Trib. Firenze, sentenza 10/03/2025, n. 875
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Sentenza 10 marzo 2025

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Il provvedimento in esame è stato emesso dal Tribunale Ordinario di Firenze, presieduto dal dott. Roberto Monteverde. Il ricorrente ha impugnato il diniego del Questore di Pistoia riguardante la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, sostenendo l'illegittimità della decisione e la non corretta valutazione della sua integrazione sociale in Italia. Il ricorrente ha evidenziato di aver lavorato regolarmente dal 2017 e di aver costruito legami significativi nel tessuto sociale italiano, lamentando che il rimpatrio avrebbe compromesso il suo diritto all'inclusione, tutelato dall'art. 8 della CEDU.

Il giudice ha accolto il ricorso, argomentando che la protezione speciale deve considerare non solo la situazione del richiedente nel paese d'origine, ma anche il grado di integrazione raggiunto in Italia. Il Tribunale ha riconosciuto che il ricorrente, dopo nove anni di permanenza in Italia, ha dimostrato un significativo percorso di integrazione, il che giustifica la concessione del permesso di soggiorno. La decisione si basa su un'analisi comparativa delle condizioni di vita nel paese d'origine e in Italia, evidenziando l'esistenza di una sproporzione inaccettabile che renderebbe il rimpatrio lesivo dei diritti fondamentali del ricorrente. Pertanto, il giudice ha ordinato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, compensando le spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Firenze, sentenza 10/03/2025, n. 875
    Giurisdizione : Trib. Firenze
    Numero : 875
    Data del deposito : 10 marzo 2025

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