CA
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 4593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4593 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona dei Magistrati:
D.ssa Maria Teresa Onorato Presidente
D.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere
Avv. Chiara Memoli Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5341/2018 R.G., riservata in decisione all'udienza in data 26 marzo 2025 e vertente:
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. NC Sequino e con questo elettivamente domiciliata presso lo studio in Giugliano in Campania alla Via San NC a Patria n.
134, giusta procura in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
AN di LI ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'amm.re p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Giannarini e dall'avv. Raffaele Agliata, e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio in Qualiano (NA) alla via Campana n.246, giusta procura in atti,
1 Corte di Appello di LI, 2^ sezione Laperuta Carmela contro e Controparte_2 altri. PARTE APPELLATA
E
( ) in persona del Controparte_3 P.IVA_2
legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. NC AI e dall'avv.
NN AI, e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio in Aversa alla Via S. D'Acquisto n. 100, giusta procura in atti,
PARTE APPELLATA
E
) in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_4 P.IVA_3
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Fiorito, e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio in LI alla via G. Doria n. 130, giusta procura in atti,
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di LI
Nord, n. 985/2018 del 5 aprile 2018, pubblicata in pari data, R.G. n. 10450/2014, ad oggetto: Responsabilità da cose in custodia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 27.11/2.12.2014, citava Parte_1
in giudizio il , in AN di LI, innanzi al Controparte_5
Tribunale di LI Nord, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1) ritenere e dichiarare la responsabilità del Controparte_5
sito in AN di LI alla Via Murelle n.30, in persona del suo amministratore p.t., nella produzione dell'infortunio occorso alla persona dell'istante; 2) condannare, per l'effetto, il convenuto al ristoro CP_5
delle lesioni tutte subite dalla persona dell'istante e quantificate, nella complessiva somma di € 19.401,65, oltre interessi e svalutazione monetaria dal dì dell'infortunio all'effettivo soddisfo;
3) vittoria di spese, diritti ed onorario
2 Corte di Appello di LI, 2^ sezione Laperuta Carmela contro e Controparte_2 altri. di giudizio con attribuzione al procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi, oltre Iva e Cpa e Spese Generali al
15%.”.
A sostegno della domanda assumeva che in data 23.04.2011, alle ore 14,30 circa, si trovava nell'ascensore condominiale del fabbricato sito in AN di LI alla Via Murelle n.30 e, nell'uscire dal vano, cadeva a terra a causa di un anomalo funzionamento dell'ascensore che non si fermava correttamente al piano indicato.
A seguito della caduta riportava lesioni personali ed al Pronto Soccorso dell'Ospedale Cardarelli di LI le veniva diagnosticata una “frattura dell'omero sinistro con paresi del nervo radiale”.
Provvedeva a far redigere perizia medica dal dott. per Persona_1
quantificare i postumi invalidanti, specificando di essersi sottoposta a numerose visite ambulatoriali e specialistiche, nonché a esami obiettivi generali, con notevole esborso di spese.
Evidenziava che la perizia medico-legale le aveva riconosciuto una percentuale di invalidità permanente del 9%, oltre gg. 40 di ITT, gg. 30 di ITP al 50% e gg
30 di ITP al 25%. Quantificava quindi il danno in complessivi € 19.401,65l utilizzando le tabelle di riferimento per la liquidazione del danno da compromissione dell'integrità psicofisica elaborate dal Tribunale di Milano.
Deduceva che, ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., la responsabilità del danno subito doveva porsi a carico esclusivo del , sul Controparte_6
quale gravava l'obbligo di custodia e di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dell'ascensore condominiale.
Il , pur avendo provveduto ad inoltrare la richiesta di risarcimento CP_5
alla Compagnia di Assicurazioni che garantiva il fabbricato per la responsabilità
3 Corte di Appello di LI, 2^ sezione contro e Parte_1 Controparte_2 altri. civile, non aveva risarcito il danno, così da costringere l'attrice ad adire l'autorità giudiziaria.
1.1 Si costituiva in giudizio il Condominio di Via Murelle 30 in AN di
LI contestando la pretesa attorea e chiedendo di chiamare in causa la società ed il proprio ente assicuratore, Controparte_3 Controparte_7
[...]
Il Tribunale, con ordinanze del 24 febbraio 2015 e dell'8 aprile 2015, autorizzava la chiamata in causa degli enti indicati e, per l'udienza in data
18.06.2015 si costituivano la e la società Controparte_8 Controparte_3
[...]
1.2 La soc. in persona del legale rapp.te p.t., eccepiva la Controparte_3
genericità della domanda così come promossa dall'istante.
Eccepiva la carenza di legittimazione passiva.
Nel merito sosteneva che l'eventuale sinistro era da inquadrare nell'ipotesi del caso fortuito, così da esonerare da ogni responsabilità.
Aggiungeva di aver proceduto alle verifiche sull'impianto in data 29.03.2011 ed in data 09.05.2011 e l'impianto non presentava alcuna anomalia, né
l'amministrazione Condominiale aveva segnalato malfunzionamenti, pertanto, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata sia in fatto che in diritto poiché si era trattato di mero infortunio e nessuna responsabilità poteva essere attribuita alla società chiamata in causa.
Chiedeva altresì, in caso di ritenuta fondatezza della domanda, anche parziale, di applicare le condizioni generali di polizza stipulate e, comunque, di provvedere in ottemperanza alla disposizione di cui all'art. 1227 c.c., comma primo (riduzione del risarcimento da commisurare alla gravità della colpa da attribuire alla parte attrice).
4 Corte di Appello di LI, 2^ sezione contro e Parte_1 Controparte_2 altri. 1.3 La soc Spa eccepiva la nullità dell'atto di citazione per CP_8
violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. (genericità della domanda).
Nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea (in relazione a tutte le voci di danno invocate) in quanto infondata sia in fatto che in diritto.
Eccepiva l'infondatezza della domanda di manleva formulata dal . CP_5
1.4 Veniva espletata la prova orale e raccolto il deferito interrogatorio formale alla parte attrice. Veniva incaricato CTU per la quantificazione dei danni presuntivamente subiti dall'attrice.
All'udienza del 18.12.2017 la causa veniva riservata in decisione previa concessione alle parti dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Con la sentenza n. 985/2018 il Tribunale di LI Nord ha così disposto:
1) rigetta la domanda proposta da parte attrice;
2) dichiara assorbite nel rigetto che precede le domande di garanzia e manleva proposte dal convenuto
nei confronti dei chiamati in causa, e CP_5 Controparte_3
3) condanna l'attrice, , al pagamento, Controparte_9 Parte_1
in favore di parte convenuta, di Controparte_10
LI, in persona dell'Amministratore p.t., delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), di cui euro
250,00 (duecentocinquanta/00) per spese, ed euro 2.750,00
(duemilasettecentocinquanta/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti per la medesima parte convenuta, Avv.ti Giannarini Paolo e Agliata Raffaele, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c.; 4) condanna l'attrice, , altresì al Parte_1
pagamento, in favore di parte chiamata in causa, in Controparte_3
persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite per il presente giudizio,
5 Corte di Appello di LI, 2^ sezione contro e Parte_1 Controparte_2 altri. che si liquidano in complessivi euro 2.750,00 (duemilasettecentocinquanta/00) per compensi professionali, in assenza di spese vive documentate, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti per la medesima parte chiamata in causa, Avv.ti AI NC e AI NN, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c.; 5) condanna l'attrice, Parte_1
, altresì al pagamento, in favore di parte chiamata in causa,
[...] [...]
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite per il CP_9
presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.750,00
(duemilasettecentocinquanta/00) per compensi professionali, in assenza di spese vive documentate, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
6) ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del C.T.U., in base al decreto di liquidazione del 22 giugno 2017, pone le spese di C.T.U., nei rapporti interni tra le parti, interamente a carico di parte attrice, con il conseguente diritto delle altre parti di ripetere dalla prima quanto già pagato o quanto sarà eventualmente pagato al C.T.U. in virtù del predetto decreto di liquidazione.
2.1. Il Giudice di primo grado, in via pregiudiziale, ha respinto l'eccezione di nullità della citazione per genericità degli elementi di cui agli artt. 163, comma
3, nn. 3) e 4) e per incertezza sul petitum e sulla causa petendi, ritenendone l'infondatezza.
Ancora in via pregiudiziale ha respinto l'eccezione di improcedibilità della domanda avanzata dal convenuto e dalla chiamata in causa CP_2 [...]
per l'omesso esperimento del tentativo di mediazione Controparte_3
obbligatoria, in quanto l'oggetto della causa non era compreso nell'elenco delle controversie tassativamente indicate dall'art. 5, comma 1bis, D.Lgs. 28/2010.
6 Corte di Appello di LI, 2^ sezione contro e Parte_1 Controparte_2 altri. Ha ritenuto poi infondata la domanda di parte attrice poiché ha ricondotto i danni patiti dalla medesima alla sua condotta ritenuta gravemente negligente, così da escludere la responsabilità del convenuto . CP_5
In effetti il Giudice ha inquadrato il comportamento tenuto dall'attrice nella disciplina ex art. 1227 c.c., comma I° ritenendolo di natura colposa così come emerso dalla ricostruzione del fatto descritta dai testimoni, escussi all'udienza del 21 marzo 2016, i quali hanno riferito che l'ascensore, luogo del sinistro, si presentava adeguatamente illuminato con luce artificiale ed era necessario, per uscire dalla cabina, aprire manualmente prima le porte interne di chiusura, e poi la porta di ferro. Tale operazione compiuta dall'attrice, come dichiarato dalla figlia, non poteva essere ritenuta, per l'intrinseca complessità, di natura immediata ed istintiva.
3. ha proposto appello con un unico articolato motivo: Parte_1
infondatezza, erroneità, contraddittorietà ed illogicità della sentenza e falsa applicazione della legge.
Ha così concluso: Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, così provvedere: 1) in via preliminare, sospendere l'esecutività della sentenza impugnata, stante nel caso di specie, il palese fumus bonis iuris ed il periculum in mora, rappresentati dalla possibilità di un'esecuzione fondata su una sentenza ingiusta e illegittima;
2) dichiarare l'esclusiva responsabilità del , in Controparte_5
persona dell'amministratore p.t., nella produzione del sinistro per cui è causa ex art.2051 cc ovvero, in subordine, ai sensi dell'art.2043 cc.; 3) condannare, per l'effetto, il convenuto , ex art. 2051 c.c., al ristoro delle lesioni CP_5
tutte subite dalla persona dell'istante e quantificate dal CTU nella complessiva somma di € 13.496,01 (tredicimilaquattrocentonovantasei/01), oltre interessi e
7 Corte di Appello di LI, 2^ sezione contro e Parte_1 Controparte_2 altri. rivalutazione monetaria dal dì dell'infortunio all'effettivo soddisfo;
4) in via gradata, condannare la compagnia di , già Controparte_11
, in persona del legale rapp.te p.t., al ristoro integrale delle Controparte_12
lesioni subite dalla sig.ra in conseguenza del sinistro occorso Parte_1
in data 23.04.2011, quantificate dal CTU in € 13.496,01
(tredicimilaquattrocentonovantasei/01) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, ed oltre al rimborso delle spese di lite con attribuzione al procuratore anticipatario. 5) in via ancor più gradata, condannare la Società in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3
al ristoro integrale delle lesioni subite dalla sig.ra in Parte_1
conseguenza del sinistro occorso in data 23.04.2011, quantificate dal CTU in €
13.496,01 (tredicimilaquattrocentonovantasei/01), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, ed oltre al rimborso delle spese di lite con attribuzione al procuratore anticipatario;
6) condannare, altresì, le parti soccombenti, al pagamento integrale delle spese del primo giudizio di secondo grado in favore dell'attore, come da DM 55/2014, in complessivi euro
5.385,00 (cinquemilatrecentottantacinque/00), di cui euro 250,00
(duecentocinquanta/00) per spese vive, € 300,00 per acconto CTU, euro
4835,00 (duemilasettecentocinquanta/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se 28 dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dell'attore, Avv.to
NC Sequino, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c.; 7) condannare, altresì, le parti soccombenti, al pagamento integrale delle spese del presente giudizio di secondo grado in favore della sig.ra , Parte_1
determinate in applicazione dei parametri ministeriali di cui al DM 55/2014, oltre Iva e Cpa e Spese Generali.
8 Corte di Appello di LI, 2^ sezione contro e Parte_1 Controparte_2 altri. 4. Si è costituito il in AN di LI che, ha Controparte_5
eccepito, in via preliminare, la tardività dell'appello ex art. 325 c.p.c. perché
l'appellante, a suo dire, ha ricevuto, a mezzo pec, la notifica della sentenza in data 06.04.2018, effettuata ad istanza dell'avv. NC AI per la società
così da determinare il decorrere del termine ex art.325 Controparte_3
c.p.c..
Ha poi eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c..
Nel merito ha eccepito l'infondatezza del gravame e ne ha chiesto il rigetto.
Ha così concluso: “- rigettare l'atto di appello perché irricevibile, tardivo, inammissibile ed infondato, confermando le statuizioni della sentenza di primo grado;
- dichiarare in ogni caso la domanda attorea nulla e comunque inammissibile improcedibile, improponibile infondata e comunque non provata;
- dichiarare la responsabilità e/o corresponsabilità della parte attrice ai sensi dell'art.1227 c.c.; - in subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare direttamente la e/o la Controparte_3 [...]
ciascuna per le causali esposte, a risarcire la parte attrice Controparte_13
ovvero a tenere indenne e manlevato il convenuto condominio di tutti gli effetti pregiudizievoli connessi alla domanda attorea;
- condannare la
[...]
ad indennizzare il convenuto condominio delle spese, diritti Controparte_13
ed onorari di giudizio ex artt.1917 e 1932 c. nonché condannare la
[...]
anche ai sensi dell'art.96 c.p.c. in considerazione della Controparte_13
palese temerarietà dell'avversa resistenza ed eccezioni di prescrizioni e decadenze. Con vittoria di spese diritti ed onorario del giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari.”.
9 Corte di Appello di LI, 2^ sezione contro e Parte_1 Controparte_2 altri. 4.1 Si è costituita la società che ha preliminarmente Controparte_3
eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione del principio di specificità dei motivi di appello.
Nel merito ha ribadito che la domanda attorea è rimasta sfornita di prova e l'eventuale sinistro era da inquadrare nell'ipotesi del caso fortuito, così da esonerare da ogni responsabilità. Ha nuovamente precisato che l'ascensore del condominio “Via Murelle n. 30” in AN di LI è dotato di un sistema tale che non consente l'apertura delle porte sia interne che esterne se non con il perfetto raggiungimento del piano, grazie ai meccanismi ed ai dispositivi di sicurezza relativi al funzionamento dell'impianto, evidenziando che dai controlli effettuati in data 29.3.2011 (prima del sinistro) ed in data 9.5.2011 (dopo il sinistro) non venivano evidenziate anomalie nel funzionamento dell'impianto.
Ha così concluso: A) dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità dell'atto di appello per le ragioni esposte al capo 1) della presente comparsa di costituzione e di risposta in appello;
B) Rigettare l'appello proposto in quanto improponibile, inammissibile ed improcedibile, per i motivi suesposti;
C)
Confermare totalmente la sentenza n. 985/2018 emessa dal Tribunale di LI
Nord – nella persona del Dott. Rosario Canciello, relativa al giudizio recante
n. rg. 10450/2018, per i motivi tutti di cui alla presente comparsa. D) Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio da attribuirsi in favore dei
Sottoscritti Procuratori anticipatari.
Con la comparsa conclusionale di replica i procuratori della società
[...]
hanno eccepito la tardività dell'appello ex art. 325 c.p.c. perché Parte_2
il legale della società appellata avrebbe notificato la sentenza, a mezzo pec al procuratore dell'appellante, in data 06.04.2018. Hanno depositato la documentazione in atti ma non si evince il deposito della certificazione attestante la consegna e l'accettazione della notifica.
10 Corte di Appello di LI, 2^ sezione contro e Parte_1 Controparte_2 altri. 4.2 Si è costituita la società che, preliminarmente, ha Controparte_8
eccepito l'improponibilità, l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello ex art. 342 ed art. 348 bis c.p.c..
Nel merito ha eccepito l'infondatezza del gravame e ne ha chiesto il rigetto.
Ha così concluso: a) In via preliminare, rigettare l'appello proposto in quanto improponibile, improcedibile, inammissibile ed infondato con conferma integrale della sentenza di primo grado qui impugnata. b) In via subordinata, rigettare la domanda di manleva formulata dal Controparte_10
sito in AN di LI (NA). c) Condannare l'appellante o chi di dovere al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'esponente.
Con la comparsa conclusionale ha eccepito la tardività dell'appello ex art. 325
c.p.c. perché il legale della società avrebbe notificato la Parte_3
sentenza, a mezzo pec al procuratore dell'appellante, in data 06.04.2018.
5. E' stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e non è stata svolta ulteriore attività istruttoria;
all'udienza in data 26 marzo 2025, con provvedimento del 7 aprile 2025, la causa è stata assegnata a sentenza con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
6. Preliminarmente occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente e correttamente notificata alle parti.
Al riguardo, dall'esame degli atti, risulta che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 5 aprile 2018; b) la sentenza risulta non notificata alla parte appellante;
c) l'atto d'appello è stato notificato alle controparti in data 5 novembre 2018.
Risulta che è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 c.p.c., tenuto conto anche del periodo di sospensione dei termini processuali.
7. QUESTIONI PRELIMINARI
11 Corte di Appello di LI, 2^ sezione Laperuta contro e Pt_1 Controparte_2 altri. 7.1 L'eccezione di tardività dell'appello ex art. 325 c.p.c. si fonda sul fatto che il legale della società appellata avrebbe notificato la Controparte_3
sentenza, a mezzo pec al procuratore dell'appellante, in data 06.04.2018.
Tale eccezione è stata formulata dal all'atto della costituzione e per CP_5
documentarla ha prodotto semplicemente la stampa dell'invio telematico indicante la notifica della sentenza indirizzata a tutte le parti costituite, ivi compresa l'originaria attrice. La società e la società Controparte_3
in comparsa di costituzione, nulla hanno riferito in Controparte_8
relazione alla tardività dell'appello asseritamente notificato oltre il termine breve previsto dall'art. 325 c.p.c..
I legali della società che assumono di aver proceduto alla Controparte_3
notifica della sentenza in data 6.4.2018, non hanno fornito la prova di tale notifica regolare limitandosi a depositare:
Si ritiene pertanto fondato quanto affermato dall'appellante che ha dichiarato in comparsa conclusionale: “Quanto all'eccezione di tardività, si osserva semplicemente che la sentenza in questione non è stata mai notificata all'odierna appellante dal difensore della Avv.ti Controparte_3
12 Corte di Appello di LI, 2^ sezione contro e Parte_1 Controparte_2 altri. NC ed NN AI per il decorso dei termini brevi di impugnazione, come erroneamente ritenuto dal e pertanto l'appello proposto nei CP_5
sei mesi dalla pubblicazione è senz'altro tempestivo.”.
In conclusionale di replica del 27 maggio 2025 ha poi aggiunto quanto segue:
“… i documenti allegati non costituiscono affatto la prova dell'avvenuta notifica
a mezzo PEC in forma idonea ex L. 53/1994, difettando la relata di notifica,
l'attestazione di conformità e, soprattutto, le ricevute eml di accettazione e consegna della PEC allo scrivente difensore (ovviamente in quanto inesistenti).
Non è stata dimostrata (in quanto mai avvenuta) né la ricezione né l'apertura da parte dell'appellante o del suo difensore…”.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16189/2023, ha enunciato il seguente principio di diritto in materia di notificazione a mezzo pec: “in tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dalla L. N. 53 del 1994, artt.
3-bis, comma 3 e 9, nonchè dell'art. 19-bis delle “specifiche tecniche” date con provvedimento 16 aprile
2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia - che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file
“datiAtto.xml” -, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale (arg. Ex art. 11 della stessa L. N. 53 del 1994), determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'art.
3-bis legge cit. (nel qual caso
l'avvocato fornisce prova della notificazione estraendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi del decreto
13 Corte di Appello di LI, 2^ sezione Laperuta contro e Pt_1 Controparte_2 altri. legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, comma 1: L. N. 53 del 1994, art.
9, commi 1-bis e 1-ter), la nullità della notificazione: atteso, per un verso, che soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso
l'apertura del file, di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione che,
a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma la diversa funzione di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario per consentirgli di esercitare appieno il diritto di difesa e al contraddittorio;
e considerato, per altro verso, che tale dimostrazione non è invece consentita ove il deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in diverso formato (ad es. in formato PDF), salvo che, in tale ipotesi, la prova della tempestiva consegna sia desumibile ed in concreto desunta aliunde, sulla base delle circostanze emerse nella fattispecie concreta, nel qual caso la nullità è sanata per convalidazione oggettiva, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.”.
Nel caso di specie non risultano prodotte le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notifica della sentenza a mezzo pec in data 6.4.2018, né può desumersi da altre circostanze che tale notifica sia avvenuta.
7.2 Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., avanzata dalle parti appellate:
L'appello in esame è regolato dal nuovo regime delineato dagli artt. 342, 345,
348 bis, 348 ter, 383, 434, 436 bis, 447 bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n.
134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012, applicabile ai giudizi di appello
14 Corte di Appello di LI, 2^ sezione contro e Parte_1 Controparte_2 altri. instaurati con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come nel caso in esame.
Per effetto delle modifiche indicate nell'atto di appello bisogna indicare le parti del provvedimento impugnato che si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 27199/2017), hanno stabilito che l'impugnazione deve contenere l'individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza, oggetto di gravame, e delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Nel caso di specie l'appello deve essere dichiarato ammissibile poiché la parte appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che ha inteso censurare e le ragioni per le quali ha ritenuto di non condividere l'assunto del primo giudice.
Le parti appellate hanno quindi avuto modo di difendersi compiutamente ed infatti hanno affrontato criticamente le questioni formulate dall'appellante.
7.3 E' ora possibile accedere al merito.
8. Con l'unico motivo (infondatezza, erroneità, contraddittorietà ed illogicità della sentenza e falsa applicazione della legge) la parte appellante ha sostenuto che la sentenza di primo grado è infondata, errata, immotivata, contraddittoria, illogica perché il Giudice di primo grado, dopo aver accertato la sussistenza del nesso di causalità tra evento e danno, sarebbe caduto in errore per aver imputato alla parte attrice l'esclusiva responsabilità dell'evento in quanto non avrebbe adoperato la dovuta diligenza,
In altre parole la parte appellante ha sostenuto di aver assolto all'onere di dimostrare il nesso di causalità tra l'evento ed il danno, incombeva pertanto sul
, quale custode dell'impianto ascensore, provare il caso fortuito. CP_5
15 Corte di Appello di LI, 2^ sezione contro e Parte_1 Controparte_2 altri. Tale riflessione non persuade in quanto, pur basata sull'affermazione di un principio di diritto altrimenti corretto, non si misura adeguatamente con la motivazione del Tribunale che il Collegio condivide, secondo la quale l'attrice non avrebbe assolto all'onere, gravante a suo carico, di provare il nesso di causalità tra l'evento ed il danno.
Per aversi la responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il danno e il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, mentre il custode deve provare il caso fortuito per liberarsi dalla responsabilità. La Corte di Cassazione
a sezioni unite con l'ordinanza n. 20943/2022 ha ribadito che: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.”.
Nel paradigma della prova a carico dell'attore c'è la relazione di custodia tra il soggetto chiamato a rispondere del danno e la cosa che lo avrebbe provocato nonché la dimostrazione che a causarlo sia stata proprio la cosa.
Chi entra in contatto con la cosa custodita è gravato dal dovere di cautela in virtù del principio di solidarietà dettato dall'art. 2 Cost., per cui anche la condotta incauta del medesimo utente del bene interferisce sulla causa.
La Cassazione, con l'ordinanza n. 16034/2023, nel richiamare la sentenza del sezioni unite n. 20943/2022, ha evidenziato e ribadito che - punto d) - "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la
16 Corte di Appello di LI, 2^ sezione Laperuta contro e Pt_1 Controparte_2 altri. condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese
e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale"; 4) i principi appena evocati sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito) - quanto in negativo
(l'impredicabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e
l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente); 4.1) nel confermare tali principi, in ossequio all'insegnamento delle Sezioni Unite, mette peraltro conto di precisare, sul piano della struttura della fattispecie (non su quello degli effetti, che risultano ormai definitivamente scolpiti dal massimo organo della
17 Corte di Appello di LI, 2^ sezione Laperuta contro e Pt_1 Controparte_2 altri. nomofilachia), che il caso fortuito appartiene morfologicamente alla categoria dei fatti giuridici naturali e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo (dolo
o colpa) in capo al custode; mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come fatti umani caratterizzati dalla colpa (art. 1227
c.c., comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente
(sull'ammissibilità del concorso tra causa umana e causa naturale, sotto il profilo della sola causalità giuridica, cfr. Cass. 16/10/2007, n. 21619; Cass.
21/07/2011, n. 15991), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode;
di tal che, l'equiparazione fortuito-fatto umano può avvenire esclusivamente sul piano degli effetti, e non della relativa morfologia, volta che la riconducibilità dell'evento alla res, sul piano causale, non è naturalisticamente esclusa dal fatto umano (in assenza della cosa, non si sarebbe verificato il danno), bensì giuridicamente ricondotta al principio di cui all'art. 41 c.p., volta che quegli stessi comportamenti umani si pongano in termini di "cause sopravvenute che escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento" (art. 41 c.p., comma 2), in tal modo degradando il ruolo della res in custodia a mera occasione del danno; 4.1.1) in questi termini, va così ripetuto e precisato che sia il fatto naturale (fortuito) che la condotta umana (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della
(impropriamente definita) "interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio penalistico che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale
(erroneamente confusa, talvolta, con la causalità naturale) senza peraltro cancellarne l'efficienza naturalistica;
e ciò tanto nell'ipotesi di efficacia
18 Corte di Appello di LI, 2^ sezione Laperuta Carmela contro e Controparte_2 altri. causale assorbente, quanto di causalità concorrente (sia del fortuito, sia delle condotte umane) poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res, il danno non si sarebbe verificato”.
A pag. 9 dell'atto di appello, nel prospettare l'ipotesi di riforma della sentenza, viene affermato: La Suprema Corte, con la recente sentenza 18.02.2014 n. 3793, ha confermato di aderire alla concezione oggettivistica della responsabilità del custode, affermando che l'ente proprietario di un bene si presume responsabile, ex art. 2051 c.c., dei sinistri causati dallo stesso e dalle sue pertinenze, salvo che provi il caso fortuito. Tale presunzione di responsabilità è stata chiarita dai citati provvedimenti della Corte di Cassazione, anche a sezioni unite;
in particolare è stato evidenziato che la presunzione riguarda l'elemento soggettivo della colpa a carico del custode, la cui dimostrazione non è necessaria, ma occorre che l'indagine sulla fattispecie specifica sia improntata ai principi sopra indicati, non potendo parte appellante ritenere che la vittoria nella lite possa dipendere dal fatto che controparte avrebbe fallito la prova a suo carico del caso fortuito senza contrastare l'argomento per cui a costituirlo ben può essere la sua stessa condotta.
In casi di cadute dovute a dislivelli dell'ascensore deve essere valutata la condotta dell'utente, la visibilità del dislivello, le condizioni di illuminazione e la presenza di una doppia porta, tutti fattori che possono contribuire a configurare il caso fortuito e così escludere la responsabilità del custode (il
) se la situazione di pericolo, ove sussistente, poteva essere superata CP_2
con l'opportuna cautela.
Nel caso di specie la parte attrice ha dichiarato che era la prima volta che entrava nel condominio ed utilizzava l'ascensore, di conseguenza avrebbe dovuto diligentemente orientarsi in un ambiente a lei sconosciuto. All'udienza del 21 marzo 2016, allorchè ha reso l'interrogatorio formale, ha riferito che il Pt_1
19 Corte di Appello di LI, 2^ sezione Laperuta contro e Pt_1 Controparte_2 altri. vano ascensore era illuminato con luce artificiale e luci di emergenza, che era la prima volta che entrava nel condominio servito dall'ascensore, che non aveva visto il dislivello. I testi escussi alla medesima udienza, la figlia e la cognata, hanno riferito che l'ascensore era dotato di due porte, una esterna ed una interna, in particolare la figlia, , ha dichiarato che “Da quello che Testimone_1
ricordo, mia mamma fu la prima ad uscire dall'ascensore; vidi il gradino che si era creato all'uscita dell'ascensore solo dopo che mia madre cadde… omissis…Ricordo che l'ascensore era dotata di due aperture: c'erano due ante all'interno che si aprivano verso l'interno del vano ascensore e c'era poi una porta di ferro esterna.”.
Null'altro hanno aggiunto nella descrizione dei luoghi e delle modalità del sinistro. Invero nulla è stato riferito in relazione all'altezza del dislivello tenuto conto che l'ascensore presentava comunque due aperture per l'accesso: le ante verso l'interno e la porta di ferro all'esterno, circostanze questa che comunque avrebbe dovuto ispirare una condotta adeguata all'ambiente nuovo con il quale la parte ha interagito. Nessuna disfunzione dell'impianto è stata segnalata né riscontrata dopo le denunce dell'amministratore alla società incaricata della manutenzione. Neppure le testimoni escusse hanno riferito di sbalzi di tensione, di arresti improvvisi della cabina, di eventi eccentrici rispetto al funzionamento ordinario dell'impianto. È anzi rilevante il fatto che neppure loro hanno riferito della presenza di anomalie, se non dopo la caduta dell'attrice, limitandosi tuttavia a parlarne come di un “gradino” senza migliore specificazione quanto ad altezza e direzione, se era eventualmente necessario salirlo o scenderlo, né quale movimento del piede abbia fatto l'attrice e come si sia sbilanciata prima di cadere.
Resta poi il fatto che il paradigma attoreo per cui condizioni di scarsa illuminazione avrebbero contribuito a causare il danno è smentito dalla
20 Corte di Appello di LI, 2^ sezione Laperuta Carmela contro e Controparte_2 altri. dimostrazione dell'illuminazione della cabina e dall'orario diurno in cui si è verificato l'evento.
Il motivo di appello appare quindi infondato e va rigettato.
9. In considerazione dei contrasti giurisprudenziali, quanto meno fino all'intervento della Cassazione a sezioni unite nel 2022 che ha dettato i principi informatori in materia, tenuto conto dell'epoca dei fatti (2011 citazione in giudizio nel 2014), tenuto conto, altresì, che le questioni preliminari formulate dalle parti appellate sono state tutte rigettate per palese infondatezza, si ritiene opportuno compensare le spese del grado di giudizio tra le parti costituite.
10. La parte appellante in quanto soccombente è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
La Corte d'appello di LI, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da: contro la sentenza n. Parte_1
985/2018 del Tribunale di LI Nord così definitivamente provvede:
- Rigetta l'appello;
- Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio,
- Dà atto che la parte appellante in quanto soccombenti è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in LI il 9 luglio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Chiara Memoli D.ssa Maria Teresa Onorato
21 Corte di Appello di LI, 2^ sezione Laperuta Carmela contro e Controparte_2 altri.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona dei Magistrati:
D.ssa Maria Teresa Onorato Presidente
D.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere
Avv. Chiara Memoli Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5341/2018 R.G., riservata in decisione all'udienza in data 26 marzo 2025 e vertente:
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. NC Sequino e con questo elettivamente domiciliata presso lo studio in Giugliano in Campania alla Via San NC a Patria n.
134, giusta procura in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
AN di LI ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'amm.re p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Giannarini e dall'avv. Raffaele Agliata, e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio in Qualiano (NA) alla via Campana n.246, giusta procura in atti,
1 Corte di Appello di LI, 2^ sezione Laperuta Carmela contro e Controparte_2 altri. PARTE APPELLATA
E
( ) in persona del Controparte_3 P.IVA_2
legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. NC AI e dall'avv.
NN AI, e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio in Aversa alla Via S. D'Acquisto n. 100, giusta procura in atti,
PARTE APPELLATA
E
) in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_4 P.IVA_3
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Fiorito, e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio in LI alla via G. Doria n. 130, giusta procura in atti,
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di LI
Nord, n. 985/2018 del 5 aprile 2018, pubblicata in pari data, R.G. n. 10450/2014, ad oggetto: Responsabilità da cose in custodia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 27.11/2.12.2014, citava Parte_1
in giudizio il , in AN di LI, innanzi al Controparte_5
Tribunale di LI Nord, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1) ritenere e dichiarare la responsabilità del Controparte_5
sito in AN di LI alla Via Murelle n.30, in persona del suo amministratore p.t., nella produzione dell'infortunio occorso alla persona dell'istante; 2) condannare, per l'effetto, il convenuto al ristoro CP_5
delle lesioni tutte subite dalla persona dell'istante e quantificate, nella complessiva somma di € 19.401,65, oltre interessi e svalutazione monetaria dal dì dell'infortunio all'effettivo soddisfo;
3) vittoria di spese, diritti ed onorario
2 Corte di Appello di LI, 2^ sezione Laperuta Carmela contro e Controparte_2 altri. di giudizio con attribuzione al procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi, oltre Iva e Cpa e Spese Generali al
15%.”.
A sostegno della domanda assumeva che in data 23.04.2011, alle ore 14,30 circa, si trovava nell'ascensore condominiale del fabbricato sito in AN di LI alla Via Murelle n.30 e, nell'uscire dal vano, cadeva a terra a causa di un anomalo funzionamento dell'ascensore che non si fermava correttamente al piano indicato.
A seguito della caduta riportava lesioni personali ed al Pronto Soccorso dell'Ospedale Cardarelli di LI le veniva diagnosticata una “frattura dell'omero sinistro con paresi del nervo radiale”.
Provvedeva a far redigere perizia medica dal dott. per Persona_1
quantificare i postumi invalidanti, specificando di essersi sottoposta a numerose visite ambulatoriali e specialistiche, nonché a esami obiettivi generali, con notevole esborso di spese.
Evidenziava che la perizia medico-legale le aveva riconosciuto una percentuale di invalidità permanente del 9%, oltre gg. 40 di ITT, gg. 30 di ITP al 50% e gg
30 di ITP al 25%. Quantificava quindi il danno in complessivi € 19.401,65l utilizzando le tabelle di riferimento per la liquidazione del danno da compromissione dell'integrità psicofisica elaborate dal Tribunale di Milano.
Deduceva che, ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., la responsabilità del danno subito doveva porsi a carico esclusivo del , sul Controparte_6
quale gravava l'obbligo di custodia e di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dell'ascensore condominiale.
Il , pur avendo provveduto ad inoltrare la richiesta di risarcimento CP_5
alla Compagnia di Assicurazioni che garantiva il fabbricato per la responsabilità
3 Corte di Appello di LI, 2^ sezione contro e Parte_1 Controparte_2 altri. civile, non aveva risarcito il danno, così da costringere l'attrice ad adire l'autorità giudiziaria.
1.1 Si costituiva in giudizio il Condominio di Via Murelle 30 in AN di
LI contestando la pretesa attorea e chiedendo di chiamare in causa la società ed il proprio ente assicuratore, Controparte_3 Controparte_7
[...]
Il Tribunale, con ordinanze del 24 febbraio 2015 e dell'8 aprile 2015, autorizzava la chiamata in causa degli enti indicati e, per l'udienza in data
18.06.2015 si costituivano la e la società Controparte_8 Controparte_3
[...]
1.2 La soc. in persona del legale rapp.te p.t., eccepiva la Controparte_3
genericità della domanda così come promossa dall'istante.
Eccepiva la carenza di legittimazione passiva.
Nel merito sosteneva che l'eventuale sinistro era da inquadrare nell'ipotesi del caso fortuito, così da esonerare da ogni responsabilità.
Aggiungeva di aver proceduto alle verifiche sull'impianto in data 29.03.2011 ed in data 09.05.2011 e l'impianto non presentava alcuna anomalia, né
l'amministrazione Condominiale aveva segnalato malfunzionamenti, pertanto, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata sia in fatto che in diritto poiché si era trattato di mero infortunio e nessuna responsabilità poteva essere attribuita alla società chiamata in causa.
Chiedeva altresì, in caso di ritenuta fondatezza della domanda, anche parziale, di applicare le condizioni generali di polizza stipulate e, comunque, di provvedere in ottemperanza alla disposizione di cui all'art. 1227 c.c., comma primo (riduzione del risarcimento da commisurare alla gravità della colpa da attribuire alla parte attrice).
4 Corte di Appello di LI, 2^ sezione contro e Parte_1 Controparte_2 altri. 1.3 La soc Spa eccepiva la nullità dell'atto di citazione per CP_8
violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. (genericità della domanda).
Nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea (in relazione a tutte le voci di danno invocate) in quanto infondata sia in fatto che in diritto.
Eccepiva l'infondatezza della domanda di manleva formulata dal . CP_5
1.4 Veniva espletata la prova orale e raccolto il deferito interrogatorio formale alla parte attrice. Veniva incaricato CTU per la quantificazione dei danni presuntivamente subiti dall'attrice.
All'udienza del 18.12.2017 la causa veniva riservata in decisione previa concessione alle parti dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Con la sentenza n. 985/2018 il Tribunale di LI Nord ha così disposto:
1) rigetta la domanda proposta da parte attrice;
2) dichiara assorbite nel rigetto che precede le domande di garanzia e manleva proposte dal convenuto
nei confronti dei chiamati in causa, e CP_5 Controparte_3
3) condanna l'attrice, , al pagamento, Controparte_9 Parte_1
in favore di parte convenuta, di Controparte_10
LI, in persona dell'Amministratore p.t., delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), di cui euro
250,00 (duecentocinquanta/00) per spese, ed euro 2.750,00
(duemilasettecentocinquanta/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti per la medesima parte convenuta, Avv.ti Giannarini Paolo e Agliata Raffaele, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c.; 4) condanna l'attrice, , altresì al Parte_1
pagamento, in favore di parte chiamata in causa, in Controparte_3
persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite per il presente giudizio,
5 Corte di Appello di LI, 2^ sezione contro e Parte_1 Controparte_2 altri. che si liquidano in complessivi euro 2.750,00 (duemilasettecentocinquanta/00) per compensi professionali, in assenza di spese vive documentate, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti per la medesima parte chiamata in causa, Avv.ti AI NC e AI NN, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c.; 5) condanna l'attrice, Parte_1
, altresì al pagamento, in favore di parte chiamata in causa,
[...] [...]
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite per il CP_9
presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.750,00
(duemilasettecentocinquanta/00) per compensi professionali, in assenza di spese vive documentate, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
6) ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del C.T.U., in base al decreto di liquidazione del 22 giugno 2017, pone le spese di C.T.U., nei rapporti interni tra le parti, interamente a carico di parte attrice, con il conseguente diritto delle altre parti di ripetere dalla prima quanto già pagato o quanto sarà eventualmente pagato al C.T.U. in virtù del predetto decreto di liquidazione.
2.1. Il Giudice di primo grado, in via pregiudiziale, ha respinto l'eccezione di nullità della citazione per genericità degli elementi di cui agli artt. 163, comma
3, nn. 3) e 4) e per incertezza sul petitum e sulla causa petendi, ritenendone l'infondatezza.
Ancora in via pregiudiziale ha respinto l'eccezione di improcedibilità della domanda avanzata dal convenuto e dalla chiamata in causa CP_2 [...]
per l'omesso esperimento del tentativo di mediazione Controparte_3
obbligatoria, in quanto l'oggetto della causa non era compreso nell'elenco delle controversie tassativamente indicate dall'art. 5, comma 1bis, D.Lgs. 28/2010.
6 Corte di Appello di LI, 2^ sezione contro e Parte_1 Controparte_2 altri. Ha ritenuto poi infondata la domanda di parte attrice poiché ha ricondotto i danni patiti dalla medesima alla sua condotta ritenuta gravemente negligente, così da escludere la responsabilità del convenuto . CP_5
In effetti il Giudice ha inquadrato il comportamento tenuto dall'attrice nella disciplina ex art. 1227 c.c., comma I° ritenendolo di natura colposa così come emerso dalla ricostruzione del fatto descritta dai testimoni, escussi all'udienza del 21 marzo 2016, i quali hanno riferito che l'ascensore, luogo del sinistro, si presentava adeguatamente illuminato con luce artificiale ed era necessario, per uscire dalla cabina, aprire manualmente prima le porte interne di chiusura, e poi la porta di ferro. Tale operazione compiuta dall'attrice, come dichiarato dalla figlia, non poteva essere ritenuta, per l'intrinseca complessità, di natura immediata ed istintiva.
3. ha proposto appello con un unico articolato motivo: Parte_1
infondatezza, erroneità, contraddittorietà ed illogicità della sentenza e falsa applicazione della legge.
Ha così concluso: Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, così provvedere: 1) in via preliminare, sospendere l'esecutività della sentenza impugnata, stante nel caso di specie, il palese fumus bonis iuris ed il periculum in mora, rappresentati dalla possibilità di un'esecuzione fondata su una sentenza ingiusta e illegittima;
2) dichiarare l'esclusiva responsabilità del , in Controparte_5
persona dell'amministratore p.t., nella produzione del sinistro per cui è causa ex art.2051 cc ovvero, in subordine, ai sensi dell'art.2043 cc.; 3) condannare, per l'effetto, il convenuto , ex art. 2051 c.c., al ristoro delle lesioni CP_5
tutte subite dalla persona dell'istante e quantificate dal CTU nella complessiva somma di € 13.496,01 (tredicimilaquattrocentonovantasei/01), oltre interessi e
7 Corte di Appello di LI, 2^ sezione contro e Parte_1 Controparte_2 altri. rivalutazione monetaria dal dì dell'infortunio all'effettivo soddisfo;
4) in via gradata, condannare la compagnia di , già Controparte_11
, in persona del legale rapp.te p.t., al ristoro integrale delle Controparte_12
lesioni subite dalla sig.ra in conseguenza del sinistro occorso Parte_1
in data 23.04.2011, quantificate dal CTU in € 13.496,01
(tredicimilaquattrocentonovantasei/01) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, ed oltre al rimborso delle spese di lite con attribuzione al procuratore anticipatario. 5) in via ancor più gradata, condannare la Società in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3
al ristoro integrale delle lesioni subite dalla sig.ra in Parte_1
conseguenza del sinistro occorso in data 23.04.2011, quantificate dal CTU in €
13.496,01 (tredicimilaquattrocentonovantasei/01), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, ed oltre al rimborso delle spese di lite con attribuzione al procuratore anticipatario;
6) condannare, altresì, le parti soccombenti, al pagamento integrale delle spese del primo giudizio di secondo grado in favore dell'attore, come da DM 55/2014, in complessivi euro
5.385,00 (cinquemilatrecentottantacinque/00), di cui euro 250,00
(duecentocinquanta/00) per spese vive, € 300,00 per acconto CTU, euro
4835,00 (duemilasettecentocinquanta/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se 28 dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dell'attore, Avv.to
NC Sequino, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c.; 7) condannare, altresì, le parti soccombenti, al pagamento integrale delle spese del presente giudizio di secondo grado in favore della sig.ra , Parte_1
determinate in applicazione dei parametri ministeriali di cui al DM 55/2014, oltre Iva e Cpa e Spese Generali.
8 Corte di Appello di LI, 2^ sezione contro e Parte_1 Controparte_2 altri. 4. Si è costituito il in AN di LI che, ha Controparte_5
eccepito, in via preliminare, la tardività dell'appello ex art. 325 c.p.c. perché
l'appellante, a suo dire, ha ricevuto, a mezzo pec, la notifica della sentenza in data 06.04.2018, effettuata ad istanza dell'avv. NC AI per la società
così da determinare il decorrere del termine ex art.325 Controparte_3
c.p.c..
Ha poi eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c..
Nel merito ha eccepito l'infondatezza del gravame e ne ha chiesto il rigetto.
Ha così concluso: “- rigettare l'atto di appello perché irricevibile, tardivo, inammissibile ed infondato, confermando le statuizioni della sentenza di primo grado;
- dichiarare in ogni caso la domanda attorea nulla e comunque inammissibile improcedibile, improponibile infondata e comunque non provata;
- dichiarare la responsabilità e/o corresponsabilità della parte attrice ai sensi dell'art.1227 c.c.; - in subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare direttamente la e/o la Controparte_3 [...]
ciascuna per le causali esposte, a risarcire la parte attrice Controparte_13
ovvero a tenere indenne e manlevato il convenuto condominio di tutti gli effetti pregiudizievoli connessi alla domanda attorea;
- condannare la
[...]
ad indennizzare il convenuto condominio delle spese, diritti Controparte_13
ed onorari di giudizio ex artt.1917 e 1932 c. nonché condannare la
[...]
anche ai sensi dell'art.96 c.p.c. in considerazione della Controparte_13
palese temerarietà dell'avversa resistenza ed eccezioni di prescrizioni e decadenze. Con vittoria di spese diritti ed onorario del giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari.”.
9 Corte di Appello di LI, 2^ sezione contro e Parte_1 Controparte_2 altri. 4.1 Si è costituita la società che ha preliminarmente Controparte_3
eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione del principio di specificità dei motivi di appello.
Nel merito ha ribadito che la domanda attorea è rimasta sfornita di prova e l'eventuale sinistro era da inquadrare nell'ipotesi del caso fortuito, così da esonerare da ogni responsabilità. Ha nuovamente precisato che l'ascensore del condominio “Via Murelle n. 30” in AN di LI è dotato di un sistema tale che non consente l'apertura delle porte sia interne che esterne se non con il perfetto raggiungimento del piano, grazie ai meccanismi ed ai dispositivi di sicurezza relativi al funzionamento dell'impianto, evidenziando che dai controlli effettuati in data 29.3.2011 (prima del sinistro) ed in data 9.5.2011 (dopo il sinistro) non venivano evidenziate anomalie nel funzionamento dell'impianto.
Ha così concluso: A) dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità dell'atto di appello per le ragioni esposte al capo 1) della presente comparsa di costituzione e di risposta in appello;
B) Rigettare l'appello proposto in quanto improponibile, inammissibile ed improcedibile, per i motivi suesposti;
C)
Confermare totalmente la sentenza n. 985/2018 emessa dal Tribunale di LI
Nord – nella persona del Dott. Rosario Canciello, relativa al giudizio recante
n. rg. 10450/2018, per i motivi tutti di cui alla presente comparsa. D) Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio da attribuirsi in favore dei
Sottoscritti Procuratori anticipatari.
Con la comparsa conclusionale di replica i procuratori della società
[...]
hanno eccepito la tardività dell'appello ex art. 325 c.p.c. perché Parte_2
il legale della società appellata avrebbe notificato la sentenza, a mezzo pec al procuratore dell'appellante, in data 06.04.2018. Hanno depositato la documentazione in atti ma non si evince il deposito della certificazione attestante la consegna e l'accettazione della notifica.
10 Corte di Appello di LI, 2^ sezione contro e Parte_1 Controparte_2 altri. 4.2 Si è costituita la società che, preliminarmente, ha Controparte_8
eccepito l'improponibilità, l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello ex art. 342 ed art. 348 bis c.p.c..
Nel merito ha eccepito l'infondatezza del gravame e ne ha chiesto il rigetto.
Ha così concluso: a) In via preliminare, rigettare l'appello proposto in quanto improponibile, improcedibile, inammissibile ed infondato con conferma integrale della sentenza di primo grado qui impugnata. b) In via subordinata, rigettare la domanda di manleva formulata dal Controparte_10
sito in AN di LI (NA). c) Condannare l'appellante o chi di dovere al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'esponente.
Con la comparsa conclusionale ha eccepito la tardività dell'appello ex art. 325
c.p.c. perché il legale della società avrebbe notificato la Parte_3
sentenza, a mezzo pec al procuratore dell'appellante, in data 06.04.2018.
5. E' stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e non è stata svolta ulteriore attività istruttoria;
all'udienza in data 26 marzo 2025, con provvedimento del 7 aprile 2025, la causa è stata assegnata a sentenza con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
6. Preliminarmente occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente e correttamente notificata alle parti.
Al riguardo, dall'esame degli atti, risulta che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 5 aprile 2018; b) la sentenza risulta non notificata alla parte appellante;
c) l'atto d'appello è stato notificato alle controparti in data 5 novembre 2018.
Risulta che è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 c.p.c., tenuto conto anche del periodo di sospensione dei termini processuali.
7. QUESTIONI PRELIMINARI
11 Corte di Appello di LI, 2^ sezione Laperuta contro e Pt_1 Controparte_2 altri. 7.1 L'eccezione di tardività dell'appello ex art. 325 c.p.c. si fonda sul fatto che il legale della società appellata avrebbe notificato la Controparte_3
sentenza, a mezzo pec al procuratore dell'appellante, in data 06.04.2018.
Tale eccezione è stata formulata dal all'atto della costituzione e per CP_5
documentarla ha prodotto semplicemente la stampa dell'invio telematico indicante la notifica della sentenza indirizzata a tutte le parti costituite, ivi compresa l'originaria attrice. La società e la società Controparte_3
in comparsa di costituzione, nulla hanno riferito in Controparte_8
relazione alla tardività dell'appello asseritamente notificato oltre il termine breve previsto dall'art. 325 c.p.c..
I legali della società che assumono di aver proceduto alla Controparte_3
notifica della sentenza in data 6.4.2018, non hanno fornito la prova di tale notifica regolare limitandosi a depositare:
Si ritiene pertanto fondato quanto affermato dall'appellante che ha dichiarato in comparsa conclusionale: “Quanto all'eccezione di tardività, si osserva semplicemente che la sentenza in questione non è stata mai notificata all'odierna appellante dal difensore della Avv.ti Controparte_3
12 Corte di Appello di LI, 2^ sezione contro e Parte_1 Controparte_2 altri. NC ed NN AI per il decorso dei termini brevi di impugnazione, come erroneamente ritenuto dal e pertanto l'appello proposto nei CP_5
sei mesi dalla pubblicazione è senz'altro tempestivo.”.
In conclusionale di replica del 27 maggio 2025 ha poi aggiunto quanto segue:
“… i documenti allegati non costituiscono affatto la prova dell'avvenuta notifica
a mezzo PEC in forma idonea ex L. 53/1994, difettando la relata di notifica,
l'attestazione di conformità e, soprattutto, le ricevute eml di accettazione e consegna della PEC allo scrivente difensore (ovviamente in quanto inesistenti).
Non è stata dimostrata (in quanto mai avvenuta) né la ricezione né l'apertura da parte dell'appellante o del suo difensore…”.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16189/2023, ha enunciato il seguente principio di diritto in materia di notificazione a mezzo pec: “in tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dalla L. N. 53 del 1994, artt.
3-bis, comma 3 e 9, nonchè dell'art. 19-bis delle “specifiche tecniche” date con provvedimento 16 aprile
2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia - che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file
“datiAtto.xml” -, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale (arg. Ex art. 11 della stessa L. N. 53 del 1994), determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'art.
3-bis legge cit. (nel qual caso
l'avvocato fornisce prova della notificazione estraendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi del decreto
13 Corte di Appello di LI, 2^ sezione Laperuta contro e Pt_1 Controparte_2 altri. legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, comma 1: L. N. 53 del 1994, art.
9, commi 1-bis e 1-ter), la nullità della notificazione: atteso, per un verso, che soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso
l'apertura del file, di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione che,
a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma la diversa funzione di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario per consentirgli di esercitare appieno il diritto di difesa e al contraddittorio;
e considerato, per altro verso, che tale dimostrazione non è invece consentita ove il deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in diverso formato (ad es. in formato PDF), salvo che, in tale ipotesi, la prova della tempestiva consegna sia desumibile ed in concreto desunta aliunde, sulla base delle circostanze emerse nella fattispecie concreta, nel qual caso la nullità è sanata per convalidazione oggettiva, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.”.
Nel caso di specie non risultano prodotte le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notifica della sentenza a mezzo pec in data 6.4.2018, né può desumersi da altre circostanze che tale notifica sia avvenuta.
7.2 Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., avanzata dalle parti appellate:
L'appello in esame è regolato dal nuovo regime delineato dagli artt. 342, 345,
348 bis, 348 ter, 383, 434, 436 bis, 447 bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n.
134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012, applicabile ai giudizi di appello
14 Corte di Appello di LI, 2^ sezione contro e Parte_1 Controparte_2 altri. instaurati con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come nel caso in esame.
Per effetto delle modifiche indicate nell'atto di appello bisogna indicare le parti del provvedimento impugnato che si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 27199/2017), hanno stabilito che l'impugnazione deve contenere l'individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza, oggetto di gravame, e delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Nel caso di specie l'appello deve essere dichiarato ammissibile poiché la parte appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che ha inteso censurare e le ragioni per le quali ha ritenuto di non condividere l'assunto del primo giudice.
Le parti appellate hanno quindi avuto modo di difendersi compiutamente ed infatti hanno affrontato criticamente le questioni formulate dall'appellante.
7.3 E' ora possibile accedere al merito.
8. Con l'unico motivo (infondatezza, erroneità, contraddittorietà ed illogicità della sentenza e falsa applicazione della legge) la parte appellante ha sostenuto che la sentenza di primo grado è infondata, errata, immotivata, contraddittoria, illogica perché il Giudice di primo grado, dopo aver accertato la sussistenza del nesso di causalità tra evento e danno, sarebbe caduto in errore per aver imputato alla parte attrice l'esclusiva responsabilità dell'evento in quanto non avrebbe adoperato la dovuta diligenza,
In altre parole la parte appellante ha sostenuto di aver assolto all'onere di dimostrare il nesso di causalità tra l'evento ed il danno, incombeva pertanto sul
, quale custode dell'impianto ascensore, provare il caso fortuito. CP_5
15 Corte di Appello di LI, 2^ sezione contro e Parte_1 Controparte_2 altri. Tale riflessione non persuade in quanto, pur basata sull'affermazione di un principio di diritto altrimenti corretto, non si misura adeguatamente con la motivazione del Tribunale che il Collegio condivide, secondo la quale l'attrice non avrebbe assolto all'onere, gravante a suo carico, di provare il nesso di causalità tra l'evento ed il danno.
Per aversi la responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il danno e il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, mentre il custode deve provare il caso fortuito per liberarsi dalla responsabilità. La Corte di Cassazione
a sezioni unite con l'ordinanza n. 20943/2022 ha ribadito che: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.”.
Nel paradigma della prova a carico dell'attore c'è la relazione di custodia tra il soggetto chiamato a rispondere del danno e la cosa che lo avrebbe provocato nonché la dimostrazione che a causarlo sia stata proprio la cosa.
Chi entra in contatto con la cosa custodita è gravato dal dovere di cautela in virtù del principio di solidarietà dettato dall'art. 2 Cost., per cui anche la condotta incauta del medesimo utente del bene interferisce sulla causa.
La Cassazione, con l'ordinanza n. 16034/2023, nel richiamare la sentenza del sezioni unite n. 20943/2022, ha evidenziato e ribadito che - punto d) - "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la
16 Corte di Appello di LI, 2^ sezione Laperuta contro e Pt_1 Controparte_2 altri. condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese
e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale"; 4) i principi appena evocati sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito) - quanto in negativo
(l'impredicabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e
l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente); 4.1) nel confermare tali principi, in ossequio all'insegnamento delle Sezioni Unite, mette peraltro conto di precisare, sul piano della struttura della fattispecie (non su quello degli effetti, che risultano ormai definitivamente scolpiti dal massimo organo della
17 Corte di Appello di LI, 2^ sezione Laperuta contro e Pt_1 Controparte_2 altri. nomofilachia), che il caso fortuito appartiene morfologicamente alla categoria dei fatti giuridici naturali e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo (dolo
o colpa) in capo al custode; mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come fatti umani caratterizzati dalla colpa (art. 1227
c.c., comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente
(sull'ammissibilità del concorso tra causa umana e causa naturale, sotto il profilo della sola causalità giuridica, cfr. Cass. 16/10/2007, n. 21619; Cass.
21/07/2011, n. 15991), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode;
di tal che, l'equiparazione fortuito-fatto umano può avvenire esclusivamente sul piano degli effetti, e non della relativa morfologia, volta che la riconducibilità dell'evento alla res, sul piano causale, non è naturalisticamente esclusa dal fatto umano (in assenza della cosa, non si sarebbe verificato il danno), bensì giuridicamente ricondotta al principio di cui all'art. 41 c.p., volta che quegli stessi comportamenti umani si pongano in termini di "cause sopravvenute che escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento" (art. 41 c.p., comma 2), in tal modo degradando il ruolo della res in custodia a mera occasione del danno; 4.1.1) in questi termini, va così ripetuto e precisato che sia il fatto naturale (fortuito) che la condotta umana (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della
(impropriamente definita) "interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio penalistico che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale
(erroneamente confusa, talvolta, con la causalità naturale) senza peraltro cancellarne l'efficienza naturalistica;
e ciò tanto nell'ipotesi di efficacia
18 Corte di Appello di LI, 2^ sezione Laperuta Carmela contro e Controparte_2 altri. causale assorbente, quanto di causalità concorrente (sia del fortuito, sia delle condotte umane) poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res, il danno non si sarebbe verificato”.
A pag. 9 dell'atto di appello, nel prospettare l'ipotesi di riforma della sentenza, viene affermato: La Suprema Corte, con la recente sentenza 18.02.2014 n. 3793, ha confermato di aderire alla concezione oggettivistica della responsabilità del custode, affermando che l'ente proprietario di un bene si presume responsabile, ex art. 2051 c.c., dei sinistri causati dallo stesso e dalle sue pertinenze, salvo che provi il caso fortuito. Tale presunzione di responsabilità è stata chiarita dai citati provvedimenti della Corte di Cassazione, anche a sezioni unite;
in particolare è stato evidenziato che la presunzione riguarda l'elemento soggettivo della colpa a carico del custode, la cui dimostrazione non è necessaria, ma occorre che l'indagine sulla fattispecie specifica sia improntata ai principi sopra indicati, non potendo parte appellante ritenere che la vittoria nella lite possa dipendere dal fatto che controparte avrebbe fallito la prova a suo carico del caso fortuito senza contrastare l'argomento per cui a costituirlo ben può essere la sua stessa condotta.
In casi di cadute dovute a dislivelli dell'ascensore deve essere valutata la condotta dell'utente, la visibilità del dislivello, le condizioni di illuminazione e la presenza di una doppia porta, tutti fattori che possono contribuire a configurare il caso fortuito e così escludere la responsabilità del custode (il
) se la situazione di pericolo, ove sussistente, poteva essere superata CP_2
con l'opportuna cautela.
Nel caso di specie la parte attrice ha dichiarato che era la prima volta che entrava nel condominio ed utilizzava l'ascensore, di conseguenza avrebbe dovuto diligentemente orientarsi in un ambiente a lei sconosciuto. All'udienza del 21 marzo 2016, allorchè ha reso l'interrogatorio formale, ha riferito che il Pt_1
19 Corte di Appello di LI, 2^ sezione Laperuta contro e Pt_1 Controparte_2 altri. vano ascensore era illuminato con luce artificiale e luci di emergenza, che era la prima volta che entrava nel condominio servito dall'ascensore, che non aveva visto il dislivello. I testi escussi alla medesima udienza, la figlia e la cognata, hanno riferito che l'ascensore era dotato di due porte, una esterna ed una interna, in particolare la figlia, , ha dichiarato che “Da quello che Testimone_1
ricordo, mia mamma fu la prima ad uscire dall'ascensore; vidi il gradino che si era creato all'uscita dell'ascensore solo dopo che mia madre cadde… omissis…Ricordo che l'ascensore era dotata di due aperture: c'erano due ante all'interno che si aprivano verso l'interno del vano ascensore e c'era poi una porta di ferro esterna.”.
Null'altro hanno aggiunto nella descrizione dei luoghi e delle modalità del sinistro. Invero nulla è stato riferito in relazione all'altezza del dislivello tenuto conto che l'ascensore presentava comunque due aperture per l'accesso: le ante verso l'interno e la porta di ferro all'esterno, circostanze questa che comunque avrebbe dovuto ispirare una condotta adeguata all'ambiente nuovo con il quale la parte ha interagito. Nessuna disfunzione dell'impianto è stata segnalata né riscontrata dopo le denunce dell'amministratore alla società incaricata della manutenzione. Neppure le testimoni escusse hanno riferito di sbalzi di tensione, di arresti improvvisi della cabina, di eventi eccentrici rispetto al funzionamento ordinario dell'impianto. È anzi rilevante il fatto che neppure loro hanno riferito della presenza di anomalie, se non dopo la caduta dell'attrice, limitandosi tuttavia a parlarne come di un “gradino” senza migliore specificazione quanto ad altezza e direzione, se era eventualmente necessario salirlo o scenderlo, né quale movimento del piede abbia fatto l'attrice e come si sia sbilanciata prima di cadere.
Resta poi il fatto che il paradigma attoreo per cui condizioni di scarsa illuminazione avrebbero contribuito a causare il danno è smentito dalla
20 Corte di Appello di LI, 2^ sezione Laperuta Carmela contro e Controparte_2 altri. dimostrazione dell'illuminazione della cabina e dall'orario diurno in cui si è verificato l'evento.
Il motivo di appello appare quindi infondato e va rigettato.
9. In considerazione dei contrasti giurisprudenziali, quanto meno fino all'intervento della Cassazione a sezioni unite nel 2022 che ha dettato i principi informatori in materia, tenuto conto dell'epoca dei fatti (2011 citazione in giudizio nel 2014), tenuto conto, altresì, che le questioni preliminari formulate dalle parti appellate sono state tutte rigettate per palese infondatezza, si ritiene opportuno compensare le spese del grado di giudizio tra le parti costituite.
10. La parte appellante in quanto soccombente è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
La Corte d'appello di LI, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da: contro la sentenza n. Parte_1
985/2018 del Tribunale di LI Nord così definitivamente provvede:
- Rigetta l'appello;
- Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio,
- Dà atto che la parte appellante in quanto soccombenti è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in LI il 9 luglio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Chiara Memoli D.ssa Maria Teresa Onorato
21 Corte di Appello di LI, 2^ sezione Laperuta Carmela contro e Controparte_2 altri.