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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/03/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9448/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente relatore estensore dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice dott. Massimiliano Sturiale Giudice
In esito all'udienza del 03/02/2025,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 9448/2023 promossa da:
(C.F. - CUI ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
GIUSTI MARTINA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
GIUSTI MARTINA
RICORRENTE contro
(C.F. - (C.F. Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
) P.IVA_3
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Firenze
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Introdotto con ricorso ex art. 281 decies depositato in data 03 agosto 2023 avverso il provvedimento del Questore di Pistoia del 29 giugno 2023 notificato il 04 luglio 2023 di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte_1
Come da ricorso
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
in data 16 maggio 2023 presentava l'istanza di rilascio del permesso di Parte_1
soggiorno per motivi di "protezione speciale", come risulta dal decreto impugnato.
pagina 1 di 6 Il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento di diniego del Questore, e la non corretta valutazione sia della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale che del Questore allorché non hanno riconosciuto i presupposti di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1 del d. lgs. 286/98.
Sostiene la difesa che “La Commissione territoriale di Firenze, chiamata a rendere il parere sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, si limita ad affermare che, nel caso in esame, non vi sarebbe un inserimento consolidato sul territorio nazionale, non ravvisandosi ulteriori elementi di integrazione rispetto a quelli già valutati negativamente dal Tribunale di Milano con l'ultima decisione risalente al settembre 2022. Tale valutazione, tuttavia, non è condivisibile, alla luce delle reali ragioni sottostanti alla decisione di espatriare intrapresa dal Sig. nell'ormai Pt_1 lontano 2015.”
Deduce il ricorrente che per contro è persona integrata nel tessuto sociale italiano e dal 2017 ha sempre lavorato adattandosi alle varie richieste del mercato del lavoro. Lamenta quindi che il forzato allontanamento dal territorio nazionale, con conseguente interruzione del percorso di integrazione intrapreso, determinerebbe dunque una lesione del diritto all'inclusione maturato dal ricorrente ai sensi del disposto dell'art. 8 CEDU.
Conclude chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 ed annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, nonché perché sia ordinato alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Il e la Questura di non si sono costituiti in giudizio. Controparte_1 CP_2
Il Pubblico Ministero in data 27 maggio 2024 depositava agli atti: certificato del casellario giudiziario, certificato dei carichi pendenti, report Questura . CP_2
Il Giudice delegato all'istruttoria fissava udienza per l'audizione del ricorrente in data 3 febbraio 2025, nella quale quest'ultimo dichiarava quanto segue, capendo e rispondendo in autonomia:
“ADR: Abito in provincia di;
abito con un mio amico in un appartamento;
CP_2
ADR: Mi trovo bene in Italia;
Lavoro come operaio in una ditta di ponteggi e da dicembre ho un contratto a tempo indeterminato e guadagno circa 1500 euro;
ADR: in Italia non ho nessuno della mia famiglia;
ADR: ho imparato l'italiano con i miei colleghi perché parlano italiano;
ADR: Sono quasi 10 anni che sono in Italia.”
Alla stessa udienza del 3 febbraio 2025, il Giudice delegato rimetteva quindi la causa al Collegio per la decisione.
pagina 2 di 6 ***
Il ricorso merita accoglimento. Occorre innanzitutto considerare che “La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018 convertito con modificazioni nella legge n. 132/2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455; Cass., SS.UU.,
13 novembre 2019, n. 29459; Cass., sez. I, ordinanza 14 agosto 2020, n. 17130; Cass., sez. I, ordinanza
20.01.2020, n. 1104)” (Cass., sez. II, 12 febbraio 2021, n. 3705).
La Corte di Cassazione, facendo il punto sulla protezione umanitaria, ora da estendere alla protezione speciale, ha definito i seri motivi umanitari come un catalogo aperto, che consente all'ordinamento italiano (con facoltà riconosciuta dall'ordinamento europeo) di riconoscere allo straniero il diritto a essere accolto sul territorio nazionale, tenuto conto sia del maggior raggio d'azione del diritto di asilo costituzionale definito dall'art. 10, comma 3 Cost. (per chi non ha nel proprio paese l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana), che del rispetto del principio del 'non refoulement' consacrato a livello internazionale dall'art. 3 C.E.D.U. e dall'art. 19, comma 2 della Carta di Nizza, (per chi potrebbe essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti), nonché di situazioni di emergenza (i motivi di carattere umanitario) nel paese di origine, di natura transitoria che, a prescindere dalla causa umana o naturale, rendono insostenibile il ritorno del richiedente nel suo Paese, tenuto conto anche della presumibile durata della situazione emergenziale
(Cass. Sent. n. 4455/2018).
La possibilità di concedere un permesso umanitario integra in sostanza una clausola di salvaguardia del sistema, idonea a valorizzare particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti richiedenti asilo, passibili di essere aggravate dal respingimento e legate, ad esempio, a motivi di salute (con rischio di perdita delle opportunità di cura garantite in Italia) o di età, o anche relative all'esposizione personale alla grave instabilità politica e all'insicurezza del Paese di origine (anche se non attraversato da conflitti armati di gravità tale da raggiungere i requisiti cui a cui all'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2008), ovvero all'insufficiente rispetto dei diritti umani, in condizioni critiche dovute a carestie, disastri naturali o ambientali ecc.. I principi enunciati in sede di legittimità valorizzano quale fattore di vulnerabilità ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la situazione dello straniero che presenta due condizioni: 1) l'aver fatto un significativo percorso di integrazione sociale, sotto il profilo linguistico, lavorativo, del contesto sociale o familiare nel tempo trascorso dal suo arrivo sul territorio nazionale;
2)
l'esposizione, in caso di respingimento, al rischio individuale (tanto più concreto quanto più si è consolidata la rottura col contesto di origine) di essere reimmesso in un contesto sociale, politico e pagina 3 di 6 ambientale idoneo a compromettere i suoi diritti fondamentali e inviolabili, quale quello alla salute, alla vita privata e familiare, all'esistenza dignitosa. Dunque, “In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in
Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia”, poiché “l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione”;
“qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un
"vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (Sez. Unite n. 24413/2021). Dalla valutazione comparativa di tali due condizioni, correlata alla vicenda personale del richiedente asilo, deve cioè emergere “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”.
Nel caso in esame, il Tribunale rileva che il ricorrente si trova sul territorio nazionale da circa nove anni e ha sempre lavorato. Dalle documentazioni in atti e da quanto dichiarato in udienza risulta che anche attualmente stia lavorando regolarmente presso la “Nuova Progni s.r.l.” e svolgendo le mansioni di montatore di ponteggi;
i buoni guadagni che percepisce e il rapporto con i colleghi hanno permesso al ricorrente di ben inserirsi nella società italiana. Ha prodotto in giudizio in particolare le buste paghe annualità 2024, Cud 2024, estratto previdenziale aggiornato, contratto di lavoro in essere presso la
Nuova Progni srl e dichiarazione di ospitalità.
In sostanza, dunque, il ricorrente ha attestato un apprezzabile livello di integrazione sociale, situazione che verrebbe compromessa in caso di ritorno coattivo in Nigeria, non solo in quanto verrebbe interrotto e vanificato il percorso intrapreso con sacrificio dal suo arrivo in Italia, ma anche perché nel suo Paese non avrebbe la possibilità di colmarene la sproporzione. Comparando quindi le due situazioni relative alla realtà di rimpatrio e quella in cui risulta ormai integrato, si ritiene che possa essere ravvisata
“un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa che renderebbe il rimpatrio, accompagnato dal pagina 4 di 6 forzato allontanamento dal nuovo positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, ciò che lo porrebbe in una posizione di particolare vulnerabilità tale da giustificare la concessione della protezione umanitaria. Il rimpatrio del richiedente si prospetterebbe infatti lesivo del maturato diritto all'inclusione protetto dall'art. 8 CEDU, che impone la tutela della vita privata e familiare, norma richiamata, con riferimento agli obblighi internazionali, dall'art. 5 comma 6 D.L.vo 286\1998, applicabile nel presente giudizio, oggi esplicitamente richiamata dalle modifiche introdotte dal D.L. 130/2020 che, all'art.19, introduce il divieto di respingimento “quando ciò comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, nel caso non presenti”.
Ravvisati pertanto, nel caso di specie, i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno ex art. 19 c.
1.1 D. L.gs. 286/98 ordinando alla Questura competente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Delle spese di lite.
La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e il giudice del procedimento provvederà alla liquidazione con separato decreto.
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che le stesse vadano integralmente compensate, tenendo conto del fatto che la protezione speciale è stata riconosciuta in base a profili di integrazione verificatesi successivamente all'audizione davanti alla Commissione territoriale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
1) accoglie il ricorso, e dichiara il diritto di (C.F. Parte_1
- CUI ) al permesso di soggiorno per protezione speciale ai C.F._1 C.F._2 sensi dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130, e ne dispone il rilascio da parte del Questore competente;
2) Dispone che il Questore territorialmente competente rilasci il permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo d.lgs. 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett. e) e b)
e 2 lett. e) del d.l. 130/2020;
3) Compensa le spese di lite;
pagina 5 di 6 4) Provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 82 e dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. 115/2002 alla liquidazione del compenso al difensore.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025 su relazione del giudice Dr.
Roberto Monteverde.
Si comunichi.
Firenze, 7 marzo 2025
Il Presidente
dott. Roberto Monteverde
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente relatore estensore dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice dott. Massimiliano Sturiale Giudice
In esito all'udienza del 03/02/2025,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 9448/2023 promossa da:
(C.F. - CUI ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
GIUSTI MARTINA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
GIUSTI MARTINA
RICORRENTE contro
(C.F. - (C.F. Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
) P.IVA_3
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Firenze
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Introdotto con ricorso ex art. 281 decies depositato in data 03 agosto 2023 avverso il provvedimento del Questore di Pistoia del 29 giugno 2023 notificato il 04 luglio 2023 di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte_1
Come da ricorso
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
in data 16 maggio 2023 presentava l'istanza di rilascio del permesso di Parte_1
soggiorno per motivi di "protezione speciale", come risulta dal decreto impugnato.
pagina 1 di 6 Il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento di diniego del Questore, e la non corretta valutazione sia della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale che del Questore allorché non hanno riconosciuto i presupposti di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1 del d. lgs. 286/98.
Sostiene la difesa che “La Commissione territoriale di Firenze, chiamata a rendere il parere sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, si limita ad affermare che, nel caso in esame, non vi sarebbe un inserimento consolidato sul territorio nazionale, non ravvisandosi ulteriori elementi di integrazione rispetto a quelli già valutati negativamente dal Tribunale di Milano con l'ultima decisione risalente al settembre 2022. Tale valutazione, tuttavia, non è condivisibile, alla luce delle reali ragioni sottostanti alla decisione di espatriare intrapresa dal Sig. nell'ormai Pt_1 lontano 2015.”
Deduce il ricorrente che per contro è persona integrata nel tessuto sociale italiano e dal 2017 ha sempre lavorato adattandosi alle varie richieste del mercato del lavoro. Lamenta quindi che il forzato allontanamento dal territorio nazionale, con conseguente interruzione del percorso di integrazione intrapreso, determinerebbe dunque una lesione del diritto all'inclusione maturato dal ricorrente ai sensi del disposto dell'art. 8 CEDU.
Conclude chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 ed annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, nonché perché sia ordinato alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Il e la Questura di non si sono costituiti in giudizio. Controparte_1 CP_2
Il Pubblico Ministero in data 27 maggio 2024 depositava agli atti: certificato del casellario giudiziario, certificato dei carichi pendenti, report Questura . CP_2
Il Giudice delegato all'istruttoria fissava udienza per l'audizione del ricorrente in data 3 febbraio 2025, nella quale quest'ultimo dichiarava quanto segue, capendo e rispondendo in autonomia:
“ADR: Abito in provincia di;
abito con un mio amico in un appartamento;
CP_2
ADR: Mi trovo bene in Italia;
Lavoro come operaio in una ditta di ponteggi e da dicembre ho un contratto a tempo indeterminato e guadagno circa 1500 euro;
ADR: in Italia non ho nessuno della mia famiglia;
ADR: ho imparato l'italiano con i miei colleghi perché parlano italiano;
ADR: Sono quasi 10 anni che sono in Italia.”
Alla stessa udienza del 3 febbraio 2025, il Giudice delegato rimetteva quindi la causa al Collegio per la decisione.
pagina 2 di 6 ***
Il ricorso merita accoglimento. Occorre innanzitutto considerare che “La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018 convertito con modificazioni nella legge n. 132/2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455; Cass., SS.UU.,
13 novembre 2019, n. 29459; Cass., sez. I, ordinanza 14 agosto 2020, n. 17130; Cass., sez. I, ordinanza
20.01.2020, n. 1104)” (Cass., sez. II, 12 febbraio 2021, n. 3705).
La Corte di Cassazione, facendo il punto sulla protezione umanitaria, ora da estendere alla protezione speciale, ha definito i seri motivi umanitari come un catalogo aperto, che consente all'ordinamento italiano (con facoltà riconosciuta dall'ordinamento europeo) di riconoscere allo straniero il diritto a essere accolto sul territorio nazionale, tenuto conto sia del maggior raggio d'azione del diritto di asilo costituzionale definito dall'art. 10, comma 3 Cost. (per chi non ha nel proprio paese l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana), che del rispetto del principio del 'non refoulement' consacrato a livello internazionale dall'art. 3 C.E.D.U. e dall'art. 19, comma 2 della Carta di Nizza, (per chi potrebbe essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti), nonché di situazioni di emergenza (i motivi di carattere umanitario) nel paese di origine, di natura transitoria che, a prescindere dalla causa umana o naturale, rendono insostenibile il ritorno del richiedente nel suo Paese, tenuto conto anche della presumibile durata della situazione emergenziale
(Cass. Sent. n. 4455/2018).
La possibilità di concedere un permesso umanitario integra in sostanza una clausola di salvaguardia del sistema, idonea a valorizzare particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti richiedenti asilo, passibili di essere aggravate dal respingimento e legate, ad esempio, a motivi di salute (con rischio di perdita delle opportunità di cura garantite in Italia) o di età, o anche relative all'esposizione personale alla grave instabilità politica e all'insicurezza del Paese di origine (anche se non attraversato da conflitti armati di gravità tale da raggiungere i requisiti cui a cui all'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2008), ovvero all'insufficiente rispetto dei diritti umani, in condizioni critiche dovute a carestie, disastri naturali o ambientali ecc.. I principi enunciati in sede di legittimità valorizzano quale fattore di vulnerabilità ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la situazione dello straniero che presenta due condizioni: 1) l'aver fatto un significativo percorso di integrazione sociale, sotto il profilo linguistico, lavorativo, del contesto sociale o familiare nel tempo trascorso dal suo arrivo sul territorio nazionale;
2)
l'esposizione, in caso di respingimento, al rischio individuale (tanto più concreto quanto più si è consolidata la rottura col contesto di origine) di essere reimmesso in un contesto sociale, politico e pagina 3 di 6 ambientale idoneo a compromettere i suoi diritti fondamentali e inviolabili, quale quello alla salute, alla vita privata e familiare, all'esistenza dignitosa. Dunque, “In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in
Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia”, poiché “l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione”;
“qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un
"vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (Sez. Unite n. 24413/2021). Dalla valutazione comparativa di tali due condizioni, correlata alla vicenda personale del richiedente asilo, deve cioè emergere “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”.
Nel caso in esame, il Tribunale rileva che il ricorrente si trova sul territorio nazionale da circa nove anni e ha sempre lavorato. Dalle documentazioni in atti e da quanto dichiarato in udienza risulta che anche attualmente stia lavorando regolarmente presso la “Nuova Progni s.r.l.” e svolgendo le mansioni di montatore di ponteggi;
i buoni guadagni che percepisce e il rapporto con i colleghi hanno permesso al ricorrente di ben inserirsi nella società italiana. Ha prodotto in giudizio in particolare le buste paghe annualità 2024, Cud 2024, estratto previdenziale aggiornato, contratto di lavoro in essere presso la
Nuova Progni srl e dichiarazione di ospitalità.
In sostanza, dunque, il ricorrente ha attestato un apprezzabile livello di integrazione sociale, situazione che verrebbe compromessa in caso di ritorno coattivo in Nigeria, non solo in quanto verrebbe interrotto e vanificato il percorso intrapreso con sacrificio dal suo arrivo in Italia, ma anche perché nel suo Paese non avrebbe la possibilità di colmarene la sproporzione. Comparando quindi le due situazioni relative alla realtà di rimpatrio e quella in cui risulta ormai integrato, si ritiene che possa essere ravvisata
“un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa che renderebbe il rimpatrio, accompagnato dal pagina 4 di 6 forzato allontanamento dal nuovo positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, ciò che lo porrebbe in una posizione di particolare vulnerabilità tale da giustificare la concessione della protezione umanitaria. Il rimpatrio del richiedente si prospetterebbe infatti lesivo del maturato diritto all'inclusione protetto dall'art. 8 CEDU, che impone la tutela della vita privata e familiare, norma richiamata, con riferimento agli obblighi internazionali, dall'art. 5 comma 6 D.L.vo 286\1998, applicabile nel presente giudizio, oggi esplicitamente richiamata dalle modifiche introdotte dal D.L. 130/2020 che, all'art.19, introduce il divieto di respingimento “quando ciò comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, nel caso non presenti”.
Ravvisati pertanto, nel caso di specie, i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno ex art. 19 c.
1.1 D. L.gs. 286/98 ordinando alla Questura competente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Delle spese di lite.
La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e il giudice del procedimento provvederà alla liquidazione con separato decreto.
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che le stesse vadano integralmente compensate, tenendo conto del fatto che la protezione speciale è stata riconosciuta in base a profili di integrazione verificatesi successivamente all'audizione davanti alla Commissione territoriale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
1) accoglie il ricorso, e dichiara il diritto di (C.F. Parte_1
- CUI ) al permesso di soggiorno per protezione speciale ai C.F._1 C.F._2 sensi dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130, e ne dispone il rilascio da parte del Questore competente;
2) Dispone che il Questore territorialmente competente rilasci il permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo d.lgs. 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett. e) e b)
e 2 lett. e) del d.l. 130/2020;
3) Compensa le spese di lite;
pagina 5 di 6 4) Provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 82 e dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. 115/2002 alla liquidazione del compenso al difensore.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025 su relazione del giudice Dr.
Roberto Monteverde.
Si comunichi.
Firenze, 7 marzo 2025
Il Presidente
dott. Roberto Monteverde
pagina 6 di 6