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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/11/2024, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 7177/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati: Dott. Bruno Perla Presidente
Dott.ssa Francesca Neri Componente
Dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 7177/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
c.f. , nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to LIPPI BRUNI LUCA
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio.
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il
06.06.2024;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati i figli MA (25.08.2000) e (10.10.2003), Per_1
maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta pagina 1 di 3 ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 17.01.2018 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del Tribunale di Bologna del 08.02.2018;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
visto l'intervento del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra [nato a [...] Parte_1
(BO) il 22/10/1963] e (nata a [...] il [...]), celebrato a Parte_2
BOLOGNA il 07/11/1998 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
BOLOGNA al n. 486 parte I serie I anno 1998;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che lo scioglimento del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) i ricorrenti vivranno separati, portandosi reciproco rispetto, ed in particolare la sig.ra Parte_2 in Bologna, via Scipione Innocenti 11/4 nell'immobile di sua proprietà, con i figli
[...] Per_2
e oggi maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, mentre il sig.
[...] Persona_3
in Bologna, Passaggio Palatucci n. 3 in un immobile in locazione;
Parte_1
2) per il mantenimento dei figli, dalla sottoscrizione del ricorso, il signor Parte_1 corrisponderà alla signora , il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 881,28 mensili Parte_2 somma da rivalutarsi ai sensi dell'Indice Istat nella misura del 100%, per ciascuno dei due figli maggiorenni ed sino alla loro indipendenza economica;
Persona_2 Persona_3
3) la partecipazione alle spese straordinarie, purché previamente concordate, sarà dalla sottoscrizione del presente ricorso, per il 35% a carico della madre e per il restante 65% a carico del padre secondo così come definite nel Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Bologna, siglato il 9 agosto 2017, sia in merito alla loro determinazione, sia in merito alle modalità e tempi della richiesta di rimborso. Poiché la signora in virtù del proprio rapporto di lavoro è titolare Pt_2
di una polizza sanitaria con estensione della garanzia anche ai figli, verranno considerate spese sanitarie straordinarie unicamente le spese non coperte da tale polizza e il signor si Parte_1 impegna a corrispondere alla signora il 65% della quota di premio riferibile all'estensione in Pt_2
pagina 2 di 3 polizza della garanzia ai figli che a titolo di esempio per l'anno è stata 2023 di euro 115,00; qualsiasi variazione e cessazione della copertura di tale polizza, se non sostituita da altra di tenore simile, anche eventualmente del signor , farà in modo che tutte le spese sanitarie per Parte_1
i figli dovranno essere considerate come straordinarie e quindi ripartite secondo la percentuale suddetta;
4 ) entrambi i genitori si impegnano a mantenere quali beneficiari dei fondi pensionistici in essere, i figli e;
qualsiasi modifica dovrà essere comunicata e concordata Persona_3 Persona_2
preventivamente da entrambi i genitori;
5) avendo il inoltre sottoscritto una polizza temporanea caso morte (TCM) della Parte_1 durata di anni 6 anni con capitale assicurato € 120.000 con indicazione dei seguenti beneficiari e , lo stesso si impegna a mantenere fermi i Parte_2 Persona_3 Persona_2
beneficiari; qualsiasi modifica dovrà essere comunicata e concordata preventivamente dai ricorrenti;
6) le parti, con e dalla sottoscrizione personale del ricorso, dichiarano di essere, come in effetti sono, entrambe economicamente autosufficienti e quindi nulla è dovuto l'uno all'altra a titolo di assegno divorzile ed esse parti vi rinunciano reciprocamente in modo espresso;
7) entrambi i coniugi dichiarano inoltre di avere regolato tutti i loro rapporti di natura personale e patrimoniale nessuno escluso e pertanto viene concordato che nulla è dovuto tra loro reciprocamente e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra per nessun titolo, ragione od eccezione, se non direttamente derivante dal contenuto della presente sentenza.
8) le spese del procedimento sono assunte al 65% dal e al 35% dalla Pt_1 Pt_2
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di BOLOGNA di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 16.10.2024
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE
Dott. Bruno Perla
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