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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Savona, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LOMAZZO GUIDO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 266/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale SA
elettivamente domiciliato presso dp.savona@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - SS - SA
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Comune di Vado Ligure - Via Palestro N. 5 17047 Vado Ligure SV
elettivamente domiciliato presso info@cert.comune.vado-ligure.sv.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10320259002128204000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10320259002128204000 TARES
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10320259002128204000 TARI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig.Ricorrente_1, residente in [...], ha proposto ricorso
contro
: - l'AdE SS – agente per la riscossione tributi per la provincia di SA -; l'AdE Direzione Provinciale di SA e il Comune di VADO
LIGURE. La controversia attiene ad Intimazione di pagamento n.103 2025 9002128204 000, notif.01.09.2025; l'Atto della riscossione contiene la richiesta di pagamento della somma complessiva di euro 3.775,23, di cui euro 3.415,57 per partite relative alle Cartelle di pagamento: - n.103 2012 0029902800
000 (per Irepf anno 2009), notif. 18.05.2013; - n.103 2015 0003635089 000 (per Tari anno 2014), notif.
05.08.2015 e n.103 2015 0014301381 000 (per Tares anno 2013), notif.07.01.2016.
************
- Il Ricorrente, impugnato l'Atto, ha chiesto: - nel merito, che sia dichiarata la nullità dell'intimazione; - che sia dichiarata la decadenza dell'Agente della riscossione dal relativo diritto a riscuotere;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione al Difensore dichiaratosi antistatario.
- FATTO – Il Contribuente, con l'Intimazione oggetto di lite, ha ricevuta la richiesta di pagamento di somme dovute in connessione di presunti debiti tributari, per l'importo complessivo di euro 3.415,57, di cui alle seguenti cartelle di pagamento: - n. 103 2012 0029902800 000, presumibilmente notif.18.05.2013; - n. 103
2015 0003635089 000, presumibilmente notif. 05.08.2015 e - n. 103 2015 0014301381 000, presumibilmente notif.07.01.2016.
DIRITTO
1. Sull'impugnabilità dell'intimazione di pagamento L'intimazione di pagamento (art. 50 DPR 602/1973)
-
L'Intimazione in questione rappresenta atto autonomamente impugnabile innanzi al Giudice tributario, come stabilito nell'ordinanza n.2541 del 01.02.2018 della Cassazione (e già riconosciuto dalla CTR Lazio, con la sent.1095/01/15).
Si tratta di un mero sollecito, peraltro obbligatorio solo nel caso in cui, dopo la notifica della cartella, l'Agenzia delle Entrate - SS non abbia posto in essere alcun atto di esecuzione forzata per almeno un anno intero. Atto impugnabile solo per vizi propri.
2. Sulla prescrizione del credito azionato -
Nel merito, Ricorrente richiama il costante indirizzo sancito dal principio enunciato nell'art. 2934 e segg. del codice civile, che disciplina l'istituto della prescrizione. Il debito, oggetto dell'impugnazione, deve ritenersi estinto in quanto, come dispone la legge in materia, la prescrizione per IRPEF, IVA e IRAP è di 5 anni. Infatti:
“Il termine per riscuotere i crediti erariali, a seguito della notifica della cartella esattoriale e di qualsiasi altro atto amministrativo di natura accertativa, non può che ritenersi quinquennale alla stregua di quanto già previsto per i tributi locali”.
In tal senso, valendo quanto affermato dalla CGTdi primo grado di Bari con sentenza n.1881 del 07 novembre 2023; che ha ritenuto come il termine di prescrizione da applicare in caso di riscossione di tributi erariali, come l'imposta sui redditi e l'IVA, sia quello quinquennale ai sensi dell'art.2948, n. 4, cod. civ., essendo necessario allineare tale termine prescrizionale a quello già ritenuto applicabile all'esazione dei tributi locali, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione, profilandosi un nuovo indirizzo interpretativo, secondo il quale il termine per riscuotere i crediti erariali (Irpef,
Iva, Irap…), a seguito della notifica della cartella esattoriale e di qualsiasi altro amministrativo di natura accertativa, non può che ritenersi quinquennale alla stregua di quanto già previsto per i tributi locali.
Con questo principio, già stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n.23397 del
17.11.2016 e confermato da successive pronunce, si è osservato che la prescrizione quinquennale è giustificata da un ragionevole principio di equità che vuole che il debitore venga sottratto all'obbligo di corrispondere quanto dovrebbe per prestazioni già scadute tutte le volte in cui queste non siano tempestivamente richieste dal creditore. A tale indirizzo si è uniformata la CTR Lazio, nella sentenza n.
5382/2019.
Pertanto, tutti i tributi portati nelle cartelle di cui è causa si prescrivono in cinque anni (IRPEF, ICI, Canone
Rai) ad eccezione delle somme dovute per spese giudiziali che si prescrivono, come le sentenze passate in giudicato, in 10 anni. La Suprema Corte, con ordinanza n. 14244 del 25.05.2021 ha stabilito che “la prescrizione quinquennale trova piena operatività con riguardo a tutti gli atti, in qualsiasi modo denominati, di riscossione mediante ruolo, inclusi anche i crediti relativi ad entrate tributarie dello Stato nonché le sanzioni”.
Per l'intimazione di pagamento de-quo vale il termine di prescrizione relativo ai tributi in essa contenuti. La notifica dell'avviso di accertamento, posto alla base dell'atto impugnato è da considerarsi nulla in quanto mai eseguito, secondo quanto previsto ex lege e, pertanto va rilevata la prescrizione dei crediti posti a base della stessa.
3. Sull'omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte-
Ulteriormente, deve rilevarsi la nullità dell'Intimazione di pagamento, per omessa notifica delle cartelle di pagamento ad essa presupposte. Infatti le somme richieste in essa sarebbero riconducibili alle cartelle di pagamento: - n. 103 2012 0029902800 000 dell'importo di euro 2.820,60; - n. 103 2015 0003635089 000, dell'importo di euro 292,36; - n. 103 2015 0014301381 000, dell'importo di euro 302,61.
Tanto dato, ad oggi tali cartelle di pagamento non risultano essere state correttamente notificate all'odierno ricorrente. Grava, pertanto, sull'Agenzia delle Entrate - SS la prova della ritualità della notifica della cartella di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione maturata con il decorso del tempo, in quanto, preme sottolineare che la ricorrente, prima del 08.07.2025, non ha ricevuto alcun atto interruttivo della prescrizione ormai maturata, tale da giustificare il recupero delle somme, azionato in via esecutiva.
4. Sulla nullità dell'intimazione di pagamento
L'intimazione di pagamento, è nulla pure per difetto di motivazione, in quanto si limita a richiamare l'avviso di accertamento sul quale si basa, senza allegarle. Tale principio è stato affermato da una recente sentenza della CTR Bologna, n. 788/2017.
Nella menzionata sentenza, i giudici hanno ritenuto non sufficiente indicare gli atti presupposti notificati al contribuente prima dell'intimazione in quanto, affinché possano dirsi rispettati l'obbligo di motivazione e il diritto di difesa del contribuente, occorre l'allegazione delle cartelle di pagamento all'avviso di intimazione. L'adeguata motivazione dell'atto impositivo deve essere intesa, dunque, in un rapporto di relazione con il diritto di difesa del contribuente il quale deve essere posto in una condizione tale da esercitare pienamente il proprio diritto difesa.
5. Sull'illegittimità delle somme accessorie richieste -
La recente giurisprudenza – di merito e di legittimità – ha ribadito l'importanza che il contribuente sia adeguatamente e sufficientemente informato in ordine al contenuto delle pretese ingiunte da parte del concessionario, conferendo così maggiore risonanza alla tutela delle garanzie cristallizzate all'interno dello
Statuto dei diritti del Contribuente (Legge n.212/2000).
La vigente normativa in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie (art. 2 comma 3 del D.lgs. n. 472/1997) prevede che “La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi”. Il divieto di computo degli interessi sulle somme irrogate a titolo di sanzioni, peraltro, discende anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 30 del DPR. n.602/1973, a mente del quale “decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data di notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora”. E' legittimo ritenere come la notifica di un atto esattoriale criptico e di difficile lettura da parte del contribuente, si ponga in aperto contrasto con il diritto di difesa del contribuente, costituzionalmente riconosciuto all'art. 24, che in virtù della sua collocazione all'apice della gerarchia delle fonti del diritto, non ammette alcuna deroga o contrazione.
L'obbligo di motivare adeguatamente la cartella esattoriale – anche con riferimento al calcolo degli interessi applicati – discende dai principi di carattere generale di derivazione amministrativistica e, segnatamente, dall'art. 3 della Legge n.241 del 1990.
Più propriamente, per quanto concerne la materia tributaria, un derivato di tale principio è stato recepito all'interno dello Statuto dei Diritti del Contribuente, all'art.7.
Quanto sostenuto, peraltro, trova puntuale riscontro nell'autorevole arresto della Cassazione, secondo cui,
“Questa Corte ha già affermato (Cass. 8651/2009; cfr. in motivazione Cass. 4516/2012) che 'in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento degli interessi maturati su un debito tributario dev'essere motivata, non rilevando che il debito sia stato riconosciuto in una sentenza passata in giudicato, dal momento che il contribuente dev'essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi, tanto più che alle cartelle di pagamento notificate dopo l'entrata in vigore della legge n.212 del 2002 dev'essere allegata la sentenza'” (Cass. Civ. Ord. Sez. 6, n.15554/2017).
*****************
- AdE SS si è costituita in giudizio con controdeduzioni datate 26.11.2025, concludendo per la reiezione del ricorso, con vittoria di spese.
- In via preliminare rileva la tardività delle contestazioni poste da Ricorrente, stante la regolare notifica delle cartelle sottese all'intimazione impugnata. Inoltre, precedentemente all'atto impugnato, sono stati notificati i seguenti atti di intimazione e messa in mora, di seguito elencati (prodotti in giudizio completi dei referti di notifica):
- intimazione di pagamento n.103 2016 9000883276000 notificata il 06.06.2016 ai sensi dell'art. 26 DPR
602/73 e art. 140 cpc;
adempimento validamente perfezionatosi nonostante il ricorrente non abbia provveduto a ritirare, nei termini di legge, l'avviso di avvenuto deposito presso la Casa Comunale, per avvenuta conoscenza legale dell'atto. L'atto riguarda la cartella n.103 2012 0029902800000 – per IRPEF 2009;
- intimazione n.103 2019 9004235467000 notificata il 26.02.2019 a persona di famiglia, con invio al Ricorrente dell'avviso di cui alla Raccomandata n.57334591263-3. L'atto riguarda le cartelle: 103 2012
0029902800 000, n.103 2015 0003635089 000 – per TARI 2014 – e n.103 2015 0014301381 000 - per TARI
2013 -.
Inoltre, in data 18.04.2017 (prot. 2017-EQUISDR-2471093), il ricorrente produceva istanza di adesione alla Definizione agevolata DL.193/2016, art. 6, convertito con modificazioni con Legge n. 225/2016, accolta con provvedimento 103 90 2017 00322392 del 2017. Al beneficio accordato non faceva seguito l'adempimento previsto dalla legge, per cui il Contribuente decadeva dallo stesso.
Il ricorrente è rimasto inerte a fronte di ben 2 intimazioni di pagamento correttamente notificate, inoltrando anche nel 2017 un'istanza di adesione alla definizione agevolata per la cartella 103 2012 0029902800000.
Sul tema, è da richiamare il principio cardine del processo tributario vigente, che prevede come ognuno degli atti autonomamente impugnabili, in applicazione del disposto di cui al co. 3 dell'art. 19, può essere impugnato solo per vizi propri, ciò al fine di evitare l'aggiramento del termine di decadenza previsto dall'art. 21 D.lgs. 546/92, ai fini di ricorrere alle commissioni tributarie.
Con la sentenza n.6436/2025 pubblicata l'11/03/2025, i giudici di legittimità hanno ribadito e confermato questo principio affermando che:
“ 3.3.5. Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736). Va, viceversa, disatteso, il diverso ed isolato orientamento (fatto proprio, tra le più recenti, da Cass. 17/06/2024, n. 16743) che, facendo leva sul solo riferimento letterale, ritiene che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.
3.3.6. Il contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata. In altri termini l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento.
3.4. Va, pertanto, formulato il seguente principi di diritto: «In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione».”
Ciò, in ragione del fatto che l'eccezione di prescrizione – come ogni altra eccezione in senso stretto - va opposta dalla parte interessata nei termini e modi di cui agli artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/1992, con il “primo atto utile”; “primo atto utile” che nel nostro caso era quello intermedio più volte richiamato.
Peraltro, la stessa Corte di legittimità ha confermato l'orientamento, con la Sentenza n.20476 del
21.07.2025.
In definitiva, la Corte tributaria adita dovrebbe dichiarare l'inammissibilità/il rigetto del ricorso.
Nel caso si giunga all'esame del merito, in via di subordine, è da osservare: • Sulla prescrizione del credito – Rileva, come dopo la notifica delle cartelle in contestazione, risultano notificati gli atti interruttivi precedentemente individuati (intimazioni di pagamemento e adesione a definizione agevolata).
Inoltre, i termini di prescrizione/decadenza, in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19, sono stati ulteriormente interrotti dall'08.03.2020 al 31.08.2021 Alla luce dei diversi atti interruttivi notificati, è evidente che nessuna prescrizione è intervenuta.
Quanto ai crediti erariali (in specie IRPEF), in contestazione, gli stessi si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente. La Corte Suprema ha, infatti, ritenuto che a questi crediti non possa applicarsi il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. per le cd. “prestazioni periodiche”: ciò poiché i crediti erariali non possono considerarsi prestazioni periodiche, derivando gli stessi, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione circa la sussistenza dei presupposti impositivi. Sul punto, è da richiamare il citato principio, costantemente confermato dalla Suprema Corte, anche di recente (vedasi
Ordinanze n. 25716/2020, n.16232/2020 e n. 32308/2019, sino a n. 2794/2024, n. 22689/2024, e n.7574/2024).
Inoltre, la mancata tempestiva reazione giudiziale alle intimazioni “intermedie”, ha comportato la definitività della pretesa con la stessa intimata, l'irrilevanza del decorso prescrizionale eventualmente già maturato e ha dato avvio al decorso di un nuovo termine di prescrizione. Valgano al riguardo i già evidenziati principi:
• “la decorrenza del termine stabilito per proporre opposizione determina l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (Cass. 27.2.1996, n. 1527), qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o privato (Cass. 15.6.2000, n. 8162)” così Cass. 12263/2007; • “vale il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, alla stregua del quale un'intimazione di pagamento riferita ad una cartella di pagamento notificata e non impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nullo od annullabile la cartella di pagamento presupposta (cfr. Cass. n. 8704 del 2013; Cass. n. 9219 del 2018); che pertanto, nell'ambito di detta inoppugnabilità, è ricompresa altresì l'eccezione di prescrizione verificatasi anteriormente alla notifica della cartella impugnata, atteso che anche detta eccezione avrebbe potuto essere utilmente eccepita solo in sede di impugnazione di detta cartella” così Cass. 3743/2020;
- Per le cartelle iscritte a Ruolo dal Comune di Vado Ligure nel 2015 - TARI 2013 notificata il 07.01.2016 e
TARI 2014 notificata il 05.08.2015, nessuna prescrizione breve quinquennale risulta decorsa. La prescrizione
è stata interrotta dall'intimazione di pagamento n.103 2019 9004235467000 notificata il 26.02.2019 e mai impugnata.
- In merito alla contestazione sulla regolarità di notifica delle cartelle presupposte, è da rilevare:
- che la cartella 103 2012 0029902800000 è stata notificata il 10.09.2012 ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73
e art. 140 CPC, stante la temporanea assenza del destinatario. Il destinatario è stato avvisato del deposito presso la Casa Comunale con Raccomandata n. 69911260123-9. La stessa non risulta ritirata nei termini di legge come evidenziato dall'Agente postale in calce alla cartolina Mod.00024;
- che la cartella n.103 2015 0003635089000 è stata notificata il 05.08.2015 ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73
e art. 140 CPC stante la temporanea assenza del destinatario. Lo stesso è stato avvisato del deposito nella
Casa Comunale con Raccomandata n. 68920484056-2, regolarmente consegnata con firma in calce alla cartolina di ricevimento;
- che la cartella n.103 2015 0014301381000 è stata notificata il 07.01.2016 ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73
e art. 140 CPC stante la temporanea assenza del destinatario. Il destinatario, è stato avvisato del deposito presso la Casa Comunale con Raccomandata n. 0689319251415. La stessa non risulta ritirata nei termini di legge come evidenziato dall'Agente postale in calce alla cartolina Mod.00024.
- Sulla nullità delle cartelle per mancata allegazione e difetto di motivazione -
Ricorrente ravvisa inoltre, un vizio dell'atto per violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000. Si tratta di contestazione priva di pregio.
Da precisare, che l'ente di esazione ha depositato, tanto copia dell'intimazione opposta, quanto copia della cartella alla stessa sottostante, entrambi gli atti muniti del rispettivo referto di notificazione al destinatario, il tutto a comprova dell'effettiva e legale conoscenza degli stessi in capo al ricorrente.
In secondo luogo, l'avviso di intimazione rappresenta un atto di natura vincolata, in quanto ai sensi dell'art. 50 del DPR. n. 602 del 1973, “è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”. Tale modello non prevede che all'avviso sia allegata copia della cartella o di altro atto sottostante a quello opposto. Evidente, pertanto, che qualsiasi ricostruzione che individui negli artt. 7 della legge n. 212 del 2000 e 3 della legge n. 241 del 1990 (relativi per l'appunto agli atti squisitamente amministrativi) il fondamento di un asserito obbligo di allegazione delle cartelle agli avvisi di intimazione, non potrà che apparire infondata. In ogni caso, giova evidenziare che, anche nella denegata ipotesi in cui gli avvisi di intimazione fossero ritenuti attratti nell'alveo degli atti amministrativi - circostanza che si nega – la tesi di controparte non potrebbe comunque trovare accoglimento. Ciò, in quanto se è vero che l'art. 7 della legge n. 212 del 2000 dispone che "Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama" e che il richiamato art. 3 della legge n. 241 del 1990 prevede a sua volta che "se le ragioni della decisione risultano da un altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama", è anche vero che da tale previsione non discende, sic et simpliciter, l'obbligo di notificare all'interessato anche l'atto richiamato, bensì la semplice esigenza che nell'atto notificato all'interessato siano indicati gli estremi o la tipologia dell'atto richiamato e la data della sua notificazione. In tal senso s'è espressa la giurisprudenza di merito (Sentenza del 14/04/2015 n. 226 - CTP SA).
Una lettura puramente formalistica del dato normativo si porrebbe in contrasto con il criterio ermeneutico che impone di dare alle norme procedurali una lettura che, nell'interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia loro propria, limitando al massimo le cause di invalidità chiaramente irragionevoli.
A ciò si aggiunga poi che l'art. 7 della legge n. 212 del 2000, pur dettando alcune previsioni cui gli atti dell'Amministrazione Finanziaria e degli agenti della riscossione devono attenersi, non prevede, tuttavia, alcuna conseguenza per l'eventuale loro omissione (né l'illegittimità né la nullità) (Corte di Cassazione n.
15221 del 12 settembre 2012). Del resto la Suprema Corte con l'ordinanza n. 3417 del 8 febbraio 2017 ha ribadito che “…questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 14 gennaio 2015, n. 407; Cass. sez. 5, 2 luglio 2008, n. 18073), ha avuto modo di precisare che - con riferimento all'onere di allegazione di cui all'art. 7, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 212/2000, richiesto allorché se nella motivazione di un atto è fatto riferimento ad altro, quest'ultimo deve essere allegato a quello che lo richiama - esso non sussiste allorché l'atto presupposto sia da ritenere conosciuto dal contribuente nel suo contenuto.”.
- Sull'illegittimità somme accessorie – Sanzioni e Interessi -
In merito alla contestazione sull'applicazione degli interessi di mora ex art. 30 DPR 602/73 sugli interessi e sulle sanzioni iscritte a ruolo, dal prospetto del dettaglio debito a pag n.3 dell'atto contestato, nella colonna interessi di mora non risulta applicato nessun interesse. E' evidente che la contestazione del ricorrente è priva di fondamento e fuorviante. *******************
- L'AdE Direzione Provinciale di SA si è costituita in giudizio con controdeduzioni in data 3.12.2025, concludendo per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
A) ACCERTAMENTO DELL'UFFICIO -
Il ricorso in questione soltanto quanto alla cartella n. 103 2012 0029902800 notificata il 10.09.2012, concerne debiti erariali, mentre le altre due si riferiscono a tributi di competenza del Comune. Per quanto riguarda i carichi erariali, essi derivano dal mancato pagamento delle irregolarità, emerse in sede di liquidazione, ex art. 36 bis DPR. 600/1973, della dichiarazione fiscale Mod. Unico PF 2010, anno d'imposta 2009.
Tale esito veniva comunicato al Contribuente, mediante raccomandata n. 609782402239 del 30.06.2011; questi, non effettuava alcun pagamento di quanto dovuto. Pertanto, gli importi di cui sopra sono stati iscritti a ruolo e il relativo carico, pari a euro 2.051,47, è stato affidato all'Agente della SS per il recupero coattivo.
Le eccezioni di controparte riguardano principalmente l'attività posta in essere dall'Agente della SS.
Ciò premesso, l'Ufficio si associa alle difese dell'Agente della SS in merito ai motivi di Ricorso n. ri 1, 3, 4 e 5; intende, invece, controdedurre in relazione al motivo n. 2: Sulla prescrizione dei crediti tributari.
Controparte asserisce che “Tutti i tributi portati nelle cartelle di cui è causa si prescrivono in cinque anni (IRPEF, ICI, Canone Rai)”. Tale eccezione è infondata. Giova ricordare che nell'ordinamento italiano non vi è una disciplina unitaria della prescrizione dei crediti tributari, poiché manca una disposizione di carattere generale. Pertanto, l'individuazione dei termini di prescrizione va compiuta caso per caso, desumendola, quando espressamente prevista, dalle leggi regolatrici delle singole imposte e mutuandola, in difetto, dalle disposizioni del Codice civile, come ad esempio per quanto attiene alle imposte sui redditi e all'Iva. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, l'assenza di un'espressa previsione normativa in materia di prescrizione dei crediti erariali, rende applicabile la prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art.2946 c.c., non potendosi applicare a tali imposte la previsione di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4 c.c., di estinzione per decorso quinquennale.
Invero, essendo la liquidazione di tali imposte effettuata sulla base di apposita dichiarazione periodica
(annuale), da presentarsi in riferimento a ogni singolo periodo d'imposta, i tributi che ne derivano sono nuovi e autonomi rispetto a quelli liquidati con le dichiarazioni relative agli altri periodi;
vedasi in proposito quanto riaffermato dalla Cassazione con l'Ordin.n.4385 del 19 febbraio 2025.
Da ritenere, altresì, che le medesime conclusioni, raggiunte con riguardo ai crediti di natura prettamente fiscale, debbano poi estendersi agli accessori a questi strettamente connessi, quali quelli per interessi e quelli derivanti dalla comminatoria di sanzioni amministrative correlate alle violazioni tributarie. Non può infatti sostenersi che alle sanzioni amministrative, di qualsiasi tipologia, debba sempre e comunque applicarsi il termine di prescrizione breve quinquennale. Piuttosto, il termine prescrizionale di volta in volta applicabile ai crediti per sanzioni dovrà determinarsi in relazione all'analogo termine riferibile alla prestazione principale.
Ciò è stato infatti sostenuto dalla Cassazione in relazione agli interessi da rimborso IVA, che si intendono dovuti con decorrenza dal giorno di scadenza del termine del loro pagamento e sono soggetti alla prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. (Cass. civ. Sez. V, Ord. n. 7426/2019).
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- Il Ricorrente, con memoria del 29.12.2025, ha ulteriormente dedotto.
Richiamate integralmente le ragioni esposte in atto introduttivo, è da precisare: - in via preliminare ed assorbente, sarebbe da riscontrare l'illegittimità della intimazione di pagamento, in quanto la stessa non è stata preceduta dalla notifica degli atti prodromici o comunque per nullità e/o irregolarità della notifica. Pertanto l'iter notificatorio così come effettuato non può ritenersi regolarmente effettuato con conseguente nullità degli atti presupposti.
Il Comune di Vado Ligure, peraltro, non si è costituito in giudizio e, pertanto, non risultano depositati in giudizio gli atti prodromici della impugnata intimazione di pagamento con tutte le conseguenze di legge. Al riguardo, giova ricordare che la giurisprudenza della Cassazione ha sempre chiarito che l'emissione della cartella è illegittima quando non vengono notificati gli atti presupposti e, inoltre, ha precisato che tale illegittimità sia da qualificare come carenza di un valido titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, trattandosi di un vizio attinente la cartella esattoriale avente funzione analoga all'atto di precetto (Cassazione n. 9498 del 28.06.2002).
****************
- Il Comune di Vado Ligure non risulta essersi costituito in giudizio.
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- All'odierna udienza di trattazione celebrata da remoto con la partecipazione della Difensore di ricorrente e della Funzionario rappresentante la Direzione Provinciale di SA dell'AdE; Le stesse hanno ribadite le rispettive argomentazioni e concluso per la conferma delle richieste come formulate in atti. Il Giudice, dichiarata chiusa la discussione, ha assunta a decisione la vertenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento, per le ragioni meglio di seguito illustrate.
A) Quanto alla validità della notifica delle cartelle prodromiche è da evidenziare:
- come dalle produzioni di resistente Agente della riscossione, le stesse siano state tutte idoneamente notificate al Ricorrente, secondo quanto precisamente motivato nelle Controdeduzioni di detto Ente riscossore. Per altro verso, le cartelle di pagamento non necessitano – per la loro validità – dell'allegazione degli atti atti prodromici, essendo sufficiente che gli stessi siano in esse richiamati e individuati con gli estremi identificativi (come nel caso di specie);
- come, analogamente, non è richiesta alcuna allegazione delle cartelle, alle Intimazioni di pagamento, proprio per il valore di queste ultime, di sollecito all'adempimento e contestuale messa in mora del debitore.
Tanto ritraibile dal testo dell'art.50 DPR.602/73; l'intimazione di pagamento, peraltro, è atto a contenuto vincolato (come precisato anche da SS), per cui il suo contenuto è disciplinato da apposito Decreto ministeriale del MEF (così terzo co.art.50), che nulla prevede al riguardo.
B) In ogni caso, a prescindere dalla fondatezza delle censure formulate in merito agli atti pregressi e preordinati all'Intimazione oggetto di lite, è da aver presente:
- che la Cassazione, con sent.6.02.2025, dep.11.03.2025, n.6436, ha affermato i principi riportati da
SS, nelle proprie controdeduzioni. Per cui, per un verso: “ 3.3.5. Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n.
22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736) ….”;
- per un altro: “... il contribuente ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata. In altri termini l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento.”. Costituisce pertanto principio di diritto, quello secondo il quale:
“«In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 D.P.R. cit.,
è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione».”. Orientamento di legittimità oramai consolidato, come attestato sia dall'Ordin. n.20476 del 21.07.2025 che dall'Ordin.29594, dep.10.11.2025 (del 23.09.205) – quest'ultima riprendendo la n.21945 del 2025 e altre -.
C) Quanto alla Prescrizione dei crediti tributari oggetto di Cartelle prodromiche e di Intimazione -
Quanto alla cartella n.103 2012 0029902800 000, il relativo credito tributario è a titolo di IRPEF (anno 2009), per cui il termine di prescrizione è quello decennale ribadito sia da SS, che dalla Direzione
Provinciale dell'AdE di SA;
vale in proposito, a conferma delle ragioni riprese dagli Enti resistenti, quanto affermato di recente dalla Cassazione con l'Ordin.24900 dep.09.09.2025 – secondo orientamento di legittimità consolidato da anni -;
- quanto ai Tributi Locali (in titolarità del Comune di Vado L.re) – la prescrizione, in applicazione del principio generale di cui al n.4 del comma primo, art.2948 cod.civ.è di cinque anni (come ribadito da Cassazione con Ordin.32384 dep.11.12,2025); - stesso termine fissato, in tema di decadenza, dal comma 161 dell'art.1,
L.27.12.2006 n.296 Legge Finanziaria per il 2007.
Allo stesso modo, si prescrivono in cinque anni le pretese a titolo di Interessi e Sanzioni (al riguardo, oramai secondo prevalente giurisprudenza di legittimità ripresa anche dalle Ordinanze n.24900/2025 e n.32384/2025 – ibidem -).
Anzi, l'Ordin.32384/2025 riafferma il principio del c.d.”doppio binario”, in tema di prescrizione, secondo il quale i crediti da tributi erariali (Irpef, Iva, Irap, Canoni radiotelevisivi e altri) si prescrivono in dieci anni.
D) Tanto precisato, nella presente controversia rileva che:
- l'Intimazione n.103 2019 9004235467000 sia stata consegnata alla Moglie del Sig.Fea, il 26.02.2019, con invio al Destinatario dell'avviso (CAN) di cui alla Raccomandata n.57334591263-3; - nello specifico,
l'Intimazione si è perfezionata in data 12 marzo 2019, poiché la CAN è stata spedita in quella data (come da produzioni SS – All.7 -). L'adempimento notifica, in sostanza, si è perfezionato in tale momento
(spedizione della raccomandata informativa), come previsto dalla Cassazione, per le ipotesi in cui la notificazione sia eseguita da Messi notificatori – come nel caso di specie -; in tali casi, infatti, sono applicabili le disposizioni di cui al combinato disposto dell'art.26 commi 1, 2 e 5, DPR.602/73 con l'art.60, co.1 lett.b- bis, DPR.600/73.
Vedasi quanto chiaramente precisato dalla Cassazione, da ultimo, con l'Ordinanza n.23384, dep.16.08.2025, come già con Ordin.23478 dep.2.09.2024 (principio peraltro già confermato, da
Ordin.20.09.2022 n.27446 e altre).
Sono stati, pertanto, interrotti validamente i termini per la prescrizione di tutti i crediti tributari di cui alle
Cartelle: - 103 2012 0029902800 000, per IRPEF anno 2019; - n.103 2015 0003635089 000,– per TARI
2014 e n.103 2015 0014301381 000, per TARI 2013
E) Da considerare, inoltre, come a seguito delle misure adottate in conseguenza della pandemia COVID
19, il DL.18/2020, all'art.67 abbia prevista la sospensione anche dei termini di prescrizione/decadenza
(comma quattro), di tutte le attività connesse ai carichi tributari nella competenza, nel periodo della pandemia, degli enti impositori e degli agenti/concessionari della riscossione. Sospensione decorrente dall'8 marzo
2020 sino al 31 agosto 2021, come da comma 1 primo periodo, seconda parte dell'art.12 D.Lgs.159/2015
(… nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori … omissis...e degli agenti della riscossione ….), richiamato dal comma 3 del citato art.67.
Pertanto, a seguito della notifica dell'Intimazione del 2019, avvenuta in periodo COVID, essendo la relativa notifica avvenuta il 26.02.2020 (alla moglie) con perfezionamento al 12 marzo 2020 (con la spedizione della
CAN), i termini della prescrizione sono stati interrotti e hanno ripreso a decorrere, a seguito della sospensione ex art.12 D.Lgs.159/2015, sino al 31 agosto 2021, poiché ogni attività di SS era sospesa anche ai fini dell'emissione di nuovo atto interruttivo.
Di tal ché, al momento della notifica dell'Intimazione del 2025, avvenuta non l'8 luglio 2025, bensì il 1° settembre successivo (con consegna a mani del Contribuente), come chiaramente riscontrabile dall'All.8 alle Controdeduzioni di SS, non era maturata alcuna prescrizione, né per l'IRPEF, né per i Tributi
Locali, gli Interessi e le Sanzioni.
F) Alla reiezione consegue la condanna di Ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 300,00 (trecento), sia per SS Liguria, che per la Direzione Provinciale di SA dell'AdE.
P.Q.M.
Respinge il ricorso;
condanna il Ricorrente al pagamento delle spese di giustizia, che liquida in euro
300,00 a favore di AdE SS Liguria e in euro 300,00 a favore di AdE Direzione Provinciale di
SA.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LOMAZZO GUIDO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 266/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale SA
elettivamente domiciliato presso dp.savona@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - SS - SA
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Comune di Vado Ligure - Via Palestro N. 5 17047 Vado Ligure SV
elettivamente domiciliato presso info@cert.comune.vado-ligure.sv.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10320259002128204000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10320259002128204000 TARES
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10320259002128204000 TARI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig.Ricorrente_1, residente in [...], ha proposto ricorso
contro
: - l'AdE SS – agente per la riscossione tributi per la provincia di SA -; l'AdE Direzione Provinciale di SA e il Comune di VADO
LIGURE. La controversia attiene ad Intimazione di pagamento n.103 2025 9002128204 000, notif.01.09.2025; l'Atto della riscossione contiene la richiesta di pagamento della somma complessiva di euro 3.775,23, di cui euro 3.415,57 per partite relative alle Cartelle di pagamento: - n.103 2012 0029902800
000 (per Irepf anno 2009), notif. 18.05.2013; - n.103 2015 0003635089 000 (per Tari anno 2014), notif.
05.08.2015 e n.103 2015 0014301381 000 (per Tares anno 2013), notif.07.01.2016.
************
- Il Ricorrente, impugnato l'Atto, ha chiesto: - nel merito, che sia dichiarata la nullità dell'intimazione; - che sia dichiarata la decadenza dell'Agente della riscossione dal relativo diritto a riscuotere;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione al Difensore dichiaratosi antistatario.
- FATTO – Il Contribuente, con l'Intimazione oggetto di lite, ha ricevuta la richiesta di pagamento di somme dovute in connessione di presunti debiti tributari, per l'importo complessivo di euro 3.415,57, di cui alle seguenti cartelle di pagamento: - n. 103 2012 0029902800 000, presumibilmente notif.18.05.2013; - n. 103
2015 0003635089 000, presumibilmente notif. 05.08.2015 e - n. 103 2015 0014301381 000, presumibilmente notif.07.01.2016.
DIRITTO
1. Sull'impugnabilità dell'intimazione di pagamento L'intimazione di pagamento (art. 50 DPR 602/1973)
-
L'Intimazione in questione rappresenta atto autonomamente impugnabile innanzi al Giudice tributario, come stabilito nell'ordinanza n.2541 del 01.02.2018 della Cassazione (e già riconosciuto dalla CTR Lazio, con la sent.1095/01/15).
Si tratta di un mero sollecito, peraltro obbligatorio solo nel caso in cui, dopo la notifica della cartella, l'Agenzia delle Entrate - SS non abbia posto in essere alcun atto di esecuzione forzata per almeno un anno intero. Atto impugnabile solo per vizi propri.
2. Sulla prescrizione del credito azionato -
Nel merito, Ricorrente richiama il costante indirizzo sancito dal principio enunciato nell'art. 2934 e segg. del codice civile, che disciplina l'istituto della prescrizione. Il debito, oggetto dell'impugnazione, deve ritenersi estinto in quanto, come dispone la legge in materia, la prescrizione per IRPEF, IVA e IRAP è di 5 anni. Infatti:
“Il termine per riscuotere i crediti erariali, a seguito della notifica della cartella esattoriale e di qualsiasi altro atto amministrativo di natura accertativa, non può che ritenersi quinquennale alla stregua di quanto già previsto per i tributi locali”.
In tal senso, valendo quanto affermato dalla CGTdi primo grado di Bari con sentenza n.1881 del 07 novembre 2023; che ha ritenuto come il termine di prescrizione da applicare in caso di riscossione di tributi erariali, come l'imposta sui redditi e l'IVA, sia quello quinquennale ai sensi dell'art.2948, n. 4, cod. civ., essendo necessario allineare tale termine prescrizionale a quello già ritenuto applicabile all'esazione dei tributi locali, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione, profilandosi un nuovo indirizzo interpretativo, secondo il quale il termine per riscuotere i crediti erariali (Irpef,
Iva, Irap…), a seguito della notifica della cartella esattoriale e di qualsiasi altro amministrativo di natura accertativa, non può che ritenersi quinquennale alla stregua di quanto già previsto per i tributi locali.
Con questo principio, già stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n.23397 del
17.11.2016 e confermato da successive pronunce, si è osservato che la prescrizione quinquennale è giustificata da un ragionevole principio di equità che vuole che il debitore venga sottratto all'obbligo di corrispondere quanto dovrebbe per prestazioni già scadute tutte le volte in cui queste non siano tempestivamente richieste dal creditore. A tale indirizzo si è uniformata la CTR Lazio, nella sentenza n.
5382/2019.
Pertanto, tutti i tributi portati nelle cartelle di cui è causa si prescrivono in cinque anni (IRPEF, ICI, Canone
Rai) ad eccezione delle somme dovute per spese giudiziali che si prescrivono, come le sentenze passate in giudicato, in 10 anni. La Suprema Corte, con ordinanza n. 14244 del 25.05.2021 ha stabilito che “la prescrizione quinquennale trova piena operatività con riguardo a tutti gli atti, in qualsiasi modo denominati, di riscossione mediante ruolo, inclusi anche i crediti relativi ad entrate tributarie dello Stato nonché le sanzioni”.
Per l'intimazione di pagamento de-quo vale il termine di prescrizione relativo ai tributi in essa contenuti. La notifica dell'avviso di accertamento, posto alla base dell'atto impugnato è da considerarsi nulla in quanto mai eseguito, secondo quanto previsto ex lege e, pertanto va rilevata la prescrizione dei crediti posti a base della stessa.
3. Sull'omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte-
Ulteriormente, deve rilevarsi la nullità dell'Intimazione di pagamento, per omessa notifica delle cartelle di pagamento ad essa presupposte. Infatti le somme richieste in essa sarebbero riconducibili alle cartelle di pagamento: - n. 103 2012 0029902800 000 dell'importo di euro 2.820,60; - n. 103 2015 0003635089 000, dell'importo di euro 292,36; - n. 103 2015 0014301381 000, dell'importo di euro 302,61.
Tanto dato, ad oggi tali cartelle di pagamento non risultano essere state correttamente notificate all'odierno ricorrente. Grava, pertanto, sull'Agenzia delle Entrate - SS la prova della ritualità della notifica della cartella di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione maturata con il decorso del tempo, in quanto, preme sottolineare che la ricorrente, prima del 08.07.2025, non ha ricevuto alcun atto interruttivo della prescrizione ormai maturata, tale da giustificare il recupero delle somme, azionato in via esecutiva.
4. Sulla nullità dell'intimazione di pagamento
L'intimazione di pagamento, è nulla pure per difetto di motivazione, in quanto si limita a richiamare l'avviso di accertamento sul quale si basa, senza allegarle. Tale principio è stato affermato da una recente sentenza della CTR Bologna, n. 788/2017.
Nella menzionata sentenza, i giudici hanno ritenuto non sufficiente indicare gli atti presupposti notificati al contribuente prima dell'intimazione in quanto, affinché possano dirsi rispettati l'obbligo di motivazione e il diritto di difesa del contribuente, occorre l'allegazione delle cartelle di pagamento all'avviso di intimazione. L'adeguata motivazione dell'atto impositivo deve essere intesa, dunque, in un rapporto di relazione con il diritto di difesa del contribuente il quale deve essere posto in una condizione tale da esercitare pienamente il proprio diritto difesa.
5. Sull'illegittimità delle somme accessorie richieste -
La recente giurisprudenza – di merito e di legittimità – ha ribadito l'importanza che il contribuente sia adeguatamente e sufficientemente informato in ordine al contenuto delle pretese ingiunte da parte del concessionario, conferendo così maggiore risonanza alla tutela delle garanzie cristallizzate all'interno dello
Statuto dei diritti del Contribuente (Legge n.212/2000).
La vigente normativa in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie (art. 2 comma 3 del D.lgs. n. 472/1997) prevede che “La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi”. Il divieto di computo degli interessi sulle somme irrogate a titolo di sanzioni, peraltro, discende anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 30 del DPR. n.602/1973, a mente del quale “decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data di notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora”. E' legittimo ritenere come la notifica di un atto esattoriale criptico e di difficile lettura da parte del contribuente, si ponga in aperto contrasto con il diritto di difesa del contribuente, costituzionalmente riconosciuto all'art. 24, che in virtù della sua collocazione all'apice della gerarchia delle fonti del diritto, non ammette alcuna deroga o contrazione.
L'obbligo di motivare adeguatamente la cartella esattoriale – anche con riferimento al calcolo degli interessi applicati – discende dai principi di carattere generale di derivazione amministrativistica e, segnatamente, dall'art. 3 della Legge n.241 del 1990.
Più propriamente, per quanto concerne la materia tributaria, un derivato di tale principio è stato recepito all'interno dello Statuto dei Diritti del Contribuente, all'art.7.
Quanto sostenuto, peraltro, trova puntuale riscontro nell'autorevole arresto della Cassazione, secondo cui,
“Questa Corte ha già affermato (Cass. 8651/2009; cfr. in motivazione Cass. 4516/2012) che 'in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento degli interessi maturati su un debito tributario dev'essere motivata, non rilevando che il debito sia stato riconosciuto in una sentenza passata in giudicato, dal momento che il contribuente dev'essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi, tanto più che alle cartelle di pagamento notificate dopo l'entrata in vigore della legge n.212 del 2002 dev'essere allegata la sentenza'” (Cass. Civ. Ord. Sez. 6, n.15554/2017).
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- AdE SS si è costituita in giudizio con controdeduzioni datate 26.11.2025, concludendo per la reiezione del ricorso, con vittoria di spese.
- In via preliminare rileva la tardività delle contestazioni poste da Ricorrente, stante la regolare notifica delle cartelle sottese all'intimazione impugnata. Inoltre, precedentemente all'atto impugnato, sono stati notificati i seguenti atti di intimazione e messa in mora, di seguito elencati (prodotti in giudizio completi dei referti di notifica):
- intimazione di pagamento n.103 2016 9000883276000 notificata il 06.06.2016 ai sensi dell'art. 26 DPR
602/73 e art. 140 cpc;
adempimento validamente perfezionatosi nonostante il ricorrente non abbia provveduto a ritirare, nei termini di legge, l'avviso di avvenuto deposito presso la Casa Comunale, per avvenuta conoscenza legale dell'atto. L'atto riguarda la cartella n.103 2012 0029902800000 – per IRPEF 2009;
- intimazione n.103 2019 9004235467000 notificata il 26.02.2019 a persona di famiglia, con invio al Ricorrente dell'avviso di cui alla Raccomandata n.57334591263-3. L'atto riguarda le cartelle: 103 2012
0029902800 000, n.103 2015 0003635089 000 – per TARI 2014 – e n.103 2015 0014301381 000 - per TARI
2013 -.
Inoltre, in data 18.04.2017 (prot. 2017-EQUISDR-2471093), il ricorrente produceva istanza di adesione alla Definizione agevolata DL.193/2016, art. 6, convertito con modificazioni con Legge n. 225/2016, accolta con provvedimento 103 90 2017 00322392 del 2017. Al beneficio accordato non faceva seguito l'adempimento previsto dalla legge, per cui il Contribuente decadeva dallo stesso.
Il ricorrente è rimasto inerte a fronte di ben 2 intimazioni di pagamento correttamente notificate, inoltrando anche nel 2017 un'istanza di adesione alla definizione agevolata per la cartella 103 2012 0029902800000.
Sul tema, è da richiamare il principio cardine del processo tributario vigente, che prevede come ognuno degli atti autonomamente impugnabili, in applicazione del disposto di cui al co. 3 dell'art. 19, può essere impugnato solo per vizi propri, ciò al fine di evitare l'aggiramento del termine di decadenza previsto dall'art. 21 D.lgs. 546/92, ai fini di ricorrere alle commissioni tributarie.
Con la sentenza n.6436/2025 pubblicata l'11/03/2025, i giudici di legittimità hanno ribadito e confermato questo principio affermando che:
“ 3.3.5. Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736). Va, viceversa, disatteso, il diverso ed isolato orientamento (fatto proprio, tra le più recenti, da Cass. 17/06/2024, n. 16743) che, facendo leva sul solo riferimento letterale, ritiene che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.
3.3.6. Il contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata. In altri termini l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento.
3.4. Va, pertanto, formulato il seguente principi di diritto: «In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione».”
Ciò, in ragione del fatto che l'eccezione di prescrizione – come ogni altra eccezione in senso stretto - va opposta dalla parte interessata nei termini e modi di cui agli artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/1992, con il “primo atto utile”; “primo atto utile” che nel nostro caso era quello intermedio più volte richiamato.
Peraltro, la stessa Corte di legittimità ha confermato l'orientamento, con la Sentenza n.20476 del
21.07.2025.
In definitiva, la Corte tributaria adita dovrebbe dichiarare l'inammissibilità/il rigetto del ricorso.
Nel caso si giunga all'esame del merito, in via di subordine, è da osservare: • Sulla prescrizione del credito – Rileva, come dopo la notifica delle cartelle in contestazione, risultano notificati gli atti interruttivi precedentemente individuati (intimazioni di pagamemento e adesione a definizione agevolata).
Inoltre, i termini di prescrizione/decadenza, in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19, sono stati ulteriormente interrotti dall'08.03.2020 al 31.08.2021 Alla luce dei diversi atti interruttivi notificati, è evidente che nessuna prescrizione è intervenuta.
Quanto ai crediti erariali (in specie IRPEF), in contestazione, gli stessi si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente. La Corte Suprema ha, infatti, ritenuto che a questi crediti non possa applicarsi il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. per le cd. “prestazioni periodiche”: ciò poiché i crediti erariali non possono considerarsi prestazioni periodiche, derivando gli stessi, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione circa la sussistenza dei presupposti impositivi. Sul punto, è da richiamare il citato principio, costantemente confermato dalla Suprema Corte, anche di recente (vedasi
Ordinanze n. 25716/2020, n.16232/2020 e n. 32308/2019, sino a n. 2794/2024, n. 22689/2024, e n.7574/2024).
Inoltre, la mancata tempestiva reazione giudiziale alle intimazioni “intermedie”, ha comportato la definitività della pretesa con la stessa intimata, l'irrilevanza del decorso prescrizionale eventualmente già maturato e ha dato avvio al decorso di un nuovo termine di prescrizione. Valgano al riguardo i già evidenziati principi:
• “la decorrenza del termine stabilito per proporre opposizione determina l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (Cass. 27.2.1996, n. 1527), qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o privato (Cass. 15.6.2000, n. 8162)” così Cass. 12263/2007; • “vale il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, alla stregua del quale un'intimazione di pagamento riferita ad una cartella di pagamento notificata e non impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nullo od annullabile la cartella di pagamento presupposta (cfr. Cass. n. 8704 del 2013; Cass. n. 9219 del 2018); che pertanto, nell'ambito di detta inoppugnabilità, è ricompresa altresì l'eccezione di prescrizione verificatasi anteriormente alla notifica della cartella impugnata, atteso che anche detta eccezione avrebbe potuto essere utilmente eccepita solo in sede di impugnazione di detta cartella” così Cass. 3743/2020;
- Per le cartelle iscritte a Ruolo dal Comune di Vado Ligure nel 2015 - TARI 2013 notificata il 07.01.2016 e
TARI 2014 notificata il 05.08.2015, nessuna prescrizione breve quinquennale risulta decorsa. La prescrizione
è stata interrotta dall'intimazione di pagamento n.103 2019 9004235467000 notificata il 26.02.2019 e mai impugnata.
- In merito alla contestazione sulla regolarità di notifica delle cartelle presupposte, è da rilevare:
- che la cartella 103 2012 0029902800000 è stata notificata il 10.09.2012 ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73
e art. 140 CPC, stante la temporanea assenza del destinatario. Il destinatario è stato avvisato del deposito presso la Casa Comunale con Raccomandata n. 69911260123-9. La stessa non risulta ritirata nei termini di legge come evidenziato dall'Agente postale in calce alla cartolina Mod.00024;
- che la cartella n.103 2015 0003635089000 è stata notificata il 05.08.2015 ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73
e art. 140 CPC stante la temporanea assenza del destinatario. Lo stesso è stato avvisato del deposito nella
Casa Comunale con Raccomandata n. 68920484056-2, regolarmente consegnata con firma in calce alla cartolina di ricevimento;
- che la cartella n.103 2015 0014301381000 è stata notificata il 07.01.2016 ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73
e art. 140 CPC stante la temporanea assenza del destinatario. Il destinatario, è stato avvisato del deposito presso la Casa Comunale con Raccomandata n. 0689319251415. La stessa non risulta ritirata nei termini di legge come evidenziato dall'Agente postale in calce alla cartolina Mod.00024.
- Sulla nullità delle cartelle per mancata allegazione e difetto di motivazione -
Ricorrente ravvisa inoltre, un vizio dell'atto per violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000. Si tratta di contestazione priva di pregio.
Da precisare, che l'ente di esazione ha depositato, tanto copia dell'intimazione opposta, quanto copia della cartella alla stessa sottostante, entrambi gli atti muniti del rispettivo referto di notificazione al destinatario, il tutto a comprova dell'effettiva e legale conoscenza degli stessi in capo al ricorrente.
In secondo luogo, l'avviso di intimazione rappresenta un atto di natura vincolata, in quanto ai sensi dell'art. 50 del DPR. n. 602 del 1973, “è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”. Tale modello non prevede che all'avviso sia allegata copia della cartella o di altro atto sottostante a quello opposto. Evidente, pertanto, che qualsiasi ricostruzione che individui negli artt. 7 della legge n. 212 del 2000 e 3 della legge n. 241 del 1990 (relativi per l'appunto agli atti squisitamente amministrativi) il fondamento di un asserito obbligo di allegazione delle cartelle agli avvisi di intimazione, non potrà che apparire infondata. In ogni caso, giova evidenziare che, anche nella denegata ipotesi in cui gli avvisi di intimazione fossero ritenuti attratti nell'alveo degli atti amministrativi - circostanza che si nega – la tesi di controparte non potrebbe comunque trovare accoglimento. Ciò, in quanto se è vero che l'art. 7 della legge n. 212 del 2000 dispone che "Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama" e che il richiamato art. 3 della legge n. 241 del 1990 prevede a sua volta che "se le ragioni della decisione risultano da un altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama", è anche vero che da tale previsione non discende, sic et simpliciter, l'obbligo di notificare all'interessato anche l'atto richiamato, bensì la semplice esigenza che nell'atto notificato all'interessato siano indicati gli estremi o la tipologia dell'atto richiamato e la data della sua notificazione. In tal senso s'è espressa la giurisprudenza di merito (Sentenza del 14/04/2015 n. 226 - CTP SA).
Una lettura puramente formalistica del dato normativo si porrebbe in contrasto con il criterio ermeneutico che impone di dare alle norme procedurali una lettura che, nell'interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia loro propria, limitando al massimo le cause di invalidità chiaramente irragionevoli.
A ciò si aggiunga poi che l'art. 7 della legge n. 212 del 2000, pur dettando alcune previsioni cui gli atti dell'Amministrazione Finanziaria e degli agenti della riscossione devono attenersi, non prevede, tuttavia, alcuna conseguenza per l'eventuale loro omissione (né l'illegittimità né la nullità) (Corte di Cassazione n.
15221 del 12 settembre 2012). Del resto la Suprema Corte con l'ordinanza n. 3417 del 8 febbraio 2017 ha ribadito che “…questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 14 gennaio 2015, n. 407; Cass. sez. 5, 2 luglio 2008, n. 18073), ha avuto modo di precisare che - con riferimento all'onere di allegazione di cui all'art. 7, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 212/2000, richiesto allorché se nella motivazione di un atto è fatto riferimento ad altro, quest'ultimo deve essere allegato a quello che lo richiama - esso non sussiste allorché l'atto presupposto sia da ritenere conosciuto dal contribuente nel suo contenuto.”.
- Sull'illegittimità somme accessorie – Sanzioni e Interessi -
In merito alla contestazione sull'applicazione degli interessi di mora ex art. 30 DPR 602/73 sugli interessi e sulle sanzioni iscritte a ruolo, dal prospetto del dettaglio debito a pag n.3 dell'atto contestato, nella colonna interessi di mora non risulta applicato nessun interesse. E' evidente che la contestazione del ricorrente è priva di fondamento e fuorviante. *******************
- L'AdE Direzione Provinciale di SA si è costituita in giudizio con controdeduzioni in data 3.12.2025, concludendo per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
A) ACCERTAMENTO DELL'UFFICIO -
Il ricorso in questione soltanto quanto alla cartella n. 103 2012 0029902800 notificata il 10.09.2012, concerne debiti erariali, mentre le altre due si riferiscono a tributi di competenza del Comune. Per quanto riguarda i carichi erariali, essi derivano dal mancato pagamento delle irregolarità, emerse in sede di liquidazione, ex art. 36 bis DPR. 600/1973, della dichiarazione fiscale Mod. Unico PF 2010, anno d'imposta 2009.
Tale esito veniva comunicato al Contribuente, mediante raccomandata n. 609782402239 del 30.06.2011; questi, non effettuava alcun pagamento di quanto dovuto. Pertanto, gli importi di cui sopra sono stati iscritti a ruolo e il relativo carico, pari a euro 2.051,47, è stato affidato all'Agente della SS per il recupero coattivo.
Le eccezioni di controparte riguardano principalmente l'attività posta in essere dall'Agente della SS.
Ciò premesso, l'Ufficio si associa alle difese dell'Agente della SS in merito ai motivi di Ricorso n. ri 1, 3, 4 e 5; intende, invece, controdedurre in relazione al motivo n. 2: Sulla prescrizione dei crediti tributari.
Controparte asserisce che “Tutti i tributi portati nelle cartelle di cui è causa si prescrivono in cinque anni (IRPEF, ICI, Canone Rai)”. Tale eccezione è infondata. Giova ricordare che nell'ordinamento italiano non vi è una disciplina unitaria della prescrizione dei crediti tributari, poiché manca una disposizione di carattere generale. Pertanto, l'individuazione dei termini di prescrizione va compiuta caso per caso, desumendola, quando espressamente prevista, dalle leggi regolatrici delle singole imposte e mutuandola, in difetto, dalle disposizioni del Codice civile, come ad esempio per quanto attiene alle imposte sui redditi e all'Iva. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, l'assenza di un'espressa previsione normativa in materia di prescrizione dei crediti erariali, rende applicabile la prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art.2946 c.c., non potendosi applicare a tali imposte la previsione di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4 c.c., di estinzione per decorso quinquennale.
Invero, essendo la liquidazione di tali imposte effettuata sulla base di apposita dichiarazione periodica
(annuale), da presentarsi in riferimento a ogni singolo periodo d'imposta, i tributi che ne derivano sono nuovi e autonomi rispetto a quelli liquidati con le dichiarazioni relative agli altri periodi;
vedasi in proposito quanto riaffermato dalla Cassazione con l'Ordin.n.4385 del 19 febbraio 2025.
Da ritenere, altresì, che le medesime conclusioni, raggiunte con riguardo ai crediti di natura prettamente fiscale, debbano poi estendersi agli accessori a questi strettamente connessi, quali quelli per interessi e quelli derivanti dalla comminatoria di sanzioni amministrative correlate alle violazioni tributarie. Non può infatti sostenersi che alle sanzioni amministrative, di qualsiasi tipologia, debba sempre e comunque applicarsi il termine di prescrizione breve quinquennale. Piuttosto, il termine prescrizionale di volta in volta applicabile ai crediti per sanzioni dovrà determinarsi in relazione all'analogo termine riferibile alla prestazione principale.
Ciò è stato infatti sostenuto dalla Cassazione in relazione agli interessi da rimborso IVA, che si intendono dovuti con decorrenza dal giorno di scadenza del termine del loro pagamento e sono soggetti alla prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. (Cass. civ. Sez. V, Ord. n. 7426/2019).
****************
- Il Ricorrente, con memoria del 29.12.2025, ha ulteriormente dedotto.
Richiamate integralmente le ragioni esposte in atto introduttivo, è da precisare: - in via preliminare ed assorbente, sarebbe da riscontrare l'illegittimità della intimazione di pagamento, in quanto la stessa non è stata preceduta dalla notifica degli atti prodromici o comunque per nullità e/o irregolarità della notifica. Pertanto l'iter notificatorio così come effettuato non può ritenersi regolarmente effettuato con conseguente nullità degli atti presupposti.
Il Comune di Vado Ligure, peraltro, non si è costituito in giudizio e, pertanto, non risultano depositati in giudizio gli atti prodromici della impugnata intimazione di pagamento con tutte le conseguenze di legge. Al riguardo, giova ricordare che la giurisprudenza della Cassazione ha sempre chiarito che l'emissione della cartella è illegittima quando non vengono notificati gli atti presupposti e, inoltre, ha precisato che tale illegittimità sia da qualificare come carenza di un valido titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, trattandosi di un vizio attinente la cartella esattoriale avente funzione analoga all'atto di precetto (Cassazione n. 9498 del 28.06.2002).
****************
- Il Comune di Vado Ligure non risulta essersi costituito in giudizio.
*************
- All'odierna udienza di trattazione celebrata da remoto con la partecipazione della Difensore di ricorrente e della Funzionario rappresentante la Direzione Provinciale di SA dell'AdE; Le stesse hanno ribadite le rispettive argomentazioni e concluso per la conferma delle richieste come formulate in atti. Il Giudice, dichiarata chiusa la discussione, ha assunta a decisione la vertenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento, per le ragioni meglio di seguito illustrate.
A) Quanto alla validità della notifica delle cartelle prodromiche è da evidenziare:
- come dalle produzioni di resistente Agente della riscossione, le stesse siano state tutte idoneamente notificate al Ricorrente, secondo quanto precisamente motivato nelle Controdeduzioni di detto Ente riscossore. Per altro verso, le cartelle di pagamento non necessitano – per la loro validità – dell'allegazione degli atti atti prodromici, essendo sufficiente che gli stessi siano in esse richiamati e individuati con gli estremi identificativi (come nel caso di specie);
- come, analogamente, non è richiesta alcuna allegazione delle cartelle, alle Intimazioni di pagamento, proprio per il valore di queste ultime, di sollecito all'adempimento e contestuale messa in mora del debitore.
Tanto ritraibile dal testo dell'art.50 DPR.602/73; l'intimazione di pagamento, peraltro, è atto a contenuto vincolato (come precisato anche da SS), per cui il suo contenuto è disciplinato da apposito Decreto ministeriale del MEF (così terzo co.art.50), che nulla prevede al riguardo.
B) In ogni caso, a prescindere dalla fondatezza delle censure formulate in merito agli atti pregressi e preordinati all'Intimazione oggetto di lite, è da aver presente:
- che la Cassazione, con sent.6.02.2025, dep.11.03.2025, n.6436, ha affermato i principi riportati da
SS, nelle proprie controdeduzioni. Per cui, per un verso: “ 3.3.5. Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n.
22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736) ….”;
- per un altro: “... il contribuente ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata. In altri termini l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento.”. Costituisce pertanto principio di diritto, quello secondo il quale:
“«In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 D.P.R. cit.,
è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione».”. Orientamento di legittimità oramai consolidato, come attestato sia dall'Ordin. n.20476 del 21.07.2025 che dall'Ordin.29594, dep.10.11.2025 (del 23.09.205) – quest'ultima riprendendo la n.21945 del 2025 e altre -.
C) Quanto alla Prescrizione dei crediti tributari oggetto di Cartelle prodromiche e di Intimazione -
Quanto alla cartella n.103 2012 0029902800 000, il relativo credito tributario è a titolo di IRPEF (anno 2009), per cui il termine di prescrizione è quello decennale ribadito sia da SS, che dalla Direzione
Provinciale dell'AdE di SA;
vale in proposito, a conferma delle ragioni riprese dagli Enti resistenti, quanto affermato di recente dalla Cassazione con l'Ordin.24900 dep.09.09.2025 – secondo orientamento di legittimità consolidato da anni -;
- quanto ai Tributi Locali (in titolarità del Comune di Vado L.re) – la prescrizione, in applicazione del principio generale di cui al n.4 del comma primo, art.2948 cod.civ.è di cinque anni (come ribadito da Cassazione con Ordin.32384 dep.11.12,2025); - stesso termine fissato, in tema di decadenza, dal comma 161 dell'art.1,
L.27.12.2006 n.296 Legge Finanziaria per il 2007.
Allo stesso modo, si prescrivono in cinque anni le pretese a titolo di Interessi e Sanzioni (al riguardo, oramai secondo prevalente giurisprudenza di legittimità ripresa anche dalle Ordinanze n.24900/2025 e n.32384/2025 – ibidem -).
Anzi, l'Ordin.32384/2025 riafferma il principio del c.d.”doppio binario”, in tema di prescrizione, secondo il quale i crediti da tributi erariali (Irpef, Iva, Irap, Canoni radiotelevisivi e altri) si prescrivono in dieci anni.
D) Tanto precisato, nella presente controversia rileva che:
- l'Intimazione n.103 2019 9004235467000 sia stata consegnata alla Moglie del Sig.Fea, il 26.02.2019, con invio al Destinatario dell'avviso (CAN) di cui alla Raccomandata n.57334591263-3; - nello specifico,
l'Intimazione si è perfezionata in data 12 marzo 2019, poiché la CAN è stata spedita in quella data (come da produzioni SS – All.7 -). L'adempimento notifica, in sostanza, si è perfezionato in tale momento
(spedizione della raccomandata informativa), come previsto dalla Cassazione, per le ipotesi in cui la notificazione sia eseguita da Messi notificatori – come nel caso di specie -; in tali casi, infatti, sono applicabili le disposizioni di cui al combinato disposto dell'art.26 commi 1, 2 e 5, DPR.602/73 con l'art.60, co.1 lett.b- bis, DPR.600/73.
Vedasi quanto chiaramente precisato dalla Cassazione, da ultimo, con l'Ordinanza n.23384, dep.16.08.2025, come già con Ordin.23478 dep.2.09.2024 (principio peraltro già confermato, da
Ordin.20.09.2022 n.27446 e altre).
Sono stati, pertanto, interrotti validamente i termini per la prescrizione di tutti i crediti tributari di cui alle
Cartelle: - 103 2012 0029902800 000, per IRPEF anno 2019; - n.103 2015 0003635089 000,– per TARI
2014 e n.103 2015 0014301381 000, per TARI 2013
E) Da considerare, inoltre, come a seguito delle misure adottate in conseguenza della pandemia COVID
19, il DL.18/2020, all'art.67 abbia prevista la sospensione anche dei termini di prescrizione/decadenza
(comma quattro), di tutte le attività connesse ai carichi tributari nella competenza, nel periodo della pandemia, degli enti impositori e degli agenti/concessionari della riscossione. Sospensione decorrente dall'8 marzo
2020 sino al 31 agosto 2021, come da comma 1 primo periodo, seconda parte dell'art.12 D.Lgs.159/2015
(… nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori … omissis...e degli agenti della riscossione ….), richiamato dal comma 3 del citato art.67.
Pertanto, a seguito della notifica dell'Intimazione del 2019, avvenuta in periodo COVID, essendo la relativa notifica avvenuta il 26.02.2020 (alla moglie) con perfezionamento al 12 marzo 2020 (con la spedizione della
CAN), i termini della prescrizione sono stati interrotti e hanno ripreso a decorrere, a seguito della sospensione ex art.12 D.Lgs.159/2015, sino al 31 agosto 2021, poiché ogni attività di SS era sospesa anche ai fini dell'emissione di nuovo atto interruttivo.
Di tal ché, al momento della notifica dell'Intimazione del 2025, avvenuta non l'8 luglio 2025, bensì il 1° settembre successivo (con consegna a mani del Contribuente), come chiaramente riscontrabile dall'All.8 alle Controdeduzioni di SS, non era maturata alcuna prescrizione, né per l'IRPEF, né per i Tributi
Locali, gli Interessi e le Sanzioni.
F) Alla reiezione consegue la condanna di Ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 300,00 (trecento), sia per SS Liguria, che per la Direzione Provinciale di SA dell'AdE.
P.Q.M.
Respinge il ricorso;
condanna il Ricorrente al pagamento delle spese di giustizia, che liquida in euro
300,00 a favore di AdE SS Liguria e in euro 300,00 a favore di AdE Direzione Provinciale di
SA.