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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/10/2025, n. 2868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2868 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
IL TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale
in composizione monocratica nella persona del magistrato
Dott.VINCENZA BARBALUCCA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.6681/2023 rgac
Vertente tra
C.F.: nata a [...] il [...], res.te in Parte_1 C.F._1
NU di LI alla Via Pablo Picasso n. 10,n.q. i genitore del minore
[...]
nato a [...] in data [...], elett.te dom.ta in NU di Per_1
LI (NA) al Corso Umberto I, 334, presso l'Avv. Giovanna D'Alisa
…………….………………………………………………………ricorrente
E
n.
3.2.1962 NU di LI , n. Afragola Controparte_1 CP_2
1.6.1963 e n. Acerra 18.5.1986 ……..resistenti non costituiti CP_3
RAGIONI in FATTO ed in DIRITTO della DECISIONE
ha formulato con ricorso depositato in data 18.12.2023 richiesta Parte_1
ex art. 316 bis cc I comma I parte di ordine nei confronti di e Controparte_1
, quale ascendenti dell'obbligato , di versare CP_2 CP_3 direttamente alla ricorrente l'ammontare di euro 220,00 mensili quale contributo al mantenimento del figlio minore , come statuito in decreto Tribunale di Nola Per_1
25.11.2021 , nella proc.ra n.1109/2022 ( relatore dr F.Girfatti )
La ricorrente compariva alla udienza del 15.4.2024 , precisava di non lavorare , il di lei nuovo compagno , da cui ha avuto un figlio , è titolare di ditta noleggio auto arista
, la di lei madre non lavora , ha un nuovo compagno che fa il MU , vive a Grosseto
, il di lei padre vive ad Afragola e svolge attività di carpentiere .
La ricorrente lamentava l'inadempimento dell'obbligato , dichiarando CP_3
che costui ha versato solo sei mensilità . Nessuno compariva per parte resistente pur ritualmente citati
Il Giudice svolgeva accertamenti di GDF
La causa veniva rimessa in decisione
In punto di diritto si osserva che la disposizione in esame cioè l'art. 316 bis cc sancisce l'obbligo primario di mantenimento dei figli minori da parte di entrambi i genitori e quello sussidiario degli ascendenti “quando i genitori non hanno i mezzi sufficienti”.
Dunque dal dettato normativo emerge che il bene oggetto di tutela ex art. 316 bis cc è il minore, sicchè l'obbligazione de qua scatta in presenza di oggettiva inadeguatezza dell'apporto da parte dei genitori ( quando non possono o non vogliono) indipendentemente, in questa fase, dall'accertamento di eventuali responsabilità degli stessi , lasciato a diverso ambito di indagine , essendo in questa sede primario assicurare al minore il suo diritto al mantenimento in modo celere , concreto e fattivo
(cfr. Trib. Taranto 4.2.2005) .
La normativa in esame infatti è di carattere generale e quindi non riferibile solo alla coppia genitoriale separativa
Sulla base di tali considerazioni di diritto , l'obbligazione ex art. 316 bis cc va letta in ampio raggio , potendosi estendere gli obblighi a tutti gli ascendenti del minore , previa partecipazione , pertanto, al giudizio sia degli ascendenti paterni che di quelli materni , non avendo l'obbligazione in parola carattere fideiussorio ma solo quella di tutela concreta del minore, alla luce della situazione economica complessivamente e singolarmente considerata al fine di assicurare ad ogni componente obbligato uno sforzo contributivo che assicuri il diritto- dovere di ciascuno di sopportare le primarie esigenze di vita;
L'obbligo degli ascendenti può ben quindi concorrere con quello dei genitori ed essere con loro ripartito in base alle rispettive sostanze , essendo l'istituto ex art.316 bis cc assimilabile a quello degli alimenti , quanto meno sotto il profilo che anch'esso
è subordinato ad una constatata insufficienza dei mezzi economici , e motivato dai generali principi della solidarietà familiare ex artt. 147 e 148 cc ( cfr. Trib. Messina
Sez. I 14.7.2007).
Va in ogni caso evidenziato che la regolamentazione in esame impone un principio di solidarietà familiare tra ascendenti ovviamente di carattere generale : nel senso che l'intervento surrogatorio , laddove sussista statuizione che con specifico riferimento a giudizio separativo determina la misura del contributo per un genitore , di solito il non collocatario , è da proiettarsi rispetto agli immediati ascendenti dell'obbligato tenuto ad una precisa misura contributiva .
In ogni caso il Giudice , in virtù del principio giuridico in esame, dovrà valutare altresì in che misura e con quali strumenti il genitore collocatario contribuisce al mantenimento della prole e se gli ascendenti del genitore collocatario contribuiscano ed in che misura alla “quota parte” di contribuzione che il genitore collocatario offre per la prole.
Diversamente opinando e cioè immaginando un intervento surrogatorio anche degli ascendenti del genitore collocatario rispetto al caso che l'obbligato non adempia per mancanza di mezzi e che i di lui ascendenti si oppongano o si dichiarano non disponibili alla surrogazione de qua , non è ipotizzabile che gli ascendenti del genitore collocatatrio subentrino in tale onere, tout court, sbilanciando quindi completamente gli oneri contributivi che la legge ai sensi dell'art.160 cc pone a carico di entrambi i genitori come obbligo appunto ineludibile in quanto di ordine pubblico atto a tutelare l'interesse primario della prole .
Ebbene nella fattispecie che ci occupa dalle risultante in atti emerge che:
1) la ricorrente non lavora , ha costituito un nuovo nucleo familiare , ha un nuovo compagno , da cui ha avuto un figlio , non è chiaro la condizione economica della stessa .
2) il sig. nonno paterno, risulta svolgere lavori occasionali come CP_2
MU , nel 2023 ha percepito un reddito di circa euro 15.000, 00 annui così come nel 2022.
3) La sig. , nonna paterna , è casalinga , nel 2023 , come nel Controparte_1
2022 e 2021 risulta aver percepito rediti per euro 5400,00 annui ( pensione) ;
4) Il sig , padre del minore , obbligato , risulta essere CP_3 Per_1
nullatenente e disoccupato
5) I genitori della ricorrente sono l'una , la madre , disoccupata , ha un nuovo compagno , l'altro è carpentiere
Dalle complessive risultanze in atti emerge che la ricorrente assolve proporzionalmente nei termini di cui all'art. 147 e 148 cc al dovere di accudimento della prole , considerato non da ultimo l'apporto di lavoro domestico e casalingo ed il supporto del nuovo compagno nell'ambito del nuovo nucleo familiare.
Il padre del minore , l'obbligato sig risulta inadempiente, nei di lui CP_3
confronti la ricorrente ha sporto in data 21.1.2022 denuncia/querela per inadempimento all'obbligo contributivo alimentare per il minore , quindi per inosservanza a provvedimento giudiziale , ma ciò che giustifica come condizione di fatto l'azione de qua è che non risulta avere mezzi sufficienti ed adeguati per contribuire a sostenere la prole Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale ( da ultimo Corte di Cassazione ordinanza del 30 marzo 2023 n. 8980) l'obbligazione degli ascendenti ha natura sussidiaria rispetto a quella primaria dei genitori e non sorge per il solo fatto che uno dei due genitori non provveda al mantenimento dei figli, ovvero se l'obbligato è inadempiente , laddove l'altro è in grado di provvedervi , gravando in ogni caso su tutti gli ascendenti in proporzione alle spettanze degli stessi.
Nella fattispecie de qua la obbligazione degli ascendenti ha natura solidale e parziaria e soprattutto è sussidiaria rispetto agli obblighi ex art. 148 cc dei genitori , motivo per cui non sussiste litisconsorzio necessario.
Il Tribunale adito dunque ritiene che sussistono i presupposti dell'esperita azione.
In tal senso per le ragioni sopra espresse , tenuto conto che l'obbligato CP_3
risulta aver sperimentato in una certa misura lo svolgimento di attività lavorativa che potrebbe sicuramente continuare a svolgere anche se in via precaria ma nell'intento di dover provvedere in primis al mantenimento del minore , il Tribunale ritiene che i genitori dell'obbligato , odierni resistenti e CP_3 CP_2 [...]
debbano contribuire al mantenimento della prole nella misura di euro CP_1
120,00 rispetto ai 220,00 a cui è tenuto il figlio obbligato
Si ravvisano equi motivi per compensare le spese di lite in ragione della natura delle questioni trattate
pqm
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di e accoglie il ricorso per quanto Controparte_1 CP_2
di ragione e per l'effetto ordina a e di versare Controparte_1 CP_2
direttamente a odierna ricorrente l'ammontare di euro 120,00 Parte_1
mensili entro il giorno 5 di ogni mese , a mezzo vaglia postale o bonifico bancario o contanti per il mantenimento del minore . Persona_1
Spese compensate . Si comunichi
Nola, 25.10.2025
il Giudice dr Vincenza Barbalucca