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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/01/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice Dott. Francesco Rossini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 5440/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: competenze professionali
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1
in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Michele Manfredonia e con questi elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Battipaglia (SA) alla via A. Fogazzaro, 57/A.
RICORRENTE
E
- , c.f. residente in [...]. CP_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
Conclusioni: come da scritti difensivi e da verbale di udienza del 28/11/2024.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 terdecies c.p.c., depositato in data 10/07/2024, l'Avv. Parte_1 premetteva di aver espletato attività difensiva nell'interesse di , in virtù di CP_1
mandato conferitole in data 18/11/2022.
Nello specifico l'attività era consistita nel recupero di un credito di euro 4.000,00 vantato dal sig.
nei confronti della Farmacia Sant'Angelo Dr. Andrea Fortunato & C. Sas, per attività di CP_1
consulenza finanziaria.
Difatti, al fine di consentire al proprio cliente il recupero del credito la ricorrente:
1-proponeva ricorso per decreto ingiuntivo presso il GDP di Sant'Angelo a Fasanella il
24/11/2022;
1 2- ottenuto il decreto ingiuntivo notificava atto di precetto il 24/04/2023 alla debitrice Farmacia
Sant'Angelo;
3- avviava un procedimento di pignoramento presso terzi che si concludeva con soddisfo parziale del sig. ; CP_1
4- predisponeva atto di intervento nella procedura mobiliare RG 2898/2023, udienza del
03/01/2024, che si è concludeva con ordinanza di assegnazione;
5- predisponeva atto di intervento nella procedura di liquidazione giudiziale.
Nonostante l'attività svolta dall'odierna ricorrente il sig. non provvedeva al pagamento CP_1
delle relative competenze professionali.
In virtù di ciò l'Avv. sollecitava il pagamento delle competenze maturate riguardanti Parte_1
in particolare l'intervento nella procedura RG. 2898/2023, quantificate secondo i minimi tabellari in € 449,00 oltre accessori, e l'intervento nella liquidazione giudiziale (nella fase di studio e fase introduttiva) quantificate in € 650,00 oltre accessori.
Concludeva pertanto chiedendo di: “accertare e dichiarare che l'Avv. ha Parte_1 svolto l'attività professionale demandatagli dal Sig. , presso il Tribunale di CP_1
Salerno nei procedimenti contro la Farmacia Sant'Angelo DR. Andrea Fortunato & C. Sas e per
l'effetto condannare il convenuto al pagamento della somma di € 1099,00 oltre accessori. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge per il presente procedimento da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario”.
***
In via preliminare va dato atto che, nonostante la regolare notifica, non ha inteso CP_1
costituirsi in giudizio;
segue in dispositivo la declaratoria di contumacia.
Venendo al merito il ricorso è fondato e va accolto.
E' noto che il professionista che chieda il compenso al cliente deve fornire la prova del rapporto di clientela, dimostrando rigorosamente la sussistenza del titolo, nonché dell'attività effettivamente svolta a favore dell'assistito in ragione della tipologia e dell'entità delle prestazioni espletate (Cass. n. 15930/2018; Cass. 9254/2006).
In base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n.2345/1995, Cass.
n. 1244/2000, Cass. n. 3016/2006) presupposto essenziale e imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è dunque l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente e inequivocabilmente, la volontà di avvalersi
2 della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso.
Orbene, alla luce delle coordinate ermeneutiche su enunciate, deve darsi atto che nel caso in esame la documentazione prodotta dalla parte ricorrente consente di ritenere adeguatamente provato l'avvenuto conferimento dell'incarico professionale da parte del sig. all'avv. CP_1 [...]
. Pt_1
Difatti, il sig. ha sottoscritto in data 18/11/2022 mandato di incarico professionale a favore CP_1 dell'avv. per l'espletamento dell'attività professionale volta al recupero del credito Parte_1
vantato dal resistente nei confronti della propria debitrice.
Inoltre, dagli altri documenti allegati (ricorso per decreto ingiuntivo, atto di precetto, atto d'intervento, atto di insinuazione al passivo) si evince con chiarezza tutta l'attività svolta dall'avv.
a favore dell'odierno resistente. Parte_1
Orbene, ritenuto pienamente dimostrato il rapporto e l'attività professionale svolta dall'avv.
[...]
sarebbe stato onere del resistente fornire prova dell'avvenuto pagamento dei compensi Pt_1 spettanti all'avvocato (si rimanda a Cass. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533).
Tuttavia, il sig. , rimanendo contumace, non ha fornito alcuna prova in tal senso. CP_1
In definitiva, le prestazioni eseguite, per come risultanti dalla documentazione citata, consentono di ritenere effettivamente svolte le prestazioni professionali indicate dalla ricorrente nell'atto introduttivo, ragion per cui appare fondata la pretesa creditoria vantata dall'Avv. . Parte_1
In ordine al quantum, il compenso richiesto pari ad euro 1099,00 oltre accessori, prossimo ai minimi, è conforme alle previsioni tabellari e consegue all'attività effettivamente espletata quale risulta dalla documentazione allegata al ricorso sopra menzionata.
Pertanto, all'avv. spetta la somma complessiva di euro € 1.099,00, oltre rimborso Parte_1
spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Sulla somma complessivamente determinata andranno poi calcolati gli interessi legali dalla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio all'effettivo soddisfo.
***
Quanto alle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, esse vanno poste a carico di parte resistente, facendo applicazione dei valori minimi (considerando la natura dell'attività difensiva e la mancata costituzione di parte resistente) di cui al DM 55/14, parametrati al decisum, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Francesco Rossini,
definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al N.R.G. 5440/2024, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
CP_1
2. accoglie la domanda proposta da parte ricorrente e, per l'effetto, condanna al CP_1
pagamento in favore di della somma di € 1.099,00, oltre iva, cpa e rimborso Parte_1
per spese generali nella misura del 12,5% sulle voci come per legge, oltre interessi legali dalla data di deposito del presente ricorso al soddisfo;
3. condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano in € 332,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali al 12,5% sulle voci come per legge;
dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'Avv. Michele
Manfredonia, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno, in data 14 gennaio 2025
Il Giudice
Francesco Rossini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice Dott. Francesco Rossini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 5440/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: competenze professionali
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1
in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Michele Manfredonia e con questi elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Battipaglia (SA) alla via A. Fogazzaro, 57/A.
RICORRENTE
E
- , c.f. residente in [...]. CP_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
Conclusioni: come da scritti difensivi e da verbale di udienza del 28/11/2024.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 terdecies c.p.c., depositato in data 10/07/2024, l'Avv. Parte_1 premetteva di aver espletato attività difensiva nell'interesse di , in virtù di CP_1
mandato conferitole in data 18/11/2022.
Nello specifico l'attività era consistita nel recupero di un credito di euro 4.000,00 vantato dal sig.
nei confronti della Farmacia Sant'Angelo Dr. Andrea Fortunato & C. Sas, per attività di CP_1
consulenza finanziaria.
Difatti, al fine di consentire al proprio cliente il recupero del credito la ricorrente:
1-proponeva ricorso per decreto ingiuntivo presso il GDP di Sant'Angelo a Fasanella il
24/11/2022;
1 2- ottenuto il decreto ingiuntivo notificava atto di precetto il 24/04/2023 alla debitrice Farmacia
Sant'Angelo;
3- avviava un procedimento di pignoramento presso terzi che si concludeva con soddisfo parziale del sig. ; CP_1
4- predisponeva atto di intervento nella procedura mobiliare RG 2898/2023, udienza del
03/01/2024, che si è concludeva con ordinanza di assegnazione;
5- predisponeva atto di intervento nella procedura di liquidazione giudiziale.
Nonostante l'attività svolta dall'odierna ricorrente il sig. non provvedeva al pagamento CP_1
delle relative competenze professionali.
In virtù di ciò l'Avv. sollecitava il pagamento delle competenze maturate riguardanti Parte_1
in particolare l'intervento nella procedura RG. 2898/2023, quantificate secondo i minimi tabellari in € 449,00 oltre accessori, e l'intervento nella liquidazione giudiziale (nella fase di studio e fase introduttiva) quantificate in € 650,00 oltre accessori.
Concludeva pertanto chiedendo di: “accertare e dichiarare che l'Avv. ha Parte_1 svolto l'attività professionale demandatagli dal Sig. , presso il Tribunale di CP_1
Salerno nei procedimenti contro la Farmacia Sant'Angelo DR. Andrea Fortunato & C. Sas e per
l'effetto condannare il convenuto al pagamento della somma di € 1099,00 oltre accessori. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge per il presente procedimento da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario”.
***
In via preliminare va dato atto che, nonostante la regolare notifica, non ha inteso CP_1
costituirsi in giudizio;
segue in dispositivo la declaratoria di contumacia.
Venendo al merito il ricorso è fondato e va accolto.
E' noto che il professionista che chieda il compenso al cliente deve fornire la prova del rapporto di clientela, dimostrando rigorosamente la sussistenza del titolo, nonché dell'attività effettivamente svolta a favore dell'assistito in ragione della tipologia e dell'entità delle prestazioni espletate (Cass. n. 15930/2018; Cass. 9254/2006).
In base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n.2345/1995, Cass.
n. 1244/2000, Cass. n. 3016/2006) presupposto essenziale e imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è dunque l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente e inequivocabilmente, la volontà di avvalersi
2 della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso.
Orbene, alla luce delle coordinate ermeneutiche su enunciate, deve darsi atto che nel caso in esame la documentazione prodotta dalla parte ricorrente consente di ritenere adeguatamente provato l'avvenuto conferimento dell'incarico professionale da parte del sig. all'avv. CP_1 [...]
. Pt_1
Difatti, il sig. ha sottoscritto in data 18/11/2022 mandato di incarico professionale a favore CP_1 dell'avv. per l'espletamento dell'attività professionale volta al recupero del credito Parte_1
vantato dal resistente nei confronti della propria debitrice.
Inoltre, dagli altri documenti allegati (ricorso per decreto ingiuntivo, atto di precetto, atto d'intervento, atto di insinuazione al passivo) si evince con chiarezza tutta l'attività svolta dall'avv.
a favore dell'odierno resistente. Parte_1
Orbene, ritenuto pienamente dimostrato il rapporto e l'attività professionale svolta dall'avv.
[...]
sarebbe stato onere del resistente fornire prova dell'avvenuto pagamento dei compensi Pt_1 spettanti all'avvocato (si rimanda a Cass. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533).
Tuttavia, il sig. , rimanendo contumace, non ha fornito alcuna prova in tal senso. CP_1
In definitiva, le prestazioni eseguite, per come risultanti dalla documentazione citata, consentono di ritenere effettivamente svolte le prestazioni professionali indicate dalla ricorrente nell'atto introduttivo, ragion per cui appare fondata la pretesa creditoria vantata dall'Avv. . Parte_1
In ordine al quantum, il compenso richiesto pari ad euro 1099,00 oltre accessori, prossimo ai minimi, è conforme alle previsioni tabellari e consegue all'attività effettivamente espletata quale risulta dalla documentazione allegata al ricorso sopra menzionata.
Pertanto, all'avv. spetta la somma complessiva di euro € 1.099,00, oltre rimborso Parte_1
spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Sulla somma complessivamente determinata andranno poi calcolati gli interessi legali dalla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio all'effettivo soddisfo.
***
Quanto alle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, esse vanno poste a carico di parte resistente, facendo applicazione dei valori minimi (considerando la natura dell'attività difensiva e la mancata costituzione di parte resistente) di cui al DM 55/14, parametrati al decisum, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Francesco Rossini,
definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al N.R.G. 5440/2024, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
CP_1
2. accoglie la domanda proposta da parte ricorrente e, per l'effetto, condanna al CP_1
pagamento in favore di della somma di € 1.099,00, oltre iva, cpa e rimborso Parte_1
per spese generali nella misura del 12,5% sulle voci come per legge, oltre interessi legali dalla data di deposito del presente ricorso al soddisfo;
3. condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano in € 332,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali al 12,5% sulle voci come per legge;
dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'Avv. Michele
Manfredonia, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno, in data 14 gennaio 2025
Il Giudice
Francesco Rossini
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