Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Stefania Basso Consigliere rel. dott. Gabriella Gentile Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
04/03/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2205 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
rappresentata e difesa, dall'avv. Francesco Andretta e Parte_1 dall'avv. Michele Speranza, elettivamente domiciliata con gli stessi in Napoli alla
Via San Tommaso D'Aquino n. 36
APPELLANTE
E
[...]
e Controparte_1
in persona dei Controparte_2
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, tutti elettivamente domiciliati alla via A. Diaz, n. 11
APPELLATI
SVOGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 01.08.2024, Parte_1
ha proposto gravame avverso la sentenza n. 3285/2024 pubblicata in data
28.06.2024 con la quale il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, rigettava la sua domanda tesa ad ottenere il trasferimento stabile – attesa la patologia cronica di disabilità/handicap - ovvero almeno provvisorio, dalla propria
Parte appellante rimarca, innanzitutto, che le amministrazioni convenute, si sono costituite tardivamente, con la conseguenza che la contestazione in riferimento ai conteggi dei posti disponibili e riservati ai disabili per la mobilità interregionale
(una accezione in senso stretto) “è da asseverarsi preclusa e, per l'effetto, tamquam non esset o quantomeno priva di efficacia”. Quindi, lamenta 1)
l'erroneità della decisione nella parte relativa al dichiarato difetto di legittimazione processuale del (evidenziando che “l'aver Controparte_2
astretto il a giudizio deriva proprio dalle sue funzioni di Controparte_2
vigilanza e coordinamento, che se non correttamente esercitate dà luogo ad una responsabilità per culpa in vigilando”); 2) “il difetto e vizio di sussunzione nella corretta individuazione ed interpretazione delle norme utili a dipanare la questione sia nei termini della ripartizione degli oneri probatori e sia nei termini più strettamente della disciplina delle tutele del disabile e dell'istituto degli adattamenti ragionevoli. Ed invero confonde la discriminazione indiretta con quella diretta” (evidenziando che la “condotta dell'amministrazione costituisce pratica discriminatoria diretta”, “e che la mancata adozione dei resonable accomodations costituisce discriminazione ai sensi dell'art. 2 della Convenzione
ONU del 2006” e che il non aver ampliato il numero dei posti da ricoprire costituisce discriminazione); richiama gli artt. 11 e 19 del C.C.N.L. di categoria;
rimarca che “il numerico complessivo da considerare è quello di 150 sedi disponibili da assegnare alla dirigenza scolastica per la mobilità interregionale e la riserva dell'8% in favore dei disabili dà luogo ad un numero di 12 sedi disponibili” e che “Nel caso di discriminazione diretta, si dovrà dimostrare che il fatto/atto/patto posto in essere non è basato su motivi discriminatori, limitandosi il soggetto discriminato solo a provare la sussistenza del fattore di protezione (nel caso di specie la disabilità e l'essere portatore di handicap)”. Ha, concluso, pertanto chiedendo la riforma della sentenza impugnata con accoglimento delle seguenti domande:
“1) Accertare e dichiarare la sussistenza delle discriminazioni dirette per handicap e disabilità lamentate dalla ricorrente. 2) Per l'effetto, condannare le parti resistenti al risarcimento, in favore della ricorrente, del danno da discriminazione sulla scorta dei richiamati criteri della effettività, proporzionalità e dissuasività della tutela antidiscriminatoria e/o secondo il comune apprezzamento del giudice e dei criteri equitativi.
3) Per il medesimo effetto, ordinare alle parti convenute la cessazione e la rimozione dei comportamenti e/o degli atti discriminatori e pregiudizievoli, assicurando il trasferimento della ricorrente alla sede più prossima alla sua residenza e domicilio effettivo come in atti indicato, adottando ogni provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti ed a dissuadere i resistenti dall'adozione di condotte similari, anche avvalendosi dell'ordine di pubblicazione del provvedimento stesso ad emanarsi. Nonché, al fine di impedire la ripetizione di tali condotte, ordinare di adottare, entro un termine perentorio e senza ritardo alcuno, un piano di rimozione e cessazione delle discriminazioni accertate, che appaiono avere altresì carattere collettivo in quanto coinvolti anche altri disabili e soggetti affetti da handicap oltre alla ricorrente”. Il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si sono costituiti il , Controparte_1
l' e il Controparte_1 Controparte_2 che, rimarcata l'infondatezza dell'appello, ne hanno chiesto il
[...]
rigetto.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Preliminarmente va evidenziato che non è stata censurata la parte della sentenza con cui il giudice di primo grado ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalle amministrazioni resistenti. Pertanto, sul punto è caduto il giudicato.
Nel merito, le censure proposte dall'appellante possono essere analizzate tutte congiuntamente;
esse si palesano infondate.
In punto di fatto, è pacifico che la D.S. - vincitrice del concorso Parte_1
bandito con D.D.G. del 13.07.2011, collocatasi alla posizione n. 581 (su 657) per la Regione Campania - ha avuto il primo incarico da Dirigente Scolastico nel 2016
(anno scolastico 2016/2017) nella Regione Toscana, in virtù della procedura di interregionalità di cui al combinato disposto ex artt. 1 co. 92, l. n. 107/2015 e
D.M. n. 635/2015. Così come è pacifico che ella sia portatrice della disabilità di cui all'art. 3, comma 3, della L. 104/1992, con connotazione di gravità.
In punto di diritto, occorre premettere che per l'affidamento dell'incarico dirigenziale nell'ambito del settore scolastico vengono in rilievo l'art. 19 del d.lgs.
165/2001 (secondo cui “Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico”, nonché dall'art. 25 dello stesso decreto, specifico per i dirigenti scolastici.
(omissis) 2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni”) e l'art. 9 CCNL del 15/7/2010 (il quale prevede che: “
1. Il mutamento degli incarichi dei dirigenti ha effetto dall'inizio di ogni anno scolastico o accademico.
2. Il mutamento dell'incarico, a richiesta del dirigente, in ogni caso segue i sottoindicati criteri:
a) esperienze professionali e competenze maturate, desumibili dall'applicazione delle procedure di cui all'art. 20 del CCNL dell'11-4-2006; il dirigente che ha ottenuto il mutamento dell'incarico in applicazione del presente criterio non ha titolo a formulare ulteriori richieste per tutta la durata dell'incarico stesso;
b) va riconosciuta un'ulteriore priorità, a parità di condizioni, a chi abbia maturato nell'attuale sede di servizio un maggior numero di anni e/o si impegni a permanere per almeno due incarichi consecutivi nella sede richiesta, con espressa rinuncia ad avvalersi della facoltà di chiedere mutamento dell'incarico.
3. In deroga ai criteri di cui comma 2, il mutamento di incarico su posti liberi è ammesso eccezionalmente nei seguenti casi di particolare urgenza e di esigenze familiari:
a) insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle sedi richieste;
b) trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del contratto individuale;
c) altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali.
4. Su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, previo assenso del dirigente dell di provenienza e con il Controparte_1
consenso del dirigente dell della regione richiesta, è possibile Controparte_1
procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 30% complessivo dei posti vacanti annualmente. La richiesta deve essere presentata entro il mese di maggio di ciascun anno e l'esito comunicato entro il successivo 15 luglio”).
Alla luce di tali disposizioni, il
[...]
Controparte_3
emanava la Circolare sulla mobilità, per l'anno scolastico 2018/2019 prot. n.
0012620 del 04.06.2018 nella quale espressamente si legge: “Ai sensi dell'art.
9 - comma 4 - del CCNL 15/07/2010 possono essere conferiti incarichi dirigenziali a
Dirigenti scolastici provenienti da altre regioni “fino al limite del 30% complessivo dei posti vacanti annualmente”.
La percentuale di incarichi dirigenziali da conferire a DD.SS. provenienti da altre regioni viene fissata nell' 8% dei posti vacanti”.
Va, al riguardo, preliminarmente evidenziato che la scelta di limitare all'8% la percentuale di posti destinata alla mobilità interregionale in entrata non può ritenersi violativa del disposto dell'art. 9 cit. il quale chiaramente afferma che “è possibile procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 30% dei posti annualmente vacanti”. Pertanto, come rimarcato dalle amministrazioni resistenti, si tratta di una possibilità, di una tra le tante opzioni numeriche disponibili, e non certo di un obbligo.
Né può avere alcun rilievo il fatto che in altre Regioni i competenti UU.SS.RR. abbiano disposto soglie più alte, posto che tale scelta è evidentemente correlata alla situazione dei relativi organici regionali che presentano differenti gradi di scopertura.
In altri termini, è evidente che nella materia è riconosciuto alla P.A. un certo grado di discrezionalità sia nell'an che nel quantum dei posti messi a disposizione.
Tanto premesso, occorre verificare se – come ritiene l'appellante – fosse possibile attuare quei ragionevoli accomodamenti che le avrebbero consentito il trasferimento ad una sede di lavoro più vicina alla propria residenza.
Dalla lettura della documentazione prodotta non emergono elementi a supporto della tesi di parte appellante che ritiene che anche applicando la percentuale dell'8% il numero dei posti disponibili sarebbe stato superiore a 4 (cioè quelli messi a disposizione).
Ed invero, dalle 81 sedi disponibili vanno detratte non soltanto le sedi sottodimensionate, ma anche quelle con D.S. in posizione di incarico nominale dal momento che evidentemente per essi deve sempre essere riservato un posto in caso di rientro in corso d'anno scolastico. Fatte queste detrazioni e calcolato l'8%, il numero dei posti disponibili e vacanti messi a disposizione per i trasferimenti è esattamente 4, come ritenuto dalle amministrazioni appellate.
Tuttavia, se anche si volesse aderire alla prospettazione dell'appellante, non vi sono elementi per ritenere che la sarebbe riuscita ad ottenere il richiesto Pt_1
trasferimento.
Sul punto certamente si concorda con parte appellante laddove evidenzia che “Nel caso di discriminazione diretta, si dovrà dimostrare che il fatto/atto/patto posto in essere non è basato su motivi discriminatori, limitandosi il soggetto discriminato solo a provare la sussistenza del fattore di protezione (nel caso di specie la disabilità e l'essere portatore di handicap)”.
Tuttavia, considerato che le domande di trasferimento sono state 122 di cui n. 25 corredate da situazioni di handicap personale e n. 55 suffragate da situazioni di handicap dei familiari (circostanza allegata dal sin dal primo grado e CP_1
mai contestata dalla ), la ricorrente (odierna appellante) non ha fornito Pt_1
allegazioni dalle quali desumere che sarebbe prevalsa sugli altri concorrenti anch'essi portatori di handicap. Al riguardo, va altresì evidenziato che la scelta dell'amministrazione è ricaduta su colleghi trasferiti di ruolo dal 2012 (la d.s.
) e dal 2015 (i dd.ss. e ). Dunque, prima della Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
. Pt_1 Assorbite tutte le altre censure, in conclusione l'appello va rigettato.
La complessità della vicenda esaminata consente l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese del grado. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n.
115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli il giorno 04/03/2025
Il consigliere Est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro