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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 21/11/2024, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.V.G. 331/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luca Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZAPARZIALE SULLO STATO
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 331/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Giannandrea; Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Ferreri CP_1
RESISTENTE
Pubblico Ministero – in sede
INTERVENUTO NECESSARIO
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: Voglia il Tribunale di Prato “Dichiarare la separazione dei coniugi Parte_1
e ”.
[...] CP_1
pagina 1 di 3 Parte resistente: nulla ha opposto “in via principale, nel merito: dichiarare la separazione dei coniugi, come richiesta”
Pubblico ministero: visto del 27.02.2024
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della domanda
ha adito il Tribunale di Prato per sentir dichiarare la separazione Parte_1
personale da , con cui ha contratto matrimonio con rito civile in Albania, il CP_1
21.05.1976, poi trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Prato al n. 621, P.II dell'anno 2019.
A sostegno della domanda di separazione, parte ricorrente ha allegato: (1) che dall'unione dei coniugi è nata in data [...] la piccola (2) che poco dopo la nascita della figlia la Per_1
convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile a causa delle reiterate vessazioni e minacce riservate dalla resistente al marito;
(3) che il ha trasferito il suo domicilio abituale nel Parte_1
comune di Cecina, in cui vive e lavora da oltre due anni.
Parte resistente si è costituita tempestivamente in giudizio, nulla opponendo alla domanda di separazione giudiziale avanzata dal marito.
Nel corso del giudizio, le parti hanno chiesto la pronuncia della sentenza parziale di separazione.
Il Giudice, all'udienza del 19.11.2024, ha trattenuto la causa in decisione per il Collegio, rinviando ad altra udienza per il proseguimento della causa.
Sulla separazione personale. Sussistono i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per dichiarare la separazione personale dei coniugi. I coniugi comparsi, infatti, hanno dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, e sono separati di fatto già da anni, durante i quali essi non si sono riconciliati;
tra gli stessi è, dunque, cessata ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, in accoglimento delle conclusioni sullo stato, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Occorre invece rimettere la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, al fine di istruire il giudizio sulle altre domande.
Sulle spese. La liquidazione delle spese va rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato in composizione collegiale, nel contraddittorio delle parti, non definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 2 di 3 - dichiara la separazione personale di e , sposati in Parte_1 CP_1
Albania, il 21.05.1976 con atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di
Prato al n. 621, P.II dell'anno 2019;
- rimette la causa sul ruolo e provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
- dispone che le spese del giudizio siano liquidate con sentenza definitiva.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 20.11.2024 su relazione della dott.ssa Lucia
Schiaretti.
Il Presidente di sezione
Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luca Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZAPARZIALE SULLO STATO
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 331/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Giannandrea; Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Ferreri CP_1
RESISTENTE
Pubblico Ministero – in sede
INTERVENUTO NECESSARIO
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: Voglia il Tribunale di Prato “Dichiarare la separazione dei coniugi Parte_1
e ”.
[...] CP_1
pagina 1 di 3 Parte resistente: nulla ha opposto “in via principale, nel merito: dichiarare la separazione dei coniugi, come richiesta”
Pubblico ministero: visto del 27.02.2024
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della domanda
ha adito il Tribunale di Prato per sentir dichiarare la separazione Parte_1
personale da , con cui ha contratto matrimonio con rito civile in Albania, il CP_1
21.05.1976, poi trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Prato al n. 621, P.II dell'anno 2019.
A sostegno della domanda di separazione, parte ricorrente ha allegato: (1) che dall'unione dei coniugi è nata in data [...] la piccola (2) che poco dopo la nascita della figlia la Per_1
convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile a causa delle reiterate vessazioni e minacce riservate dalla resistente al marito;
(3) che il ha trasferito il suo domicilio abituale nel Parte_1
comune di Cecina, in cui vive e lavora da oltre due anni.
Parte resistente si è costituita tempestivamente in giudizio, nulla opponendo alla domanda di separazione giudiziale avanzata dal marito.
Nel corso del giudizio, le parti hanno chiesto la pronuncia della sentenza parziale di separazione.
Il Giudice, all'udienza del 19.11.2024, ha trattenuto la causa in decisione per il Collegio, rinviando ad altra udienza per il proseguimento della causa.
Sulla separazione personale. Sussistono i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per dichiarare la separazione personale dei coniugi. I coniugi comparsi, infatti, hanno dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, e sono separati di fatto già da anni, durante i quali essi non si sono riconciliati;
tra gli stessi è, dunque, cessata ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, in accoglimento delle conclusioni sullo stato, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Occorre invece rimettere la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, al fine di istruire il giudizio sulle altre domande.
Sulle spese. La liquidazione delle spese va rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato in composizione collegiale, nel contraddittorio delle parti, non definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 2 di 3 - dichiara la separazione personale di e , sposati in Parte_1 CP_1
Albania, il 21.05.1976 con atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di
Prato al n. 621, P.II dell'anno 2019;
- rimette la causa sul ruolo e provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
- dispone che le spese del giudizio siano liquidate con sentenza definitiva.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 20.11.2024 su relazione della dott.ssa Lucia
Schiaretti.
Il Presidente di sezione
Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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