Ordinanza collegiale 10 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 25 marzo 2022
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 25/06/2025, n. 12604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12604 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12604/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00033/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 33 del 2022, proposto da -OMISSIS- e dalla società Rebet s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore Della Corte, Luca Ruggiero e Fabio Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'interno (Questura di Roma), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del decreto dell’intimata Questura del 15 ottobre 2021, di rigetto delle istanze di rilascio della licenza ex art.88, T.U.L.P.S., per negozio di gioco e raccolta scommesse, e per l'installazione di sistemi di gioco videolottery, relative al pubblico esercizio sito in Fiumicino (RM), Via Bernini s.n.c.;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi la comunicazione di avvio del procedimento di diniego dell'istanza, nonché tutti gli altri atti istruttori richiamati nel provvedimento impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, c. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l'odierno ricorso parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale l'intimata Questura ha respinto la sua istanza volta al rilascio della licenza ex art. 88, T.U.L.P.S. per l'esercizio dell'attività di raccolta di scommesse e per l'uso di sistemi di gioco V.L.T.
Il suddetto diniego è stato disposto sulla base delle seguenti considerazioni:
- dall'istruttoria procedimentale sarebbero emerse cointeressenze tra la ricorrente e il figlio, di ordine:
(i) societario, posto che quest'ultimo, socio unico della società di cui la ricorrente è legale rappresentante, risultava indagato per i reati di riciclaggio in concorso con riguardo a giocate effettuate tra il -OMISSIS- e il -OMISSIS-. Il figlio della ricorrente, ancora, sarebbe stato destinatario di un'ordinanza di applicazione della misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo (un anno, ridotto a sei mesi) dell'esercizio di attività di impresa inerenti a giochi e scommesse;
(ii) familiare, posto: a. il visto rapporto di parentela; b. il persistere della medesima residenza condivisa con la madre (per quanto è stato dato atto di un differente domicilio); c. il fatto che la comunicazione dei motivi ostativi è stata consegnata al figlio della ricorrente, munito di apposita delega;
- il rilascio del titolo alla ricorrente si sarebbe dunque configurato come " un ulteriore strumento, atto a consentire alla famiglia […] il mantenimento dei rapporti economici nell'ambito della gestione delle imprese nel settore dei giochi e delle scommesse ";
- analoga richiesta sarebbe stata presentata da altro figlio della ricorrente, respinta da una seconda Questura con provvedimento del 6 luglio 2021, sulla scorta delle medesime ragioni.
1.1. Parte ricorrente ha contestato il suddetto provvedimento sulla scorta delle seguenti doglianze.
1.1.1. Con il primo motivo di ricorso ( violazione e falsa applicazione degli artt.11 e 88, r.d. 18.6.1931 n.773 - violazione e falsa applicazione dell’art.3 l.241/1990 - violazione dell’art. 97 Cost. - eccesso di potere per errata ponderazione della fattispecie concreta - difetto d’istruttoria e di motivazione - inesistenza dei presupposti - ingiustizia manifesta ) ha anzitutto affermato che analoghi provvedimenti adottati da altra Questura sarebbero stati oggetto di ordinanze di riesame da parte del competente TAR, ed ha quindi sostenuto l'illegittimità del provvedimento in questa sede gravato in quanto:
- l'amministrazione intimata avrebbe travisato i fatti, non considerando che l'odierna ricorrente lavorerebbe nel settore del gioco lecito sin dal 2004 ed avrebbe nel tempo ottenuto licenze ex art. 88, T.U.L.P.S., senza mai subire alcuna contestazione di carattere amministrativo, penale o fiscale;
- l’indagine sul figlio non vedrebbero la ricorrente coinvolta, né esse potrebbero - in tesi - incidere sul requisito della buona condotta.
1.1.2. Con il secondo motivo di ricorso ( violazione e falsa applicazione degli artt.11 e 88, r.d. 18.6.1931 n.773 - violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l.241/1990 - violazione dell’art.97 Cost. - eccesso di potere per errata ponderazione della fattispecie concreta - difetto d’istruttoria e di motivazione - contraddittorietà tra atti - illogicità ed ingiustizia manifesta ) ha ulteriormente contestato l'illegittimità del provvedimento impugnato in quanto esso sarebbe fondato su un analogo diniego adottato nei confronti di altro figlio della ricorrente che, tuttavia, sarebbe in stridente ed insanabile contrasto con altri coevi provvedimenti, di segno diametralmente opposto, rilasciati a quest'ultimo da una terza Questura .
2. Si è costituita l'intimata amministrazione che, con successiva memoria, ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando in particolare come solamente una delle Questure coinvolte avrebbe accolto l'istanza di altro figlio della ricorrente.
3. Con ordinanza cautelare n. 2055 del 25 marzo 2022 questa Sezione ha respinto l'istanza cautelare, evidenziando in particolare il fatto che il figlio della ricorrente di cui all’impugnato provvedimento era il precedente titolare della licenza di P.S. per i locali per i quali la ricorrente ha chiesto l'autorizzazione poi denegata con l'impugnato provvedimento e che proprio in questi locali si sarebbe svolta l'attività oggetto dell'indagine menzionata nel suddetto provvedimento.
4. All'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato indicata in epigrafe, tenutasi tramite collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il presente ricorso verte sul provvedimento con il quale l'intimata Questura ha respinto l'istanza di parte ricorrente volta a ottenere l'autorizzazione ex art. 88, T.U.L.P.S. per una sala scommesse con terminali V.L.T.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, alla luce delle seguenti considerazioni.
2.1. Come ancora di recente chiarito dal giudice di appello, " il potere di adottare dette autorizzazioni, anche in ragione dell'originaria natura intuitu personae che connota tale tipo di licenze, è caratterizzato dall'ampia discrezionalità dell'Autorità competente (Cons. Stato, sez. III, 12 marzo 2020, n. 1140). A ciò si aggiunga che i provvedimenti di polizia sono preordinati alla prioritaria finalità di garantire la sicurezza e l'ordine pubblico mediante strumenti di prevenzione della commissione di reati e costituiscono la massima anticipazione della difesa sociale attraverso l'impedimento e la rimozione ab initio delle stesse condizioni che potrebbero ragionevolmente costituire causa o anche solo occasione per il verificarsi di fatti, non solo e non necessariamente di rilievo penale, idonei a turbare l'ordinata convivenza civile mediante esposizione anche solo al pericolo della sicurezza e dell'ordine pubblico. In questo quadro sistematico e finalistico, ben possono assumere rilievo anche fatti e circostanze privi in sé di significato penale e non riconducibili direttamente alla responsabilità del soggetto, ma significativi dal punto di vista della "buona condotta" e rilevanti sul piano prognostico (Cons. Stato, sez. IV, 5 luglio 2000, n. 3709); giova aggiungere che il giudizio prognostico a fondamento del diniego delle autorizzazioni di polizia è considerato più stringente del giudizio di pericolosità sociale o di responsabilità penale (Cons. Stato, sez. III, 6 dicembre 2019, n.8368) " (Cons. St., sez. III, 17 agosto 2022, n. 7206).
Analoghe considerazioni sono state svolte dal TAR Marche proprio con riguardo ai giudizi introitati dall'altro figlio della ricorrente (sentt. nn. 725 e 726 e del 2022, non appellate), con le quali è stato precisato che " Al fine di formulare il proprio giudizio prognostico, l’Autorità ben può dare rilievo all’esistenza di rapporti di parentela che, per natura, intensità o altre caratteristiche concrete, lascino ritenere che l'impresa abbia una conduzione collettiva e una regia familiare ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla criminalità attraverso la famiglia. Nell'esercizio del proprio potere discrezionale, quindi, l’Autorità può e deve basarsi su fatti ed episodi, ivi inclusi i rapporti parentali o di affinità ove incidenti sulla conduzione dell'azienda, i quali, seppure non assurgano al rango di prove o indizi di valenza processuale, ove considerati separatamente, configurino nel loro insieme, ossia ove inseriti nel contesto economico-sociale di riferimento, un quadro indiziario univoco e concordante, avente, indipendentemente dalle eventuali vicende giudiziarie penali, valore sintomatico del concreto ed attuale pericolo di infiltrazioni mafiose nella gestione dell'impresa esaminata (cfr., TAR Campania Napoli, sez. I, 14 febbraio -OMISSIS-, n. 1019, citata) ".
2.2. Nel caso di specie, il Collegio non rinviene ragioni per discostarsi da quanto già rilevato in sede cautelare in ordine alla stretta cointeressenza tra il figlio della ricorrente e quest'ultima, di cui il provvedimento sopra compendiato ha dato ampio risalto.
Né appare secondario il fatto che i locali per i quali la ricorrente ha chiesto l'autorizzazione siano i medesimi per i quali il figlio era in precedenza titolare di analoga autorizzazione e presso i quali si sarebbero svolte le condotte sottoposte all'attenzione dell'autorità giudiziaria penale.
Di talché, tenuto conto della valutazione probabilistica e prognostica tipica delle autorizzazioni di polizia, non può fondatamente sostenersi che la resistente amministrazione sia incorsa in un grave difetto di istruttoria o di motivazione laddove essa - proprio alla luce del visto quadro familiare, societario e financo procedimentale (si rammenta che la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza per cui è causa è stata ricevuta proprio da parte del menzionato figlio della ricorrente; cfr. all. 2 della difesa erariale) – ha ritenuto mancante il requisito dell'affidabilità, peraltro in un settore particolarmente sensibile al rischio di riciclaggio quale quello delle scommesse (tanto che l'art. 3, c. 6, d.lgs. n. 231/2007, individua i prestatori dei servizi di gioco tra i soggetti sottoposti alla normativa antiriciclaggio).
Da ciò discende il rigetto del primo motivo di ricorso.
2.3. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente vorrebbe far valere " di riflesso " la presunta contraddittorietà del contegno di altre branche della medesima amministrazione dell’interno con riguardo all'istanza di altro figlio della ricorrente.
Anche a voler prescindere da quanto affermato dall'amministrazione resistente in merito al fatto che solamente una delle diverse Questure interpellate dal suddetto secondo figlio ha rilasciato l'autorizzazione in questione (ponendosi dunque essa, semmai, in contraddizione con l'orientamento prevalentemente seguito dagli altri rami della medesima amministrazione), è indubbio il fatto che il provvedimento qui impugnato abbia citato ad abundantiam la consimile vicenda dell'altro figlio della ricorrente e non si sia affatto appiattita sulla motivazione del provvedimento della Questura ivi citata.
Ciò si evince chiaramente dalla lettura del provvedimento in questa sede gravato, il quale ha dato ampio e autonomo risalto alle strette cointeressenze tra la ricorrente e il figlio.
3. Stante quanto precede, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore della resistente amministrazione in euro 3.000,00 (euro tremila/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente FF
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Giallombardo | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.