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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/04/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 642/2022 RGC promossa
DA
, nato in [...] il [...] ed ivi res.te alla Parte_1
via Abbadia n. 15;
CF: C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Dino Latini del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Osimo (AN) alla via S. Filippo
n. 3;
(appellante) NEI CONFRONTI DI
, in persona dell'amm.tore p.t. TR
sito in Osimo Stazione alla via Mamiani n. 1/3;
CF: ; P.IVA_1
; Parte_2
CF: ; C.F._2
; Parte_3
CF: ; C.F._3
; Parte_4
CF: ; C.F._4
; Parte_5
CF: ; C.F._5
; Parte_6
CF: C.F._6
; Parte_7
CF: C.F._7
; Parte_8
CF: C.F._8
pag. 2/15 ; Controparte_2
CF: ; C.F._9
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Dotti del Foro di Ancona con studio in Ancona al viale della Vittoria n. 3;
(appellati)
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
, nato ad [...] il [...], ivi residente alla Controparte_3 CP_4
via Cialdini n. 51;
CF: ; C.F._10
rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Minucci del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo pec;
(altro appellato – appellante incidentale)
, nato a [...] il [...] ed ivi res.te alla via Controparte_5
Borsellino n. 3;
CF: C.F._11
rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Natalucci del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona alla via Totti n. 7;
(altro appellato – appellante incidentale)
pag. 3/15 (già TR CP_7
;
[...]
CF: ; P.IVA_2
rappresentata e difesa in primo grado dall'avv. Saverio Sabatini del Foro di
Ancona;
(altra appellata – contumace nel grado)
; Controparte_8
CF: ; P.IVA_3
rappresentata e difesa in primo grado dall'avv. Antonio Squillace del Foro di
Ancona;
(altra appellata – contumace nel grado)
AVVERSO la sentenza n. 327/2022 del giorno 07.03.2022 del Tribunale di
Ancona, resa in procedimento n. 1792/2017;
OGGETTO: appalto di immobili.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 24.09.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 4/15 Con atto di citazione dinanzi a questa Corte il geom. ha Parte_1
impugnato la decisione in epigrafe con la quale era stata accolta la domanda di risarcimento danni avanzata nei suoi confronti, oltrechè degli altri convenuti in primo grado ing. ing. e CP_3 CP_5 Controparte_9
, dal nonché dagli altri
[...] TR
condòmini indicati in epigrafe.
Si sono costituiti in appello gli altri convenuti appellati ing. ed ing. CP_3
i quali hanno anche proposto appello incidentale;
si sono altresì CP_5
costituiti il e i condòmini appellati al fine di resistere CP_1
all'impugnazione e di chiedere la conferma della decisione gravata.
Non si sono costituiti invece nel grado, pur ritualmente raggiunti dalla notifica dell'atto di citazione in appello, la e la TR
. Controparte_8
La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del 24.09.2024.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri pag. 5/15 di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
Con atto di citazione in appello dinanzi a questa Corte il geom. Parte_1
ha impugnato la decisione in epigrafe muovendo alla stessa una serie di censure che come di seguito possono brevemente compendiarsi. Avrebbe
innanzitutto errato il Tribunale di Ancona nel pronunciare la condanna anche di esso appellante al risarcimento dei danni patiti dal TR
, per il fatto che la procedura di AT, nell'ambito della quale
[...]
venivano accertati i vizi dell'immobile, non gli era stata mai notificata e dunque non poteva essergli in alcun modo opponibile. Con un secondo motivo di doglianza, poi, l'appellante torna ad eccepire la prescrizione dell'azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. proposta dal in quanto i vizi rimasti CP_1
accertati dalla consulenza espletata nel corso dell'AT erano stati invero già
individuati da una precedente perizia giurata di parte, commissionata da alcuni condòmini, risalente all'anno 2006, e dalla quale dunque si dovrebbe considerare decorrente il termine prescrizionale per la relativa azione risarcitoria, conseguentemente pertanto prescritta nei confronti di esso appellante. In un terzo motivo di gravame, poi, l'appellante contesta la decisione nella parte in cui ha ritenuto la propria corresponsabilità nei riguardi di vizi di costruzione in alcun modo collegati alla progettazione architettonica dell'edificio, unico ed esclusivo incarico affidato al geom. sibbene Pt_1
pag. 6/15 invece afferenti all'impostazione strutturale dello stesso, come tale attribuibile solo a soggetti assolutamente diversi dall'appellante. Con una quarta doglianza,
poi, il geom. osserva altresì come sarebbe errata la condanna solidale Pt_1
nei confronti del medesimo pronunciata dal Tribunale, sol che si consideri che quest'ultimo lo aveva espressamente riconosciuto (cor)responsabile solo di uno degli eventi causali che avrebbero determinato il dissesto del fabbricato, ovvero la mancata corretta regimentazione delle acque meteoriche, e non invece la realizzazione di un terrapieno in corrispondenza del lato est del fabbricato. Per
conseguenza, continua l'appellante, in nessun modo egli dovrebbe rispondere,
neppure in percentuale, anche dei danni connessi al dissesto del lato est del fabbricato. Un ulteriore motivo di censura è poi specificamente dedicato alla condanna di esso appellante, in via solidale con gli altri convenuti in primo grado, alla rifusione delle spese, tecniche e legali, di AT sostenute dal al riguardo il torna infatti ad osservare come egli non sia CP_1 Pt_1
stato parte processuale di quel procedimento e non possa, pertanto, essere chiamato a sopportarne le relative spese. Alla luce di tutte le doglianze che precedono, infine, l'appellante reitera le proprie richieste istruttorie rimaste insoddisfatte in primo grado, ovvero l'espletamento di una CTU tecnica in rinnovazione di quella condotta in sede di AT, le prove orali richieste, l'istanza di esibizione del progetto strutturale dell'ing. e del set fotografico CP_3
della posa in opera del drenaggio del fabbricato.
pag. 7/15 L'ing. costituendosi in giudizio, oltre a contraddire CP_3
l'impugnazione del nei limiti in cui la stessa è volta ad escludere nel Pt_1
merito la responsabilità di quest'ultimo e a riferirla invece all'opera professionale del ha altresì proposto appello incidentale avverso CP_3
la sentenza reiterando ugualmente l'eccezione di prescrizione dell'azione introdotta dal ND.
Anche l'ing. ha promosso appello incidentale dapprima riproponendo CP_5
l'eccezione di prescrizione dell'avversa azione e poi evidenziando invece, nel merito, le ragioni dell'estraneità del professionista collaudatore – ruolo nella specie rivestito dall'ing. – rispetto ai vizi manifestatisi nell'immobile. CP_5
Ha poi censurato la decisione anche nella parte in cui egli è stato condannato, in solido con gli altri, alla rifusione di spese tecniche connesse alla fase di AT che invece non lo riguarderebbero.
Il e i condòmini di di Osimo, costituendosi in CP_1 CP_1
giudizio, hanno evidenziato le ragioni di conferma della decisione gravata per la quale hanno insistito.
Viene logicamente e giuridicamente dapprima in rilievo la censura, promossa da tutti gli appellanti, di intervenuta prescrizione dell'azione legale interposta dal (e dai condòmini) che, peraltro, appare anche effettivamente in CP_1
grado di definire il giudizio.
pag. 8/15 Risulta documentato agli atti che alcuni dei condòmini del ND (fra cui anche il sig. che risulta attore in proprio nel presente giudizio) Parte_8
ebbero a commissionare una perizia giurata all'ing. di Ancona in Parte_9
merito alla comparsa di un quadro fessurativo negli appartamenti, di nuova costruzione, di essi committenti. La riferibilità della perizia all'edificio oggetto di causa non è in discussione non solo perché la relazione tecnica contiene riferimenti sufficienti ad identificare il fabbricato (e comunque tra i committenti figura il CO , ma anche e sopratutto perché la circostanza non Parte_8
appare negata o contestata dalla difesa del in appello. La perizia in CP_1
questione, dopo aver dettagliatamente descritto le fessurazioni e le spaccature
(anche di rivestimenti interni) manifestatisi negli appartamenti dei committenti,
evidenzia, innanzitutto, che i fenomeni rilevati “non sono compatibili con la
normale qualità di una nuova costruzione” (pag. 13 perizia). Si trattava, dunque,
indiscutibilmente di vizi e difetti di costruzione, tanto vero che immediatamente di seguito, il perito osserva come si renda necessario “un
intervento di risanamento”. I vizi, pertanto, dovevano anche essere ripristinati. A
questo scopo, la perizia dell'ing. elenca una serie di interventi di Pt_9
ripristino (rinforzo della travatura del primo solaio;
rinforzo della parte aggettante sul retro;
rinforzo delle tra alcuni pilastri;
rinforzo locale di alcuni plinti;
realizzazione di barbacani sul muro retrostante;
eventuali drenaggi esterni) che non possono non essere stati percepiti, dai committenti, come opere pag. 9/15 di significativo rilievo, la cui necessità era determinata da una apprezzabile condizione di viziosità generale dell'immobile. Anche sulle cause dei vizi la perizia, pur mantenendo margini di incertezza eliminabili, secondo il consulente, di seguito ad un ulteriore periodo di osservazione del comportamento del fabbricato, ipotizza un cedimento fondale, anche a causa di una non perfetta realizzazione dei pali di fondazione, nonché un eccessivo accumulo di acqua nel terreno su cui insiste la costruzione. Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, deve ritenersi che già alla data del
31.08.2006, di giuramento della perizia , i condòmini committenti fossero Pt_9
sufficientemente avveduti non solo della presenza dei vizi (dei quali indubbiamente essi si erano già accorti, posto che avevano commissionato la perizia tecnica sugli stessi), ma anche e soprattutto della necessità di interventi di ripristino sul fabbricato nonché della riconducibilità dei vizi stessi a difetti di costruzione (come tali senza dubbio riferibili non solo all'impresa di costruzioni, ma anche ai professionisti progettisti, al direttore dei lavori, al collaudatore etc. del fabbricato). Tale consapevolezza deve ritenersi già di per se stessa sufficiente a consentire agli aventi diritto di apprezzare l'opportunità
di far valere nelle competenti sedi i propri diritti, determinando del pari l'avvio del decorso del termine prescrizionale (in tal senso, cfr. Cass., 35781/2022;
Cass., 777/2020). In tal senso, non riveste particolare rilievo la circostanza della piena corrispondenza – o meno – delle risultanze della perizia di parte in pag. 10/15 questione con quelle del successivo accertamento in sede di AT circa le cause effettive dei vizi e/o i relativi interventi riparatori. A parte il fatto che le conclusioni cui è pervenuto il perito in sede di AT non appaiono significativamente difformi rispetto a quelle della perizia di parte (pure l'ing.
individua tra le cause del dissesto – almeno anche - la presenza di Per_1
acqua al livello delle fondazioni e giudica essenziale un intervento definitivo di drenaggio del terreno, dando peraltro atto dell'efficacia di un precedente drenaggio del 2010/2011 – evidentemente eseguito dal sulla base CP_1
di quanto consigliato dalla perizia ), il punto è che comunque, già dalla Pt_9
perizia del 2006, non poteva non sussistere ampia consapevolezza sulla presenza di vizi e sulla loro riconducibilità a difetti costruttivi. Ciò posto, non può neppure valorizzarsi – al fine di disconoscere la rilevanza della perizia di parte del 2006 – il dato per cui i committenti della stessa furono solo alcuni dei condòmini e non tutto il ND (che poi ha agito in giudizio con l'AT e la presente azione). In realtà, senza dover insistere, comunque, sulla presenza tra gli odierni attori appellati anche almeno del CO committente sarà sufficiente rilevare che il come tale non è un Parte_8 CP_1
soggetto giuridico completamente distinto dai condòmini, di cui anzi costituisce un ente rappresentativo ed esponenziale, di modo che deve senz'altro presumersi, in assenza peraltro di elementi di sorta in senso contrario (e anzi a maggior ragione per il fatto che il CO risulta comunque parte Parte_8
pag. 11/15 del presente giudizio) che le risultanze della perizia siano state Pt_9
partecipate e rese note al (il quale del resto, nella propria CP_1
narrazione introduttiva di primo grado, ha espressamente riferito di aver nominato, nel periodo di tempo corrispondente alla redazione e al deposito della perizia , un tecnico – evidentemente appunto l'ing. – il quale Pt_9 Pt_9
consigliò – come poi accertato anche dal CTU – l'effettuazione di un drenaggio del terreno). In considerazione di tutto quanto precede, dunque, ed in riforma di quanto deciso sul punto dal Tribunale di Ancona, l'azione ex art. 2043 c.c.
intrapresa dal (e da alcuni dei condòmini) nei confronti sia del CP_1
geom. che dell'ing. che, ancora dell'ing. deve Pt_1 CP_3 CP_5
ritenersi prescritta perché avviata (anche considerando la notifica del ricorso per AT nei confronti degli ingg. e e la successiva CP_3 CP_5
missiva del 2016 nei confronti del geom. ampiamente oltre il decorso Pt_1
del termine di cinque anni dall'avvio del termine di prescrizione, da individuarsi nel 31.08.2006, in assenza peraltro di validi atti intermedi di interruzione.
Ogni altra questione ed ogni altro motivo di appello sono assorbiti.
Quanto alle spese di lite di primo e secondo grado, ivi comprese quelle della perizia di AT e della consulenza integrativa di primo grado, l'accertata presenza di vizi nella costruzione riferibili comunque alla (cor)responsabilità
anche dei convenuti odierni appellati, integra la sussistenza di gravi ed pag. 12/15 eccezionali ragioni per la compensazione integrale, tra tutte le parti, delle stesse.
Va peraltro precisato sul punto, in accoglimento della specifica doglianza proposta dal geom. che quest'ultimo – che non ha mai assunto la Pt_1
qualità di parte processuale nel procedimento per AT – deve ovviamente rimanere estraneo anche alle spese di quel procedimento.
Non può essere poi accolta la domanda del volta alla restituzione di Pt_1
quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado perché risultano documentati agli atti esclusivamente i pagamenti effettuati, in nome e per conto del medesimo, dalla propria Compagnia alla quale soltanto, Controparte_8
pertanto, spetta il diritto alla restituzione di quanto pagato. Deve invece essere accolta la domanda restitutoria avanzata dall'ing. con riferimento alle CP_5
somme – documentate – dallo stesso pagate tanto al ND (per €
7.764,62=) quanto all'avvocato dello stesso, avv. Andrea Dotti (per € 1.442,96=).
Detti importi dovranno pertanto essere restituiti dai percettori, maggiorati di interessi legali dal giorno della percezione a quello dell'effettiva restituzione. La
sorte invece delle spese dal medesimo anticipate al CTU sarà determinata una volta effettuati i reciproci conteggi alla luce della nuova regolazione di dette spese operata in questa sentenza.
P.Q.M.
pag. 13/15 La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello principale e degli appelli incidentali, e in parziale riforma della sentenza gravata, così provvede:
• Respinge tutte le domande del e dei condòmini attori, CP_1
perché prescritte, avanzate nei confronti del geom. dell'ing. Pt_1
e dell'ing. CP_3 CP_5
• Compensa integralmente tra tutte le odierne parti processuali le spese di lite di primo e secondo grado, ivi comprese quelle di AT
(restando escluso da queste ultime la parte geom. ; Pt_1
• Compensa integralmente tra tutte le odierne parti processuali le spese di consulenza in AT (con esclusione da queste della parte geom.
e quelle della CTU integrativa in primo grado;
Pt_1
• Condanna il e i condòmini TR
attori appellati alla restituzione in favore dell'ing. CP_5
dell'importo di € 7.764,62= oltre interessi dal giorno della percezione a quello della restituzione;
• Condanna l'avv. Andrea Dotti, legale del TR
alla restituzione in favore dell'ing.
[...] CP_5
dell'importo di € 1.442,96= oltre interessi dal giorno della percezione a quello della restituzione.
pag. 14/15 Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 18.02.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. NM Marcelli
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 642/2022 RGC promossa
DA
, nato in [...] il [...] ed ivi res.te alla Parte_1
via Abbadia n. 15;
CF: C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Dino Latini del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Osimo (AN) alla via S. Filippo
n. 3;
(appellante) NEI CONFRONTI DI
, in persona dell'amm.tore p.t. TR
sito in Osimo Stazione alla via Mamiani n. 1/3;
CF: ; P.IVA_1
; Parte_2
CF: ; C.F._2
; Parte_3
CF: ; C.F._3
; Parte_4
CF: ; C.F._4
; Parte_5
CF: ; C.F._5
; Parte_6
CF: C.F._6
; Parte_7
CF: C.F._7
; Parte_8
CF: C.F._8
pag. 2/15 ; Controparte_2
CF: ; C.F._9
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Dotti del Foro di Ancona con studio in Ancona al viale della Vittoria n. 3;
(appellati)
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
, nato ad [...] il [...], ivi residente alla Controparte_3 CP_4
via Cialdini n. 51;
CF: ; C.F._10
rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Minucci del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo pec;
(altro appellato – appellante incidentale)
, nato a [...] il [...] ed ivi res.te alla via Controparte_5
Borsellino n. 3;
CF: C.F._11
rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Natalucci del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona alla via Totti n. 7;
(altro appellato – appellante incidentale)
pag. 3/15 (già TR CP_7
;
[...]
CF: ; P.IVA_2
rappresentata e difesa in primo grado dall'avv. Saverio Sabatini del Foro di
Ancona;
(altra appellata – contumace nel grado)
; Controparte_8
CF: ; P.IVA_3
rappresentata e difesa in primo grado dall'avv. Antonio Squillace del Foro di
Ancona;
(altra appellata – contumace nel grado)
AVVERSO la sentenza n. 327/2022 del giorno 07.03.2022 del Tribunale di
Ancona, resa in procedimento n. 1792/2017;
OGGETTO: appalto di immobili.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 24.09.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 4/15 Con atto di citazione dinanzi a questa Corte il geom. ha Parte_1
impugnato la decisione in epigrafe con la quale era stata accolta la domanda di risarcimento danni avanzata nei suoi confronti, oltrechè degli altri convenuti in primo grado ing. ing. e CP_3 CP_5 Controparte_9
, dal nonché dagli altri
[...] TR
condòmini indicati in epigrafe.
Si sono costituiti in appello gli altri convenuti appellati ing. ed ing. CP_3
i quali hanno anche proposto appello incidentale;
si sono altresì CP_5
costituiti il e i condòmini appellati al fine di resistere CP_1
all'impugnazione e di chiedere la conferma della decisione gravata.
Non si sono costituiti invece nel grado, pur ritualmente raggiunti dalla notifica dell'atto di citazione in appello, la e la TR
. Controparte_8
La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del 24.09.2024.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri pag. 5/15 di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
Con atto di citazione in appello dinanzi a questa Corte il geom. Parte_1
ha impugnato la decisione in epigrafe muovendo alla stessa una serie di censure che come di seguito possono brevemente compendiarsi. Avrebbe
innanzitutto errato il Tribunale di Ancona nel pronunciare la condanna anche di esso appellante al risarcimento dei danni patiti dal TR
, per il fatto che la procedura di AT, nell'ambito della quale
[...]
venivano accertati i vizi dell'immobile, non gli era stata mai notificata e dunque non poteva essergli in alcun modo opponibile. Con un secondo motivo di doglianza, poi, l'appellante torna ad eccepire la prescrizione dell'azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. proposta dal in quanto i vizi rimasti CP_1
accertati dalla consulenza espletata nel corso dell'AT erano stati invero già
individuati da una precedente perizia giurata di parte, commissionata da alcuni condòmini, risalente all'anno 2006, e dalla quale dunque si dovrebbe considerare decorrente il termine prescrizionale per la relativa azione risarcitoria, conseguentemente pertanto prescritta nei confronti di esso appellante. In un terzo motivo di gravame, poi, l'appellante contesta la decisione nella parte in cui ha ritenuto la propria corresponsabilità nei riguardi di vizi di costruzione in alcun modo collegati alla progettazione architettonica dell'edificio, unico ed esclusivo incarico affidato al geom. sibbene Pt_1
pag. 6/15 invece afferenti all'impostazione strutturale dello stesso, come tale attribuibile solo a soggetti assolutamente diversi dall'appellante. Con una quarta doglianza,
poi, il geom. osserva altresì come sarebbe errata la condanna solidale Pt_1
nei confronti del medesimo pronunciata dal Tribunale, sol che si consideri che quest'ultimo lo aveva espressamente riconosciuto (cor)responsabile solo di uno degli eventi causali che avrebbero determinato il dissesto del fabbricato, ovvero la mancata corretta regimentazione delle acque meteoriche, e non invece la realizzazione di un terrapieno in corrispondenza del lato est del fabbricato. Per
conseguenza, continua l'appellante, in nessun modo egli dovrebbe rispondere,
neppure in percentuale, anche dei danni connessi al dissesto del lato est del fabbricato. Un ulteriore motivo di censura è poi specificamente dedicato alla condanna di esso appellante, in via solidale con gli altri convenuti in primo grado, alla rifusione delle spese, tecniche e legali, di AT sostenute dal al riguardo il torna infatti ad osservare come egli non sia CP_1 Pt_1
stato parte processuale di quel procedimento e non possa, pertanto, essere chiamato a sopportarne le relative spese. Alla luce di tutte le doglianze che precedono, infine, l'appellante reitera le proprie richieste istruttorie rimaste insoddisfatte in primo grado, ovvero l'espletamento di una CTU tecnica in rinnovazione di quella condotta in sede di AT, le prove orali richieste, l'istanza di esibizione del progetto strutturale dell'ing. e del set fotografico CP_3
della posa in opera del drenaggio del fabbricato.
pag. 7/15 L'ing. costituendosi in giudizio, oltre a contraddire CP_3
l'impugnazione del nei limiti in cui la stessa è volta ad escludere nel Pt_1
merito la responsabilità di quest'ultimo e a riferirla invece all'opera professionale del ha altresì proposto appello incidentale avverso CP_3
la sentenza reiterando ugualmente l'eccezione di prescrizione dell'azione introdotta dal ND.
Anche l'ing. ha promosso appello incidentale dapprima riproponendo CP_5
l'eccezione di prescrizione dell'avversa azione e poi evidenziando invece, nel merito, le ragioni dell'estraneità del professionista collaudatore – ruolo nella specie rivestito dall'ing. – rispetto ai vizi manifestatisi nell'immobile. CP_5
Ha poi censurato la decisione anche nella parte in cui egli è stato condannato, in solido con gli altri, alla rifusione di spese tecniche connesse alla fase di AT che invece non lo riguarderebbero.
Il e i condòmini di di Osimo, costituendosi in CP_1 CP_1
giudizio, hanno evidenziato le ragioni di conferma della decisione gravata per la quale hanno insistito.
Viene logicamente e giuridicamente dapprima in rilievo la censura, promossa da tutti gli appellanti, di intervenuta prescrizione dell'azione legale interposta dal (e dai condòmini) che, peraltro, appare anche effettivamente in CP_1
grado di definire il giudizio.
pag. 8/15 Risulta documentato agli atti che alcuni dei condòmini del ND (fra cui anche il sig. che risulta attore in proprio nel presente giudizio) Parte_8
ebbero a commissionare una perizia giurata all'ing. di Ancona in Parte_9
merito alla comparsa di un quadro fessurativo negli appartamenti, di nuova costruzione, di essi committenti. La riferibilità della perizia all'edificio oggetto di causa non è in discussione non solo perché la relazione tecnica contiene riferimenti sufficienti ad identificare il fabbricato (e comunque tra i committenti figura il CO , ma anche e sopratutto perché la circostanza non Parte_8
appare negata o contestata dalla difesa del in appello. La perizia in CP_1
questione, dopo aver dettagliatamente descritto le fessurazioni e le spaccature
(anche di rivestimenti interni) manifestatisi negli appartamenti dei committenti,
evidenzia, innanzitutto, che i fenomeni rilevati “non sono compatibili con la
normale qualità di una nuova costruzione” (pag. 13 perizia). Si trattava, dunque,
indiscutibilmente di vizi e difetti di costruzione, tanto vero che immediatamente di seguito, il perito osserva come si renda necessario “un
intervento di risanamento”. I vizi, pertanto, dovevano anche essere ripristinati. A
questo scopo, la perizia dell'ing. elenca una serie di interventi di Pt_9
ripristino (rinforzo della travatura del primo solaio;
rinforzo della parte aggettante sul retro;
rinforzo delle tra alcuni pilastri;
rinforzo locale di alcuni plinti;
realizzazione di barbacani sul muro retrostante;
eventuali drenaggi esterni) che non possono non essere stati percepiti, dai committenti, come opere pag. 9/15 di significativo rilievo, la cui necessità era determinata da una apprezzabile condizione di viziosità generale dell'immobile. Anche sulle cause dei vizi la perizia, pur mantenendo margini di incertezza eliminabili, secondo il consulente, di seguito ad un ulteriore periodo di osservazione del comportamento del fabbricato, ipotizza un cedimento fondale, anche a causa di una non perfetta realizzazione dei pali di fondazione, nonché un eccessivo accumulo di acqua nel terreno su cui insiste la costruzione. Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, deve ritenersi che già alla data del
31.08.2006, di giuramento della perizia , i condòmini committenti fossero Pt_9
sufficientemente avveduti non solo della presenza dei vizi (dei quali indubbiamente essi si erano già accorti, posto che avevano commissionato la perizia tecnica sugli stessi), ma anche e soprattutto della necessità di interventi di ripristino sul fabbricato nonché della riconducibilità dei vizi stessi a difetti di costruzione (come tali senza dubbio riferibili non solo all'impresa di costruzioni, ma anche ai professionisti progettisti, al direttore dei lavori, al collaudatore etc. del fabbricato). Tale consapevolezza deve ritenersi già di per se stessa sufficiente a consentire agli aventi diritto di apprezzare l'opportunità
di far valere nelle competenti sedi i propri diritti, determinando del pari l'avvio del decorso del termine prescrizionale (in tal senso, cfr. Cass., 35781/2022;
Cass., 777/2020). In tal senso, non riveste particolare rilievo la circostanza della piena corrispondenza – o meno – delle risultanze della perizia di parte in pag. 10/15 questione con quelle del successivo accertamento in sede di AT circa le cause effettive dei vizi e/o i relativi interventi riparatori. A parte il fatto che le conclusioni cui è pervenuto il perito in sede di AT non appaiono significativamente difformi rispetto a quelle della perizia di parte (pure l'ing.
individua tra le cause del dissesto – almeno anche - la presenza di Per_1
acqua al livello delle fondazioni e giudica essenziale un intervento definitivo di drenaggio del terreno, dando peraltro atto dell'efficacia di un precedente drenaggio del 2010/2011 – evidentemente eseguito dal sulla base CP_1
di quanto consigliato dalla perizia ), il punto è che comunque, già dalla Pt_9
perizia del 2006, non poteva non sussistere ampia consapevolezza sulla presenza di vizi e sulla loro riconducibilità a difetti costruttivi. Ciò posto, non può neppure valorizzarsi – al fine di disconoscere la rilevanza della perizia di parte del 2006 – il dato per cui i committenti della stessa furono solo alcuni dei condòmini e non tutto il ND (che poi ha agito in giudizio con l'AT e la presente azione). In realtà, senza dover insistere, comunque, sulla presenza tra gli odierni attori appellati anche almeno del CO committente sarà sufficiente rilevare che il come tale non è un Parte_8 CP_1
soggetto giuridico completamente distinto dai condòmini, di cui anzi costituisce un ente rappresentativo ed esponenziale, di modo che deve senz'altro presumersi, in assenza peraltro di elementi di sorta in senso contrario (e anzi a maggior ragione per il fatto che il CO risulta comunque parte Parte_8
pag. 11/15 del presente giudizio) che le risultanze della perizia siano state Pt_9
partecipate e rese note al (il quale del resto, nella propria CP_1
narrazione introduttiva di primo grado, ha espressamente riferito di aver nominato, nel periodo di tempo corrispondente alla redazione e al deposito della perizia , un tecnico – evidentemente appunto l'ing. – il quale Pt_9 Pt_9
consigliò – come poi accertato anche dal CTU – l'effettuazione di un drenaggio del terreno). In considerazione di tutto quanto precede, dunque, ed in riforma di quanto deciso sul punto dal Tribunale di Ancona, l'azione ex art. 2043 c.c.
intrapresa dal (e da alcuni dei condòmini) nei confronti sia del CP_1
geom. che dell'ing. che, ancora dell'ing. deve Pt_1 CP_3 CP_5
ritenersi prescritta perché avviata (anche considerando la notifica del ricorso per AT nei confronti degli ingg. e e la successiva CP_3 CP_5
missiva del 2016 nei confronti del geom. ampiamente oltre il decorso Pt_1
del termine di cinque anni dall'avvio del termine di prescrizione, da individuarsi nel 31.08.2006, in assenza peraltro di validi atti intermedi di interruzione.
Ogni altra questione ed ogni altro motivo di appello sono assorbiti.
Quanto alle spese di lite di primo e secondo grado, ivi comprese quelle della perizia di AT e della consulenza integrativa di primo grado, l'accertata presenza di vizi nella costruzione riferibili comunque alla (cor)responsabilità
anche dei convenuti odierni appellati, integra la sussistenza di gravi ed pag. 12/15 eccezionali ragioni per la compensazione integrale, tra tutte le parti, delle stesse.
Va peraltro precisato sul punto, in accoglimento della specifica doglianza proposta dal geom. che quest'ultimo – che non ha mai assunto la Pt_1
qualità di parte processuale nel procedimento per AT – deve ovviamente rimanere estraneo anche alle spese di quel procedimento.
Non può essere poi accolta la domanda del volta alla restituzione di Pt_1
quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado perché risultano documentati agli atti esclusivamente i pagamenti effettuati, in nome e per conto del medesimo, dalla propria Compagnia alla quale soltanto, Controparte_8
pertanto, spetta il diritto alla restituzione di quanto pagato. Deve invece essere accolta la domanda restitutoria avanzata dall'ing. con riferimento alle CP_5
somme – documentate – dallo stesso pagate tanto al ND (per €
7.764,62=) quanto all'avvocato dello stesso, avv. Andrea Dotti (per € 1.442,96=).
Detti importi dovranno pertanto essere restituiti dai percettori, maggiorati di interessi legali dal giorno della percezione a quello dell'effettiva restituzione. La
sorte invece delle spese dal medesimo anticipate al CTU sarà determinata una volta effettuati i reciproci conteggi alla luce della nuova regolazione di dette spese operata in questa sentenza.
P.Q.M.
pag. 13/15 La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello principale e degli appelli incidentali, e in parziale riforma della sentenza gravata, così provvede:
• Respinge tutte le domande del e dei condòmini attori, CP_1
perché prescritte, avanzate nei confronti del geom. dell'ing. Pt_1
e dell'ing. CP_3 CP_5
• Compensa integralmente tra tutte le odierne parti processuali le spese di lite di primo e secondo grado, ivi comprese quelle di AT
(restando escluso da queste ultime la parte geom. ; Pt_1
• Compensa integralmente tra tutte le odierne parti processuali le spese di consulenza in AT (con esclusione da queste della parte geom.
e quelle della CTU integrativa in primo grado;
Pt_1
• Condanna il e i condòmini TR
attori appellati alla restituzione in favore dell'ing. CP_5
dell'importo di € 7.764,62= oltre interessi dal giorno della percezione a quello della restituzione;
• Condanna l'avv. Andrea Dotti, legale del TR
alla restituzione in favore dell'ing.
[...] CP_5
dell'importo di € 1.442,96= oltre interessi dal giorno della percezione a quello della restituzione.
pag. 14/15 Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 18.02.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. NM Marcelli
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