TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 6835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6835 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, all' udienza del 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 221 co.4 Legge n. 77 del 17 luglio
2020 (di conversione del Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020) e successive modifiche, nella causa iscritta al n. 17801 /2024 R.G.
TRA
) rappresentato e difeso dall'Avv.
Parte_1 C.F._1
OS AR , presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LIZZI MARIA CP_1
SOFIA presso il quale elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
Oggetto: reddito di cittadinanza
Conclusioni: conformi a quelle versate in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.8.2024 ha rappresentato di aver ricevuto Parte_1
CP_ dall' “Accertamento somme indebitamente percepite su prestazione REDDITO DI
CITTADINANZA” per “segnalazione del Comune della mancata coincidenza tra nucleo
DSU e famiglia anagrafica” per un importo complessivo di € 6.239,15.
Eccepiva la carenza di motivazione dell'atto impugnato e nel merito sosteneva l'inesistenza del vizio indicato in quanto “all'atto della redazione del DSU, la sig.ra assumeva di Pt_1
essere unica componente del nucleo familiare in quanto residente da sola nel Comune di
Napoli (NA). Più precisamente la stessa dichiarava che dall'anno 2021 la stessa risiedeva da
1 sola e che nessun altro risiedeva con la stessa e/o era sul suo stato di famiglia. Appare chiaro quindi che quanto dichiarato nel DSU corrisponde al vero essendo la signora unico Pt_1
componente del proprio nucleo familiare”. Tanto dedotto ha chiesto al Giudice adito di :
“1. accogliere l'opposizione proposta dalla sig.ra per le causali esposte nel Parte_1
presente atto e per l'effetto;
2. dichiarare l'invalidità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta, essendo inesistente il diritto dell'ente creditore ( ); CP_1
3. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.” CP_ L' si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso e deducendo che la pretesa restitutoria era fondata sulla mancanza del requisito della assenza di reddito, poiché alla data della domanda la ricorrente risultava coniugata con il sig. , CF: Persona_1
. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso C.F._2
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 25.9.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- la causa è stata decisa..
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di carenza di motivazione della comunicazione impugnata contenendo la stessa tutti gli elementi idonei a consentire al destinatario una piena e chiara comprensione della pretesa avanzata e dei motivi per i quali si era provveduto al recupero. Invero vengono indicati con chiarezza nell'atto la prestazione oggetto di revoca, il numero della domanda originariamente presentata, la motivazione della revoca, il periodo di riferimento dell'indebito e l'importo dello stesso con la modalità del calcolo effettuato.
Nel merito il ricorso è infondato. CP_ La pretesa restitutoria di cui alla comunicazione del 24.6.2024 in atti, di cui si chiede, la declaratoria di insussistenza, si fonda, secondo le allegazioni di cui alla memoria difensiva
CP_ e secondo le risultanze documentali in atti, sulla segnalazione del Comune di Napoli che aveva rilevato “la mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica della ricorrente” dal quale era emerso che alla data della presentazione della domanda la signora non era componente di un nucleo familiare monofamiliare bensì coniugata con il Pt_1
sig. . Persona_1
CP_ La suddetta omissione è stata ritenuta dall' tale da comportare la revoca del beneficio del reddito di cittadinanza e la conseguente richiesta di restituzione di quanto ritenuto indebitamente erogato alla ricorrente.
Parte ricorrente ha prodotto, nel corso del giudizio, un certificato di residenza storico sostenendo che tale documentazione attesterebbe l'esistenza di un nucleo monocomponente, come dichiarato nella domanda.
2 La prospettazione non può essere condivisa.
Invero la sig.ra ritiene di aver provato di essere unica componente del nucleo Pt_1
familiare certificando la residenza nel Comune di Napoli nell'anno 2021: tuttavia tale certificazione nulla dice in ordine alla composizione del nucleo familiare della ricorrente che la stessa ben avrebbe potuto provare depositando invece un certificato di stato di famiglia, così da provare che “risiedeva da sola e che nessun altro risiedeva con la stessa e/o era sul suo stato di famiglia”.
Nulla è stato opposto, poi, in ordine allo stato di coniugio contestato alla ricorrente sicchè deve ritenersi che la dichiarazione resa nella domanda, in assenza di alcuna allegazione in ordine ad uno stato di separazione tra i coniugi, sia stata mendace e tale da determinare una mancata considerazione , ai fini del calcolo ISEE, dei redditi del coniuge.
Se ne trae che le dichiarazioni omesse e non veritiere di cui alla domanda volte ad ottenere il reddito di cittadinanza abbia comportato che le relative prestazioni siano state erogate indebitamente, in mancanza dei requisiti di legge, non avendo la ricorrente nemmeno in via subordinata eccepito che i redditi del coniuge comunque non avrebbero determinato il superamento dei limiti reddituali prefissati.
Devono, in conclusione, ritenersi insussistenti i presupposti per la legittima erogazione in favore della ricorrente delle prestazioni erogate a titolo di reddito di cittadinanza, con CP_ conseguente fondatezza della pretesa restitutoria da parte dell'
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in parte dispositiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.030,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come per legge.
Napoli, 1.10.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Laura Liguori
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, all' udienza del 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 221 co.4 Legge n. 77 del 17 luglio
2020 (di conversione del Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020) e successive modifiche, nella causa iscritta al n. 17801 /2024 R.G.
TRA
) rappresentato e difeso dall'Avv.
Parte_1 C.F._1
OS AR , presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LIZZI MARIA CP_1
SOFIA presso il quale elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
Oggetto: reddito di cittadinanza
Conclusioni: conformi a quelle versate in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.8.2024 ha rappresentato di aver ricevuto Parte_1
CP_ dall' “Accertamento somme indebitamente percepite su prestazione REDDITO DI
CITTADINANZA” per “segnalazione del Comune della mancata coincidenza tra nucleo
DSU e famiglia anagrafica” per un importo complessivo di € 6.239,15.
Eccepiva la carenza di motivazione dell'atto impugnato e nel merito sosteneva l'inesistenza del vizio indicato in quanto “all'atto della redazione del DSU, la sig.ra assumeva di Pt_1
essere unica componente del nucleo familiare in quanto residente da sola nel Comune di
Napoli (NA). Più precisamente la stessa dichiarava che dall'anno 2021 la stessa risiedeva da
1 sola e che nessun altro risiedeva con la stessa e/o era sul suo stato di famiglia. Appare chiaro quindi che quanto dichiarato nel DSU corrisponde al vero essendo la signora unico Pt_1
componente del proprio nucleo familiare”. Tanto dedotto ha chiesto al Giudice adito di :
“1. accogliere l'opposizione proposta dalla sig.ra per le causali esposte nel Parte_1
presente atto e per l'effetto;
2. dichiarare l'invalidità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta, essendo inesistente il diritto dell'ente creditore ( ); CP_1
3. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.” CP_ L' si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso e deducendo che la pretesa restitutoria era fondata sulla mancanza del requisito della assenza di reddito, poiché alla data della domanda la ricorrente risultava coniugata con il sig. , CF: Persona_1
. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso C.F._2
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 25.9.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- la causa è stata decisa..
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di carenza di motivazione della comunicazione impugnata contenendo la stessa tutti gli elementi idonei a consentire al destinatario una piena e chiara comprensione della pretesa avanzata e dei motivi per i quali si era provveduto al recupero. Invero vengono indicati con chiarezza nell'atto la prestazione oggetto di revoca, il numero della domanda originariamente presentata, la motivazione della revoca, il periodo di riferimento dell'indebito e l'importo dello stesso con la modalità del calcolo effettuato.
Nel merito il ricorso è infondato. CP_ La pretesa restitutoria di cui alla comunicazione del 24.6.2024 in atti, di cui si chiede, la declaratoria di insussistenza, si fonda, secondo le allegazioni di cui alla memoria difensiva
CP_ e secondo le risultanze documentali in atti, sulla segnalazione del Comune di Napoli che aveva rilevato “la mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica della ricorrente” dal quale era emerso che alla data della presentazione della domanda la signora non era componente di un nucleo familiare monofamiliare bensì coniugata con il Pt_1
sig. . Persona_1
CP_ La suddetta omissione è stata ritenuta dall' tale da comportare la revoca del beneficio del reddito di cittadinanza e la conseguente richiesta di restituzione di quanto ritenuto indebitamente erogato alla ricorrente.
Parte ricorrente ha prodotto, nel corso del giudizio, un certificato di residenza storico sostenendo che tale documentazione attesterebbe l'esistenza di un nucleo monocomponente, come dichiarato nella domanda.
2 La prospettazione non può essere condivisa.
Invero la sig.ra ritiene di aver provato di essere unica componente del nucleo Pt_1
familiare certificando la residenza nel Comune di Napoli nell'anno 2021: tuttavia tale certificazione nulla dice in ordine alla composizione del nucleo familiare della ricorrente che la stessa ben avrebbe potuto provare depositando invece un certificato di stato di famiglia, così da provare che “risiedeva da sola e che nessun altro risiedeva con la stessa e/o era sul suo stato di famiglia”.
Nulla è stato opposto, poi, in ordine allo stato di coniugio contestato alla ricorrente sicchè deve ritenersi che la dichiarazione resa nella domanda, in assenza di alcuna allegazione in ordine ad uno stato di separazione tra i coniugi, sia stata mendace e tale da determinare una mancata considerazione , ai fini del calcolo ISEE, dei redditi del coniuge.
Se ne trae che le dichiarazioni omesse e non veritiere di cui alla domanda volte ad ottenere il reddito di cittadinanza abbia comportato che le relative prestazioni siano state erogate indebitamente, in mancanza dei requisiti di legge, non avendo la ricorrente nemmeno in via subordinata eccepito che i redditi del coniuge comunque non avrebbero determinato il superamento dei limiti reddituali prefissati.
Devono, in conclusione, ritenersi insussistenti i presupposti per la legittima erogazione in favore della ricorrente delle prestazioni erogate a titolo di reddito di cittadinanza, con CP_ conseguente fondatezza della pretesa restitutoria da parte dell'
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in parte dispositiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.030,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come per legge.
Napoli, 1.10.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Laura Liguori
3