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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 26/06/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 244\2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Barcellona P.G., composto dai magistrati: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.-est. dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.244 \2025 R.G., vertente tra:
, c.f.: , nata a Parte_1 C.F._1
Barcellona Pozzo di Gotto, il 22/10/1960 ed ivi elettivamente domiciliato in via
San Filippo Neri n. 3, presso lo studio dell'avv. Recupero Giuseppina, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
e
c.f. , nato a Controparte_1 C.F._2
Barcellona Pozzo di Gotto il 10/03/1959, ed ivi elettivamente domiciliato in via
Mandanici n. 120, presso lo studio dell'avv. Imbesi Giuseppe, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 13.06.2025, è comparsa la sola parte ricorrente e i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, da intendersi richiamato in questa sede. Il P.M. ha inviato il proprio visto senza nulla osservare.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4/03/2025, Parte_1
ha premesso di aver contratto matrimonio con nel Controparte_1
Comune di Barcellona P.G., in data 19/11/1983, regolarmente trascritto, e che con sentenza n. 263/2023 del 17.03.2023 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., è stato dichiarato lo scioglimento matrimonio. La ricorrente ha esposto che, medio tempore, la stessa ha subito un peggioramento del proprio livello di vita e che, “a periodi alterni”, è “ritornata a vivere nella casa coniugale perché nell'impossibilità di sostenere il pagamento del canone di locazione” dell'abitazione ove risiede. Ha dunque chiesto di disporre la modifica della sentenza di scioglimento del matrimonio n. 263/2023 e specificamente, di prevedere un assegno divorzile in suo favore nella misura di € 650,00 mensili;
di disporre la “corresponsione della metà dell'ipotetico canone di locazione relativo alla casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi al 50% ma assegnata per
l'intero al Sig. ”; di disporre la “corresponsione nella misura Controparte_1
del 40% della quota di TFR maturata dal Sig. in costanza di Controparte_1
matrimonio”.
2 Si è costituito il quale ha contestato quanto Controparte_1
contenuto nel ricorso avversario, chiedendone l'integrale rigetto. In particolare, il resistente ha esposto che con le sentenze pubblicate dall'intestato Tribunale in data 4 aprile 2024 e 9 dicembre 2024, sono state rigettate le domande di modifica delle condizioni di divorzio avanzati dalla ricorrente e aventi ad oggetto il medesimo petitum dell'odierno ricorso. Ha dunque chiesto di rigettare le domande formulate, nonché di disporre la “refusione del 50% delle spese sostenute per
l'immobile in comproprietà, poiché la asserendo una precarietà Pt_1
economica nonostante la percezione di una pensione di invalidità ,dell'assegno di inclusione, non ha mai contribuito alle spese dell'immobile, nonostante ne usufruisca”; di “ripristinare la condizione del piano I° dell'immobile di Via
Stretto Rocche n°7 poiché la Sig.ra arbitrariamente senza nessun Pt_1
consenso da parte del Sig. , ha diviso una parte I piano del citato CP_1
immobile, nonostante non in regola con le vigenti leggi”; di disporre l'assegnazione della casa coniugale, nonché “suddivisione e frazionamento” della stessa e, in subordine, “ la rimodulazione dell' assegno di mantenimento”.
Disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del
13.06.2025, è comparsa la sola parte ricorrente. Il Giudice delegato, fatte precisare le conclusioni ai procuratori costituiti ed espletata la discussione orale, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione in conformità al disposto di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c.
Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell'art. 473 bis. 29 c.p.c. “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia
3 di contributi economici”. Quanto alla individuazione dei “giustificati motivi”, richiesti dalla norma, si è osservato che con tale espressione il legislatore ha inteso attribuire rilevanza a fatti sopravvenuti alla pronuncia di divorzio, idonei a giustificare una revisione del precedente assetto di interessi, e modificativi della situazione in cui era stata emessa la sentenza o stipulati gli accordi (cfr. Cass. Civ, sez. I, 22.06.2023, n.17885.)
Nel caso di specie, va preliminarmente osservato che la ha già Pt_1
avanzato, in parte, le domande oggetto del presente giudizio nella causa iscritta al n. 702/2024 r.g. decisa da questo Tribunale con sentenza di rigetto resa in data
9.12.2024 (v. doc. versata in atti dal resistente). Del pari, nel presente giudizio, la ricorrente non ha provato una situazione fattuale differente rispetto a quanto preso già in considerazione con il precedente provvedimento giudiziale.
Invero, la ha dichiarato di percepire l'assegno mensile di Pt_1
assistenza INPS di €.343,00 e il sussidio statale di inclusione di €.800,00 (seppur in modo “non continuativo”); nonché di essere proprietaria al 50% della casa coniugale di via Stretto Rocche n.7, Barcellona P.G. e di un'autovettura immatricolata nel 2003 (v. autocertificazione reddituale depositata il 30.05.2025).
Ella ha altresì riferito di versare l'importo di €.280,00 a titolo di canone di locazione dell'abitazione di via Sant'Andrea n. 91, ove formalmente risiede (in virtù del contratto stipulato in data 8.05.2024 e di durata fino al 24.05.2025, v. atto di ricorso e documentazione in atti) e non ha contestato le asserzioni del resistente circa la sua attuale domiciliazione presso la casa coniugale e la mancata contribuzione al pagamento delle spese e delle utenze (v. comparsa di costituzione).
Si osserva, pertanto, che la non ha fornito a questo Tribunale Pt_1
4 nuovi elementi reddituali da cui desumere l'apprezzabile peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto al provvedimento giudiziale adottato il
9.12.20024. Nondimeno, la stessa ha dichiarato di percepire un Pt_1
reddito di inclusione pari a €.800,00 mensili a fronte dei precedenti €.500,00 (v. sentenza del 9.12.2024). Mentre, risultano invariate le condizioni economiche del resistente, il quale lavora in qualità di operatore ecologico per l'importo di
€.1.400,00 e sostiene le spese relative all'abitazione (v. documentazione allegata alla comparsa di costituzione nonché conclusioni rese all'udienza del
13.06.2025).
Conclusivamente, deve escludersi che ricorrano i presupposti per il riconoscimento, in favore della , di un assegno divorzile. Pt_1
Parimenti, la domanda formulata della ricorrente e volta ad ottenere la corresponsione di una quota dell'indennità di fine rapporto percepita dal va rigettata per difetto di un presupposto legale, ovvero la titolarità CP_1
dell'assegno divorzile da parte dell'istante.
Va rigettata la domanda di assegnazione della casa familiare (di comproprietà dei coniugi), così come avanzata da entrambe le parti, in assenza di
“figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori” (Cass n 21334 del 18/09/2013). Di talché nulla deve disporsi in merito alla domanda in esame, restando le parti in facoltà di avvalersi dei rimedi civilistici ai fini della definizione della questione sulla base dei rispettivi titoli di proprietà o di godimento sull'immobile.
Risultano assorbite da tale statuizione, le domande (peraltro inammissibili in questa sede) avanzate dalle parti con cui hanno chiesto di disporre la
“corresponsione della metà dell'ipotetico canone di locazione relativo alla casa
5 coniugale di proprietà di entrambi i coniugi al 50% ma assegnata per l'intero al
Sig. ” (formulata dalla ricorrente) e di disporre la “refusione Controparte_1
del 50% delle spese sostenute per l'immobile in comproprietà, poiché la Pt_1
asserendo una precarietà economica nonostante la percezione di una pensione di invalidità, dell'assegno di inclusione, non ha mai contribuito alle spese dell'immobile, nonostante ne usufruisca”; di “ripristinare la condizione del piano
I° dell'immobile di Via Stretto Rocche n°7 poiché la Sig.ra Pt_1
arbitrariamente senza nessun consenso da parte del Sig. , ha diviso una CP_1
parte I piano del citato immobile, nonostante non in regola con le vigenti leggi”; di disporre la “suddivisione e frazionamento” della casa coniugale (formulate dal resistente). È noto che nei procedimenti di separazione e di divorzio, soggetti al rito della camera di consiglio, deve ritenersi esclusa la possibilità del simultaneus processus con le domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio o di separazione (in tal senso, ex multis, v. Cass. civ. n. 6660/01; 17404/04; 1084/05; 26158/06; 9915/07;
11828/09; 2155/10; 18870/14).
Le spese del giudizio, considerato l'esito della controversia, vanno compensate nella misura di 1/3, mentre la restante parte va posta a carico della
. Detta parte si liquida in dispositivo, ai valori minimi, tenuto conto Pt_1
della complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 244\2025 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così dispone:
1. RIGETTA il ricorso avanzato da Parte_1
6 ; Pt_1
2. rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalle parti;
3. dichiara inammissibili le ulteriori domande avanzate dalle parti;
4. condanna alla rifusione di 2\3 Parte_1
delle spese processuali del presente grado di giudizio sostenute da che si liquidano in €. 2.539,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e compensa la residua parte.
Così deciso in Barcellona P.G. nella camera di consiglio del 24/06/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Marino Merlo) (dott. Antonino Orifici)
Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Barcellona P.G., composto dai magistrati: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.-est. dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.244 \2025 R.G., vertente tra:
, c.f.: , nata a Parte_1 C.F._1
Barcellona Pozzo di Gotto, il 22/10/1960 ed ivi elettivamente domiciliato in via
San Filippo Neri n. 3, presso lo studio dell'avv. Recupero Giuseppina, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
e
c.f. , nato a Controparte_1 C.F._2
Barcellona Pozzo di Gotto il 10/03/1959, ed ivi elettivamente domiciliato in via
Mandanici n. 120, presso lo studio dell'avv. Imbesi Giuseppe, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 13.06.2025, è comparsa la sola parte ricorrente e i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, da intendersi richiamato in questa sede. Il P.M. ha inviato il proprio visto senza nulla osservare.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4/03/2025, Parte_1
ha premesso di aver contratto matrimonio con nel Controparte_1
Comune di Barcellona P.G., in data 19/11/1983, regolarmente trascritto, e che con sentenza n. 263/2023 del 17.03.2023 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., è stato dichiarato lo scioglimento matrimonio. La ricorrente ha esposto che, medio tempore, la stessa ha subito un peggioramento del proprio livello di vita e che, “a periodi alterni”, è “ritornata a vivere nella casa coniugale perché nell'impossibilità di sostenere il pagamento del canone di locazione” dell'abitazione ove risiede. Ha dunque chiesto di disporre la modifica della sentenza di scioglimento del matrimonio n. 263/2023 e specificamente, di prevedere un assegno divorzile in suo favore nella misura di € 650,00 mensili;
di disporre la “corresponsione della metà dell'ipotetico canone di locazione relativo alla casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi al 50% ma assegnata per
l'intero al Sig. ”; di disporre la “corresponsione nella misura Controparte_1
del 40% della quota di TFR maturata dal Sig. in costanza di Controparte_1
matrimonio”.
2 Si è costituito il quale ha contestato quanto Controparte_1
contenuto nel ricorso avversario, chiedendone l'integrale rigetto. In particolare, il resistente ha esposto che con le sentenze pubblicate dall'intestato Tribunale in data 4 aprile 2024 e 9 dicembre 2024, sono state rigettate le domande di modifica delle condizioni di divorzio avanzati dalla ricorrente e aventi ad oggetto il medesimo petitum dell'odierno ricorso. Ha dunque chiesto di rigettare le domande formulate, nonché di disporre la “refusione del 50% delle spese sostenute per
l'immobile in comproprietà, poiché la asserendo una precarietà Pt_1
economica nonostante la percezione di una pensione di invalidità ,dell'assegno di inclusione, non ha mai contribuito alle spese dell'immobile, nonostante ne usufruisca”; di “ripristinare la condizione del piano I° dell'immobile di Via
Stretto Rocche n°7 poiché la Sig.ra arbitrariamente senza nessun Pt_1
consenso da parte del Sig. , ha diviso una parte I piano del citato CP_1
immobile, nonostante non in regola con le vigenti leggi”; di disporre l'assegnazione della casa coniugale, nonché “suddivisione e frazionamento” della stessa e, in subordine, “ la rimodulazione dell' assegno di mantenimento”.
Disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del
13.06.2025, è comparsa la sola parte ricorrente. Il Giudice delegato, fatte precisare le conclusioni ai procuratori costituiti ed espletata la discussione orale, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione in conformità al disposto di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c.
Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell'art. 473 bis. 29 c.p.c. “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia
3 di contributi economici”. Quanto alla individuazione dei “giustificati motivi”, richiesti dalla norma, si è osservato che con tale espressione il legislatore ha inteso attribuire rilevanza a fatti sopravvenuti alla pronuncia di divorzio, idonei a giustificare una revisione del precedente assetto di interessi, e modificativi della situazione in cui era stata emessa la sentenza o stipulati gli accordi (cfr. Cass. Civ, sez. I, 22.06.2023, n.17885.)
Nel caso di specie, va preliminarmente osservato che la ha già Pt_1
avanzato, in parte, le domande oggetto del presente giudizio nella causa iscritta al n. 702/2024 r.g. decisa da questo Tribunale con sentenza di rigetto resa in data
9.12.2024 (v. doc. versata in atti dal resistente). Del pari, nel presente giudizio, la ricorrente non ha provato una situazione fattuale differente rispetto a quanto preso già in considerazione con il precedente provvedimento giudiziale.
Invero, la ha dichiarato di percepire l'assegno mensile di Pt_1
assistenza INPS di €.343,00 e il sussidio statale di inclusione di €.800,00 (seppur in modo “non continuativo”); nonché di essere proprietaria al 50% della casa coniugale di via Stretto Rocche n.7, Barcellona P.G. e di un'autovettura immatricolata nel 2003 (v. autocertificazione reddituale depositata il 30.05.2025).
Ella ha altresì riferito di versare l'importo di €.280,00 a titolo di canone di locazione dell'abitazione di via Sant'Andrea n. 91, ove formalmente risiede (in virtù del contratto stipulato in data 8.05.2024 e di durata fino al 24.05.2025, v. atto di ricorso e documentazione in atti) e non ha contestato le asserzioni del resistente circa la sua attuale domiciliazione presso la casa coniugale e la mancata contribuzione al pagamento delle spese e delle utenze (v. comparsa di costituzione).
Si osserva, pertanto, che la non ha fornito a questo Tribunale Pt_1
4 nuovi elementi reddituali da cui desumere l'apprezzabile peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto al provvedimento giudiziale adottato il
9.12.20024. Nondimeno, la stessa ha dichiarato di percepire un Pt_1
reddito di inclusione pari a €.800,00 mensili a fronte dei precedenti €.500,00 (v. sentenza del 9.12.2024). Mentre, risultano invariate le condizioni economiche del resistente, il quale lavora in qualità di operatore ecologico per l'importo di
€.1.400,00 e sostiene le spese relative all'abitazione (v. documentazione allegata alla comparsa di costituzione nonché conclusioni rese all'udienza del
13.06.2025).
Conclusivamente, deve escludersi che ricorrano i presupposti per il riconoscimento, in favore della , di un assegno divorzile. Pt_1
Parimenti, la domanda formulata della ricorrente e volta ad ottenere la corresponsione di una quota dell'indennità di fine rapporto percepita dal va rigettata per difetto di un presupposto legale, ovvero la titolarità CP_1
dell'assegno divorzile da parte dell'istante.
Va rigettata la domanda di assegnazione della casa familiare (di comproprietà dei coniugi), così come avanzata da entrambe le parti, in assenza di
“figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori” (Cass n 21334 del 18/09/2013). Di talché nulla deve disporsi in merito alla domanda in esame, restando le parti in facoltà di avvalersi dei rimedi civilistici ai fini della definizione della questione sulla base dei rispettivi titoli di proprietà o di godimento sull'immobile.
Risultano assorbite da tale statuizione, le domande (peraltro inammissibili in questa sede) avanzate dalle parti con cui hanno chiesto di disporre la
“corresponsione della metà dell'ipotetico canone di locazione relativo alla casa
5 coniugale di proprietà di entrambi i coniugi al 50% ma assegnata per l'intero al
Sig. ” (formulata dalla ricorrente) e di disporre la “refusione Controparte_1
del 50% delle spese sostenute per l'immobile in comproprietà, poiché la Pt_1
asserendo una precarietà economica nonostante la percezione di una pensione di invalidità, dell'assegno di inclusione, non ha mai contribuito alle spese dell'immobile, nonostante ne usufruisca”; di “ripristinare la condizione del piano
I° dell'immobile di Via Stretto Rocche n°7 poiché la Sig.ra Pt_1
arbitrariamente senza nessun consenso da parte del Sig. , ha diviso una CP_1
parte I piano del citato immobile, nonostante non in regola con le vigenti leggi”; di disporre la “suddivisione e frazionamento” della casa coniugale (formulate dal resistente). È noto che nei procedimenti di separazione e di divorzio, soggetti al rito della camera di consiglio, deve ritenersi esclusa la possibilità del simultaneus processus con le domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio o di separazione (in tal senso, ex multis, v. Cass. civ. n. 6660/01; 17404/04; 1084/05; 26158/06; 9915/07;
11828/09; 2155/10; 18870/14).
Le spese del giudizio, considerato l'esito della controversia, vanno compensate nella misura di 1/3, mentre la restante parte va posta a carico della
. Detta parte si liquida in dispositivo, ai valori minimi, tenuto conto Pt_1
della complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 244\2025 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così dispone:
1. RIGETTA il ricorso avanzato da Parte_1
6 ; Pt_1
2. rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalle parti;
3. dichiara inammissibili le ulteriori domande avanzate dalle parti;
4. condanna alla rifusione di 2\3 Parte_1
delle spese processuali del presente grado di giudizio sostenute da che si liquidano in €. 2.539,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e compensa la residua parte.
Così deciso in Barcellona P.G. nella camera di consiglio del 24/06/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Marino Merlo) (dott. Antonino Orifici)
Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021
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