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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/05/2025, n. 1887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1887 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4162/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 30.07.1988
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]del Tronto, Contrada Santa Lucia 24 con l'Avv. Tiziana Stasi presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nata a Pescara il 28.06.1988
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Renata Sulli presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: nata a [...] [...], cittadina italiana Parte_3
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) la figlia minore rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e manterrà la Parte_3 sua residenza anagrafica presso l'abitazione materna, con impegno dei genitori a continuare a collaborare e a confrontarsi nel suo interesse, con particolare riferimento alle questioni relative alla crescita, alla salute e all'educazione/istruzione.
2) La casa familiare sita in Milano, via Della Moscova 15, condotta in locazione dalla Signora
resterà nella disponibilità della medesima con tutto quanto l'arreda, arredo che è di Pt_2 esclusiva proprietà di quest'ultima, affinché vi abiti con la figlia , nonché con la figlia Parte_3 [...]
nata il [...], da una precedente unione. Persona_1
3) il Signor – fatti salvi diversi e migliori accordi – vedrà e terrà con sé la figlia nei Pt_1 Parte_3 seguenti giorni e orari di tutte le settimane:
- dalle ore 10,00 della domenica e sino alle ore 17,45 del martedì pomeriggio (periodo inclusivo dei pernotti di domenica e lunedì) quando la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
in tali giorni sarà il padre ad accompagnare e riprendere la minore dalla scuola materna;
- infrasettimanalmente nei pomeriggi del giovedì e venerdì, dalle ore 15.30, prelevandola all'uscita della scuola materna, riaccompagnandola dalla madre alle ore 17.45;
- durante le vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni, o dal 23.12 al 31.12 (ora di pranzo) o dal
31.12 al 06.01, alternando di anno in anno in ogni caso, la cena del 24.12 ed il pranzo del 25.12;
- durante le vacanze scolastiche pasquali del 2025 che, a seguire, saranno alternate annualmente con la Signora Pt_2
- durante le vacanze scolastiche di Carnevale - e comunque in occasione dei “ponti” previsti dal calendario scolastico – ad anni alterni, secondo accordi che i genitori raggiungeranno di volta in volta, nel rispetto del principio dell'alternanza;
- durante le vacanze scolastiche estive nel mese di agosto per un periodo di giorni quindici, anche non continuativi, da concordarsi con la Signora entro il 30 maggio di ogni anno;
Pt_2
4) Il Signor continuerà a versare a titolo di contributo al mantenimento della figlia – impegno Pt_1 che assolve a far data dal mese di agosto 2024 - la somma mensile di € 280,00 (duecentottanta,00).
La predetta somma viene corrisposta alla Signora a mezzo bonifico (IBAN Pt_2
[...]), anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e verrà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, prima rivalutazione con indice di agosto
2025;
5) I genitori terranno a proprio carico, nella misura del 50% ciascuno, le spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla
Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017, protocollo che gli stessi si impegnano a rispettare.
6) I genitori, con espresso riferimento all'eventuale impiego della baby sitter - dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria ricompresa dalle ore 08.00 alle ore18.00, nelle sole ipotesi in cui la minore non potrà frequentare la scuola materna/scuola, sia per comprovata malattia/indisposizione e sia per chiusura dell'istituto scolastico, anche estivo, o della struttura ospitante i corsi estivi – convengono i termini che seguono:
- la baby sitter, nelle espresse ipotesi appena sopra indicate, potrà essere congiuntamente incaricata nella fascia oraria ricompresa dalle ore 08.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì, fino ad un totale di dieci ore al giorno;
- ciascun genitore si farà carico di coprire in prima persona, o comunque attraverso nonni/familiari, cinque ore al giorno, dal lunedì al venerdì;
- in particolare il Signor si dichiara sin d'ora disponibile a coprire la fascia oraria 09.00 - Pt_1
11.00 e 15.00 -18.00, dal lunedì al venerdì, e la Signora concorda e accetta tale fascia Pt_2 oraria;
- ciascun genitore, qualora impossibilitato all'accudimento della minore in prima persona, o attraverso nonni/familiari, assolverà i costi della baby sitter limitatamente alle ore di propria spettanza, ossia cinque ore giornaliere dal lunedì al venerdì;
7) i genitori, inoltre, concordano che l'assegno unico universale per figli a carico continuerà ad essere percepito interamente dalla Signora e che lo stesso, viene attualmente erogato nella Pt_2 misura mensile di € 105,00 relativamente alla figlia . Parte_3
8) le parti, infine, si danno reciprocamente atto, che il Signor corrisponderà in favore della Pt_1
Signora contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, la somma complessiva di Pt_2
€ 870,00 (ottocentosettanta,00) di cui € 590,00 (cinquecentonovanta,00) a titolo di integrazione del contributo al mantenimento della minore per le mensilità di agosto/settembre/ottobre 2024, ed €
280,00 (duecentottanta,00) a titolo di rimborso Tari, annualità 2023 e 2024.
9) le spese legali per il presente procedimento sono da intendersi interamente compensate tra le parti con rinunzia dei procuratori alla solidarietà professionale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 14.05.2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato