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Ordinanza 18 aprile 2025
Ordinanza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, ordinanza 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati:
dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Stefano Greco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento iscritto al n. 451 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2022, promosso da:
(c.f. ), (c.f. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2
( ), residenti in [...], rappresentati e Parte_3 C.F._3
difesi dagli avv. Damiano Arra e Giampaolo Pilia ed elettivamente domiciliati in Cagliari
presso lo studio dell'avv. Roberto Dettori,
opponenti
contro
(c.f. , con sede in Roma, rappresentata e difesa dagli avv. Pietro CP_1 P.IVA_1
Ranieri Allori e Cecilia Ticca,
convenuta ***
1. Con ricorso depositato il 16 dicembre 2022, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno chiesto a questa Corte di determinare l'indennità di espropriazione e l'indennità
[...]
di occupazione relative all'immobile di loro proprietà, sito in Comune di Nuraminis e distinto in catasto al foglio 20, mappale 1774.
Gli attori, in particolare, hanno, innanzi tutto, ricordato che con provvedimento del 13
novembre 2004 era stato approvato il progetto definitivo della nuova S.S. 131 "Lavori di ammodernamento ed adeguamento della Strada di grande comunicazione SS 131 "Carlo
Felice" - Tronco compreso tra il km 23,885 ed il km 32,412, con conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, precisando poi che con il provvedimento del 5 febbraio 2008 e con provvedimento del 17 giugno 2009 erano state approvate due perizie di variante.
Gli stessi attori hanno poi aggiunto che, per l'esecuzione delle opere, l' il giorno 8 CP_1
maggio 2009 aveva occupato il fondo oggetto di causa ed il 20 dicembre 20212 aveva emesso il decreto di esproprio, avente ad oggetto il mappale interessato dalla procedura espropriativa per la superficie di mq. 3316.
Sostenendo, quindi, che loro stessi non avevano mai accettato l'indennità provvisoria proposta dall'ente espropriante e che la commissione provinciale prevista dall'art. 41 non aveva provveduto alla determinazione dell'indennità definitiva di espropriazione, , Parte_1
e hanno chiesto a questa Corte di accertare, previa Parte_2 Parte_3
consulenza tecnica, la misura dell'indennità di occupazione e di espropriazione, nonché di
tutte le ulteriori e conseguenti indennità, compresa l'indennità per i soprassuoli e l'indennità
ex art. 44 D.P.R. 327/2001 derivante dalla diminuzione di valore della proprietà residua a
causa dell'esproprio per cui è causa e di porre a carico dell' ut supra, il CP_1 pagamento in favore dell'odierno ricorrente, delle indennità ut supra determinate, oltre
interessi di mora di legge maturati e maturandi dalla data di immissione in possesso oltre la
rivalutazione monetaria se ed in quanto dovuta fino al saldo o, se del caso, depositare la
medesima somma presso la Cassa Depositi e Prestiti.
L si è costituita in giudizio ed ha concluso chiedendo, in via pregiudiziale, di CP_1
dichiarare inammissibile il ricorso avversario … per violazione e falsa applicazione degli
artt. 702 bis e 163 c.p.c. e di dichiarare inammissibile la domanda di condanna di al CP_1
pagamento dell'indennità definitiva di esproprio e della connessa indennità di occupazione,
eventualmente accertate all'esito del presente giudizio, e, nel merito, di rigettare le domande
attoree e mandare assolta dalle avverse pretese in quanto infondate in fatto ed in CP_1
diritto.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio e la Corte si è riservata di decidere.
***
2.1 Orbene, l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso sollevata dall' è CP_1
infondata.
L'atto introduttivo del giudizio, infatti, contiene una esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda sufficientemente chiara e idonea a porre immediatamente l'ente convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.
Nel procedimento disciplinato dagli artt. 702-bis e ss. c.p.c., del resto, in caso di inosservanza dei requisiti afferenti tanto all'“editio actionis” che alla “vocatio in ius”, deve trovare applicazione la regola della rinnovazione dell'atto introduttivo nullo ai sensi dell'art. espropriante non avrebbe comunque potuto giustificare una pronuncia di inammissibilità della domanda, ma avrebbe semplicemente imposto l'assegnazione, da parte del giudice, di un termine perentorio per provvedere alla sua integrazione.
2.2 Passando, quindi, ad esaminare nel merito la domanda attrice, si deve, innanzi tutto,
sottolineare che dalla visura catastale prodotta dai ricorrenti risulta che ognuno di loro era titolare di una quota pari a un quarto della proprietà dell'appezzamento di terreno sito in
Comune di Nuraminis e distinto al Catasto Terreni al foglio 20, particella 282, avente una superficie complessiva pari a 4.005 metri quadrati.
L tuttavia, il 19 novembre 2008 aveva proceduto all'occupazione d'urgenza di una CP_1
porzione del predetto fondo della superficie di 857 metri quadrati ed il successivo 8 maggio
2009 aveva proceduto all'occupazione di un'altra porzione dello stesso, avente superficie pari a 2.459 metri quadrati.
La stessa in seguito, con il decreto n. 04/a del 20 dicembre 2012 aveva proceduto CP_1
all'esproprio, disponendo il passaggio al Demanio dello Stato – ramo Strade – di una superfice complessiva pari a 3.316 metri quadrati, identificata in catasto con la particella
1774.
2.3 Il consulente tecnico d'ufficio, nella relazione depositata il 22 dicembre 2023, ha quantificato l'indennità di espropriazione del cespite per cui è causa in complessivi €
23.223,00 e l'indennità di occupazione temporanea, per il periodo compreso tra le date di immissione in possesso e la data di emissione del decreto di esproprio, in complessivi euro €
7.101,36.
2.4 Il predetto consulente tecnico, poiché il terreno espropriato faceva parte di un lotto più
ampio, ha correttamente utilizzato il criterio estimativo del valore complementare, commisurando, quindi, l'indennità di espropriazione alla differenza tra il giusto prezzo dell'intero compendio prima dell'esproprio e il giusto prezzo attribuibile alla parte residua dopo l'esproprio stesso, così da tenere conto, oltre che del valore della porzione ablata, anche del decremento della parte di fondo residuata all'espropriazione.
In tema di espropriazione parziale, infatti, il pregiudizio alla porzione di fondo rimasta in proprietà all'espropriato derivante dall'opera pubblica realizzata è suscettibile di indennizzo ai sensi dell'art. 33 d.P.R. n. 327 del 2001, poiché l'indennità di espropriazione comprende l'intera diminuzione patrimoniale subita dal destinatario del provvedimento ablativo (Cass. 11
ottobre 2021, n. 27555).
2.5 Per giungere poi ai predetti risultati, il medesimo professionista ha, innanzi tutto,
sottolineato che le particelle 1774 (che è la particella espropriata) e 1775 (che è la particella residua) del Foglio 20 del Comune di Nuraminis sono ricomprese in zona urbanistica E –
agricola per la quasi totalità, salvo esigue percentuali in altra zona urbanistica, sottolineando,
peraltro, che entrambe ricadono, al 100%, nell'area di pertinenza stradale di 100 m sulla SS
131 e sono totalmente inedificabili.
Il consulente ha poi evidenziato che sulle medesime particelle era impiantato un oliveto e che il valore commerciale, riferito all'unità di consistenza, era pari a: €/mq 6,00 per i fondi in zona urbanistica “E – agricola” con varietà colturale “oliveto”.
L'ausiliare, infine, ha stimato i soprassuoli esistenti sulla porzione espropriata ed ha quantificato il deprezzamento a carico della residua particella 1775 in misura pari al 50%.
2.6.1 Gli opponenti, con la memoria depositata il giorno 8 ottobre 2024, hanno affermato che dalla lettura dei certificati di destinazione urbanistica portati all'attenzione del CTU, il
consulente di parte Geom. evidenzia che il Comune di Nuraminis ha rilasciato, nel Pt_4 tempo, due certificati di destinazione urbanistica di cui un primo certificato relativo
all'originario Mapp. 282 (attuale 1774 – 1775) in cui descrive le aree come ricadenti in
Fascia di rispetto stradale, zona G5 …, pertanto escludendo la zona “E” agricola, e che
successivamente al frazionamento del mappale 282, nel quale si sono formate le particelle
1774 – oggetto di esproprio – e 1775, il Comune di Nuraminis ha rilasciato altro certificato
di destinazione urbanistica … in cui stranamente la stessa area, se pure con identificativi
catastali differenti, è stata individuata in parte in zona “E2” in parte in zona G5, in parte
fascia di rispetto stradale ed hanno, quindi, criticato l'operato del CTU lamentando che quest'ultimo non ha tenuto conto nemmeno delle osservazioni del CTP che lo Pt_4
invitava a rileggere i CDU ed esaminare lo stralcio del PUC posto alla sua attenzione,
perseverando nel considerare le aree oggetto di esproprio ricomprese nella zona urbanistica
E agricola e, nel dubbio, non ha eseguito i dovuti accertamenti per una corretta
individuazione delle aree in oggetto, ma la doglianza non ha pregio.
In vero, sia il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Nuraminis il
23 febbraio 2009 (che, a ben vedere, riguardava anche la particella n. 281 non oggetto di causa) sia quello rilasciato il 28 giugno 2023 evidenziano che le particelle 1774 e 1775
(entrambe derivate dalla particella 282) ricadono totalmente all'interno della fascia di protezione e/o di rispetto stradale della S.S. 131 e sono già per tale ragione inedificabili.
L'inclusione dei predetti lotti nella fascia di rispetto, del resto, risulta evidente anche dall'esame dello stralcio della mappa del PUC prodotto dagli opponenti (documento n. 6
prodotto il giorno 8 ottobre 2024), i quali non hanno neppure contestato la natura conformativa del vincolo.
Gli stessi ricorrenti, d'altra parte, hanno ricordato che veniva posta all'attenzione del CTU l'Ordinanza n. 404/2023 della Corte d'Appello di Cagliari del 26/10/2022, nella causa
iscritta a numero 700537/17 promossa da e più (documento n. 8 prodotto il Parte_5
giorno 8 ottobre 2024), ma, a ben vedere, con la citata pronuncia questa Corte, con ampi e condivisibili richiami giurisprudenziali, aveva concluso che le aree accertante come ricadenti nella fascia di rispetto stradale della SS 131 dovevano essere valutate come aree non edificabili in quanto il relativo vincolo doveva essere qualificato come conformativo.
2.6.2 , e , con la stessa memoria del 8 ottobre Parte_1 Parte_2 Parte_3
2024, hanno poi affermato che non si concorda nemmeno con il CTU sulle motivazioni poste
alla base della determinazione del valore di mercato, ma il loro stesso consulente, nelle osservazioni alla bozza di relazione del CTU, aveva affermato per onestà intellettuale di ritenere accettabile la valutazione unitaria dell'uliveto, pari a €/mq 6,00, se fosse confermata
la valenza puramente agricola delle aree stimate.
2.6.3 Gli stessi , con la medesima memoria hanno, infine, lamentato che il CTU, Pt_1
sottovalutando lo stato di fatto venutosi a creare per opera l'esproprio, quantifica in un
miserevole 35% il deprezzamento dell'esigua area residua contraddistinta con il Mapp. 1775,
senza, tuttavia, essersi avveduti che il CTU, analizzate le osservazioni dei Consulenti di
Parte, e approfondite le proprie considerazioni inerenti al bene oggetto di esproprio, ha già
ritenuto di dover così modificare la consulenza di stima preliminare: - il deprezzamento a
carico della residua particella 1775 viene quantificato in misura pari al 50% in luogo del
35%.
2.7 In definitiva, i risultati raggiunti dal CTU appaino condivisibili.
La Suprema Corte, d'altra parte, ha sottolineato che allorché si proceda all'espropriazione di un bene indiviso, l'opposizione del singolo comproprietario alla stima dell'indennità effettuata in sede amministrativa estende i suoi effetti anche agli altri comproprietari, con la conseguenza che il giudice deve determinare l'indennità in rapporto al bene considerato nel suo complesso ed unità, e non alle singole quote spettanti ai compartecipi (Cass. 29 dicembre
2017, n. 31177 e Cass. 17 maggio 2012, n. 7777).
In questo quadro, deve, quindi, dichiararsi che l'indennità di espropriazione del cespite per cui è causa è pari a complessivi euro 23.223,00 e che l'indennità di occupazione temporanea,
per il periodo compreso tra le date di immissione in possesso e la data di emissione del decreto di esproprio, è pari complessivi euro 7.101,36.
2.8 L'indennità di espropriazione come sopra determinata è superiore a quella provvisoria che era stata determinata ai sensi dell'art. 20 d.P.R. n. 327 del 2001 e risultante dal decreto di esproprio (euro 5.359,83).
Contr L pertanto, dovrà depositare la differenza presso il ma nella sola misura CP_1
corrispondente alle quote di pertinenza degli opponenti, parametrate all'indennità come sopra accertata (Cass. 17 maggio 2012, n. 7777), con gli interessi al tasso legale dal decreto di esproprio (ovviamente sulla sola differenza).
2.9 La stessa inoltre, essendo rimasta soccombente, deve essere condannata anche CP_1
alla rifusione delle spese del giudizio.
Tra queste devono essere comprese anche le spese per l'assistenza prestata dal consulente tecnico di parte geometra , le quali possono essere liquidate sulla base degli Persona_1
stessi criteri previsti per il consulente tecnico d'ufficio.
Le spese della CTU, già liquidate con decreto 9 gennaio 2024, infine, devono essere poste definitivamente a carico dell'espropriante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così
provvede:
1. determina in euro 23.223,00 l'indennità di espropriazione relativa al terreno sito in
Comune di Nuraminis e distinto al Catasto Terreni al foglio 20, particella 1774;
2. determina in euro 7.101,36 l'indennità di occupazione temporanea del medesimo fondo;
Contr
3. ordina il deposito presso il delle quote di pertinenza di , e Parte_1 Parte_2
(detratte le somme già depositate), maggiorate degli interessi legali Parte_3
dalla data del decreto di esproprio;
4. condanna l' alla rifusione, in favore di , e CP_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 3.451,00, di cui € 2.906,00 per
[...]
compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge, disponendo la distrazione in favore degli avvocati Damiano Arra e Giampaolo Pilia;
5. condanna l' alla rifusione, in favore degli stessi ricorrenti, delle spese per l'assistenza CP_1
prestata dal consulente tecnico di parte, che liquida in complessivi € 1.537,00, oltre accessori di legge;
6. pone le spese della CTU definitivamente a carico dell'espropriante.
Così deciso in Cagliari nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2025.
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
164 c.p.c. (Cass. 6 marzo 2017, n. 5517), con la conseguenza che il vizio lamentato dall'ente