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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/05/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8315/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa IL Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
13.12.2024, assunto in decisione in data 15.5.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
Cinzia Appiani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Biassono (MB), via Cesana e Villa n.
13;
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Mara Pellegatta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Meda, Pizza Volta n. 2;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti, all'udienza del 15.5.2025, hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni: Pt_ Accertata la volontà dei signori e di voler modificare i punti n. 2) e 4) della sentenza di Pt_2 divorzio n. 2780/2019, emessa dal Tribunale di Monza in data 12.12.2019 e pubblicata in data 17.12.2019, nella causa rubricata al n. Di RG 9423/2019, voler modificare i punti n. 2) e 4) della sentenza de qua come segue:
Punto 2) Affidamento condiviso dei figli minori IL e , con collocamento dei minori presso Per_1
i genitori in misura paritaria, a settimane alterne, da domenica a domenica ore 20:30, ed il genitore che hai i figli li accompagnerà presso l'abitazione dell'altro genitore, con la precisazione che quando vengono accompagnati, chi porta si accerterà che ci sia un adulto ad accoglierli. La residenza dei minori rimarrà presso la casa paterna.
Punto 4) Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario diretto dei minori, con decorrenza dal mese di settembre 2024, data in cui è iniziato di fatto il collocamento paritario dei minori e da settembre
2024 le parti rimborseranno al 50% le spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Monza
e con la specificazione che la signora ha già versato 100 euro di spese straordinarie a titolo di acconto su quanto dovuto da settembre 2024. Da maggio 2025 le parti percepiranno l'assegno unico per IL e al 50% ciascuno. Per_1
Spese di lite compensate. Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva che con la sentenza n. 2780/2019 resa su Parte_1 conclusioni congiunte il Tribunale di Monza, nell'ambito della cessazione degli effetti civili del matrimonio con poneva a carico di quest'ultima l' importo di euro 150 mensili, oltre Parte_2 al 40% delle spese straordinarie a titolo di contributo al mantenimento dei minori IL (20.8.2010) e
(21.3.2013), collocati presso il padre, con l'impegno di rivedere gli importi non appena Per_1 Pt_2 avesse reperito lavoro stabile;
che reperiva attività stabile, ma non versava importi più elevati, Pt_2 limitandosi a partecipare al 50% delle spese straordinarie, in luogo del 40%; che ella maturava anche debito per contributi non versati;
che le parti si erano accordate per un collocamento paritetico a settimane alterne;
concludeva domandando il collocamento paritetico dei minori e che ciascun genitore provvedesse al mantenimento diretto dei minori, con decorrenza dal mese di settembre 2024 e concorresse nella misura del 50% alle spese straordinarie dei minori.
Si costituiva la resistente evidenziando che da settembre 2024 le parti avevano concordato un collocamento paritetico;
che ella prendeva o accompagnava sempre i minori la domenica sera e chiedeva che tale incombente fosse alternativamente posto a carico del padre;
accettava anche la modifica della ripartizione delle spese straordinarie, purchè ciò avvenisse dal reperimento da parte sua di stabile occupazione, non già dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
esponeva di avere un terzo figlio, nato da successiva unione, di 7 anni, con un altro compagno con cui non conviveva più; di Per_2 percepire assegno unico per il bambino di euro 233; di lavorare dalle 13:00 alle 21:00 dal lunedì al venerdì, percependo un reddito annuo di circa € 12.500,00; di vivere in locazione con canone mensile di euro
600,00; di avere in corso due finanziamenti.
Alla udienza del 15.5.2025 le parti rispettivamente dichiaravano:
EO SALA: vivo a Meda, con la mia nuova compagna, e IL, la figlia della mia nuova compagna Per_1 che si chiama e nostro figlio che si chiama ed è nato il [...]. l'appartamento dove viviamo è di Pt_3 Per_3 proprietà, pago un mutuo di euro 512 mensili. La mia compagna è in NASPI, io lavoro a Settimo Milanese, come tecnico logistico, con reddito di circa 1900 euro netti, oltre 13ma e 14ma. prendo il 100% dell'assegno unico per , IL Per_3
e di euro 250 euro mensili. Per_1 io vivo a Meda, in locazione con canone mensile di euro 600 e vivo con mio figlio Email_1 Per_2 che ha 7 anni, non percepisco mantenimento per lui, ogni tanto suo padre mi aiuta, ma non è un fisso. Prendo l'assegno unico per di euro 233 mensili. Io lavoro all'Ospedale San Carlo a Milano, con reddito mensile di euro 850 Per_2 netti, oltre 13ma e 14ma.
Dopo ampia discussione le parti addivenivano ad un accordo, alle epigrafate conclusioni.
*******
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi per la modifica delle statuizioni di cui alla sentenza n° 9423/2019 possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , Per_1
21.3.2013 e IL, 20.8.2010) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Le spese di lite devono essere compensate, stante la definizione consensuale del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2 con ricorso depositato in data 13.12.2024, così provvede:
[...]
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 22.5.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa IL Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
13.12.2024, assunto in decisione in data 15.5.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
Cinzia Appiani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Biassono (MB), via Cesana e Villa n.
13;
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Mara Pellegatta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Meda, Pizza Volta n. 2;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti, all'udienza del 15.5.2025, hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni: Pt_ Accertata la volontà dei signori e di voler modificare i punti n. 2) e 4) della sentenza di Pt_2 divorzio n. 2780/2019, emessa dal Tribunale di Monza in data 12.12.2019 e pubblicata in data 17.12.2019, nella causa rubricata al n. Di RG 9423/2019, voler modificare i punti n. 2) e 4) della sentenza de qua come segue:
Punto 2) Affidamento condiviso dei figli minori IL e , con collocamento dei minori presso Per_1
i genitori in misura paritaria, a settimane alterne, da domenica a domenica ore 20:30, ed il genitore che hai i figli li accompagnerà presso l'abitazione dell'altro genitore, con la precisazione che quando vengono accompagnati, chi porta si accerterà che ci sia un adulto ad accoglierli. La residenza dei minori rimarrà presso la casa paterna.
Punto 4) Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario diretto dei minori, con decorrenza dal mese di settembre 2024, data in cui è iniziato di fatto il collocamento paritario dei minori e da settembre
2024 le parti rimborseranno al 50% le spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Monza
e con la specificazione che la signora ha già versato 100 euro di spese straordinarie a titolo di acconto su quanto dovuto da settembre 2024. Da maggio 2025 le parti percepiranno l'assegno unico per IL e al 50% ciascuno. Per_1
Spese di lite compensate. Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva che con la sentenza n. 2780/2019 resa su Parte_1 conclusioni congiunte il Tribunale di Monza, nell'ambito della cessazione degli effetti civili del matrimonio con poneva a carico di quest'ultima l' importo di euro 150 mensili, oltre Parte_2 al 40% delle spese straordinarie a titolo di contributo al mantenimento dei minori IL (20.8.2010) e
(21.3.2013), collocati presso il padre, con l'impegno di rivedere gli importi non appena Per_1 Pt_2 avesse reperito lavoro stabile;
che reperiva attività stabile, ma non versava importi più elevati, Pt_2 limitandosi a partecipare al 50% delle spese straordinarie, in luogo del 40%; che ella maturava anche debito per contributi non versati;
che le parti si erano accordate per un collocamento paritetico a settimane alterne;
concludeva domandando il collocamento paritetico dei minori e che ciascun genitore provvedesse al mantenimento diretto dei minori, con decorrenza dal mese di settembre 2024 e concorresse nella misura del 50% alle spese straordinarie dei minori.
Si costituiva la resistente evidenziando che da settembre 2024 le parti avevano concordato un collocamento paritetico;
che ella prendeva o accompagnava sempre i minori la domenica sera e chiedeva che tale incombente fosse alternativamente posto a carico del padre;
accettava anche la modifica della ripartizione delle spese straordinarie, purchè ciò avvenisse dal reperimento da parte sua di stabile occupazione, non già dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
esponeva di avere un terzo figlio, nato da successiva unione, di 7 anni, con un altro compagno con cui non conviveva più; di Per_2 percepire assegno unico per il bambino di euro 233; di lavorare dalle 13:00 alle 21:00 dal lunedì al venerdì, percependo un reddito annuo di circa € 12.500,00; di vivere in locazione con canone mensile di euro
600,00; di avere in corso due finanziamenti.
Alla udienza del 15.5.2025 le parti rispettivamente dichiaravano:
EO SALA: vivo a Meda, con la mia nuova compagna, e IL, la figlia della mia nuova compagna Per_1 che si chiama e nostro figlio che si chiama ed è nato il [...]. l'appartamento dove viviamo è di Pt_3 Per_3 proprietà, pago un mutuo di euro 512 mensili. La mia compagna è in NASPI, io lavoro a Settimo Milanese, come tecnico logistico, con reddito di circa 1900 euro netti, oltre 13ma e 14ma. prendo il 100% dell'assegno unico per , IL Per_3
e di euro 250 euro mensili. Per_1 io vivo a Meda, in locazione con canone mensile di euro 600 e vivo con mio figlio Email_1 Per_2 che ha 7 anni, non percepisco mantenimento per lui, ogni tanto suo padre mi aiuta, ma non è un fisso. Prendo l'assegno unico per di euro 233 mensili. Io lavoro all'Ospedale San Carlo a Milano, con reddito mensile di euro 850 Per_2 netti, oltre 13ma e 14ma.
Dopo ampia discussione le parti addivenivano ad un accordo, alle epigrafate conclusioni.
*******
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi per la modifica delle statuizioni di cui alla sentenza n° 9423/2019 possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , Per_1
21.3.2013 e IL, 20.8.2010) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Le spese di lite devono essere compensate, stante la definizione consensuale del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2 con ricorso depositato in data 13.12.2024, così provvede:
[...]
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 22.5.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi