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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 06/05/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2626/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Delle Fave Agostina del Foro di Milano
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in UA (VC) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Iavelli Sergio e Callone Silvia Enrica del Foro di Novara
pagina 1 di 4 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 01/08/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in RI OB (VC) ora
AL AL (VC) il 26/05/2018, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie C, Anno 2018. Dall'unione sono nate le figlie e , rispettivamente in data 16/06/2014 e Per_1 Per_2
28/01/2017, entrambe ancora minori.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 245 del 02/10/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al
22/04/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alle figlie minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alle figlie minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età delle figlie minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta delle stesse
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
pagina 2 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 [...]
in RI OB (VC) ora AL AL il 26/05/2018, trascritto nei Registri dello Pt_2
Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie C, Anno 2018, alle seguenti
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che la responsabilità genitoriale venga esercitata congiuntamente dai genitori;
le decisioni di maggior interesse riguardanti in particolar modo la salute, l'educazione e l'istruzione di e saranno assunte di comune accordo tra loro, tenuto conto, Per_1 Per_2 con il progredire della crescita, delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno invece assunte disgiuntamente da ciascun genitore nei periodi di permanenza delle figlie presso ognuno secondo il calendario oltre previsto;
2. DISPONE che le figlie minori e siano affidate in via condivisa a entrambi i Per_1 Per_2 genitori con collocazione prevalente presso la mamma, la quale si impegna a mantenere la residenza anagrafica in LL o zona limitrofa;
3. DÀ ATTO che la madre ha già lasciato la casa familiare e si è trasferita in UA (VC) corso Rolandi, 77, insieme con le figlie;
4. DISPONE che salvo diverso e più ampio accordo, anche in considerazione delle età delle bambine, come da piano genitoriale allegato con il ricorso, il padre veda e tenga con sé
e (come già avviene) nelle giornata di lunedì, martedì, mercoledì, venerdì Per_1 Per_2 dall'uscita di scuola sino ad ora di cena quando le accompagnerà alla casa materna e con pernottamento per quanto concerne il venerdì, tutti i sabati dalla mattina fino alla sera ad ora di cena;
il padre terrà le figlie con se per l'intero week end dal venerdì sera sino alla domenica fino all'ora di cena ogni tre week end, durante i periodi di festività o chiusure scolastiche le bambine potranno pernottare dal padre ulteriori sere su accordo tra le parti;
nelle vacanze estive le bambine staranno con il padre per almeno 10 giorni anche consecutivi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
le vacanze di Natale al 50% in alternanza e le vacanze di Pasqua ad anni alterni i giorni di Pasqua e Lunedi dell'Angelo;
5. DISPONE che il padre continui a versare, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma di € 260,00 (€ 130,00 per ciascuna di esse), somma che viene e verrà versata alla madre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, prima rivalutazione maggio 2024;
6. DISPONE che ciascun genitore tenga a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Vercelli e quindi: spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo pagina 3 di 4 scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata: c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare, comprese spese veterinarie necessitate, che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente;
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
spese medico-sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte;
7. AUTORIZZA la Signora a richiedere e percepire integralmente l'assegno unico;
Pt_2
8. DÀ ATTO che per il resto i coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente, di avere sistemato ogni loro posizione patrimoniale e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi causa, ragione o titolo di natura patrimoniale e non;
9. DÀ ATTO che le spese del procedimento saranno compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 05/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2626/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Delle Fave Agostina del Foro di Milano
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in UA (VC) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Iavelli Sergio e Callone Silvia Enrica del Foro di Novara
pagina 1 di 4 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 01/08/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in RI OB (VC) ora
AL AL (VC) il 26/05/2018, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie C, Anno 2018. Dall'unione sono nate le figlie e , rispettivamente in data 16/06/2014 e Per_1 Per_2
28/01/2017, entrambe ancora minori.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 245 del 02/10/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al
22/04/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alle figlie minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alle figlie minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età delle figlie minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta delle stesse
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
pagina 2 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 [...]
in RI OB (VC) ora AL AL il 26/05/2018, trascritto nei Registri dello Pt_2
Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie C, Anno 2018, alle seguenti
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che la responsabilità genitoriale venga esercitata congiuntamente dai genitori;
le decisioni di maggior interesse riguardanti in particolar modo la salute, l'educazione e l'istruzione di e saranno assunte di comune accordo tra loro, tenuto conto, Per_1 Per_2 con il progredire della crescita, delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno invece assunte disgiuntamente da ciascun genitore nei periodi di permanenza delle figlie presso ognuno secondo il calendario oltre previsto;
2. DISPONE che le figlie minori e siano affidate in via condivisa a entrambi i Per_1 Per_2 genitori con collocazione prevalente presso la mamma, la quale si impegna a mantenere la residenza anagrafica in LL o zona limitrofa;
3. DÀ ATTO che la madre ha già lasciato la casa familiare e si è trasferita in UA (VC) corso Rolandi, 77, insieme con le figlie;
4. DISPONE che salvo diverso e più ampio accordo, anche in considerazione delle età delle bambine, come da piano genitoriale allegato con il ricorso, il padre veda e tenga con sé
e (come già avviene) nelle giornata di lunedì, martedì, mercoledì, venerdì Per_1 Per_2 dall'uscita di scuola sino ad ora di cena quando le accompagnerà alla casa materna e con pernottamento per quanto concerne il venerdì, tutti i sabati dalla mattina fino alla sera ad ora di cena;
il padre terrà le figlie con se per l'intero week end dal venerdì sera sino alla domenica fino all'ora di cena ogni tre week end, durante i periodi di festività o chiusure scolastiche le bambine potranno pernottare dal padre ulteriori sere su accordo tra le parti;
nelle vacanze estive le bambine staranno con il padre per almeno 10 giorni anche consecutivi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
le vacanze di Natale al 50% in alternanza e le vacanze di Pasqua ad anni alterni i giorni di Pasqua e Lunedi dell'Angelo;
5. DISPONE che il padre continui a versare, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma di € 260,00 (€ 130,00 per ciascuna di esse), somma che viene e verrà versata alla madre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, prima rivalutazione maggio 2024;
6. DISPONE che ciascun genitore tenga a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Vercelli e quindi: spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo pagina 3 di 4 scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata: c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare, comprese spese veterinarie necessitate, che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente;
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
spese medico-sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte;
7. AUTORIZZA la Signora a richiedere e percepire integralmente l'assegno unico;
Pt_2
8. DÀ ATTO che per il resto i coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente, di avere sistemato ogni loro posizione patrimoniale e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi causa, ragione o titolo di natura patrimoniale e non;
9. DÀ ATTO che le spese del procedimento saranno compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 05/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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