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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 16/04/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 87/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 87 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa da
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16/3/1970 e residente a [...], interno 1, ed elettivamente domiciliato a Vasto
(CH) alla via D.G. Rossetti n. 11 presso lo studio dell'avv.
Rosario Di Giacomo, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, come da procura in atti;
ricorrente contro
(C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(CH) il 29/3/1980 e residente a [...]; convenuta contumace nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero presso questo Tribunale;
interveniente
CONCLUSIONI:
PER IL RICORRENTE: “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in SI (Ch) in data 30.06.2001 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto comune al n. 7, parte II, serie A, anno 2001, alle seguenti CONDIZIONI:
a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicare il cambio di dimora e/o residenza;
b) Il figlio minorenne viene affidato ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione sita in SI (Ch) alla Via Pietraguscio,
31, con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé il più spesso possibile, compatibilmente con gli impegni lavorativi di essi genitori e con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio e sempre fatta salva la sua volontà; il figlio trascorrerà le festività natalizie e pasquali ad anni alterni presso ciascun genitore;
per ogni ulteriore aspetto relativo al figlio minorenne si farà riferimento al piano genitoriale in atti (doc.
7.pdf);
c) entro e non oltre il giorno 07 di ogni mese, il ricorrente verserà in favore della Sig.ra la somma Controparte_1 di € 300,00 (trecento/00) mensili quale contributo al mantenimento del figlio minore sino al raggiungimento della Persona_1 maggiore età;
d) Le spese straordinarie riferite alle esigenze dei figli saranno
a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% tra loro. Ai fini della corretta determinazione e riparto delle spese ordinarie
e straordinarie, le parti dichiarano di far riferimento al Protocollo di intesa sottoscritto presso il Tribunale di Vasto in data 07/11/2019;
e) Nessun assegno di mantenimento è previsto a favore di alcuno dei due coniugi;
f) La Sig.ra relativamente al terreno - Controparte_1 con sovrastante erigendo fabbricato al grezzo - sito in
SI (Ch) alla C.da Sant'Anna, di proprietà di entrambi
i coniugi e per ½ ciascuno, Controparte_1 Parte_1 sin da ora si impegna a cedere la quota di sua proprietà (50%) in favore dei figli minori e al momento del Persona_2 Persona_1 raggiungimento della maggiore età di entrambi. L'atto relativo verrà redatto dal Notaio prescelto dal sig. , il quale Parte_1 affronterà tutte le spese per la stipula e per ogni relativo onere fiscale dello stesso atto pubblico.
g) I coniugi acconsentono al rilascio reciproco del passaporto
e/o di ogni altro documento equipollente.
Con vittoria di spese del presente giudizio.”
All'udienza del 4/12/2024 il ricorrente ha modificato le conclusioni rubricate in ricorso sub b) e c) chiedendo che il
Tribunale disponga che il figlio venga collocato presso il Per_1 padre, con facoltà per la madre di vederlo e tenerlo con sé compatibilmente con impegni scolastici e lavorativi e fatta salva la sua volontà e disponendo altresì che sia CP_1
a versare entro e non oltre il giorno 7 di ogni mese la
[...] somma di euro 300,00 mensili quale contributo di mantenimento del figlio minore fino al raggiungimento Persona_1 dell'indipendenza economica.
PER IL PM: esprime parere favorevole alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso come modificate nell'udienza tenutasi nel marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5/2/2024 - premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con a Controparte_1 SI (CH) il 30/6/2001, che dalla unione sono nati due figli, e , e che con sentenza n. 105/2019 pubblicata Per_2 Per_1 in data 28/3/2019 il Tribunale di Vasto ha dichiarato la separazione dei coniugi alle condizioni concordate tra le parti - ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la convenuta.
, seppure regolarmente convenuta in giudizio, Controparte_1 non si è costituita, sicché, verificato il rispetto del termine a comparire, è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e ascolto del minore . Persona_1
* * *
1. La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
In primo luogo, sussistono i requisiti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendosi protratta la separazione ininterrottamente nel termine minimo di legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione giudiziale, conclusasi con sentenza in data 20/3/2019, con cui sono state recepite le condizioni di separazione medio tempore concordate tra le parti.
Risulta, inoltre, pacifico dalla prospettazione del ricorrente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
2. Circa i provvedimenti accessori, il ricorrente ha chiesto - a conferma delle condizioni della separazione - l'affido condiviso del figlio minore (di anni sedici), inizialmente con Per_1 collocamento prevalente presso la madre, come era già stabilito in sede di separazione, e corresponsione da parte del ricorrente medesimo alla convenuta di una somma a titolo di mantenimento del minore. Tuttavia, a seguito dell'ascolto del minore, il quale ha riferito di essersi medio tempore trasferito a casa del padre, ormai da
“4-5 mesi”, per sua libera scelta, il ricorrente ha modificato le conclusioni rubricate in ricorso sub b) e c) chiedendo disporsi il collocamento prevalente del figlio presso di lui, con Per_1 facoltà per la madre di vederlo e tenerlo con sé compatibilmente con i rispettivi impegni scolastici e lavorativi e fatta salva la sua volontà, disponendo altresì che sia la convenuta a versare entro e non oltre il giorno 7 di ogni mese la somma di € 300,00 mensili quale contributo di mantenimento del figlio minore Per_1 fino al raggiungimento dell'indipendenza economica.
Quanto alle modalità di affidamento del figlio minore Per_1 occorre evidenziare che, nel quadro della nuova disciplina relativa ai provvedimenti riguardo ai figli, improntata alla tutela del diritto del minore alla cd. «bigenitorialità», cioè al diritto di continuare ad avere un rapporto equilibrato e significativo con ciascuno dei genitori, l'affidamento condiviso (comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone come regola generale rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo, sicché deve certamente disporsi l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, come peraltro Persona_1 richiesto dal ricorrente, con collocamento prevalente del minore presso il padre, come già in atto al momento attuale per scelta del minore medesimo.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita materno, il
Collegio ritiene che la madre possa vedere e tenere con sé il figlio minore secondo le modalità ed i tempi concordati con lo stesso, in ragione dell'età del minore, ormai sedicenne.
3. Deve, altresì, statuirsi in merito al contributo in favore del figlio, , minore e non autosufficiente dal punto di vista Per_1 economico, posto che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, permane l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, fino a quando questi non abbiano raggiunto l'indipendenza economica, ovvero fino a quando il mancato svolgimento di un'attività economica dipenda da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato dello stesso (cfr., ex plurimis, Cass., n. 17183/20).
Alla luce delle rispettive condizioni economiche delle parti, come risultanti dalla documentazione in atti, ritiene questo Collegio di porre a carico della convenuta il contributo di mantenimento in favore del figlio minorenne nella misura di € 180,00 mensili. Per_1
Detta somma dovrà essere versata fino al raggiungimento della indipendenza economica del figlio, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT di riferimento e versata entro il giorno 7 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso presso questo Tribunale.
4. Sono fatte salve tutte le ulteriori previsioni concordate tra le parti in sede di separazione e non superate dalle condizioni qui disposte.
5. Le spese di lite sono poste a carico della parte convenuta per il principio di soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in base al D.M. 55/2014, valore della causa indeterminabile, parametri minimi vigenti dal 23/10/2022 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. Lo scostamento dai parametri medi si giustifica in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate.
Copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, dovrà essere trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SI (CH) per le incombenze di cui al DPR n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 87/2024, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a SI (CH) il 30/6/2001, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di SI
(CH) al n. 7, Parte II, Serie A dell'anno 2001;
dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad Persona_1 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre e diritto di visita della madre previo accordo con il minore e compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere Controparte_1
a la somma mensile di € 180,00, a titolo di contributo Parte_1 per il mantenimento del figlio minore annualmente Persona_1 rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Vasto;
ordina l'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, nei registri dello Stato Civile del Comune di
SI (CH) previa trasmissione a cura della Cancelleria all'Ufficiale di Stato Civile;
condanna al pagamento, in favore di CP_1 Controparte_1 Pt_1
, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 98,00
[...] per anticipazioni ed € 3.809,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Maria Elena Faleschini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 87 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa da
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16/3/1970 e residente a [...], interno 1, ed elettivamente domiciliato a Vasto
(CH) alla via D.G. Rossetti n. 11 presso lo studio dell'avv.
Rosario Di Giacomo, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, come da procura in atti;
ricorrente contro
(C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(CH) il 29/3/1980 e residente a [...]; convenuta contumace nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero presso questo Tribunale;
interveniente
CONCLUSIONI:
PER IL RICORRENTE: “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in SI (Ch) in data 30.06.2001 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto comune al n. 7, parte II, serie A, anno 2001, alle seguenti CONDIZIONI:
a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicare il cambio di dimora e/o residenza;
b) Il figlio minorenne viene affidato ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione sita in SI (Ch) alla Via Pietraguscio,
31, con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé il più spesso possibile, compatibilmente con gli impegni lavorativi di essi genitori e con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio e sempre fatta salva la sua volontà; il figlio trascorrerà le festività natalizie e pasquali ad anni alterni presso ciascun genitore;
per ogni ulteriore aspetto relativo al figlio minorenne si farà riferimento al piano genitoriale in atti (doc.
7.pdf);
c) entro e non oltre il giorno 07 di ogni mese, il ricorrente verserà in favore della Sig.ra la somma Controparte_1 di € 300,00 (trecento/00) mensili quale contributo al mantenimento del figlio minore sino al raggiungimento della Persona_1 maggiore età;
d) Le spese straordinarie riferite alle esigenze dei figli saranno
a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% tra loro. Ai fini della corretta determinazione e riparto delle spese ordinarie
e straordinarie, le parti dichiarano di far riferimento al Protocollo di intesa sottoscritto presso il Tribunale di Vasto in data 07/11/2019;
e) Nessun assegno di mantenimento è previsto a favore di alcuno dei due coniugi;
f) La Sig.ra relativamente al terreno - Controparte_1 con sovrastante erigendo fabbricato al grezzo - sito in
SI (Ch) alla C.da Sant'Anna, di proprietà di entrambi
i coniugi e per ½ ciascuno, Controparte_1 Parte_1 sin da ora si impegna a cedere la quota di sua proprietà (50%) in favore dei figli minori e al momento del Persona_2 Persona_1 raggiungimento della maggiore età di entrambi. L'atto relativo verrà redatto dal Notaio prescelto dal sig. , il quale Parte_1 affronterà tutte le spese per la stipula e per ogni relativo onere fiscale dello stesso atto pubblico.
g) I coniugi acconsentono al rilascio reciproco del passaporto
e/o di ogni altro documento equipollente.
Con vittoria di spese del presente giudizio.”
All'udienza del 4/12/2024 il ricorrente ha modificato le conclusioni rubricate in ricorso sub b) e c) chiedendo che il
Tribunale disponga che il figlio venga collocato presso il Per_1 padre, con facoltà per la madre di vederlo e tenerlo con sé compatibilmente con impegni scolastici e lavorativi e fatta salva la sua volontà e disponendo altresì che sia CP_1
a versare entro e non oltre il giorno 7 di ogni mese la
[...] somma di euro 300,00 mensili quale contributo di mantenimento del figlio minore fino al raggiungimento Persona_1 dell'indipendenza economica.
PER IL PM: esprime parere favorevole alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso come modificate nell'udienza tenutasi nel marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5/2/2024 - premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con a Controparte_1 SI (CH) il 30/6/2001, che dalla unione sono nati due figli, e , e che con sentenza n. 105/2019 pubblicata Per_2 Per_1 in data 28/3/2019 il Tribunale di Vasto ha dichiarato la separazione dei coniugi alle condizioni concordate tra le parti - ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la convenuta.
, seppure regolarmente convenuta in giudizio, Controparte_1 non si è costituita, sicché, verificato il rispetto del termine a comparire, è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e ascolto del minore . Persona_1
* * *
1. La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
In primo luogo, sussistono i requisiti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendosi protratta la separazione ininterrottamente nel termine minimo di legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione giudiziale, conclusasi con sentenza in data 20/3/2019, con cui sono state recepite le condizioni di separazione medio tempore concordate tra le parti.
Risulta, inoltre, pacifico dalla prospettazione del ricorrente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
2. Circa i provvedimenti accessori, il ricorrente ha chiesto - a conferma delle condizioni della separazione - l'affido condiviso del figlio minore (di anni sedici), inizialmente con Per_1 collocamento prevalente presso la madre, come era già stabilito in sede di separazione, e corresponsione da parte del ricorrente medesimo alla convenuta di una somma a titolo di mantenimento del minore. Tuttavia, a seguito dell'ascolto del minore, il quale ha riferito di essersi medio tempore trasferito a casa del padre, ormai da
“4-5 mesi”, per sua libera scelta, il ricorrente ha modificato le conclusioni rubricate in ricorso sub b) e c) chiedendo disporsi il collocamento prevalente del figlio presso di lui, con Per_1 facoltà per la madre di vederlo e tenerlo con sé compatibilmente con i rispettivi impegni scolastici e lavorativi e fatta salva la sua volontà, disponendo altresì che sia la convenuta a versare entro e non oltre il giorno 7 di ogni mese la somma di € 300,00 mensili quale contributo di mantenimento del figlio minore Per_1 fino al raggiungimento dell'indipendenza economica.
Quanto alle modalità di affidamento del figlio minore Per_1 occorre evidenziare che, nel quadro della nuova disciplina relativa ai provvedimenti riguardo ai figli, improntata alla tutela del diritto del minore alla cd. «bigenitorialità», cioè al diritto di continuare ad avere un rapporto equilibrato e significativo con ciascuno dei genitori, l'affidamento condiviso (comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone come regola generale rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo, sicché deve certamente disporsi l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, come peraltro Persona_1 richiesto dal ricorrente, con collocamento prevalente del minore presso il padre, come già in atto al momento attuale per scelta del minore medesimo.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita materno, il
Collegio ritiene che la madre possa vedere e tenere con sé il figlio minore secondo le modalità ed i tempi concordati con lo stesso, in ragione dell'età del minore, ormai sedicenne.
3. Deve, altresì, statuirsi in merito al contributo in favore del figlio, , minore e non autosufficiente dal punto di vista Per_1 economico, posto che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, permane l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, fino a quando questi non abbiano raggiunto l'indipendenza economica, ovvero fino a quando il mancato svolgimento di un'attività economica dipenda da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato dello stesso (cfr., ex plurimis, Cass., n. 17183/20).
Alla luce delle rispettive condizioni economiche delle parti, come risultanti dalla documentazione in atti, ritiene questo Collegio di porre a carico della convenuta il contributo di mantenimento in favore del figlio minorenne nella misura di € 180,00 mensili. Per_1
Detta somma dovrà essere versata fino al raggiungimento della indipendenza economica del figlio, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT di riferimento e versata entro il giorno 7 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso presso questo Tribunale.
4. Sono fatte salve tutte le ulteriori previsioni concordate tra le parti in sede di separazione e non superate dalle condizioni qui disposte.
5. Le spese di lite sono poste a carico della parte convenuta per il principio di soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in base al D.M. 55/2014, valore della causa indeterminabile, parametri minimi vigenti dal 23/10/2022 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. Lo scostamento dai parametri medi si giustifica in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate.
Copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, dovrà essere trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SI (CH) per le incombenze di cui al DPR n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 87/2024, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a SI (CH) il 30/6/2001, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di SI
(CH) al n. 7, Parte II, Serie A dell'anno 2001;
dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad Persona_1 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre e diritto di visita della madre previo accordo con il minore e compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere Controparte_1
a la somma mensile di € 180,00, a titolo di contributo Parte_1 per il mantenimento del figlio minore annualmente Persona_1 rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Vasto;
ordina l'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, nei registri dello Stato Civile del Comune di
SI (CH) previa trasmissione a cura della Cancelleria all'Ufficiale di Stato Civile;
condanna al pagamento, in favore di CP_1 Controparte_1 Pt_1
, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 98,00
[...] per anticipazioni ed € 3.809,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Maria Elena Faleschini