Trib. Lecce, sentenza 08/07/2025, n. 2166
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Sentenza 8 luglio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, dal Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido, riguarda una domanda di risarcimento avanzata da un attore, il quale ha chiesto di accertare la responsabilità della Repubblica Federale di Germania per crimini contro l'umanità, in particolare per la deportazione e i lavori forzati subiti dal padre durante la Seconda Guerra Mondiale. L'attore ha richiesto anche il riconoscimento del diritto a ottenere un risarcimento dal Fondo istituito per le vittime di tali crimini.

La Repubblica Federale di Germania, convenuta, ha eccepito la prescrizione dell'azione e l'inammissibilità della domanda, sostenendo che la legittimazione passiva fosse esclusivamente sua. Il Giudice ha rigettato la domanda dell'attore, evidenziando che la legittimazione passiva per l'accertamento del danno spettava unicamente alla Germania, la quale non era stata convenuta in giudizio a causa della rinuncia dell'attore a procedere contro di essa. Il Tribunale ha sottolineato che l'assenza di contraddittorio con il soggetto ritenuto responsabile impediva l'accertamento del fatto illecito, rendendo impossibile qualsiasi pronuncia sul diritto all'accesso al Fondo Ristori. Le spese di lite sono state compensate, riconoscendo la novità della questione giuridica trattata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Lecce, sentenza 08/07/2025, n. 2166
    Giurisdizione : Trib. Lecce
    Numero : 2166
    Data del deposito : 8 luglio 2025

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