Sentenza 16 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/07/2004, n. 13182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13182 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - rel. Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE IS LF ES, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza 59, presso l'avv. Raffaele Mirigliani, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE di BOTRICELLO, in persona del Sindaco p.t. elettivamente domiciliato in Roma, p.za F. Morosini, presso l'avv. Roberto Marotti, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Sciumbata giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 510 del 02/19.11.02. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 28/05/04 dal Relatore Consigliere Dott. G. Cappuccio;
Udito l'avv. Mirigliani per il ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In attuazione di un p.e.e.p. interveniva, il 5.5.82, tra il Comune di Botricello e De IS LF ES (all'epoca nudo proprietario, ma poi, consolidatosi l'usufrutto per la morte della madre, pieno proprietario) un atto di cessione volontaria di un terreno di mq. 62.485, per il corrispettivo di lire 54.922.800, salvo conguaglio. Intervenuta la pronuncia di incostituzionalità dell'art. 12 - in parte qua - della l.s. 865/71 e della l.s. 385/80, il De IS chiedeva al Comune di quantificare il conguaglio secondo la l.s. 2359/65, ma il Comune non provvedeva. Veniva allora, nell'ottobre del 1985, iniziato giudizio dinanzi al tribunale di Catanzaro per ottenere la risoluzione della cessione o, in subordine, la corresponsione del conguaglio ed il tribunale, accogliendo la subordinata, liquidava lire 508.013.000 a titolo di conguaglio, oltre rivalutazione ed interessi.
Su appello principale del De IS ed incidentale del Comune, la Corte d'appello di Catanzaro con sentenza 02/19.11.02 riconosceva la natura edificatoria del terreno ceduto, riconosceva l'inadempimento del Comune, ma ne negava la gravità, ravvisando nelle eccessive pretese del De IS una concorrente ragione dell'inadempienza. Poiché doveva trovare applicazione l'art. 5 bis l.s. 359/92, l'assenza di adeguata e valida offerta da parte del Comune escludeva l'abbattimento del 40% operato dal Tribunale, consentendo quindi di determinare il conguaglio, detratto l'acconto, in lire 791.765.200. Quanto agli accessori, doveva escludersi la rivalutazione del credito mentre gli interessi legali, a titolo moratorio, spettavano dal 19.07.83, data della pronuncia n. 223 della Corte Costituzionale. Oltre agli interessi legali spettavano però, a titolo di maggior danno, avendo dovuto il De IS ricorrere a finanziamenti bancari per sopperire alle proprie ristrettezze economiche, ulteriori interessi al tasso del 3%, a decorrere dalla data del primo contratto di mutuo bancario stipulato (09.07.92). Con ricorso notificato il 07.02.03 De IS LF ES impugnava la sentenza d'appello, lamentando la violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1455 c.c. e vizio di motivazione in relazione al rigetto della domanda principale di risoluzione della cessione per inadempimento del Comune;
la violazione degli artt. 112, 342 e 345 epe la violazione e falsa applicazione degli artt. 1224, 1226 e 1499 c.c., nonché vizio di motivazione, sostenendo che gli interessi - di natura compensativa - decorrevano dalla data della cessione;
che la rivalutazione non poteva essere oggetto di riesame, che il maggior danno doveva avere ben altra quantificazione.
A sua volta il Comune di Botricello proponeva, con controricorso notificato il 19.03.03, ricorso incidentale sostenendo che, dato il carattere agricolo dell'area, l'indennità doveva essere determinata ai sensi dell'art. 16 L.s. 865/71; che la rivalutazione non poteva essere concessa, perché l'art. 12 u.c. l.s. 865/71 include in via forfetaria negli interessi pari al tasso ufficiale di sconto il ristoro del maggior danno;
in via subordinata, ove il terreno fosse ritenuto edificabile, l'indennità doveva essere calcolata diminuita del 40% perché, come lo stesso ricorrente aveva riconosciuto nel giudizio di primo grado, vi era stata sempre la volontà del Comune di definire la vertenza, ma era mancata la accettazione della controparte.
Il ricorrente ha depositato note d'udienza, per contestare le conclusioni del P.M..
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di impugnazione, come già ricordato in narrativa, si articolano nella contestata natura del terreno ceduto, nella risoluzione della cessione, nella quantificazione degli accessori. È opportuno ricordare, prima di analizzare le singole doglianze, che per costante giurisprudenza di questa Corte l'inclusione di un terreno nel p.e.e.p. ne determina la natura edificatoria;
che, inoltre, il piano di zona implica la dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste. In conseguenza, mentre è infondata ogni discussione sulla natura agricola del terreno ceduto, è altresì da ricordare che una eventuale declaratoria di risoluzione del contratto per inadempienza del Comune comporterebbe l'applicazione del comma 7 bis dell'art. 5 bis della l.s. 359/92, come modificato dalla l.s. 662/96.
La censura di difetto di motivazione della sentenza, per aver rigettato la domanda di risoluzione della cessione volontaria per inadempimento del Comune, appare fondata, data l'evidente contraddizione di tale affermazione con le valutazioni del comportamento del Comune espresse nell'escludere resistenza di una valida proposta di conguaglio e nel riconoscere che il De IS fu costretto, per le proprie ristrettezze economiche, a stipulare mutui bancari, scontandone il relativo onere economico.
A fronte di tali considerazioni il rilievo che le esagerate pretese del De IS concorsero ad impedire che si addivenisse al conguaglio appare ingiustificato, dal momento che la mancanza di una valida offerta da parte del Comune precede ogni questione sulla congruità della somma offerta o pretesa.
Le ulteriori questioni - circa la decorrenza degli interessi e la natura, moratoria o compensativa, degli stessi;
circa l'applicabilità dell'art. 12 u.c. l.s. 865/71; circa la spettanza della rivalutazione monetaria e/o circa l'ammontare del maggior danno - rimangono assorbite.
La sentenza va perciò cassata in relazione al motivo accolto;
il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso principale;
rigetta il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbiti i rimanenti motivi, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro, anche per le spese. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2004