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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 16/02/2026, n. 2455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2455 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2455/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente
PERINELLI ON, Relatore
EGIDI GIORGIO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13168/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250085196687000 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1018/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
I Procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella esattoria-le n. 09720250085196687000, notificata a mezzo PEC in data 20.05.2025 dall'Agenzia delle Entra-te
Riscossione, dell'importo complessivo di euro 472.796,14, con riferimento al ruolo n. 2025/250930, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territo-riale I di Roma –
Trastevere, nella parte in cui ha disconosciuto il credito d'imposta per le spese di formazione ex art. 1, commi
46° 56, della L. 205/17 e art. 1, commi, da 768 a 781, L. 145/18, impiegato in compensa-zione dalla società contribuente nell'anno d'imposta 2020, per complessivi euro 461.552,48, di cui euro 313.414,00 a titolo di imposta, euro 94.027,20 per le sanzioni, ed euro 54.101,28 per gli interes-si (doc. A).
La ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
I. NULLITÀ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTI-VAZIONE.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990 E DELL'ART. 7 DELLA
LEGGE N. 212/2000 PER OMESSA INDICAZIONE DEGLI ATTI PRESUPPOSTI DELLA PRETESA
IMPOSTIVA E DEI CRITERI DI CALCOLO DELL'IMPOSTA;
II. SULL'ILLEGITTIMITA' DELL'ISCRIZIONE A RUOLO E SULLA NULLITA' DELLA RE-LATIVA CARTELLA
ESATTORIALE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 36 BIS DPR 600/73;
III. SULLA SUSSISTENZA DEL CREDITO D'IMPOSTA UTILIZZATO IN COMPENSAZIO-NE EX ART. 1,
COMMI 46 A 56, DELLA L. 205/17 E ART. 1, COMMI, DA 768 A 781, L. 145/18.
Tanto premesso ha chiesto l'annullamento della cartella impugnata con refusione delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio, con proprie controdeduzioni e depositando documentazione, l'Agenzia delle
Entrate – DP1 di Roma deducendo l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto con re-fusione delle spese di lite.
All'udienza del 20.11.2025 è stata respinta la richiesta di sospensione.
La ricorrente ha presentato memorie illustrative in cui ha insistito nei motivi di ricorso.
All'udienza pubblica di discussione del 22.01.2026, la Corte, uditi il relatore ed i difensori delle par-ti presenti, che si sono riportati alle rispettive difese in atti, ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Ricorrente_1 ha impugnato la cartella esatto-riale n. 09720250085196687000, notificata a mezzo PEC in data 20.05.2025 dall'Agenzia delle En-trate
Riscossione, dell'importo complessivo di euro 472.796,14, con riferimento al ruolo n. 2025/250930, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territo-riale I di Roma –
Trastevere, nella parte in cui ha disconosciuto il credito d'imposta per le spese di formazione ex art. 1, commi
46° 56, della L. 205/17 e art. 1, commi, da 768 a 781, L. 145/18, impiegato in compensa-zione dalla società contribuente nell'anno d'imposta 2020, per complessivi euro 461.552,48, di cui euro 313.414,00 a titolo di imposta, euro 94.027,20 per le sanzioni, ed euro 54.101,28 per gli interes-si (doc. A).
2.Il ricorso si articola in tre motivi.
2.1.Con il primo motivo viene dedotta la “I. NULLITÀ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO PER DIFETTO
ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N.
241/1990 E DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 212/2000 PER OMESSA INDICAZIONE DEGLI ATTI
PRESUPPOSTI DELLA PRETESA IMPOSTIVA E DEI CRITERI DI CALCOLO DELL'IMPOSTA”.
Deduce il ricorrente che “L'atto impugnato è illegittimo in quanto del tutto sprovvisto di motivazione.
La cartella esattoriale è stata emessa sulla base di un presunto controllo automatizzato eseguito ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/73, e i cui esiti non sono mai stati comunicati al contribuente. I dati standardizzati e generici contenuti nell'atto impugnato non consentono in alcun modo di comprende-re le ragioni che sottendono alla pretesa impositiva e alla determinazione della maggior imposta ri-chiesta”.
Il motivo è infondato.
Deve osservarsi che la cartella impugnata veniva emessa “a seguito del controllo automatizzato effet-tuato ai sensi dell'art.36 bis del D.P.R. n.600 del 1973”.
Osserva la Corte che, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazio-ne effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973
e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto me-diante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pre-tesa (Cass. Sez. 5, 20/09/2017, n. 21804,
Rv. 645620 - 01).
Nella cartella viene indicato che essa è scaturita da un “Controllo modello Unico/Redditi anno 2000”.
Dalla lettura delle pagine 5 e 6 si evince che è stato disconosciuto il credito d'imposta “spese forma-zione personale”, ex art. 1, commi da 46 a 56, Legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, Legge n.145/2018, per un totale di € 313.424,00, proveniente dalla dichiarazione presentata per l'anno d'imposta 2019 e 2020 con indicazione analitica degli importi recuperati e delle sanzioni.
La ragione di tale recupero deve ritenersi nota alla ricorrente in quanto la dichiarazione dei redditi del 2019 da cui scaturiva il credito portato in detrazione doveva considerarsi omessa a causa della sua tardiva trasmissione avvenuta soltanto nel 2022 (20.07.2022 rispetto alla scadenza del 10.12.2020), ossia ben oltre il termine di 90 giorni dalla sua ordinaria scadenza.
La dichiarazione presentata con un ritardo superiore a novanta giorni deve considerarsi omessa ai sensi dell'art. 2, comma 7, del d.P.R. n. 322 del 1998, con la conseguenza che non possono utilizzarsi in compensazione per l'anno successivo i crediti di imposta indicati nella stessa (Cass. Sez. 5, 30/10/2018, n.
27621, Rv. 650969 - 01).
Tale dichiarazione era stata presentata dalla stessa ricorrente che pertanto doveva essere consapevole che, in mancanza di una dichiarazione tempestiva, non avrebbe potuto detrarre i crediti in essa porta-ti talché il recupero di tali crediti da parte dell'ufficio non può considerarsi immotivato.
Inoltre il comma 4, dell'art. 5 “Misura del credito d'imposta e modalità di fruizione” del Decreto in-terministeriale del 04/05/2018 del Ministero dello Sviluppo Economico dispone che “L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta è ammesso a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal successivo art. 6.”.
Ne deriva che neppure poteva essere utilizzato il credito maturato nel 2020 che, in base alla legge, avrebbe potuto essere utilizzato solo nel 2021.
2.2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: “II. SULL'ILLEGITTIMITA' DELL'ISCRIZIONE A RUOLO E
SULLA NULLITA' DELLA RELATIVA CARTELLA ESAT-TORIALE PER VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 36 BIS DPR 600/73”.
Deduce la ricorrente che “Nella fattispecie trattata, l'Ufficio non si è limitato a rettificare un errore materiale o di calcolo desumibile dalla dichiarazione reddituale, ma ha effettuato una attività di in-dagine avente ad oggetto l'esistenza stessa del credito d'imposta portato in compensazione dalla contribuente, che di sicuro non rientra nel novero delle ipotesi stabilite dalla suddetta norma”.
Il motivo è infondato.
Invero “In tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l'attività dell'Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sic-ché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessario un previo avviso di recupero “ (Cass. Sez. 6, 10/12/2021,
n. 39331, Rv. 663095 - 01).
“Il potere di correzione e liquidazione, di cui all'art. 36 bis, secondo comma, lett. d) del d.P.R. n. 600 del
1973, consente di depennare oneri la cui indeducibilità emerga "ictu oculi" dagli elementi offerti dal dichiarante
(nella specie socio di una società di persone) e dagli atti prodotti con la dichiarazio-ne, e, quindi, non permette di escludere una detrazione addotta e documentata (nella specie il socio aveva dedotto gli oneri relativi agli interessi passivi sui mutui contratti dalla società, da lui diretta-mente sostenuti in mancanza di utili), per ritenuta assenza di condizioni oggettive o soggettive, quando ciò implichi una revisione critica di scelte del debitore controvertibili e non manifestamente errate (con riflessi, come nella specie, sulla posta relativa all'ammontare del reddito della società im-putabile al socio” (Cass. Sez. 5, 17/11/2000, n. 14891, Rv. 541813 -
01).
“In tema di neutralità fiscale, l'omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA consente l'i-scrizione a ruolo dell'imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, poten-do il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale senza incidere sulla posizione sostanziale del contribuente e scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell'anagrafe tributaria, ai sensi degli artt. 54-bis e 60 del d.P.R. n. 633 del 1972, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, la di-mostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d'imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguarda acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 5215 del
27/02/2025 - Rv. 674126 - 01).
“In tema di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta, senza necessità di emettere avviso di accertamento, quando la verifica sia meramente cartolare e non implichi valutazioni, ciò che avviene quando essa si fondi sul solo ri-scontro obiettivo tra i dati formali contenuti nella dichiarazione dei redditi e le informazioni sul con-tribuente reperibili nell'anagrafe tributaria e sulle incongruità riscontrate dal suddetto raffronto. (Nel-la specie, si trattava di recupero di crediti di imposta per investimenti in aree svantaggiate non indi-cati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi)”
(Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 24747 del 05/11/2020 (Rv. 659497 - 01).
Nel caso di specie l'ufficio ha proceduto solo sulla base delle dichiarazioni del contribuente discono-scendo i crediti per la formazione derivanti dalla dichiarazione del 2019 in quanto la stessa era stata omessa e quelli derivanti dalla dichiarazione del 2020 in quanto detraibili solo nell'anno d'imposta successivo.
In tal modo il contribuente ha illegittimamente utilizzato il credito di imposta esposto, così generan-do un debito nei confronti dell'amministrazione, che in tal caso legittima la pretesa di recupero dell'importo mediante la notifica della cartella di pagamento (Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 20643 del 20/07/2021).
Dunque la rettifica è derivata dall'applicazione diretta e immediata di norme giuridiche in base al mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell'anagrafe tributaria.
La procedura di cui all'articolo 36-bis del D.P.R. 600 del 1973 è stata quindi utilizzata correttamen-te.
2.3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato “III. SULLA SUSSISTENZA DEL CREDITO D'IMPOSTA
UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE EX ART. 1, COMMI 46 A 56, DELLA L. 205/17 E ART. 1, COMMI, DA
768 A 781, L. 145/18”.
Il motivo non coglie nel segno.
Infatti l'ufficio non ha contestato l'inesistenza di detti crediti bensì la indetraibilità per motivi for-mali.
Altrimenti non avrebbe potuto utilizzare la procedura automatizzata di cui all'articolo 36-bis dpr 600/1973.
3.In conclusione il ricorso deve essere respinto.
4.Le spese di giudizio di cui al I° comma dell'articolo 15 del D.Lgs. 546 del 31.12.1992, vanno liquidate, a carico di parte soccombente, sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in relazione al valore della controversia (da € 260.001 ad
€ 520,000) e precisamente:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 3.686,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.559,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 2.053,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.321,00
Fase cautelare, valore medio: € 2.762,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.381,00
Tale importo deve essere ridotto del 20% ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. n. 546 del 1992 per un valore finale di € 11.501,80.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 11.501,80 a favore di Dp Roma 1. ROMA, 22.01.2026 Il relatore Antonio Perinelli Il Presidente R.Roberti
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente
PERINELLI ON, Relatore
EGIDI GIORGIO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13168/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250085196687000 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1018/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
I Procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella esattoria-le n. 09720250085196687000, notificata a mezzo PEC in data 20.05.2025 dall'Agenzia delle Entra-te
Riscossione, dell'importo complessivo di euro 472.796,14, con riferimento al ruolo n. 2025/250930, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territo-riale I di Roma –
Trastevere, nella parte in cui ha disconosciuto il credito d'imposta per le spese di formazione ex art. 1, commi
46° 56, della L. 205/17 e art. 1, commi, da 768 a 781, L. 145/18, impiegato in compensa-zione dalla società contribuente nell'anno d'imposta 2020, per complessivi euro 461.552,48, di cui euro 313.414,00 a titolo di imposta, euro 94.027,20 per le sanzioni, ed euro 54.101,28 per gli interes-si (doc. A).
La ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
I. NULLITÀ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTI-VAZIONE.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990 E DELL'ART. 7 DELLA
LEGGE N. 212/2000 PER OMESSA INDICAZIONE DEGLI ATTI PRESUPPOSTI DELLA PRETESA
IMPOSTIVA E DEI CRITERI DI CALCOLO DELL'IMPOSTA;
II. SULL'ILLEGITTIMITA' DELL'ISCRIZIONE A RUOLO E SULLA NULLITA' DELLA RE-LATIVA CARTELLA
ESATTORIALE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 36 BIS DPR 600/73;
III. SULLA SUSSISTENZA DEL CREDITO D'IMPOSTA UTILIZZATO IN COMPENSAZIO-NE EX ART. 1,
COMMI 46 A 56, DELLA L. 205/17 E ART. 1, COMMI, DA 768 A 781, L. 145/18.
Tanto premesso ha chiesto l'annullamento della cartella impugnata con refusione delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio, con proprie controdeduzioni e depositando documentazione, l'Agenzia delle
Entrate – DP1 di Roma deducendo l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto con re-fusione delle spese di lite.
All'udienza del 20.11.2025 è stata respinta la richiesta di sospensione.
La ricorrente ha presentato memorie illustrative in cui ha insistito nei motivi di ricorso.
All'udienza pubblica di discussione del 22.01.2026, la Corte, uditi il relatore ed i difensori delle par-ti presenti, che si sono riportati alle rispettive difese in atti, ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Ricorrente_1 ha impugnato la cartella esatto-riale n. 09720250085196687000, notificata a mezzo PEC in data 20.05.2025 dall'Agenzia delle En-trate
Riscossione, dell'importo complessivo di euro 472.796,14, con riferimento al ruolo n. 2025/250930, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territo-riale I di Roma –
Trastevere, nella parte in cui ha disconosciuto il credito d'imposta per le spese di formazione ex art. 1, commi
46° 56, della L. 205/17 e art. 1, commi, da 768 a 781, L. 145/18, impiegato in compensa-zione dalla società contribuente nell'anno d'imposta 2020, per complessivi euro 461.552,48, di cui euro 313.414,00 a titolo di imposta, euro 94.027,20 per le sanzioni, ed euro 54.101,28 per gli interes-si (doc. A).
2.Il ricorso si articola in tre motivi.
2.1.Con il primo motivo viene dedotta la “I. NULLITÀ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO PER DIFETTO
ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N.
241/1990 E DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 212/2000 PER OMESSA INDICAZIONE DEGLI ATTI
PRESUPPOSTI DELLA PRETESA IMPOSTIVA E DEI CRITERI DI CALCOLO DELL'IMPOSTA”.
Deduce il ricorrente che “L'atto impugnato è illegittimo in quanto del tutto sprovvisto di motivazione.
La cartella esattoriale è stata emessa sulla base di un presunto controllo automatizzato eseguito ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/73, e i cui esiti non sono mai stati comunicati al contribuente. I dati standardizzati e generici contenuti nell'atto impugnato non consentono in alcun modo di comprende-re le ragioni che sottendono alla pretesa impositiva e alla determinazione della maggior imposta ri-chiesta”.
Il motivo è infondato.
Deve osservarsi che la cartella impugnata veniva emessa “a seguito del controllo automatizzato effet-tuato ai sensi dell'art.36 bis del D.P.R. n.600 del 1973”.
Osserva la Corte che, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazio-ne effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973
e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto me-diante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pre-tesa (Cass. Sez. 5, 20/09/2017, n. 21804,
Rv. 645620 - 01).
Nella cartella viene indicato che essa è scaturita da un “Controllo modello Unico/Redditi anno 2000”.
Dalla lettura delle pagine 5 e 6 si evince che è stato disconosciuto il credito d'imposta “spese forma-zione personale”, ex art. 1, commi da 46 a 56, Legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, Legge n.145/2018, per un totale di € 313.424,00, proveniente dalla dichiarazione presentata per l'anno d'imposta 2019 e 2020 con indicazione analitica degli importi recuperati e delle sanzioni.
La ragione di tale recupero deve ritenersi nota alla ricorrente in quanto la dichiarazione dei redditi del 2019 da cui scaturiva il credito portato in detrazione doveva considerarsi omessa a causa della sua tardiva trasmissione avvenuta soltanto nel 2022 (20.07.2022 rispetto alla scadenza del 10.12.2020), ossia ben oltre il termine di 90 giorni dalla sua ordinaria scadenza.
La dichiarazione presentata con un ritardo superiore a novanta giorni deve considerarsi omessa ai sensi dell'art. 2, comma 7, del d.P.R. n. 322 del 1998, con la conseguenza che non possono utilizzarsi in compensazione per l'anno successivo i crediti di imposta indicati nella stessa (Cass. Sez. 5, 30/10/2018, n.
27621, Rv. 650969 - 01).
Tale dichiarazione era stata presentata dalla stessa ricorrente che pertanto doveva essere consapevole che, in mancanza di una dichiarazione tempestiva, non avrebbe potuto detrarre i crediti in essa porta-ti talché il recupero di tali crediti da parte dell'ufficio non può considerarsi immotivato.
Inoltre il comma 4, dell'art. 5 “Misura del credito d'imposta e modalità di fruizione” del Decreto in-terministeriale del 04/05/2018 del Ministero dello Sviluppo Economico dispone che “L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta è ammesso a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal successivo art. 6.”.
Ne deriva che neppure poteva essere utilizzato il credito maturato nel 2020 che, in base alla legge, avrebbe potuto essere utilizzato solo nel 2021.
2.2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: “II. SULL'ILLEGITTIMITA' DELL'ISCRIZIONE A RUOLO E
SULLA NULLITA' DELLA RELATIVA CARTELLA ESAT-TORIALE PER VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 36 BIS DPR 600/73”.
Deduce la ricorrente che “Nella fattispecie trattata, l'Ufficio non si è limitato a rettificare un errore materiale o di calcolo desumibile dalla dichiarazione reddituale, ma ha effettuato una attività di in-dagine avente ad oggetto l'esistenza stessa del credito d'imposta portato in compensazione dalla contribuente, che di sicuro non rientra nel novero delle ipotesi stabilite dalla suddetta norma”.
Il motivo è infondato.
Invero “In tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l'attività dell'Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sic-ché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessario un previo avviso di recupero “ (Cass. Sez. 6, 10/12/2021,
n. 39331, Rv. 663095 - 01).
“Il potere di correzione e liquidazione, di cui all'art. 36 bis, secondo comma, lett. d) del d.P.R. n. 600 del
1973, consente di depennare oneri la cui indeducibilità emerga "ictu oculi" dagli elementi offerti dal dichiarante
(nella specie socio di una società di persone) e dagli atti prodotti con la dichiarazio-ne, e, quindi, non permette di escludere una detrazione addotta e documentata (nella specie il socio aveva dedotto gli oneri relativi agli interessi passivi sui mutui contratti dalla società, da lui diretta-mente sostenuti in mancanza di utili), per ritenuta assenza di condizioni oggettive o soggettive, quando ciò implichi una revisione critica di scelte del debitore controvertibili e non manifestamente errate (con riflessi, come nella specie, sulla posta relativa all'ammontare del reddito della società im-putabile al socio” (Cass. Sez. 5, 17/11/2000, n. 14891, Rv. 541813 -
01).
“In tema di neutralità fiscale, l'omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA consente l'i-scrizione a ruolo dell'imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, poten-do il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale senza incidere sulla posizione sostanziale del contribuente e scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell'anagrafe tributaria, ai sensi degli artt. 54-bis e 60 del d.P.R. n. 633 del 1972, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, la di-mostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d'imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguarda acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 5215 del
27/02/2025 - Rv. 674126 - 01).
“In tema di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta, senza necessità di emettere avviso di accertamento, quando la verifica sia meramente cartolare e non implichi valutazioni, ciò che avviene quando essa si fondi sul solo ri-scontro obiettivo tra i dati formali contenuti nella dichiarazione dei redditi e le informazioni sul con-tribuente reperibili nell'anagrafe tributaria e sulle incongruità riscontrate dal suddetto raffronto. (Nel-la specie, si trattava di recupero di crediti di imposta per investimenti in aree svantaggiate non indi-cati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi)”
(Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 24747 del 05/11/2020 (Rv. 659497 - 01).
Nel caso di specie l'ufficio ha proceduto solo sulla base delle dichiarazioni del contribuente discono-scendo i crediti per la formazione derivanti dalla dichiarazione del 2019 in quanto la stessa era stata omessa e quelli derivanti dalla dichiarazione del 2020 in quanto detraibili solo nell'anno d'imposta successivo.
In tal modo il contribuente ha illegittimamente utilizzato il credito di imposta esposto, così generan-do un debito nei confronti dell'amministrazione, che in tal caso legittima la pretesa di recupero dell'importo mediante la notifica della cartella di pagamento (Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 20643 del 20/07/2021).
Dunque la rettifica è derivata dall'applicazione diretta e immediata di norme giuridiche in base al mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell'anagrafe tributaria.
La procedura di cui all'articolo 36-bis del D.P.R. 600 del 1973 è stata quindi utilizzata correttamen-te.
2.3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato “III. SULLA SUSSISTENZA DEL CREDITO D'IMPOSTA
UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE EX ART. 1, COMMI 46 A 56, DELLA L. 205/17 E ART. 1, COMMI, DA
768 A 781, L. 145/18”.
Il motivo non coglie nel segno.
Infatti l'ufficio non ha contestato l'inesistenza di detti crediti bensì la indetraibilità per motivi for-mali.
Altrimenti non avrebbe potuto utilizzare la procedura automatizzata di cui all'articolo 36-bis dpr 600/1973.
3.In conclusione il ricorso deve essere respinto.
4.Le spese di giudizio di cui al I° comma dell'articolo 15 del D.Lgs. 546 del 31.12.1992, vanno liquidate, a carico di parte soccombente, sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in relazione al valore della controversia (da € 260.001 ad
€ 520,000) e precisamente:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 3.686,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.559,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 2.053,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.321,00
Fase cautelare, valore medio: € 2.762,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.381,00
Tale importo deve essere ridotto del 20% ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. n. 546 del 1992 per un valore finale di € 11.501,80.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 11.501,80 a favore di Dp Roma 1. ROMA, 22.01.2026 Il relatore Antonio Perinelli Il Presidente R.Roberti