struttura delle due azioni che, sulla scorta dei seguenti principi, sono pacificamente applicabili al caso di specie:
“Va premesso che nell'ambito della struttura dell'obbligazione soggettivamente complessa ex latere debitoris, il regresso viene definito come schema tipico, con caratteristiche peculiari, al quale il legislatore fa ricorso in ipotesi di sussistenza di un vincolo di coobbligazione solidale ai sensi dell'art.
1299 c.c., con riferimento almeno al lato esterno e di adempimento di uno dei due o più coobbligati, anche per una quota a lui non spettante nei rapporti interni. Con l'adempimento dell'obbligazione solidale il solvens acquisisce un diritto nuovo che trova giustificazione nel particolare rapporto, contrattuale o legale, sottostante tra i vari condebitori solidali, al fine di assicurare il riequilibrio tra i medesimi.
Con la surrogazione, il surrogante si sostituisce nelle ragioni del creditore, come espressamente previsto nel caso di surrogazione legale e, per quanto qui rileva, “a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri e per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo”, come previsto nell'art. 1203 n. 3 c.c., e “negli altri casi previsti dalla legge”, come previsto dall'art. 1203 n. 5 c.c..
pagina 7 di 15 Secondo autorevole dottrina, in linea meramente descrittiva, il regresso comprende tutti i casi in cui un soggetto, per il fatto di aver compiuto un pagamento che si risolve in tutto o in parte nell'interesse di un terzo, acquista il diritto a vedere rimborsata in tutto o in parte la somma pagata o in ogni caso il valore della prestazione eseguita. La stessa dottrina sostiene che, se si passa dal profilo descrittivo a quello giuridico, il regresso non può essere prospettato come categoria unitaria, tenuto conto che esso comprende una serie di ipotesi che difficilmente possono essere considerate in un àmbito unitario (si pensi, ad esempio, al regresso del terzo che ha pagato un debito altrui, al fideiussore nei confronti del debitore principale, al mandatario verso il mandante, al gestore di affari verso il dominus, al socio verso gli altri soci).
È stato osservato dalla dottrina che nelle ipotesi in cui l'ordinamento disciplina un vincolo di coobbligazione solidale e di pagamento del debito da parte di chi, nei rapporti interni, figura come un condebitore nell'interesse altrui, la terminologia utilizzata non sia univoca essendo il fenomeno indicato talvolta come regresso, talaltra ancor più genericamente come rivalsa e altre volte ancora, infine, come surrogazione.
Risulta comunque prevalente in dottrina la tesi che distingue la surrogazione dal regresso, qualificando la prima quale vicenda traslativa del credito attraverso il subingresso di un terzo nei diritti che il creditore originario vantava nei confronti del debitore, in conseguenza del pagamento del debito, con il concorso delle altre condizioni di legge, e il secondo come diritto di credito autonomo e nuovo che sorge in capo al solvens sulla base dell'avvenuto pagamento.
La funzione cui sono preposte le due azioni in parola è la medesima, e cioè quella di assicurare il recupero della prestazione erogata ad un soggetto che ha soddisfatto l'interesse creditorio (art. 1201
c.c.) o ha reso possibile l'adempimento al debitore (art. 1202 c.c.) o aveva interesse normativamente tipizzato a soddisfare il precedente creditore (1203 c.c.) oppure come obbligato in solido ha pagato
l'intero debito (art. 1299 c.c.).
Secondo alcuni, inoltre, entrambi i rimedi sembrerebbero supplire all'inesistenza di una ragione giustificatrice dell'attribuzione eseguita da un terzo e sarebbero esercitabili in rapporto di alternatività tra loro.
Secondo altri, regresso e surroga sarebbero rimedi tra loro concorrenti ovvero in rapporto di complementarità, potendo il terzo surrogato agire in regresso per ottenere quanto dovutogli “oltre il limite recuperatorio della surrogazione”.
La non univocità delle posizioni in dottrina a tale ultimo riguardo va ricercata nel tratto caratterizzante del regresso rispetto alla surrogazione che è quello di costituire un diritto autonomo e nuovo rispetto a quello estinto con il pagamento, comportando tale carattere plurime differenze in
pagina 8 di 15 ordine alla disciplina della prescrizione, del mancato subingresso nei diritti accessori di garanzia, nella possibilità di ripetere le spese sopportate a causa della preventiva escussione” (cfr. in tal senso
Cass. Civ., Sez. Un. 7.7.2022, n. 21514).
Il geom. ha pacificamente corrisposto in favore del la complessiva somma di € Parte_1 CP_5
40.258,00 (cfr. in tal senso il documento n. 18 prodotto dal ricorrente), di cui 33.440,00 a titolo risarcitorio ex art. 1669 c.c., 4.784,00 per spese legali sostenute dal Condominio, 1.248,00 a titolo di compensi corrisposti in favore del C.T.U. nominato nell'ambito del giudizio promosso dal danneggiato e 786,00 per spese esenti di iscrizione a ruolo della causa (cfr. in tal senso il precedente documento n.
17).
Con un po' più di buon senso le parti (in realtà i soci resistenti visto l'interesse del ricorrente, ripetutamente manifestato in giudizio, di non gravarlo di spese inutili o sovrabbondanti) avrebbero anche potuto evitare la (ri)nomina in questa sede dell'ing. ovverosia del medesimo consulente Per_2
nominato nel precedete giudizio di cui il Tribunale, anche per ovvie ed evidenti ragioni di economicità, ha ritenuto opportuno servirsi, il quale ha accertato, per i gravi difetti denunciati dal , un CP_5
costo di ripristino pari a complessivi € 33.000,00, oltre I.V.A. (cfr. in tal senso a pagina 43 della relazione peritale), e, quindi, addirittura leggermente superiore alla somma di € 33.440,00 che, nell'ambito della predetta transazione, l'odierno ricorrente aveva corrisposto a titolo risarcitorio in favore del . CP_5
E neppure è possibile dubitare che quelli accertati in questa sede dall'ing. la cui originaria Per_2
quantificazione era stata evidentemente effettuata anche – se non soprattutto – con spirito e finalità conciliativa, ovverosia venendo incontro alle reciproche esigenze manifestate dalle parti di quel giudizio, costituiscano gravi vizi e difetti costruttivi ai sensi degli artt. 1669 c.c., come tali imputabili
(nel rapporto esterno tra il creditore ed i condebitori solidali) all'impresa costruttrice, essendo quasi tutti riconducibili a cedimenti strutturali e/o a problemi di infiltrazione e, in particolar modo, quanto ai primi, essendo consistiti in cedimenti localizzati nella struttura portante della scala esterna di accesso alla palazzina “B” (cfr. in tal senso le fotografie prodotte alle pagine 12 e 13), con conseguente rottura di alcuni gradini e alzate, nel cedimento strutturale e nello spostamento verticale della seconda scala di accesso al piano terra della medesima palazzina (cfr. la fotografia prodotta alla pagina 15) e, infine, nel cedimento strutturale della scala esterna scoperta di accesso alla palazzina “A”, ove alcune lastre di marmo delle pedate, delle alzate e degli zoccolini si sono rotte ed alcuni gradini si sono inclinati verso il basso (cfr. le fotografie prodotte alle pagine 17, 18, 19, 20, 21 e 22).
Per ciò che riguarda la posizione di e dell'Arch. a poco rileva considerare, Controparte_1 CP_3
quale credito risarcitorio ex art. 1669 c.c. oggetto di surrogazione, la somma di € 36.300,00 accertata a pagina 9 di 15 tale titolo dal CTU nominato nell'ambito del presente giudizio, o quella di € 33.440,00 imputata al medesimo titolo nell'atto di transazione sottoscritto dal debitore solidale, dovendosi in ogni caso comprendervi anche la differenza tra il credito risarcitorio e la somma complessivamente corrisposta dal geom. pari ad € 40.258,00, in quanto comprensiva degli accessori sostenuti in quel Parte_1
giudizio e, quindi, delle spese legali rifuse in favore del Condominio, di quelle di CTU e dei costi di iscrizione a ruolo che, in quanto tali, avrebbero dovuto gravare su tutti i condebitori in solido i quali, solo grazie all'intervento diretto e immediato del geom. ed al suo successivo pagamento, Parte_1
hanno potuto beneficiare di un rilevante minor impegno economico che, in caso contrario, avrebbero dovuto necessariamente sostenere.
Ad ogni buon conto, la differenza tra il credito risarcitorio e la somma complessivamente corrisposta andrà necessariamente rimborsata al geom. dagli odierni resistenti limitatamente alla quota di Parte_1
corresponsabilità di loro pertinenza in forza dell'azione (anche di surroga) esercitata nei loro confronti.
Anche sotto tale aspetto sovviene la valutazione effettuata in questa sede dall'ing. il Persona_3
quale a pagina 43 della propria relazione peritale ha quantificato nella misura dell'80% la responsabilità dell'impresa costruttrice cui sono subentrati ai sensi dell'art. 2495 Controparte_8
c.c. i due ex soci, e arch. e nel 20% quella del progettista e direttore dei lavori, Controparte_1 CP_3
geom. Parte_1
Ora, anche a non voler considerare che la percentuale imputata al geom. dovrebbe Parte_1 ricomprendere anche quella del 10% astrattamente imputabile all'arch. seppur il CTU non CP_4
ne abbia dato atto per la semplice ragione per la quale la posizione di quest'ultimo era già stata stralciata con la sentenza parziale nel momento in cui era stata disposta la nomina dell'ing. la Per_2
preponderante responsabilità dell'impresa esecutrice deriva, in effetti, dalla tipologia dei vizi riscontrati, attinenti alla fase esecutiva delle lavorazioni e non a quella progettuale, con conseguente primaria responsabilità dell'impresa costruttrice e solo residuale di entrambi i direttori dei lavori sia in quanto non obbligati a garantire una sorveglianza continua ed ininterrotta del cantiere bensì una verifica della correttezza dello stato di avanzamento a seconda delle varie fasi in cui normalmente si articolano le lavorazioni sia in quanto si tratta di vizi che difficilmente si manifestano nell'immediato con conseguente impossibilità di un tempestivo risconto ad opera del direttore dei lavori.
In definitiva, quindi, i due ex soci di dovranno rimborsare al geom. Controparte_8 Parte_1
l'80% della somma, pari a complessivi € 40.258,00, che quest'ultimo è stato “costretto” a corrispondere in favore del Condominio, ovverosia l'importo di € 32.206,40, oltre interessi (esclusa la rivalutazione monetaria stante la mancata dimostrazione del maggior danno subito), nella misura legale dalla data del 18.04.2023 (cfr. in tal senso il documento n. 18) a quella di proposizione del ricorso pagina 10 di 15 introduttivo (21.7.2023) ed al saggio moratorio previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. da tale ultima data sino a quella del saldo effettivo.
Tra tali ultimi soggetti il debito non ha natura solidale sicché il ricorrente potrà esigere nei confronti di ciascuno di essi solo il 50% della somma di € 32.206,40, pari cioè ad € 16.103,20.
Dovendosi ritenere assorbita la domanda proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c. e passando ad analizzare la domanda revocatoria proposta ex art. 2901 c.c., che il ricorrente è stato costretto ad instaurare al fine di trascrivere la domanda giudiziale nei confronti di la quale, con riferimento a Controparte_1
quest'ultima, è in giudizio nella duplice veste di erede del disponente e di terza acquirente, ritiene il
Tribunale sussistenti tutti i requisiti previsti dalla predetta norma ai fini del suo utile esperimento.
Iniziando dal diritto di credito vantato dal ricorrente, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione molto ampia di credito, comprensiva anche delle mere aspettative di diritto, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Tale concezione, d'altronde, è perfettamente in linea con la funzione tipica dell'azione revocatoria, che non ha intenti restauratori tendendo a restituire la garanzia generica assicurata a tutti i creditori e, quindi, anche a quelli meramente eventuali (cfr. sostanzialmente in tal senso Cass. Civ. n. 3981/2003,
Cass. Civ. n. 14166/2001, Cass. Civ. n. 12672/2001 e Cass. Civ. n. 12144/99).
Sotto tale aspetto il ricorrente, destinatario della domanda giudiziale notificatagli dal CP_5 aveva quantomeno un'aspettativa di credito nei riguardi dell'impresa costruttrice al fine di non vederne irreversibilmente modificata la consistenza e la solidità patrimoniale.
Quanto all'eventus damni, declinato dall'art. 2901 c.c. anche in termini di semplice pericolo, è innegabile che il trasferimento del diritto di proprietà di tutti i beni immobili di cui era titolare la società debitrice abbia pregiudicato in maniera consistente e tendenzialmente anche irreversibile il soddisfacimento del diritto di credito vantato dal geom. sicché, quantomeno in linea astratta Parte_1
(ma altrettanto può sostenersi in concreto), la pericolosità dell'atto posto in essere dal debitore è indiscutibile per la semplice ragione per la quale, privato il patrimonio di quest'ultimo di un consistente asset utilmente espropriabile e residuatogli un bel nulla, di certo non il danaro essendosi la società cancellata dal Registro delle Imprese a distanza di meno di due mesi dalla data della compravendita e della dilazione di pagamento concordata, è piuttosto reale e non meramente apparente il rischio per il creditore di non vedere soddisfatta, neppure parzialmente, la propria legittima pretesa economica.
Per di più, nel caso di specie, quand'anche - è così neppure è stato - il prezzo della compravendita fosse stato effettivamente incassato da si sarebbe quantomeno realizzata una variazione Controparte_8
qualitativa del patrimonio del debitore tale da rendere di gran lunga più incerto il soddisfacimento del diritto di credito del ricorrente e, ancor prima, quello del Condominio che, difatti, non ha ritenuto pagina 11 di 15 conveniente coinvolgere l'impresa costruttrice nel precedente procedimento instaurato nei soli confronti dell'odierno ricorrente.
Ancor più ardita e pretestuosa è l'affermazione secondo cui il credito vantato dalla venditrice a titolo di prezzo della compravendita sarebbe stato compensato con eventuali controcrediti vantati dai soci nei confronti della medesima società.
Anche a volere tacere – e non se ne ravvede la ragione – dell'intervenuta violazione in tal caso dell'art. 2467 c.c. stante la necessaria postergazione dei crediti vantati dai soci nei confronti della società, il presunto finanziamento è stato documentato con la mera produzione del bilancio sociale relativo all'anno 2015, anteriore di parecchi anni rispetto all'atto di compravendita contestato in questa sede, neppure accompagnato dalla produzione di quelli successivi e, per di più, unilateralmente predisposto dalla stessa al pari peraltro del bilancio finale di liquidazione, sicché è più che Controparte_8
lecito dubitare della relativa attendibilità.
Quanto, infine, al requisito della sciemtia damni, ovverosia alla consapevolezza del debitore e del terzo di ledere le ragioni dei creditori, è anzitutto il caso di rilevare come la “prima compravendita” sub documento n. 4 oggetto della domanda revocatoria configuri un vero e proprio contratto con sé stesso ai sensi dell'art. 1395 c.c. in quanto è ivi intervenuta sia nella qualità di Controparte_2
liquidatrice e rappresentante della società venditrice, , sia quale Controparte_10
amministratrice unica e legale rappresentante p.t. della società acquirente, per di più Controparte_1
socia di con conseguente equiparazione della posizione della società alienante Controparte_8
(debitrice) a quella della società acquirente (terzo).
Il Tribunale ritiene sufficiente la mera consapevolezza di ledere le altrui ragioni in quanto, stante la natura principalmente surrogatoria della presente azione giudziale, l'atto dispositivo deve ritenersi successivo quantomeno alla conoscenza delle ragioni di credito del il quale già in data CP_5
11.02.2021 aveva inviato la medesima diffida sia all'impresa costruttrice che al geom. (cfr. in Parte_1 tal senso il documento n. 3 prodotto da quest'ultimo).
Ma anche volendone considerare la natura subordinata di azione di regresso, la natura solidale dell'obbligazione imputata dal ad entrambi i condebitori solidali era di per sé idonea a far CP_5 sorgere quantomeno un'aspettativa di credito dell'uno nei confronti dell'altro nella misura in cui avesse soddisfatto, totalmente o parzialmente e, in ogni caso, in misura eccedente rispetto alla propria quota di pertinenza, il credito risarcitorio paventato nei confronti di entrambi.
Da ultimo, si condivide anche l'affermazione della difesa attorea che ha paventato l'effettiva sussistenza del dolo specifico consistente nella dolosa preordinazione dell'atto a ledere le ragioni creditorie se si considera, anzitutto, che la compravendita è stata stipulata in data 19.07.2021, ovvero pagina 12 di 15 contestualmente alla delibera assembleare di instaurare un'azione ex art. 1669 c.c. nei confronti (anche) di la quale, facendo parte del medesimo non è contestato abbia Controparte_8 CP_5 ricevuto l'avviso di convocazione dell'assemblea che si sarebbe tenuta pochi giorni dopo ed avente il seguente ordine del giorno: “
1. Mandato all'avvocato Guerra per procedere verso l'atto di citazione nei confronti della ed il direttore lavori” (cfr. in tal senso il documento n. 40 Controparte_11
prodotto dal ricorrente).
Nei medesimi termini depone l'ingiustificata dilazione di pagamento riconosciuta alla società resistente sino al 1.5.2023 e la rinuncia all'ipoteca legale ad opera dell'alienante nonché l'affermazione della liquidatrice riportata a pagina 2 della relazione accompagnatoria al bilancio finale di liquidazione prodotta al documento n. 6, ove è scritto quanto segue: “siamo però riusciti a chiudere la nostra impresa, onorando tutti gli impegni assunti con i terzi” (…); non risultano ulteriori attività o passività ascrivibili alla liquidanda società”.
È palese che tali affermazioni non corrispondano al vero e ciò costituisce un ulteriore indice del fatto che l'operazione di vendita, seguita a breve distanza dalla cancellazione della società alienante, fosse finalizzata a sottrarre la società all'onere che le sarebbe derivato dal debito risarcitorio, la cui esistenza, infatti, nemmeno viene menzionata nella suddetta relazione, a differenza degli altri debiti che vengono citati e dichiarati come soddisfatti nell'ambito della medesima procedura.
Pertanto, in accoglimento anche dell'ultima domanda proposta, va revocata ai sensi dell'art. 2901 c.c. la c.d. “prima compravendita” (pagine 3-5 del documento n. 4) di cui alla scrittura privata autenticata in data 19.07.2021 dal notaio di Casnate con Bernate, rep. n. 847, racc. n. 826, trascritta Persona_1 presso l'Agenzia delle Entrate di Lecco ai nn. 12377/9055, limitatamente agli immobili siti in
EL NZ (LC) ancora di proprietà di ovvero: Controparte_1
- appartamento censito al Catasto Fabbricati del Comune di EL NZ (LC), Sez. MON, foglio 4, particella 3656, subalterno 9, categoria A/2, classe 2, consistenza vani 4,5, superficie catastale mq. 92, superficie catastale escluse aree scoperte mq. 91, rendita catastale € 313,75, via Provinciale n.
71, piano 1;
- cantina censita al Catasto Fabbricati del Comune di EL NZ (LC), Sez. MON, foglio 4, particella 3656, subalterno 26, categoria C/2, classe 4, consistenza mq. 13, superficie catastale mq. 17, rendita catastale € 29,54, via Provinciale n. 71, piano S1;
- box auto censito al Catasto Fabbricati del Comune di EL NZ (LC), Sez. MON, foglio 4, particella 3656, subalterno 27, categoria C/6, classe 2, consistenza mq. 60, superficie catastale mq. 72, rendita catastale € 238,60, via Provinciale n. 71, piano S1;
pagina 13 di 15 - striscia di terreno censita al Catasto Terreni del Comune di EL NZ (LC), foglio 1, particella 3455, seminativo arborato, classe 2, are 4.75, reddito dominicale € 2,33, reddito agrario €
1,96.
Da ultimo, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla scorta dei compensi medi stabiliti dal D.M. n. 147/2022 e del valore indicato nella nota di iscrizione per tutte le fasi espletate.
Del pari, le spese della C.T.U., come separatamente liquidate, essendosi resasi necessaria solo a causa delle contestazioni mosse dai due ex soci vanno poste ad esclusivo carico di questi ultimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. in accoglimento della domanda principale proposta ai sensi dell'art. 1203 n. 3 c.c., condanna in persona del legale rapp.te p.t., e l'arch. a Controparte_1 Controparte_3
corrispondere in favore del geom. nella misura del 50% cadauno, la Parte_1
complessiva somma di € 32.206,40 oltre interessi nella misura legale maturati e decorrere dalla data del 18.04.2023 sino a quella del 20.7.2023 e, a decorrere dal giorno successivo, nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. sino alla data dell'effettivo soddisfo;
2. accerta e dichiara l'inefficacia nei confronti del geom. ai sensi Parte_1 dell'art. 2901 c.c., della “prima compravendita” di cui alla scrittura privata autenticata in data
19.07.2021 dal notaio di Casnate con Bernate, rep. n. 847, racc. n. 826, trascritta Persona_1 presso l'Agenzia delle Entrate di Lecco ai nn. 12377/9055, limitatamente agli immobili siti in
EL NZ (LC) ancora di proprietà di e, in particolare: Controparte_1
- appartamento censito al Catasto Fabbricati del Comune di EL NZ (LC), Sez.
MON, foglio 4, particella 3656, subalterno 9, categoria A/2, classe 2, consistenza vani 4,5, superficie catastale mq. 92, superficie catastale escluse aree scoperte mq. 91, rendita catastale € 313,75, via Provinciale n. 71, piano 1;
- cantina censita al Catasto Fabbricati del Comune di EL NZ (LC), Sez. MON, foglio 4, particella 3656, subalterno 26, categoria C/2, classe 4, consistenza mq. 13, superficie catastale mq. 17, rendita catastale € 29,54, via Provinciale n. 71, piano S1;
- box auto censito al Catasto Fabbricati del Comune di EL NZ (LC), Sez. MON, foglio 4, particella 3656, subalterno 27, categoria C/6, classe 2, consistenza mq. 60, superficie catastale mq. 72, rendita catastale € 238,60, via Provinciale n. 71, piano S1;
pagina 14 di 15 - striscia di terreno censita al Catasto Terreni del Comune di EL NZ (LC), foglio
1, particella 3455, seminativo arborato, classe 2, are 4.75, reddito dominicale € 2,33, reddito agrario € 1,96;
3. condanna in persona del legale rapp.te p.t., e l'arch. Controparte_1 Controparte_3
a rifondere in favore del geom. le spese di lite sostenute
[...] Parte_1 nell'ambito del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 8.161,00, di cui 545,00 per spese esenti e per 7.616,00 compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima solo se dovuta in quanto apparentemente detraibile, come per legge;
4. pone definitivamente a carico solidale di e dell'arch. le spese Controparte_1 Controparte_3
di C.T.U. separatamente liquidate nel corso de giudizio con conseguente diritto del ricorrente di ripetere quanto eventualmente anticipato in favore dell'ing. Per_2
Così deciso in Monza in data 16 marzo 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
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