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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 26/03/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
Francesco Giardina, all'udienza del 26/03/2025, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. LA VELA, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 955/2024 R.G., promossa
DA
, (CF. ) rappresentata e difesa dall'avv. LA Parte_1 C.F._1
VELA FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Marsala, Via
Mazzini n. 63.
RICORRENTE
CONTRO
– in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, domiciliato elettivamente in Trapani, nella via Scontrino n. 28, con l'avv. ANTONINO RIZZO che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09/05/2024, la sig.ra contestando le Parte_1 risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., ha convenuto in giudizio l' per sentir accertare il possesso dei requisiti sanitari previsti CP_1 dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento e per il riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. n. 104/1992 dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Ha resistito in giudizio l' contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso di CP_1 cui ha chiesto il rigetto. La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Preliminarmente giova evidenziare come l'oggetto del giudizio di merito, instaurato a seguito dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., attenga esclusivamente alla sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per accedere ai singoli benefici previdenziali;
da ciò discende l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della provvidenza, oltre agli interessi, proposta dalla parte ricorrente.
Il ricorso va parzialmente accolto.
Va anzitutto rilevato che l'art. 1 della legge n. 18/1980, annovera tra le condizioni per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, oltre alla qualifica di invalido civile, anche l'ulteriore condizione, alternativa e prevista indistintamente per tutte le età, consistente nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero nell'incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, necessitando di continua assistenza
Il consulente tecnico d'ufficio, sulla base delle visite mediche espletate e dell'esame della documentazione sanitaria in atti, ha concluso la sua relazione affermando che l'istante non ha necessità di assistenza continua, essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, né versa nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Il consulente tecnico d'ufficio, sulla base delle visite mediche espletate e dell'esame della documentazione sanitaria in atti ha concluso la sua relazione affermando che: “allo stato attuale non si ritiene indispensabile, in quanto è autonoma nello svolgimento delle funzioni elementari della vita e nella deambulazione. Infatti, orientata nel tempo e nello spazio, capace di effettuare spostamenti autonomi in ambito domestico, discretamente autonomia nello svolgimento delle attività di base della vita quotidiana. Si conclude pertanto, affermando che NON ha diritto all'indennità di Parte_1 accompagnamento.”.
Quanto alla domanda volta al riconoscimento dello status di handicap grave si osserva quanto segue.
L'art. 3, comma 3, della l. n. 104/1992 definisce l'handicap in situazione di gravità la condizione della persona la cui minorazione singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Il consulente tecnico d'ufficio ha valutato sussistenti in capo al ricorrente le condizioni per riconoscimento dello status di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/1992, concludendo: “In base a quanto rilevato alla data della visita, sono invece presenti
i requisiti sanitari per essere giudicata persona handicappata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.
104/92, che si ritiene instaurata a far data dalla presentazione della domanda.”.
La dott.ssa ha risposto compiutamente anche alle osservazioni di Persona_2 parte ricorrente circa la valutazione fatta con riguardo al mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, sostenendo che: “Dalle notizie acquisite, dall'esame della documentazione sanitaria e dall'esame obiettivo, non si evince la necessità di assistenza continuativa. I dati emergenti dall'indagine medico-legale, confermano che per le patologie di cui è affetta è in grado di adempiere ai comuni atti della vita e di deambulare.”.
Le conclusioni cui è pervenuto il ctu vanno condivise, perché immuni da vizi logico- giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
Il ricorso va, quindi, parzialmente accolto.
La reciproca soccombenza, che per l'ente convenuto deriva dal riconoscimento giudiziale in favore dell'istante dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento dello stato di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della
Legge 104/92 dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa e per il ricorrente dal mancato riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento, legittima la compensazione totale delle spese di lite.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate con CP_1 separato provvedimento.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara parte ricorrente in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento dello stato di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa;
dichiara parte ricorrente non in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18/1980; compensa totalmente le spese;
pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento. CP_1
Così deciso in Marsala, il 26/03/2025
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Francesco Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.