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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 26/03/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, sezione civile, in persona del giudice dr.ssa Elvira Bellantoni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 290 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2008, avente ad oggetto: Proprietà, vertente
TRA
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) elettivamente domiciliate in San Giovanni a Piro (SA), alla Piazza C.F._2
Europa n. 3, presso lo studio dell'Avv. Maria Sorrentino, dalla quale sono rappresentate e difese, come procura alle liti in atti;
ATTRICI IN RIASSUNZIONE
E
, (C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
elettivamente domiciliati in Marina di CA (SA), alla Via Variante C.F._4
Castello n. 9, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Calicchio, dal quale sono rappresentati e difesi, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
17/12/2024 ai sensi dell'art. art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n.
149 del 2022, da intendersi qui integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 24/1/2008 il sig. , dante causa delle odierne attrici, Parte_3 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Vallo della Lucania, il sig. per Controparte_3 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “
1- accertare e dichiarare l'illegittimità delle opere edilizie realizzate in violazione del regolamento urbanistico localmente vigente nella frazione IC del Comune di
1 CA e della normativa antisismica;
2 - condannare, per lo effetto, al ripristino del Controparte_3 precedente stato dei luoghi mediante l'abbattimento dei manufatti illecitamente realizzati;
3 - condannare, altresì, al risarcimento di tutti i danni cagionati sia all'immobile in proprietà di Controparte_3 Parte_3 nella misura che sarà accertata e quantificata in corso di causa anche a mezzo di Consulenza Tecnica ovvero secondo equità, sia alla persona di nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
4 - condannare Parte_3 al pagamento delle spese di lite”. Controparte_3
Deduceva: 1) di essere proprietario di una unità immobiliare, destinata a casa di abitazione, in
CA (SA), frazione IC, alla via Cavalier Sofia, n. 4, in Catasto al Foglio n. 43, p.lla n.
339, sub 1, cat. A/6, cl. 1, vani 2; 2) che la suddetta proprietà era fronteggiata da: un immobile di proprietà del sig. , in Catasto Fabbricati al Foglio n. 43, p.lla n. 179, rispetto al Controparte_3 quale era separato dalla sede stradale di via Cavalier Sofia, larga, nella parte in cui i due edifici si fronteggiavano, mt. 2,35 e da una piccola corte aperta, in Catasto Terreni al Foglio n. 43, p.lla n.
180, – cui si accedeva, oltre che dalla via Cavalier Sofia, dalla contigua p.lla n. 179, Persona_1 anch'essa separata rispetto alla abitazione dello istante dalla sede stradale di via Cavalier Sofia;
3) che in data 23.10.2006, il Comune di CA aveva rilasciato a il permesso Controparte_3 di Costruire n. 123, con cui assentiva la realizzazione di “una scala esterna, in prolungamento dell'esistente, a servizio del piano secondo del fabbricato sito alla frazione IC, distinto in catasto al foglio 43,
p.lla 179”; 3) che negli ultimi giorni di luglio 2007, il aveva aveva elevato, sulla p.lla n. CP_3
180, in aderenza allo immobile in sua proprietà (p.lla n. 179) due pilastri in cemento armato, alti, rispettivamente, m. 2,45 (sino al raggiungimento del piano di calpestio del primo piano) e m. 5,40
(sino al raggiungimento del piano di calpestio del secondo piano), aveva collocato su detti pilastri due rampe di scale (esterne al fabbricato) in cemento armato, le quali collegavano il piano primo al piano secondo (sottotetto), aveva trasformato la finestra posta nei pressi dello “smonto” della scala (al piano primo) in porta di accesso alla scala esterna, che, per effetto della detta trasformazione, risultavano congiunte la preesistente rampa di scale di collegamento tra il piano terra ed il piano primo – interna alla volumetria del fabbricato – e le rampe esterne oggetto del
Permesso di Costruire;
4) che, la suddetta opera edilizia era stata realizzata in violazione del
D.P.R. 380/2001, L. n. 1684/62, del Piano di Recupero del Centro Urbano di IC, nonché lesiva del diritto alla privacy del sig. . Parte_3
Si costituiva tardivamente in giudizio il sig. , concludendo per il rigetto delle Controparte_3 domande attoree, il tutto con vittoria di spese.
2 La difesa di parte convenuta lamentava l'assoluta infondatezza delle domande di riduzione in pristino e di risarcimento proposte dalla parte attrice, sul presupposto che le modeste opere edilizie realizzate dal sig. fossero perfettamente conformi al permesso di Controparte_3 costruire n. 123/2006 del Comune di CA pienamente legittimo, perchè rilasciato alla luce delle prescrizioni dettate dalla normativa e dallo strumento urbanistico vigente all'epoca dei fatti.
Inoltre, secondo la difesa della parte convenuta, non solo la rampa di scale realizzata era da qualificare come un'opera accessoria di manutenzione straordinaria, ma il sig. , non aveva CP_3 violato nessuna normativa antisismica relativa alla distanza fra fabbricati, in quanto si trattava di immobili siti in centri abitati preesistenti, nei quali, in assenza di una diversa normativa urbanistica locale, trovavano applicazione le norme del codice civile, incluso l'art. 879, comma 2 c.c., il quale disponeva che “alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che li riguardano”.
Del resto, secondo la difesa convenuta, l'intervento edilizio operato non violava né l'art.
2.4 della
Normativa Edilizia di Attuazione del Piano di Recupero del Centro Urbano di IC, né comportava alcuna diminuzione dell'alimentazione aerobica e dell'afflusso di luce al fabbricato antistante di proprietà dell'attore, sia per la modestia dell'intervento edilizio, sia per le sue caratteristiche, sia per il contesto edilizio preesistente all'interno (la corte chiusa per tre lati da altissime pareti di altri fabbricati), sia perché in corrispondenza della base del nuovo corpo di scale non vi erano luci o vedute dell'attore.
La causa era istruita con l'ammissione di una consulenza tecnica di ufficio redatta dall'NG. Per_2
; all'esito, dopo vari rinvii determinati da esigenze di ruolo, era fissata per la precisazione
[...] delle conclusioni l'udienza del 14/11/2023.
L'udienza del 14/11/2023 era sostituita dal deposito di note scritte in data 4/9/2023.
La difesa di parte convenuta con il deposito delle note scritte il 13.11.2023 comunicava il decesso del proprio rappresentato, sig. , risalente alla data 1.12.2022; il Tribunale con Controparte_3 provvedimento del 15.11.2023, dichiarava l'interruzione del processo, autorizzando il ritiro della produzione di parte convenuta.
La difesa di parte attrice, depositava il giorno 15/5/2024 ricorso per la riassunzione della causa interrotta ai sensi dell'art. 302 c.p.c., premettendo l'avvenuto decesso del sig. Parte_3 in data 6.4.2019 e chiedendo la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio;
il
Tribunale con decreto del 20.05.2024, fissava l'udienza del giorno 17 dicembre 2024 per la prosecuzione del giudizio.
3 Si costituivano con comparsa di costituzione e risposta, e , il Controparte_2 Controparte_1
17.12.2024, eccependo l'avvenuta estinzione del processo ai sensi e per gli effetti dell'art. 305
c.p.c.. Assumevano i convenuti che il processo si era interrotto automaticamente dal momento della comunicazione della morte del sig. , avvenuta mediante il deposito Controparte_3 telematico del 13.11.2023, delle note sostitutive di udienza, accettate dalla cancelleria ed inserite nel fascicolo telematico lo stesso giorno e che da tale data era iniziato a a decorrere il termine ex art. 305 c.p.c. per la riassunzione del giudizio (sei mesi, in virtù della data di iscrizione a ruolo antecedente alla novella del 2009), non avendo rilevanza alcuna il momento successivo in cui il giudice istruttore aveva dichiarato l'interruzione medesima.
La causa era assunta in decisione sulle note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Prima di procedere all'analisi del merito della vicenda all'esame del tribunale, va disattesa l'eccezione di estinzione formulata nell'interesse dei convenuti.
Se un evento interruttivo si verifica, a norma dell'art. 300 c.p.c., nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti;
il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio, come previsto in via generale dall'art. 305 c.p.c., decorre da tale momento, che realizza la conoscenza legale dell'evento interruttivo.
Nel caso in esame la difesa di parte convenuta con il deposito in sostituzione dell'udienza del
14/11/2023 delle note scritte comunicava il 13.11.2023 il decesso del proprio rappresentato, sig.
, risalente alla data 1.12.2022; il Tribunale con provvedimento del 15.11.2023, Controparte_3 dichiarava l'interruzione del processo, autorizzando il ritiro della produzione di parte convenuta e il ricorso per la riassunzione del processo era depositato il 15/5/2024.
Il deposito di note scritte sostitutive ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., nella fictio impostata dalla norma, ha valore di partecipazione delle parti all'udienza (cfr. Cass. civ. n. 23565/2024) e, dunque, corretto è lo strumento utilizzato da parte convenuta per la comunicazione dell'evento interruttivo.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che, essendo stato con provvedimento del 4/9/2023 concesso alle parti termine perentorio fino al giorno dell'udienza originariamente fissata per il deposito telematico delle predette note, il contraddittorio sulla comunicazione nella finzione introdotta dal legislatore si sia necessariamente formato solo il giorno 15/11/2024 e che, dunque, il deposito del ricorso in data 15/5/2024 non possa che considerarsi tempestivo.
4 La circostanza che le note fossero state depositate in data 13/11/2023 non può condurre a conclusioni differenti.
La dichiarazione di decesso resa con le note per la trattazione scritta e non notificata ritualmente a controparte, è resa in udienza cartolare e, quindi, anche se la dichiarazione interviene nelle note precedentemente depositate, il relativo termine deve computarsi dal giorno dell'udienza cartolare, in occasione della quale la controparte ben potrà prendere atto, secondo le modalità della trattazione scritta, quanto dichiarato ai fini interruttivi.
La Suprema Corte di Cassazione ha d'altra parte chiarito che l'effetto automatico dell'interruzione del processo si verifica dal momento in cui il suo procuratore dichiara in udienza o notifica alle altre parti l'evento, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., e che il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio, come previsto in via generale dall'art. 305 c.p.c., decorre da tale momento, che realizza la conoscenza legale dell'evento interruttivo, senza che possa attribuirsi la medesima efficacia al deposito della dichiarazione dell'evento nel fascicolo informatico, non equiparabile a una forma di comunicazione in senso proprio, con la conseguenza che il momento cui ancorare la decorrenza del termine per la riassunzione non può che essere quello della scadenza delle note di cui all'art. 127 ter c.p.c., in cui le stesse sono rese leggibili dal sistema (cfr.
Cass. civ. n. 30729/2024).
Passando all'esame del merito, parte attrice chiedeva innanzitutto di “
1- accertare e dichiarare
l'illegittimità delle opere edilizie realizzate in violazione del regolamento urbanistico localmente vigente nella frazione IC del Comune di CA e della normativa antisismica”.
In data 23 ottobre 2006 il Comune di CA rilasciava a il permesso a Controparte_3 costruire n. 123 con cui assentiva la realizzazione di una scala esterna in prolungamento di una già esistente a servizio del secondo piano del fabbricato sito in IC e confinante con via
Cavaliere Sofia. Il progetto prevedeva anche la trasformazione di una finestra del vano scala esterno in porta di accesso che dal primo piano avrebbe permesso l'accesso alla scala di nuova realizzazione.
Il consulente tecnico di ufficio ing. rilevava una difformità dello stato di fatto Persona_2 rispetto al progetto, che prevedeva la realizzazione unicamente di due pilastri di altezza rispettivamente di 2,45 metri e di 5,40 metri, consistita nella costruzione di tre pilastri, il primo di altezza di 2,45 metri in corrispondenza della porta di accesso al cortile interno, il secondo intermedio di altezza d 4,60 metri, realizzato in corrispondenza della finestra del vano scala di
5 accesso al primo piano, l'ultimo di altezza di 5,40 metri, realizzato in aderenza al muro di confine con altra proprietà. Secondo la ricostruzione del consulente tecnico di ufficio la presenza del terzo pilastro aumentava la stabilità della costruzione e, tuttavia, costituiva una evidente parziale difformità rispetto al progetto assentito.
L'ing. rilevava, tuttavia, che l'intervento edilizio non aveva comportato aumento di Persona_2 volume o di superficie utile e non aveva creato vedute a distanza non legale e, quanto alla violazione delle distanze legali, aggiungeva quanto segue:“Per rispondere alle osservazioni del CT NG.
, ribadisco, come già espresso precedentemente che, essendoci una via pubblica tra le due proprietà, non Per_3 sussiste una violazione delle distanze legali tra le due propiretà…”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico di ufficio sono pienamente condivise dal tribunale.
Il regime legale delle distanze delle costruzioni e quello concernente le vedute, prescritto dall'art. 907 c.c., “non è applicabile, stante il disposto dell'art. 879, comma 2, c.c. - per il quale "alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze o le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze" - non solo quando la strada o la piazza pubblica si frappongano tra gli edifici interessati, ma anche nel caso in cui le stesse delimitino ad angolo retto, da un lato, il fondo dal quale si gode la veduta, e, dall'altro, il fondo sul quale si esegue la costruzione” (cfr. Cass. civ. n. 24759/2019). Non può trovare applicazione nel caso in esame neanche il dettato normativo del D.M. 1444/68 alla luce dei principi affermati anche dalla
Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 27364/2018.
La difesa di parte attrice contestava anche la violazione della normativa antisismica.
Il consulente tecnico di ufficio rilevava che la norma applicabile di disciplina di intervallo d'isolamento tra gli edifici era la n. C3 del D.M. 16 gennaio 1996 di cui all'art. 32 della legge n.
64/1974 per i territori a bassa sismicità, come quello del Comune di CA ( “C.3 Limitazioni all'altezza in funzione della larghezza stradale Nella zone a bassa sismicità ( S= 6) di cui all'art. 18 della legge
2-2-1974 devono essere rispettate solo le limitazioni previste nei regolamenti locali e nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici”) e che, non essendo state emanate dal Comune di CA delle specifiche norma di attuazione degli strumenti urbanistici, la realizzazione della scala esterna aveva rispettato tutte le prescrizioni previste dalle norme antisismiche.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico di ufficio non sono condivise dal Tribunale.
Giova ricordare che l'unica nozione rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina dell'art. 873
c.c. è quella di “costruzione”; l'accertamento dell'esistenza di una costruzione è un apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito.
6 La giurisprudenza di legittimità considera costruzione qualsiasi opera che possegga i caratteri della stabilità e della immobilizzazione al suolo, idonea a creare intercapedini dannose e ha ripetutamente affermato che “la nozione di costruzione, agli effetti dell'art. 873 c.c., è unica e non può subire deroghe da parte delle norme secondarie, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, in quanto il rinvio ivi contenuto ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una "distanza maggiore"(cfr. Cass. Civ. n. 144/2016). I regolamenti locali non possono, dunque, neanche indirettamente incidere sulle nozioni normative di "ristrutturazione"
e di "nuova costruzione" e sui rimedi esperibili nei rapporti tra privati ( Cass. Civ. nn.
17043/2015, 14196/2017 e 6855/2017).
Si evidenzia a titolo meramente esemplificativo che la giurisprudenza ha ritenuto costruzione un vano terraneo emergente di ottanta centimetri dal suolo, ancorchè ricoperto da aiuola con fiori
(Cass. 1614/1981), gli sporti se creano intercapedini dannose o pericolose e non sono meramente ornamentali, le sopraelevazioni di un fabbricato preesistente ( appello Milano 09/07/1976), una soletta rettangolare a sbalzo destinata ad ampliare i vani abitabili del fabbricato (Cass n.
587/1959), una balconata continua ed uniforme su tutti i lati dell'edificio per una sporgenza di più di un metro ( A. Napoli 12/03/1974), le strutture accessorie di un fabbricato, non meramente decorative ma dotate di dimensioni consistenti e stabilmente incorporate al resto dell'immobile
(nella specie, pianerottoli di prolungamento dei balconi e "setti" in cemento armato) (Cass.
859/2016), la ristrutturazione edilizia mediante ricostruzione di un edificio preesistente venuto meno per evento naturale o per volontaria demolizione con aumenti di superficie o di volume
(Cass. Civ. n. 17043/2015), un bungalow ( Cass. Civ. 5853/2014), una rampa aerea con uno scivolo carraio ( Cass. Civ. 23189/2012), una scala (Cass. civ.17390/2004).
Ne consegue che valutate le caratteristiche della scala realizzata essa non può che essere considerata nuova costruzione, come peraltro riconosciuto anche dallo stesso consulente tecnico di ufficio. La scala era realizzata previa costruzione di tre pilastri, il primo di altezza di 2,45 metri in corrispondenza della porta di accesso al cortile interno, il secondo intermedio di altezza d 4,60 metri, realizzato in corrispondenza della finestra del vano scala di accesso al primo piano, l'ultimo di altezza di 5,40 metri, realizzato in aderenza al muro di confine con altra proprietà e modificava uno dei prospetti del fabbricato ( cfr. Consiglio di Stato n. 6613/2021).
La circostanza poi che tale manufatto sia un accessorio di quello principale non conduce a conclusioni differenti: le deroghe alle distanze tra costruzioni per le costruzioni accessorie sono applicabili solo se espressamente previste dagli strumenti urbanistici e, comunque, “non trovano
7 applicazione ove l'unità strutturale della costruzione "secondaria" con quella "principale" impedisca di considerare la prima, indipendentemente dall'uso cui è destinata, come costruzione a sé stante, dotata di sue autonome dimensioni e caratteristiche e, pertanto, di qualificarla come accessoria alla seconda, essendo entrambe parti integranti di un unico intero fabbricato ( cfr. Cass. civ. n. 4657/2018).
La larghezza degli intervalli d'isolamento, cioè la distanza minima fra i muri frontali di due edifici, persegue lo scopo di prevenire i danni che possano derivare dal ribaltamento e giacchè tutela l'integrità della proprietà edilizia dal pericolo di crollo degli edifici vicini a causa di terremoti, e tale pericolo non viene meno per la presenza, tra due edifici, di una pubblica via, deve riconoscersi al proprietario frontista il diritto di far valere le distanze prescritte dalla normativa antisismica e ottenere la riduzione in pristino o la condanna all'arretramento ai sensi dell'art. 872 c.c. (cfr. Cass. civ. n. 9318/2009).
La scala era costruita all'interno del cortile di parte attrice e, tuttavia, realizzava una modifica della situazione preesistente, perché sormontava il muro di recinzione preesistente;
essa riveste le caratteristiche di una nuova costruzione, che deve rispettare le distanze previste dalla disciplina antisismica, rispetto alla quale, per quanto fin qui evidenziato, non può trovare applicazione il disposto normativo dell'art. 879 c.c., con la conseguenza che essa risulta essere stata realizzata, almeno per tutta la parte che sormonta il precedente muro di recinzione, con rischio di ribaltamento, senza il rispetto delle distanze dei prescritti intervalli di isolamento, tenuto conto della larghezza della sede stradale di via Cavalier Sofia ( cfr. pagg. 16 e 17 della consulenza tecnica di ufficio).
“L'art. 9 D.M. 2 aprile 1968 n. 1404 che prescrive che tra pareti finestrate deve essere osservata la distanza di
m. 10 è applicabile anche nel caso in cui una sola delle pareti fronteggiantisi sia finestrata. L'anzidetto distacco minimo deve osservarsi, pertanto, nel caso in cui la costruzione fronteggiante la parte finestrata sia costituita da una scala esterna in muratura incorporata ad un edificio, del quale costituisce accessorio, dovendo ravvisarsi una parete nella facciata dei pilastri e dei gradini…” ( cfr. Cass. civ. n. 5226/2023).
La domanda attorea va dunque parzialmente accolta con la condanna di parte convenuta alla riduzione in pristino della scala realizzata in forza del permesso a costruire n. 123 del 23/10/2006
e in difformità da esso per tutta la parte che sormonta l'originario muro di recinzione fino alla distanza di metri dieci.
Va, infine, esaminata la domanda di risarcimento danni.
8 La domanda di risarcimento danni originariamente formulata da parte attrice, che già aveva ad oggetto i danni derivanti dalla diminuita circolazione di aria e luce, era ribadita ed integrata col deposito delle memorie di cui al primo comma dell'art. 183 c.p.c., ratione temporis applicabile, come segue: “ condannare al risarcimento di tutti i danni cagionati allo immobili di proprietà Controparte_3 in ragione della riduzione dei coefficienti di luminosità ed areazione godibili dall'immobile Parte_3 medesimo…..”.
Il consulente tecnico di ufficio assumeva che la scala, benchè realizzata all'interno del cortile di proprietà di parte attrice, riducesse oggettivamente i coefficienti di areazione, creando un ostacolo alla circolazione dell'aria in una strada già angusta e quelli di luminosità in particolare per la realizzazione di una ringhiera di protezione rivestita da rete e rampicanti artificiali;
tale ricostruzione era contestata dal consulente tecnico di parte convenuta che rappresentava come, stante le caratteristiche della strada angusta esistente fra le due proprietà, la costruzione della scala in un cortile interno e la mancanza di qualsiasi elemento dal quale desumere le caratteristiche del precedente coefficiente di luminosità, le conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico di ufficio erano prive di una base scientifica.
Osserva il Tribunale che in caso di violazioni delle norme cui rinvia l'art. 872 c.c. l'esistenza del danno può essere provata attraverso le presunzioni, tenendo conto di fattori, utili anche alla valutazione equitativa, e da cui si desuma una riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che vanno allegati e provati dall'attore ( cfr. Cass. civ. n. 17758/2024). Se è disposta la demolizione dell'opera illecita, il risarcimento del danno va computato tenendo conto della temporaneità della lesione del bene protetto dalle norme non rispettate e non del valore di mercato dell'immobile, diminuito per effetto della detta violazione, poiché tale pregiudizio è suscettibile di eliminazione ( cfr. Cass. civ. n. 14294/2018).
Gli elementi raccolti militano per il rigetto della domanda di risarcimento.
Le allegazioni contenute nell'atto introduttivo e nella memoria depositata ai sensi del n. 1 del sesto comma dell'art. 183 c.p.c. assolutamente carenti, le dimensioni della corte nella quale era realizzata la scala evincibili dalle fotografie allegate alla consulenza tecnica di parte attrice e le caratteristiche dell'impianto urbanistico di IC, costituito secondo quanto riferito dallo stesso consulente tecnico di ufficio, da un dedalo di stradine di origine medievale molto strette, non consentono di ritenere che la realizzazione della scala possa aver causato un danno.
La veduta aerea di IC ( foto n. 1 della consulenza tecnica di ufficio) dà conto della presenza alle spalle dell'edificio di parte convenuta di ulteriori costruzioni componenti un sistema di strade
9 complesse ed intricate e ciò consente di escludere la sussistenza di un danno risarcibile per la mancata circolazione della luce e dell'aria.
Le spese di lite in considerazione del parziale accoglimento della domanda attorea vengono integralmente compensate ad eccezione delle spese di consulenza tecnica di ufficio che vangono poste a carico di parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del 21/1/2008 dal defunto nei confronti dei sigg. e Parte_4 Controparte_1 [...]
ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede: CP_2
1) in parziale accoglimento della domanda attorea condanna i convenuti alla riduzione in pristino della scala realizzata in forza del permesso a costruire n. 123 del 23/10/2006, e in difformità da esso per tutta la parte che sormonta l'originario muro di recinzione fino alla distanza di metri dieci dalla proprietà di parte convenuta;
2) compensa integralmente le spese di lite fra le parti ad eccezione delle spese di consulenza tecnica di ufficio che vengono poste a carico di parte convenuta.
Così deciso in Vallo della Lucania, 26/3/2025
Dott.ssa Elvira Bellantoni
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, sezione civile, in persona del giudice dr.ssa Elvira Bellantoni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 290 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2008, avente ad oggetto: Proprietà, vertente
TRA
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) elettivamente domiciliate in San Giovanni a Piro (SA), alla Piazza C.F._2
Europa n. 3, presso lo studio dell'Avv. Maria Sorrentino, dalla quale sono rappresentate e difese, come procura alle liti in atti;
ATTRICI IN RIASSUNZIONE
E
, (C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
elettivamente domiciliati in Marina di CA (SA), alla Via Variante C.F._4
Castello n. 9, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Calicchio, dal quale sono rappresentati e difesi, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
17/12/2024 ai sensi dell'art. art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n.
149 del 2022, da intendersi qui integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 24/1/2008 il sig. , dante causa delle odierne attrici, Parte_3 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Vallo della Lucania, il sig. per Controparte_3 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “
1- accertare e dichiarare l'illegittimità delle opere edilizie realizzate in violazione del regolamento urbanistico localmente vigente nella frazione IC del Comune di
1 CA e della normativa antisismica;
2 - condannare, per lo effetto, al ripristino del Controparte_3 precedente stato dei luoghi mediante l'abbattimento dei manufatti illecitamente realizzati;
3 - condannare, altresì, al risarcimento di tutti i danni cagionati sia all'immobile in proprietà di Controparte_3 Parte_3 nella misura che sarà accertata e quantificata in corso di causa anche a mezzo di Consulenza Tecnica ovvero secondo equità, sia alla persona di nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
4 - condannare Parte_3 al pagamento delle spese di lite”. Controparte_3
Deduceva: 1) di essere proprietario di una unità immobiliare, destinata a casa di abitazione, in
CA (SA), frazione IC, alla via Cavalier Sofia, n. 4, in Catasto al Foglio n. 43, p.lla n.
339, sub 1, cat. A/6, cl. 1, vani 2; 2) che la suddetta proprietà era fronteggiata da: un immobile di proprietà del sig. , in Catasto Fabbricati al Foglio n. 43, p.lla n. 179, rispetto al Controparte_3 quale era separato dalla sede stradale di via Cavalier Sofia, larga, nella parte in cui i due edifici si fronteggiavano, mt. 2,35 e da una piccola corte aperta, in Catasto Terreni al Foglio n. 43, p.lla n.
180, – cui si accedeva, oltre che dalla via Cavalier Sofia, dalla contigua p.lla n. 179, Persona_1 anch'essa separata rispetto alla abitazione dello istante dalla sede stradale di via Cavalier Sofia;
3) che in data 23.10.2006, il Comune di CA aveva rilasciato a il permesso Controparte_3 di Costruire n. 123, con cui assentiva la realizzazione di “una scala esterna, in prolungamento dell'esistente, a servizio del piano secondo del fabbricato sito alla frazione IC, distinto in catasto al foglio 43,
p.lla 179”; 3) che negli ultimi giorni di luglio 2007, il aveva aveva elevato, sulla p.lla n. CP_3
180, in aderenza allo immobile in sua proprietà (p.lla n. 179) due pilastri in cemento armato, alti, rispettivamente, m. 2,45 (sino al raggiungimento del piano di calpestio del primo piano) e m. 5,40
(sino al raggiungimento del piano di calpestio del secondo piano), aveva collocato su detti pilastri due rampe di scale (esterne al fabbricato) in cemento armato, le quali collegavano il piano primo al piano secondo (sottotetto), aveva trasformato la finestra posta nei pressi dello “smonto” della scala (al piano primo) in porta di accesso alla scala esterna, che, per effetto della detta trasformazione, risultavano congiunte la preesistente rampa di scale di collegamento tra il piano terra ed il piano primo – interna alla volumetria del fabbricato – e le rampe esterne oggetto del
Permesso di Costruire;
4) che, la suddetta opera edilizia era stata realizzata in violazione del
D.P.R. 380/2001, L. n. 1684/62, del Piano di Recupero del Centro Urbano di IC, nonché lesiva del diritto alla privacy del sig. . Parte_3
Si costituiva tardivamente in giudizio il sig. , concludendo per il rigetto delle Controparte_3 domande attoree, il tutto con vittoria di spese.
2 La difesa di parte convenuta lamentava l'assoluta infondatezza delle domande di riduzione in pristino e di risarcimento proposte dalla parte attrice, sul presupposto che le modeste opere edilizie realizzate dal sig. fossero perfettamente conformi al permesso di Controparte_3 costruire n. 123/2006 del Comune di CA pienamente legittimo, perchè rilasciato alla luce delle prescrizioni dettate dalla normativa e dallo strumento urbanistico vigente all'epoca dei fatti.
Inoltre, secondo la difesa della parte convenuta, non solo la rampa di scale realizzata era da qualificare come un'opera accessoria di manutenzione straordinaria, ma il sig. , non aveva CP_3 violato nessuna normativa antisismica relativa alla distanza fra fabbricati, in quanto si trattava di immobili siti in centri abitati preesistenti, nei quali, in assenza di una diversa normativa urbanistica locale, trovavano applicazione le norme del codice civile, incluso l'art. 879, comma 2 c.c., il quale disponeva che “alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che li riguardano”.
Del resto, secondo la difesa convenuta, l'intervento edilizio operato non violava né l'art.
2.4 della
Normativa Edilizia di Attuazione del Piano di Recupero del Centro Urbano di IC, né comportava alcuna diminuzione dell'alimentazione aerobica e dell'afflusso di luce al fabbricato antistante di proprietà dell'attore, sia per la modestia dell'intervento edilizio, sia per le sue caratteristiche, sia per il contesto edilizio preesistente all'interno (la corte chiusa per tre lati da altissime pareti di altri fabbricati), sia perché in corrispondenza della base del nuovo corpo di scale non vi erano luci o vedute dell'attore.
La causa era istruita con l'ammissione di una consulenza tecnica di ufficio redatta dall'NG. Per_2
; all'esito, dopo vari rinvii determinati da esigenze di ruolo, era fissata per la precisazione
[...] delle conclusioni l'udienza del 14/11/2023.
L'udienza del 14/11/2023 era sostituita dal deposito di note scritte in data 4/9/2023.
La difesa di parte convenuta con il deposito delle note scritte il 13.11.2023 comunicava il decesso del proprio rappresentato, sig. , risalente alla data 1.12.2022; il Tribunale con Controparte_3 provvedimento del 15.11.2023, dichiarava l'interruzione del processo, autorizzando il ritiro della produzione di parte convenuta.
La difesa di parte attrice, depositava il giorno 15/5/2024 ricorso per la riassunzione della causa interrotta ai sensi dell'art. 302 c.p.c., premettendo l'avvenuto decesso del sig. Parte_3 in data 6.4.2019 e chiedendo la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio;
il
Tribunale con decreto del 20.05.2024, fissava l'udienza del giorno 17 dicembre 2024 per la prosecuzione del giudizio.
3 Si costituivano con comparsa di costituzione e risposta, e , il Controparte_2 Controparte_1
17.12.2024, eccependo l'avvenuta estinzione del processo ai sensi e per gli effetti dell'art. 305
c.p.c.. Assumevano i convenuti che il processo si era interrotto automaticamente dal momento della comunicazione della morte del sig. , avvenuta mediante il deposito Controparte_3 telematico del 13.11.2023, delle note sostitutive di udienza, accettate dalla cancelleria ed inserite nel fascicolo telematico lo stesso giorno e che da tale data era iniziato a a decorrere il termine ex art. 305 c.p.c. per la riassunzione del giudizio (sei mesi, in virtù della data di iscrizione a ruolo antecedente alla novella del 2009), non avendo rilevanza alcuna il momento successivo in cui il giudice istruttore aveva dichiarato l'interruzione medesima.
La causa era assunta in decisione sulle note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Prima di procedere all'analisi del merito della vicenda all'esame del tribunale, va disattesa l'eccezione di estinzione formulata nell'interesse dei convenuti.
Se un evento interruttivo si verifica, a norma dell'art. 300 c.p.c., nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti;
il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio, come previsto in via generale dall'art. 305 c.p.c., decorre da tale momento, che realizza la conoscenza legale dell'evento interruttivo.
Nel caso in esame la difesa di parte convenuta con il deposito in sostituzione dell'udienza del
14/11/2023 delle note scritte comunicava il 13.11.2023 il decesso del proprio rappresentato, sig.
, risalente alla data 1.12.2022; il Tribunale con provvedimento del 15.11.2023, Controparte_3 dichiarava l'interruzione del processo, autorizzando il ritiro della produzione di parte convenuta e il ricorso per la riassunzione del processo era depositato il 15/5/2024.
Il deposito di note scritte sostitutive ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., nella fictio impostata dalla norma, ha valore di partecipazione delle parti all'udienza (cfr. Cass. civ. n. 23565/2024) e, dunque, corretto è lo strumento utilizzato da parte convenuta per la comunicazione dell'evento interruttivo.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che, essendo stato con provvedimento del 4/9/2023 concesso alle parti termine perentorio fino al giorno dell'udienza originariamente fissata per il deposito telematico delle predette note, il contraddittorio sulla comunicazione nella finzione introdotta dal legislatore si sia necessariamente formato solo il giorno 15/11/2024 e che, dunque, il deposito del ricorso in data 15/5/2024 non possa che considerarsi tempestivo.
4 La circostanza che le note fossero state depositate in data 13/11/2023 non può condurre a conclusioni differenti.
La dichiarazione di decesso resa con le note per la trattazione scritta e non notificata ritualmente a controparte, è resa in udienza cartolare e, quindi, anche se la dichiarazione interviene nelle note precedentemente depositate, il relativo termine deve computarsi dal giorno dell'udienza cartolare, in occasione della quale la controparte ben potrà prendere atto, secondo le modalità della trattazione scritta, quanto dichiarato ai fini interruttivi.
La Suprema Corte di Cassazione ha d'altra parte chiarito che l'effetto automatico dell'interruzione del processo si verifica dal momento in cui il suo procuratore dichiara in udienza o notifica alle altre parti l'evento, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., e che il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio, come previsto in via generale dall'art. 305 c.p.c., decorre da tale momento, che realizza la conoscenza legale dell'evento interruttivo, senza che possa attribuirsi la medesima efficacia al deposito della dichiarazione dell'evento nel fascicolo informatico, non equiparabile a una forma di comunicazione in senso proprio, con la conseguenza che il momento cui ancorare la decorrenza del termine per la riassunzione non può che essere quello della scadenza delle note di cui all'art. 127 ter c.p.c., in cui le stesse sono rese leggibili dal sistema (cfr.
Cass. civ. n. 30729/2024).
Passando all'esame del merito, parte attrice chiedeva innanzitutto di “
1- accertare e dichiarare
l'illegittimità delle opere edilizie realizzate in violazione del regolamento urbanistico localmente vigente nella frazione IC del Comune di CA e della normativa antisismica”.
In data 23 ottobre 2006 il Comune di CA rilasciava a il permesso a Controparte_3 costruire n. 123 con cui assentiva la realizzazione di una scala esterna in prolungamento di una già esistente a servizio del secondo piano del fabbricato sito in IC e confinante con via
Cavaliere Sofia. Il progetto prevedeva anche la trasformazione di una finestra del vano scala esterno in porta di accesso che dal primo piano avrebbe permesso l'accesso alla scala di nuova realizzazione.
Il consulente tecnico di ufficio ing. rilevava una difformità dello stato di fatto Persona_2 rispetto al progetto, che prevedeva la realizzazione unicamente di due pilastri di altezza rispettivamente di 2,45 metri e di 5,40 metri, consistita nella costruzione di tre pilastri, il primo di altezza di 2,45 metri in corrispondenza della porta di accesso al cortile interno, il secondo intermedio di altezza d 4,60 metri, realizzato in corrispondenza della finestra del vano scala di
5 accesso al primo piano, l'ultimo di altezza di 5,40 metri, realizzato in aderenza al muro di confine con altra proprietà. Secondo la ricostruzione del consulente tecnico di ufficio la presenza del terzo pilastro aumentava la stabilità della costruzione e, tuttavia, costituiva una evidente parziale difformità rispetto al progetto assentito.
L'ing. rilevava, tuttavia, che l'intervento edilizio non aveva comportato aumento di Persona_2 volume o di superficie utile e non aveva creato vedute a distanza non legale e, quanto alla violazione delle distanze legali, aggiungeva quanto segue:“Per rispondere alle osservazioni del CT NG.
, ribadisco, come già espresso precedentemente che, essendoci una via pubblica tra le due proprietà, non Per_3 sussiste una violazione delle distanze legali tra le due propiretà…”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico di ufficio sono pienamente condivise dal tribunale.
Il regime legale delle distanze delle costruzioni e quello concernente le vedute, prescritto dall'art. 907 c.c., “non è applicabile, stante il disposto dell'art. 879, comma 2, c.c. - per il quale "alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze o le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze" - non solo quando la strada o la piazza pubblica si frappongano tra gli edifici interessati, ma anche nel caso in cui le stesse delimitino ad angolo retto, da un lato, il fondo dal quale si gode la veduta, e, dall'altro, il fondo sul quale si esegue la costruzione” (cfr. Cass. civ. n. 24759/2019). Non può trovare applicazione nel caso in esame neanche il dettato normativo del D.M. 1444/68 alla luce dei principi affermati anche dalla
Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 27364/2018.
La difesa di parte attrice contestava anche la violazione della normativa antisismica.
Il consulente tecnico di ufficio rilevava che la norma applicabile di disciplina di intervallo d'isolamento tra gli edifici era la n. C3 del D.M. 16 gennaio 1996 di cui all'art. 32 della legge n.
64/1974 per i territori a bassa sismicità, come quello del Comune di CA ( “C.3 Limitazioni all'altezza in funzione della larghezza stradale Nella zone a bassa sismicità ( S= 6) di cui all'art. 18 della legge
2-2-1974 devono essere rispettate solo le limitazioni previste nei regolamenti locali e nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici”) e che, non essendo state emanate dal Comune di CA delle specifiche norma di attuazione degli strumenti urbanistici, la realizzazione della scala esterna aveva rispettato tutte le prescrizioni previste dalle norme antisismiche.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico di ufficio non sono condivise dal Tribunale.
Giova ricordare che l'unica nozione rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina dell'art. 873
c.c. è quella di “costruzione”; l'accertamento dell'esistenza di una costruzione è un apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito.
6 La giurisprudenza di legittimità considera costruzione qualsiasi opera che possegga i caratteri della stabilità e della immobilizzazione al suolo, idonea a creare intercapedini dannose e ha ripetutamente affermato che “la nozione di costruzione, agli effetti dell'art. 873 c.c., è unica e non può subire deroghe da parte delle norme secondarie, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, in quanto il rinvio ivi contenuto ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una "distanza maggiore"(cfr. Cass. Civ. n. 144/2016). I regolamenti locali non possono, dunque, neanche indirettamente incidere sulle nozioni normative di "ristrutturazione"
e di "nuova costruzione" e sui rimedi esperibili nei rapporti tra privati ( Cass. Civ. nn.
17043/2015, 14196/2017 e 6855/2017).
Si evidenzia a titolo meramente esemplificativo che la giurisprudenza ha ritenuto costruzione un vano terraneo emergente di ottanta centimetri dal suolo, ancorchè ricoperto da aiuola con fiori
(Cass. 1614/1981), gli sporti se creano intercapedini dannose o pericolose e non sono meramente ornamentali, le sopraelevazioni di un fabbricato preesistente ( appello Milano 09/07/1976), una soletta rettangolare a sbalzo destinata ad ampliare i vani abitabili del fabbricato (Cass n.
587/1959), una balconata continua ed uniforme su tutti i lati dell'edificio per una sporgenza di più di un metro ( A. Napoli 12/03/1974), le strutture accessorie di un fabbricato, non meramente decorative ma dotate di dimensioni consistenti e stabilmente incorporate al resto dell'immobile
(nella specie, pianerottoli di prolungamento dei balconi e "setti" in cemento armato) (Cass.
859/2016), la ristrutturazione edilizia mediante ricostruzione di un edificio preesistente venuto meno per evento naturale o per volontaria demolizione con aumenti di superficie o di volume
(Cass. Civ. n. 17043/2015), un bungalow ( Cass. Civ. 5853/2014), una rampa aerea con uno scivolo carraio ( Cass. Civ. 23189/2012), una scala (Cass. civ.17390/2004).
Ne consegue che valutate le caratteristiche della scala realizzata essa non può che essere considerata nuova costruzione, come peraltro riconosciuto anche dallo stesso consulente tecnico di ufficio. La scala era realizzata previa costruzione di tre pilastri, il primo di altezza di 2,45 metri in corrispondenza della porta di accesso al cortile interno, il secondo intermedio di altezza d 4,60 metri, realizzato in corrispondenza della finestra del vano scala di accesso al primo piano, l'ultimo di altezza di 5,40 metri, realizzato in aderenza al muro di confine con altra proprietà e modificava uno dei prospetti del fabbricato ( cfr. Consiglio di Stato n. 6613/2021).
La circostanza poi che tale manufatto sia un accessorio di quello principale non conduce a conclusioni differenti: le deroghe alle distanze tra costruzioni per le costruzioni accessorie sono applicabili solo se espressamente previste dagli strumenti urbanistici e, comunque, “non trovano
7 applicazione ove l'unità strutturale della costruzione "secondaria" con quella "principale" impedisca di considerare la prima, indipendentemente dall'uso cui è destinata, come costruzione a sé stante, dotata di sue autonome dimensioni e caratteristiche e, pertanto, di qualificarla come accessoria alla seconda, essendo entrambe parti integranti di un unico intero fabbricato ( cfr. Cass. civ. n. 4657/2018).
La larghezza degli intervalli d'isolamento, cioè la distanza minima fra i muri frontali di due edifici, persegue lo scopo di prevenire i danni che possano derivare dal ribaltamento e giacchè tutela l'integrità della proprietà edilizia dal pericolo di crollo degli edifici vicini a causa di terremoti, e tale pericolo non viene meno per la presenza, tra due edifici, di una pubblica via, deve riconoscersi al proprietario frontista il diritto di far valere le distanze prescritte dalla normativa antisismica e ottenere la riduzione in pristino o la condanna all'arretramento ai sensi dell'art. 872 c.c. (cfr. Cass. civ. n. 9318/2009).
La scala era costruita all'interno del cortile di parte attrice e, tuttavia, realizzava una modifica della situazione preesistente, perché sormontava il muro di recinzione preesistente;
essa riveste le caratteristiche di una nuova costruzione, che deve rispettare le distanze previste dalla disciplina antisismica, rispetto alla quale, per quanto fin qui evidenziato, non può trovare applicazione il disposto normativo dell'art. 879 c.c., con la conseguenza che essa risulta essere stata realizzata, almeno per tutta la parte che sormonta il precedente muro di recinzione, con rischio di ribaltamento, senza il rispetto delle distanze dei prescritti intervalli di isolamento, tenuto conto della larghezza della sede stradale di via Cavalier Sofia ( cfr. pagg. 16 e 17 della consulenza tecnica di ufficio).
“L'art. 9 D.M. 2 aprile 1968 n. 1404 che prescrive che tra pareti finestrate deve essere osservata la distanza di
m. 10 è applicabile anche nel caso in cui una sola delle pareti fronteggiantisi sia finestrata. L'anzidetto distacco minimo deve osservarsi, pertanto, nel caso in cui la costruzione fronteggiante la parte finestrata sia costituita da una scala esterna in muratura incorporata ad un edificio, del quale costituisce accessorio, dovendo ravvisarsi una parete nella facciata dei pilastri e dei gradini…” ( cfr. Cass. civ. n. 5226/2023).
La domanda attorea va dunque parzialmente accolta con la condanna di parte convenuta alla riduzione in pristino della scala realizzata in forza del permesso a costruire n. 123 del 23/10/2006
e in difformità da esso per tutta la parte che sormonta l'originario muro di recinzione fino alla distanza di metri dieci.
Va, infine, esaminata la domanda di risarcimento danni.
8 La domanda di risarcimento danni originariamente formulata da parte attrice, che già aveva ad oggetto i danni derivanti dalla diminuita circolazione di aria e luce, era ribadita ed integrata col deposito delle memorie di cui al primo comma dell'art. 183 c.p.c., ratione temporis applicabile, come segue: “ condannare al risarcimento di tutti i danni cagionati allo immobili di proprietà Controparte_3 in ragione della riduzione dei coefficienti di luminosità ed areazione godibili dall'immobile Parte_3 medesimo…..”.
Il consulente tecnico di ufficio assumeva che la scala, benchè realizzata all'interno del cortile di proprietà di parte attrice, riducesse oggettivamente i coefficienti di areazione, creando un ostacolo alla circolazione dell'aria in una strada già angusta e quelli di luminosità in particolare per la realizzazione di una ringhiera di protezione rivestita da rete e rampicanti artificiali;
tale ricostruzione era contestata dal consulente tecnico di parte convenuta che rappresentava come, stante le caratteristiche della strada angusta esistente fra le due proprietà, la costruzione della scala in un cortile interno e la mancanza di qualsiasi elemento dal quale desumere le caratteristiche del precedente coefficiente di luminosità, le conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico di ufficio erano prive di una base scientifica.
Osserva il Tribunale che in caso di violazioni delle norme cui rinvia l'art. 872 c.c. l'esistenza del danno può essere provata attraverso le presunzioni, tenendo conto di fattori, utili anche alla valutazione equitativa, e da cui si desuma una riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che vanno allegati e provati dall'attore ( cfr. Cass. civ. n. 17758/2024). Se è disposta la demolizione dell'opera illecita, il risarcimento del danno va computato tenendo conto della temporaneità della lesione del bene protetto dalle norme non rispettate e non del valore di mercato dell'immobile, diminuito per effetto della detta violazione, poiché tale pregiudizio è suscettibile di eliminazione ( cfr. Cass. civ. n. 14294/2018).
Gli elementi raccolti militano per il rigetto della domanda di risarcimento.
Le allegazioni contenute nell'atto introduttivo e nella memoria depositata ai sensi del n. 1 del sesto comma dell'art. 183 c.p.c. assolutamente carenti, le dimensioni della corte nella quale era realizzata la scala evincibili dalle fotografie allegate alla consulenza tecnica di parte attrice e le caratteristiche dell'impianto urbanistico di IC, costituito secondo quanto riferito dallo stesso consulente tecnico di ufficio, da un dedalo di stradine di origine medievale molto strette, non consentono di ritenere che la realizzazione della scala possa aver causato un danno.
La veduta aerea di IC ( foto n. 1 della consulenza tecnica di ufficio) dà conto della presenza alle spalle dell'edificio di parte convenuta di ulteriori costruzioni componenti un sistema di strade
9 complesse ed intricate e ciò consente di escludere la sussistenza di un danno risarcibile per la mancata circolazione della luce e dell'aria.
Le spese di lite in considerazione del parziale accoglimento della domanda attorea vengono integralmente compensate ad eccezione delle spese di consulenza tecnica di ufficio che vangono poste a carico di parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del 21/1/2008 dal defunto nei confronti dei sigg. e Parte_4 Controparte_1 [...]
ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede: CP_2
1) in parziale accoglimento della domanda attorea condanna i convenuti alla riduzione in pristino della scala realizzata in forza del permesso a costruire n. 123 del 23/10/2006, e in difformità da esso per tutta la parte che sormonta l'originario muro di recinzione fino alla distanza di metri dieci dalla proprietà di parte convenuta;
2) compensa integralmente le spese di lite fra le parti ad eccezione delle spese di consulenza tecnica di ufficio che vengono poste a carico di parte convenuta.
Così deciso in Vallo della Lucania, 26/3/2025
Dott.ssa Elvira Bellantoni
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