Articolo 2 della Legge 4 ottobre 1986, n. 669
Articolo 1Articolo 3
Versione
16 gennaio 1987
Art. 2. 1. Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1973, n. 883 , e' sostituito dal seguente:
"Fatte salve le tolleranze di cui ai commi secondo e sesto del presente articolo e di cui al successivo articolo 7, possono non essere menzionate nelle composizioni percentuali di cui al primo e secondo comma del presente articolo, nonche' di cui ai successivi articoli 6 e 7, le fibre visibili e isolabili destinate a produrre un effetto meramente decorativo e che non superino il 7 per cento del peso del prodotto finito, nonche' le fibre incorporate per ottenere un effetto antistatico che non superino il 2 per cento del peso del prodotto finito. Nel caso dei prodotti di cui all'articolo 6, quinto comma, della presente legge, tali percentuali devono essere calcolate non sul peso del tessuto, ma separatamente sul peso della trama e su quello dell'ordito".
NOTE

Nota all'art. 2:
Il testo vigente dell' art. 5 della legge n. 883/1973 e' il seguente:
"Art. 5. - L'uso delle qualificazioni "100 per cento", "puro", "tutto", dalle quali sia fatta precedere o seguire la denominazione di una fibra, non e' ammesso se non per designare prodotti totalmente composti dalla fibra stessa.
E' vietata qualsiasi altra espressione equipollente.
Sul peso del prodotto e' tuttavia ammessa una tolleranza del 2 per cento, se e' giustificata da motivi tecnici e non risulta da una aggiunta sistematica. Tale tolleranza e' elevata al 5 per cento per i prodotti ottenuti col ciclo cardato.
Fatte salve le tolleranze di cui ai commi secondo e sesto del presente articolo e di cui al successivo articolo 7, possono non essere menzionate nelle composizioni percentuali di cui al presente articolo, nonche' di cui agli articoli 3 e 6, commi primo e quinto, della presente legge, le fibre visibili e isolabili destinate a produrre un effetto meramente decorativo e che non superino il 7 per cento del peso prodotto finito, nonche' le fibre incorporate pei ottenere un effetto antistatico che non superino il 2 per cento del peso del prodotto finito. Nel caso dei prodotti di cui all'articolo 6, quinto comma, della presente legge, tali percentuali devono essere calcolate non sul peso del tessuto ma separatamente sul peso della trama e su quello dell'ordito.
L'uso della qualificazione "lana vergine" o "lana di tosa" per designare un prodotto di lana e' ammesso a condizione che il prodotto sia composto interamente con fibra di lana mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non sia mai stata oggetto di operazioni di filatura e feltratura ovvero di feltratura diverse da quelle necessarie per la fabbricazione del prodotto, e che infine non sia mai stata oggetto di trattamenti o utilizzazioni tali che la natura della fibra ne sia risultata deteriorata rispetto alle sue caratteristiche naturali.
In deroga al precedente comma, la denominazione "lana vergine" o "lana di tosa" puo' essere utilizzata per qualificare la lana contenuta in una mischia di fibre, qualora tutta la lana che entra nella composizione del prodotto misto corrisponda alle disposizioni del comma precedente, a condizione tuttavia che tale prodotto sia composto da due sole fibre in mischia intima, e che la percentuale di lana vergine o di tosa che entra nella composizione della mischia non sia inferiore al 25 per cento rispetto al peso totale della stessa. E' obbligatoria l'indicazione completa della composizione percentuale in fibra del prodotto.
In deroga a quanto previsto al secondo comma del presente articolo, la tolleranza giustificata da ragioni tecniche e' stabilita nello 0,3 per cento per i prodotti qualificati come composti in tutto o in parte, in misura non inferiore al 25 per cento, di lana vergine o di tosa, ancorche' siano stati ottenuti col ciclo cardato".
Entrata in vigore il 16 gennaio 1987