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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 15/02/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 386 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente TRA
(C.F. – P.IVA Pt_1 Parte_2 P.IVA_1 ntan amente P.IVA_2
Catanzaro, via Milano, 18 (Ufficio Legale , presso gli avv.ti Pt_1
Caterina Battaglia, Carmela Filice, Marcello Carnovale, arisi e Francesco Muscari Tomaioli, dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procure generali alle liti per atto notar di Roma in data 21.7.15 (rep. 80974) Persona_1 appellante
E
, con l'avv. Massimo Urso, che la rappresenta e difende in virtù CP_1 di procura in calce alla memoria di costituzione in appello, presso il cui studio, sito in Cosenza, alla Via Alimena n. 61, è elettivamente domiciliata appellata nonché
Controparte_2 appellato non costituito
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Riliquidazione del TFS
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <<… “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma della sentenza n. 1959/21 del 9.11.2021 del Giudice del lavoro di Cosenza, riconosciute le ragioni dell' , accogliere l'appello dichiarando il diritto di parte appellata alla Pt_2 pre invocata limitatamente ai periodi per i quali la stessa spetta e, per l'effetto, contenga la condanna dell'Ente nella misura rideterminata in esito alla 1 decurtazione degli importi corrispondenti ai periodi esclusi dal computo. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio…>>; Per l'appellata : <<…1) - dichiararsi inammissibile e/o rigettare CP_1 il ricorso in ap ioni sopra esposte, con conferma dell'impugnata sentenza (n. 1959/2021, R.G. 1147/2020 (che riuniva il ricorso r.g. n. 4389/2020); 1) – in ogni caso, nel merito, respinte tutte le domande e le eccezioni di controparte, confermare integralmente la impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza, in funzione di Giudice del Lavoro n. 1959/2021, R.G. 1147/2020 (che riuniva il ricorso r.g. n. 4389/2020) e, per l'effetto, accogliere le conclusioni, così come formulate nel ricorso introduttivo, con condanna dell' - già Controparte_3
, in persona del legale rappresentante, nonché ove occorra il CP_4 CP_5 CP_
a corrispondere alla ricorrente a titolo di trattamento CP_7 rapp l o così come determinato nella sentenza impugnata, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo. 2) condannare, in ogni caso, l' in persona del legale Pt_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento dell raende spese processuali e competenze difensive ex art. 93 c.p.c. del presente giudizio …>>; FATTO E DIRITTO
§1
, con ricorso al Tribunale di Cosenza, Giudice del lavoro, depositato CP_1 il 2.3.2020, ha convenuto in giudizio il Controparte_8
e, dopo aver premesso di es
[...] [...]
in qualità di impiegata, inquadrata nell'a Controparte_9 vo, tecnico e ausiliario, dal 01.04.2000 al 31.08.2017, epoca del suo collocamento a riposo, esponeva di essere stata immessa in ruolo solo in data 01.09.2008, avendo per svariati anni prestato attività lavorativa pre-ruolo dal 01.04.2000 al 31.08.2008 (cfr. decreto del dirigente scolastico del 22.07.2015). Rilevava che, nonostante il decorso dei termini, non era stato ancora liquidato il trattamento di fine servizio e che aveva diritto alla ricostruzione della carriera, posto che l'Amministrazione scolastica, con decreto del 22.07.2015, in applicazione dell'art. 569 del D.lgs n. 297/1994, le aveva riconosciuto una anzianità di servizio non di ruolo di anni 6, mesi 9 e giorni 16, anziché degli effettivi otto anni e mesi quattro. Lamentava, quindi, l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera per contrasto con il principio comunitario di non discriminazione tra lavoro a tempo determinato e lavoro a tempo indeterminato, assumendo il diritto al computo per intero, ai fini del corretto inquadramento giuridico ed economico, del servizio prestato in posizione di pre-ruolo ed il conseguente diritto alla collocazione nella corretta posizione stipendiale maturata ed al pagamento delle differenze retributive.
§1.1
2 Con successivo ricorso depositato il 16.12.2020 conveniva in giudizio l' e il Pt_1
, rilevando che, dopo la cessazione dal servizi suo Controparte_2 avvenuto, come detto, in data 31.08.2017, aveva maturato il trattamento di fine rapporto (TFR), spettante ai dipendenti pubblici assunti con contratto a tempo determinato in essere o successivo al 30 maggio 2000, oppure assunti a tempo indeterminato successivamente al 31 dicembre 2000.
Rilevava, altresì che erano trascorsi i termini di pagamento per l'esigibilità della somma maturata a tale titolo e che, con istanza inviata a mezzo PEC del 08.10.2019, intimava l' di corrispondere il predetto trattamento di fine Pt_1 rapporto, per cui, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti per il periodo di cui in narrativa (23.11.1995 / 01.04.2000 al 31.08.2017), chiedeva la condanna dell' Controparte_3
- già , in p
[...] CP_4 CP_ a il e a corrisponderle a titolo di CP_5 CP_7 trattamento di fine ra l'im .775,94, come risultante dal prospetto contabile, ovvero la maggiore o minore somma che accertata, in caso di contestazione, da idonea ctu, oltre l'ulteriore importo, sempre a titolo di trattamento di fine rapporto, che aveva maturato per il periodo di maternità dal 23.08.1970 al 16.12.1976, nonché l'ulteriore importo derivante dalla ricostruzione della carriera di cui al ricorso depositato il 2 marzo 2020, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda, in quanto Pt_1
l'istituto era stato impo tato alla determinazione ed erogazione della prestazione, stante l'omessa trasmissione dei datori di lavoro della ricorrente, della certificazione contenente i dati necessari per la liquidazione. Contestava pure i conteggi e rilevava pure l'intervenuta prescrizione del diritto al tfr.
§2
Il Tribunale, dopo aver riunito i ricorsi e disposto CTU contabile, con sentenza n. 1959/2021, R.G. 1147/2020 (che riuniva il ricorso r.g. n. 4389/2020), accoglieva la domanda e, per l'effetto, condannava l al pagamento, a titolo di Pt_1
TFR, della somma di E. 37.727,72, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, nonché delle spese di lite di E. 4.100,00, oltre IVA e CPA, rimborso forfettario come per legge da distrarsi;
dichiarava il diritto di parte ricorrente al computo per intero, ai fini della ricostruzione della carriera e del corretto inquadramento giuridico ed economico, del servizio prestato in posizione di pre – ruolo e condannava il al pagamento, a titolo di differenze Controparte_2 retributive, dell re interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, nonché delle spese di lite liquidate in E. 1.800,00, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge, ponendo a carico delle convenute, in solido, le spese di CTU.
§2.1
3 Il Tribunale, in particolare, riconosce il diritto della ricorrente alla corretta ricostruzione della carriera e, quindi, alla completa parificazione del periodo pre
– ruolo con il periodo di ruolo, accoglie in parte, con riferimento alle differenze retributive, l'eccezione di prescrizione e quindi limita il diritto al pagamento delle stesse al periodo non coperto da prescrizione;
rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' ritenuto irrilevante l'argomento della mancanza Pt_1 di responsabilità dell' effetto dell'omessa trasmissione da parte del Pt_1 ministero dei dati ne ri per la quantificazione del TFR, liquida il TFR spettante alla ricorrente come da ctu contabile, non contestata dalle parti nel termine all'uopo assegnato, né dopo il deposito della stessa.
§3
La sentenza è gravata d'appello dall con atto depositato il 6 maggio 2022. Pt_1
Costituitasi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra riportate. CP_1
Non si è costituito il , nonostante la Controparte_2 ritualità della notifica d La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, disposto ed espletato supplemento di perizia, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 23/31 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4 Si premette che, avendo proposto appello soltanto l'ente previdenziale, risulta formatosi il giudicato sul capo di motivazione concernente l'equiparazione del servizio pre e post ruolo e della conseguente liquidazione delle differenze retributive, nonché su quello relativo alla prescrizione, in difetto di gravame incidentale della lavoratrice.
§5 Tanto premesso, l lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui Pt_1 afferma “Esperita ontabile l'ausiliario (dott.ssa – vedi elaborato Persona_2 depositato il 10.10.2021) ha quantificato il TFR spett ricorrente in € 37.727,72 e le differenze retributive (per il periodo non interessato dall'intervenuta prescrizione, ossia dal 15.4.2015 al 31.8.2017) in € 2.325,43. Ed allora sulla scorta della consulenza-che è corretta sul piano metodologico, esauriente ed immune da vizi logici e può dunque, porsi alla base della decisione- l è tenuto a corrispondere a parte ricorrente, a titolo di TFR, la somma di € Pt_1
37.727,72 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo…….” perché il tribunale “appiattitosi acriticamente sugli esiti della consulenza contabile non ha affatto tenuto conto delle disposizioni normative che regolano la prestazione di che trattasi con conseguenze determinanti sull' an e sul quantum della stessa”; in particolare, deduce che:
§5.1
“non è dato comprendere se nella determinazione del TFR si sia attenuta ai criteri di cui all'art. 2120 c.c. e, quindi, abbia tenuto conto delle voci della retribuzione di riferimento (l'intero stipendio tabellare;
l'indennità integrativa speciale;
retribuzione individuale di anzianità; altri emolumenti considerati utili ai sensi
4 della preesistente normativa;
ulteriori voci retributive previste nella contrattazione di comparto)”; Orbene, la censura è generica, perché il ctu ha indicato nel dettaglio le modalità di determinazione del TFR, sicché l era in condizione di dimostrare, Pt_1 proponendo un proprio conteggio alternativo, l'erroneità di quello formulato dal perito, il quale si è limitato, a ben vedere, a tenere conto del pre-ruolo ai fini del computo dell'anzianità lavorativa rispetto alle retribuzioni percepite dalla lavoratrice. A tale scopo si riporta quanto esplicitato sul punto nell'elaborato peritale:
“Per determinare il TFR spettante alla ricorrente si è tenuto conto, così come disposto dal Giudice, della ricostruzione della carriera del lavoratore e del corretto inquadramento giuridico ed economico per il servizio prestato in posizione di pre- ruolo e della relativa posizione stipendiale maturata per effetto dell'intero servizio svolto. In particolare, per la ricostruzione della carriera, è stato considerato il periodo dal 01/04/2000 al 31/08/2008, che rappresenta il servizio prestato dalla ricorrente in posizione di pre ruolo, così come si evince dalla documentazione in atti. Come si evince dall'Allegato 1 (Ricostruzione della carriera della ricorrente) alla presente perizia, l'anzianità utile ai fini giuridici ed economici, è stata determinata in anni 8, mesi 2, giorni 11, considerando il servizio prestato in posizione di pre ruolo (servizio pre ruolo dal 01/04/2000 al 31/08/2008). La progressione finale di carriera, considerando, come sopra indicato, il servizio prestato in posizione di pre ruolo alla data del 31/08/2017 (fine rapporto lavorativo) sarà di anni 17, mesi 2, giorni 12, con posizione stipendiale da 15 a 20 anni (Allegato 1 – Ricostruzione della carriera della ricorrente). L'Allegato 1 alla presente perizia (Ricostruzione della carriera della ricorrente) illustra, in maniera dettagliata, la progressione di carriera della ricorrente, mettendo a confronto l'anzianità utile ai fini giuridici ed economici determinata dal (senza considerare il servizio pre ruolo) e quella ricostruita dal CTU (che CP_5 include il servizio pre ruolo). Sulla base delle nuove posizioni stipendiali, determinate come sopra indicato, si è proceduto a quantificare gli stipendi mensili (Allegato 2 – posizione stipendiale per effetto dell'intero servizio svolto) (periodo dal 01/09/2008 (inizio servizio di ruolo) al 31/08/2017 (fine rapporto lavorativo)) utili per quantificare il TFR spettante alla ricorrente. In particolare, come dettagliatamente illustrato nell'Allegato 3, il trattamento di fine rapporto spettante alla ricorrente è stato quantificato tenendo conto del periodo di occupazione dal 23/11/1995 al 31/03/2000 presso il Comune di Rende e di quello dal 01/04/2000 al 31/08/2017 presso il , Controparte_2 nonché del periodo di maternità dal 23/08/1970 al 16/ estratto contributivo allegato al fascicolo di parte ricorrente)”.
§5.2
“i periodi dal 23.11.1995 al 31.03.2000, in cui l'odierna appellata ha prestato attività lavorativa in favore del Comune di Rende non sono valutabili ai fini del computo del TFR ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 legge 152/68, perché
5 trattasi di supplenze, ognuna delle quali inferiore all'anno, che, quindi, non comportavano iscrizione ai fini previdenziali (cfr. estratto conto). Dispone, all'uopo la citata disposizione normativa: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione obbligatoria all'INADEL ai fini del trattamento di previdenza, è estesa al personale non di ruolo impiegato, sanitario e salariato degli enti tenuti ad iscrivere i propri dipendenti di ruolo all medesimo a norma delle disposizioni vigenti, purché il personale Pt_2 pr abbia almeno un anno di servizio continuativo e sia adibito a servizi di carattere permanente che comportino l'obbligo di iscrizione ai fini del trattamento di quiescenza erogato dagli istituti di previdenza amministrati dal
del tesoro”. È evidente, quindi che detti periodi, che comunque sono CP_2 assoggettati a disciplina diversa da quella del TFR attenendo a rapporto di lavoro svolto presso Ente locale e non già in favore di amministrazioni statali, non entrano neppure nel computo del trattamento di riferimento (IPS) poiché trattasi di periodi inferiori all'anno”. La doglianza è fondata.
Invero, <La computabilità del servizio non di ruolo ai fini del calcolo dell'indennità premio di servizio prevista dalla legge n. 152 del 1968 per i dipendenti degli enti locali (applicabile nella specie 'ratione temporis'), in virtù dell'interpretazione adeguatrice degli artt. 1 e 4 di detta legge ai principi costituzionali e sulla scorta della giurisprudenza costituzionale che ha progressivamente riconosciuto la natura retributiva di detta indennità, omologandola al t.f.r. disciplinato dall'art. 2120, cod. civ. (in particolare, tra le altre, sentenze, n. 763 del 1988; n. 471 del 1989; n. 401 del 1993), secondo una configurazione infine espressamente recepita dal legislatore con l'art. 2, comma quinto, legge n. 335 del 1995, è consentita nel caso in cui si accerti che il servizio non di ruolo è stato prestato con modalità operative identiche al servizio di ruolo, in quanto ciò comporta che il primo deve ritenersi connotato dalle identiche caratteristiche del secondo e, quindi, che è stato reso per assicurare lo svolgimento di servizi di carattere permanente (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale, nonostante avesse ritenuto dimostrata la continuità del servizio non di ruolo e benché risultasse dimostrato che questo si era svolto con modalità operative identiche al servizio di ruolo, aveva tuttavia rigettato la domanda di riliquidazione dell'indennità in riferimento al periodo di servizio non di ruolo, ritenendo non provato che il lavoratore era stato adibito a servizi di carattere permanente)>> (Cass. Sez. L, Sentenza n. 11797 del 02/08/2003)
In sostanza, alla luce di tali principi, l'odierna appellata avrebbe dovuto chiedere di accertare l'identità delle modalità operative delle prestazioni rese nel servizio di ruolo e non di ruolo, che è il presupposto normativo per poter godere del trattamento di quiescenza a norma dell'art. 1 legge 152/68, mentre nell'atto introduttivo (quello riunito al primo) si è limitata a chiedere il computo di tale periodo lavorativo ai fini del tfr, senza alcunché dedurre ed allegare sul punto.
§5.3
“… con riferimento ai periodi lavorativi dal 01.04.2000 al 30.06.2000- dal 11.09.2000 al 31.08.2001 nonché dal 12.09.2001 al 31.08.2002, c.d. di pre 6 ruolo presso le scuole, nulla vanta l'odierna appellata per aver già percepito singole erogazioni a titolo di TFR in coincidenza con il termine del periodo lavorato (cfr. relative determine di pagamento che, unitamente al presente atto, si producono). Il diritto al TFR sorge, invero, alla risoluzione di un contratto di lavoro della durata minima di quindici giorni continuativi nell'arco di un mese (art. 2120 c.c.), va corrisposto d'ufficio ed il lavoratore non deve presentare alcuna istanza per ottenere detta prestazione ma limitarsi a sottoscrivere la dichiarazione riportata su apposito modello (cfr. Circ.Inpdap 1 agosto 2002, n.30) per come stabilito dall'art. 9 dell'accordo quadro sottoscritto il 29 luglio 1999 richiamato dall'art.1, c. 9, del DPCM del 20/12/1999”. Ora, a parte la considerazione secondo cui, come rileva l'appellata, non v'è prova che ella abbia effettivamente percepito il tfr alla cessazione dei singoli periodi di lavoro a tempo determinato, si osserva che la causa ha ad oggetto la liquidazione del tfr tenuto conto del periodo pre-ruolo, ossia è finalizzata all'inclusione dei periodi di lavoro a tempo determinato nell'anzianità lavorativa complessiva;
pertanto, in mancanza di appello sulla corrispondente statuizione del Tribunale, c'è giudicato sul punto e quei periodi lavorativi vanno inclusi nell'anzianità lavorativa complessiva da computare ai fini del tfr.
§5.4
“…il periodo di maternità dal 23.08.1970 al 16.12.1976, coperto da contribuzione figurativa, non può essere valutato ai fini del TFR perché utile solo ai fini del trattamento di quiescenza ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal disposto dell'art. 25 -Trattamento previdenziale (decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, commi 1, 4, 6) :“1. Per i periodi di congedo di maternità, non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.
2. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.
3. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono addebitati alla relativa gestione pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono posti a carico dell'ultima gestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma. “
7 La censura è infondata perché l'art. 22 comma terzo del d. l.vo 151/2001 dispone espressamente che “3. I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie”.
§5.5 L'appellante, infine, critica il capo della sentenza inerente alla condanna ad interessi e rivalutazione, perché ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, per come richiamato dall'art. 22, comma 36, della legge 23.12.1994 n. 724, "Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito". La doglianza è fondata, sia pure in termini diversi da come prospettata, perché il credito in oggetto ha natura retributiva, sicché si applica il divieto di cumulo di cui all'art. 22 comma 36 legge 724/94 (cfr. in tal senso, Cass. Sez. L, Sentenza n. 13624 del 02/07/2020: <<Il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, si applica anche ai crediti risarcitori (nella specie, derivanti da omissione contributiva), trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione “crediti di lavoro”, ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi>>).
§6 In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, ritenuta la fondatezza dell'ultimo e del secondo motivo, in relazione a questo la Corte ha disposto un supplemento di ctu contabile al fine di pervenire alla quantificazione del TFR previa esclusione del periodo lavorativo dal 1995 al marzo 2000. Il ctu ha depositato l'integrazione ed ha formulato tre ipotesi di calcolo (che differiscono nel risultato, peraltro, di poco). Il Collegio ritiene di dovere recepire la prima (pari ad € 23.374,31 euro), perché, come chiarito dal perito, è quella elaborata con gli stessi criteri di conteggio seguiti in primo grado - che erano contestati sotto vari profili che, come visto, non sono condivisibili, se non quanto a quello del periodo che non si può considerare ai fini dell'anzianità contributiva. Peraltro, le conclusioni del CTU neppure sono state oggetto di contestazione da parte delle rispettive difese.
§7 In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello, la sentenza va riformata nel senso della condanna dell' a pagare a la minor somma di Pt_1 CP_1 euro 23.374,31, maggiorata de interessi le divieto di cumulo ex art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994.
8 Nel resto va confermata. La parziale reciproca soccombenza impone la compensazione delle spese del presente grado di lite. Analogamente si procede per le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, che vengono poste a carico di entrambe le parti, in solido tra loro e in egual misura.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall con Pt_1 ricorso in data 6 maggio 2022, avverso la sentenza del Tribunale d enza, giudice del lavoro, n. 1959/2021, resa in data 9 novembre 2021, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, condanna l' a pagare a , euro 23.374,31, Pt_1 CP_1 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2. conferma nel resto;
3. compensa tra le parti le spese del presente grado di lite;
4. pone a carico dell' e di le spese di ctu, liquidate come da Pt_1 CP_1 separato decreto. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 10 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
9
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 386 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente TRA
(C.F. – P.IVA Pt_1 Parte_2 P.IVA_1 ntan amente P.IVA_2
Catanzaro, via Milano, 18 (Ufficio Legale , presso gli avv.ti Pt_1
Caterina Battaglia, Carmela Filice, Marcello Carnovale, arisi e Francesco Muscari Tomaioli, dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procure generali alle liti per atto notar di Roma in data 21.7.15 (rep. 80974) Persona_1 appellante
E
, con l'avv. Massimo Urso, che la rappresenta e difende in virtù CP_1 di procura in calce alla memoria di costituzione in appello, presso il cui studio, sito in Cosenza, alla Via Alimena n. 61, è elettivamente domiciliata appellata nonché
Controparte_2 appellato non costituito
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Riliquidazione del TFS
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <<… “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma della sentenza n. 1959/21 del 9.11.2021 del Giudice del lavoro di Cosenza, riconosciute le ragioni dell' , accogliere l'appello dichiarando il diritto di parte appellata alla Pt_2 pre invocata limitatamente ai periodi per i quali la stessa spetta e, per l'effetto, contenga la condanna dell'Ente nella misura rideterminata in esito alla 1 decurtazione degli importi corrispondenti ai periodi esclusi dal computo. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio…>>; Per l'appellata : <<…1) - dichiararsi inammissibile e/o rigettare CP_1 il ricorso in ap ioni sopra esposte, con conferma dell'impugnata sentenza (n. 1959/2021, R.G. 1147/2020 (che riuniva il ricorso r.g. n. 4389/2020); 1) – in ogni caso, nel merito, respinte tutte le domande e le eccezioni di controparte, confermare integralmente la impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza, in funzione di Giudice del Lavoro n. 1959/2021, R.G. 1147/2020 (che riuniva il ricorso r.g. n. 4389/2020) e, per l'effetto, accogliere le conclusioni, così come formulate nel ricorso introduttivo, con condanna dell' - già Controparte_3
, in persona del legale rappresentante, nonché ove occorra il CP_4 CP_5 CP_
a corrispondere alla ricorrente a titolo di trattamento CP_7 rapp l o così come determinato nella sentenza impugnata, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo. 2) condannare, in ogni caso, l' in persona del legale Pt_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento dell raende spese processuali e competenze difensive ex art. 93 c.p.c. del presente giudizio …>>; FATTO E DIRITTO
§1
, con ricorso al Tribunale di Cosenza, Giudice del lavoro, depositato CP_1 il 2.3.2020, ha convenuto in giudizio il Controparte_8
e, dopo aver premesso di es
[...] [...]
in qualità di impiegata, inquadrata nell'a Controparte_9 vo, tecnico e ausiliario, dal 01.04.2000 al 31.08.2017, epoca del suo collocamento a riposo, esponeva di essere stata immessa in ruolo solo in data 01.09.2008, avendo per svariati anni prestato attività lavorativa pre-ruolo dal 01.04.2000 al 31.08.2008 (cfr. decreto del dirigente scolastico del 22.07.2015). Rilevava che, nonostante il decorso dei termini, non era stato ancora liquidato il trattamento di fine servizio e che aveva diritto alla ricostruzione della carriera, posto che l'Amministrazione scolastica, con decreto del 22.07.2015, in applicazione dell'art. 569 del D.lgs n. 297/1994, le aveva riconosciuto una anzianità di servizio non di ruolo di anni 6, mesi 9 e giorni 16, anziché degli effettivi otto anni e mesi quattro. Lamentava, quindi, l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera per contrasto con il principio comunitario di non discriminazione tra lavoro a tempo determinato e lavoro a tempo indeterminato, assumendo il diritto al computo per intero, ai fini del corretto inquadramento giuridico ed economico, del servizio prestato in posizione di pre-ruolo ed il conseguente diritto alla collocazione nella corretta posizione stipendiale maturata ed al pagamento delle differenze retributive.
§1.1
2 Con successivo ricorso depositato il 16.12.2020 conveniva in giudizio l' e il Pt_1
, rilevando che, dopo la cessazione dal servizi suo Controparte_2 avvenuto, come detto, in data 31.08.2017, aveva maturato il trattamento di fine rapporto (TFR), spettante ai dipendenti pubblici assunti con contratto a tempo determinato in essere o successivo al 30 maggio 2000, oppure assunti a tempo indeterminato successivamente al 31 dicembre 2000.
Rilevava, altresì che erano trascorsi i termini di pagamento per l'esigibilità della somma maturata a tale titolo e che, con istanza inviata a mezzo PEC del 08.10.2019, intimava l' di corrispondere il predetto trattamento di fine Pt_1 rapporto, per cui, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti per il periodo di cui in narrativa (23.11.1995 / 01.04.2000 al 31.08.2017), chiedeva la condanna dell' Controparte_3
- già , in p
[...] CP_4 CP_ a il e a corrisponderle a titolo di CP_5 CP_7 trattamento di fine ra l'im .775,94, come risultante dal prospetto contabile, ovvero la maggiore o minore somma che accertata, in caso di contestazione, da idonea ctu, oltre l'ulteriore importo, sempre a titolo di trattamento di fine rapporto, che aveva maturato per il periodo di maternità dal 23.08.1970 al 16.12.1976, nonché l'ulteriore importo derivante dalla ricostruzione della carriera di cui al ricorso depositato il 2 marzo 2020, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda, in quanto Pt_1
l'istituto era stato impo tato alla determinazione ed erogazione della prestazione, stante l'omessa trasmissione dei datori di lavoro della ricorrente, della certificazione contenente i dati necessari per la liquidazione. Contestava pure i conteggi e rilevava pure l'intervenuta prescrizione del diritto al tfr.
§2
Il Tribunale, dopo aver riunito i ricorsi e disposto CTU contabile, con sentenza n. 1959/2021, R.G. 1147/2020 (che riuniva il ricorso r.g. n. 4389/2020), accoglieva la domanda e, per l'effetto, condannava l al pagamento, a titolo di Pt_1
TFR, della somma di E. 37.727,72, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, nonché delle spese di lite di E. 4.100,00, oltre IVA e CPA, rimborso forfettario come per legge da distrarsi;
dichiarava il diritto di parte ricorrente al computo per intero, ai fini della ricostruzione della carriera e del corretto inquadramento giuridico ed economico, del servizio prestato in posizione di pre – ruolo e condannava il al pagamento, a titolo di differenze Controparte_2 retributive, dell re interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, nonché delle spese di lite liquidate in E. 1.800,00, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge, ponendo a carico delle convenute, in solido, le spese di CTU.
§2.1
3 Il Tribunale, in particolare, riconosce il diritto della ricorrente alla corretta ricostruzione della carriera e, quindi, alla completa parificazione del periodo pre
– ruolo con il periodo di ruolo, accoglie in parte, con riferimento alle differenze retributive, l'eccezione di prescrizione e quindi limita il diritto al pagamento delle stesse al periodo non coperto da prescrizione;
rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' ritenuto irrilevante l'argomento della mancanza Pt_1 di responsabilità dell' effetto dell'omessa trasmissione da parte del Pt_1 ministero dei dati ne ri per la quantificazione del TFR, liquida il TFR spettante alla ricorrente come da ctu contabile, non contestata dalle parti nel termine all'uopo assegnato, né dopo il deposito della stessa.
§3
La sentenza è gravata d'appello dall con atto depositato il 6 maggio 2022. Pt_1
Costituitasi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra riportate. CP_1
Non si è costituito il , nonostante la Controparte_2 ritualità della notifica d La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, disposto ed espletato supplemento di perizia, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 23/31 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4 Si premette che, avendo proposto appello soltanto l'ente previdenziale, risulta formatosi il giudicato sul capo di motivazione concernente l'equiparazione del servizio pre e post ruolo e della conseguente liquidazione delle differenze retributive, nonché su quello relativo alla prescrizione, in difetto di gravame incidentale della lavoratrice.
§5 Tanto premesso, l lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui Pt_1 afferma “Esperita ontabile l'ausiliario (dott.ssa – vedi elaborato Persona_2 depositato il 10.10.2021) ha quantificato il TFR spett ricorrente in € 37.727,72 e le differenze retributive (per il periodo non interessato dall'intervenuta prescrizione, ossia dal 15.4.2015 al 31.8.2017) in € 2.325,43. Ed allora sulla scorta della consulenza-che è corretta sul piano metodologico, esauriente ed immune da vizi logici e può dunque, porsi alla base della decisione- l è tenuto a corrispondere a parte ricorrente, a titolo di TFR, la somma di € Pt_1
37.727,72 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo…….” perché il tribunale “appiattitosi acriticamente sugli esiti della consulenza contabile non ha affatto tenuto conto delle disposizioni normative che regolano la prestazione di che trattasi con conseguenze determinanti sull' an e sul quantum della stessa”; in particolare, deduce che:
§5.1
“non è dato comprendere se nella determinazione del TFR si sia attenuta ai criteri di cui all'art. 2120 c.c. e, quindi, abbia tenuto conto delle voci della retribuzione di riferimento (l'intero stipendio tabellare;
l'indennità integrativa speciale;
retribuzione individuale di anzianità; altri emolumenti considerati utili ai sensi
4 della preesistente normativa;
ulteriori voci retributive previste nella contrattazione di comparto)”; Orbene, la censura è generica, perché il ctu ha indicato nel dettaglio le modalità di determinazione del TFR, sicché l era in condizione di dimostrare, Pt_1 proponendo un proprio conteggio alternativo, l'erroneità di quello formulato dal perito, il quale si è limitato, a ben vedere, a tenere conto del pre-ruolo ai fini del computo dell'anzianità lavorativa rispetto alle retribuzioni percepite dalla lavoratrice. A tale scopo si riporta quanto esplicitato sul punto nell'elaborato peritale:
“Per determinare il TFR spettante alla ricorrente si è tenuto conto, così come disposto dal Giudice, della ricostruzione della carriera del lavoratore e del corretto inquadramento giuridico ed economico per il servizio prestato in posizione di pre- ruolo e della relativa posizione stipendiale maturata per effetto dell'intero servizio svolto. In particolare, per la ricostruzione della carriera, è stato considerato il periodo dal 01/04/2000 al 31/08/2008, che rappresenta il servizio prestato dalla ricorrente in posizione di pre ruolo, così come si evince dalla documentazione in atti. Come si evince dall'Allegato 1 (Ricostruzione della carriera della ricorrente) alla presente perizia, l'anzianità utile ai fini giuridici ed economici, è stata determinata in anni 8, mesi 2, giorni 11, considerando il servizio prestato in posizione di pre ruolo (servizio pre ruolo dal 01/04/2000 al 31/08/2008). La progressione finale di carriera, considerando, come sopra indicato, il servizio prestato in posizione di pre ruolo alla data del 31/08/2017 (fine rapporto lavorativo) sarà di anni 17, mesi 2, giorni 12, con posizione stipendiale da 15 a 20 anni (Allegato 1 – Ricostruzione della carriera della ricorrente). L'Allegato 1 alla presente perizia (Ricostruzione della carriera della ricorrente) illustra, in maniera dettagliata, la progressione di carriera della ricorrente, mettendo a confronto l'anzianità utile ai fini giuridici ed economici determinata dal (senza considerare il servizio pre ruolo) e quella ricostruita dal CTU (che CP_5 include il servizio pre ruolo). Sulla base delle nuove posizioni stipendiali, determinate come sopra indicato, si è proceduto a quantificare gli stipendi mensili (Allegato 2 – posizione stipendiale per effetto dell'intero servizio svolto) (periodo dal 01/09/2008 (inizio servizio di ruolo) al 31/08/2017 (fine rapporto lavorativo)) utili per quantificare il TFR spettante alla ricorrente. In particolare, come dettagliatamente illustrato nell'Allegato 3, il trattamento di fine rapporto spettante alla ricorrente è stato quantificato tenendo conto del periodo di occupazione dal 23/11/1995 al 31/03/2000 presso il Comune di Rende e di quello dal 01/04/2000 al 31/08/2017 presso il , Controparte_2 nonché del periodo di maternità dal 23/08/1970 al 16/ estratto contributivo allegato al fascicolo di parte ricorrente)”.
§5.2
“i periodi dal 23.11.1995 al 31.03.2000, in cui l'odierna appellata ha prestato attività lavorativa in favore del Comune di Rende non sono valutabili ai fini del computo del TFR ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 legge 152/68, perché
5 trattasi di supplenze, ognuna delle quali inferiore all'anno, che, quindi, non comportavano iscrizione ai fini previdenziali (cfr. estratto conto). Dispone, all'uopo la citata disposizione normativa: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione obbligatoria all'INADEL ai fini del trattamento di previdenza, è estesa al personale non di ruolo impiegato, sanitario e salariato degli enti tenuti ad iscrivere i propri dipendenti di ruolo all medesimo a norma delle disposizioni vigenti, purché il personale Pt_2 pr abbia almeno un anno di servizio continuativo e sia adibito a servizi di carattere permanente che comportino l'obbligo di iscrizione ai fini del trattamento di quiescenza erogato dagli istituti di previdenza amministrati dal
del tesoro”. È evidente, quindi che detti periodi, che comunque sono CP_2 assoggettati a disciplina diversa da quella del TFR attenendo a rapporto di lavoro svolto presso Ente locale e non già in favore di amministrazioni statali, non entrano neppure nel computo del trattamento di riferimento (IPS) poiché trattasi di periodi inferiori all'anno”. La doglianza è fondata.
Invero, <La computabilità del servizio non di ruolo ai fini del calcolo dell'indennità premio di servizio prevista dalla legge n. 152 del 1968 per i dipendenti degli enti locali (applicabile nella specie 'ratione temporis'), in virtù dell'interpretazione adeguatrice degli artt. 1 e 4 di detta legge ai principi costituzionali e sulla scorta della giurisprudenza costituzionale che ha progressivamente riconosciuto la natura retributiva di detta indennità, omologandola al t.f.r. disciplinato dall'art. 2120, cod. civ. (in particolare, tra le altre, sentenze, n. 763 del 1988; n. 471 del 1989; n. 401 del 1993), secondo una configurazione infine espressamente recepita dal legislatore con l'art. 2, comma quinto, legge n. 335 del 1995, è consentita nel caso in cui si accerti che il servizio non di ruolo è stato prestato con modalità operative identiche al servizio di ruolo, in quanto ciò comporta che il primo deve ritenersi connotato dalle identiche caratteristiche del secondo e, quindi, che è stato reso per assicurare lo svolgimento di servizi di carattere permanente (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale, nonostante avesse ritenuto dimostrata la continuità del servizio non di ruolo e benché risultasse dimostrato che questo si era svolto con modalità operative identiche al servizio di ruolo, aveva tuttavia rigettato la domanda di riliquidazione dell'indennità in riferimento al periodo di servizio non di ruolo, ritenendo non provato che il lavoratore era stato adibito a servizi di carattere permanente)>> (Cass. Sez. L, Sentenza n. 11797 del 02/08/2003)
In sostanza, alla luce di tali principi, l'odierna appellata avrebbe dovuto chiedere di accertare l'identità delle modalità operative delle prestazioni rese nel servizio di ruolo e non di ruolo, che è il presupposto normativo per poter godere del trattamento di quiescenza a norma dell'art. 1 legge 152/68, mentre nell'atto introduttivo (quello riunito al primo) si è limitata a chiedere il computo di tale periodo lavorativo ai fini del tfr, senza alcunché dedurre ed allegare sul punto.
§5.3
“… con riferimento ai periodi lavorativi dal 01.04.2000 al 30.06.2000- dal 11.09.2000 al 31.08.2001 nonché dal 12.09.2001 al 31.08.2002, c.d. di pre 6 ruolo presso le scuole, nulla vanta l'odierna appellata per aver già percepito singole erogazioni a titolo di TFR in coincidenza con il termine del periodo lavorato (cfr. relative determine di pagamento che, unitamente al presente atto, si producono). Il diritto al TFR sorge, invero, alla risoluzione di un contratto di lavoro della durata minima di quindici giorni continuativi nell'arco di un mese (art. 2120 c.c.), va corrisposto d'ufficio ed il lavoratore non deve presentare alcuna istanza per ottenere detta prestazione ma limitarsi a sottoscrivere la dichiarazione riportata su apposito modello (cfr. Circ.Inpdap 1 agosto 2002, n.30) per come stabilito dall'art. 9 dell'accordo quadro sottoscritto il 29 luglio 1999 richiamato dall'art.1, c. 9, del DPCM del 20/12/1999”. Ora, a parte la considerazione secondo cui, come rileva l'appellata, non v'è prova che ella abbia effettivamente percepito il tfr alla cessazione dei singoli periodi di lavoro a tempo determinato, si osserva che la causa ha ad oggetto la liquidazione del tfr tenuto conto del periodo pre-ruolo, ossia è finalizzata all'inclusione dei periodi di lavoro a tempo determinato nell'anzianità lavorativa complessiva;
pertanto, in mancanza di appello sulla corrispondente statuizione del Tribunale, c'è giudicato sul punto e quei periodi lavorativi vanno inclusi nell'anzianità lavorativa complessiva da computare ai fini del tfr.
§5.4
“…il periodo di maternità dal 23.08.1970 al 16.12.1976, coperto da contribuzione figurativa, non può essere valutato ai fini del TFR perché utile solo ai fini del trattamento di quiescenza ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal disposto dell'art. 25 -Trattamento previdenziale (decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, commi 1, 4, 6) :“1. Per i periodi di congedo di maternità, non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.
2. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.
3. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono addebitati alla relativa gestione pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono posti a carico dell'ultima gestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma. “
7 La censura è infondata perché l'art. 22 comma terzo del d. l.vo 151/2001 dispone espressamente che “3. I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie”.
§5.5 L'appellante, infine, critica il capo della sentenza inerente alla condanna ad interessi e rivalutazione, perché ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, per come richiamato dall'art. 22, comma 36, della legge 23.12.1994 n. 724, "Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito". La doglianza è fondata, sia pure in termini diversi da come prospettata, perché il credito in oggetto ha natura retributiva, sicché si applica il divieto di cumulo di cui all'art. 22 comma 36 legge 724/94 (cfr. in tal senso, Cass. Sez. L, Sentenza n. 13624 del 02/07/2020: <<Il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, si applica anche ai crediti risarcitori (nella specie, derivanti da omissione contributiva), trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione “crediti di lavoro”, ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi>>).
§6 In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, ritenuta la fondatezza dell'ultimo e del secondo motivo, in relazione a questo la Corte ha disposto un supplemento di ctu contabile al fine di pervenire alla quantificazione del TFR previa esclusione del periodo lavorativo dal 1995 al marzo 2000. Il ctu ha depositato l'integrazione ed ha formulato tre ipotesi di calcolo (che differiscono nel risultato, peraltro, di poco). Il Collegio ritiene di dovere recepire la prima (pari ad € 23.374,31 euro), perché, come chiarito dal perito, è quella elaborata con gli stessi criteri di conteggio seguiti in primo grado - che erano contestati sotto vari profili che, come visto, non sono condivisibili, se non quanto a quello del periodo che non si può considerare ai fini dell'anzianità contributiva. Peraltro, le conclusioni del CTU neppure sono state oggetto di contestazione da parte delle rispettive difese.
§7 In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello, la sentenza va riformata nel senso della condanna dell' a pagare a la minor somma di Pt_1 CP_1 euro 23.374,31, maggiorata de interessi le divieto di cumulo ex art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994.
8 Nel resto va confermata. La parziale reciproca soccombenza impone la compensazione delle spese del presente grado di lite. Analogamente si procede per le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, che vengono poste a carico di entrambe le parti, in solido tra loro e in egual misura.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall con Pt_1 ricorso in data 6 maggio 2022, avverso la sentenza del Tribunale d enza, giudice del lavoro, n. 1959/2021, resa in data 9 novembre 2021, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, condanna l' a pagare a , euro 23.374,31, Pt_1 CP_1 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2. conferma nel resto;
3. compensa tra le parti le spese del presente grado di lite;
4. pone a carico dell' e di le spese di ctu, liquidate come da Pt_1 CP_1 separato decreto. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 10 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
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