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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 12/06/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 232/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 232/2025 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 06.02.2025, congiuntamente da:
, nato a [...], il [...], Parte_1
C.F. , residente a [...]
561,
e
, nata a [...], il 14 Controparte_1 marzo 1985, C.F. , residente a [...]
Bernardo Daddi n. 9/1, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.
Angelo Greco del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Firenze, via Francesco Baracca n. 38/A, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 06.02.2025, Pt_1
e , esponendo di aver contratto
[...] Controparte_1 matrimonio in data 02 maggio 2009 in TI (Romania), precisavano che dalla loro unione era nata la figlia . Persona_1
Le parti evidenziavano peraltro che, riconosciuto da entrambi i coniugi il progressivo venir meno dell'affectio coniugalis, CP_1 decideva di muovere la propria residenza a Firenze, in un
[...] immobile condotto in locazione.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
a. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
b. l'affidamento della figlia, , sarà condiviso da Persona_1 entrambi i geni-tori, prevedendo l'attuale sistema di collocamento della giovane ragazza presso la casa coniugale, nella quale continuerà a vivere insieme al padre;
inoltre, si prevede che le feste comandate e i compleanni della minore siano incardinati in un sistema a cadenza alternata, così come i giorni quindici consecutivi ripartiti durante il periodo estivo tra ciascun genitore;
c. la Sig.ra provvederà al mantenimento della figlia minore, Pt_1 quantifica-to in un importo non superiore a complessivi € 130,00
(centotrenta,00 euro) mensili, oltre alle eventuali spese straordinarie nella misura del 50%;
d. i coniugi prestano sin d'ora il proprio consenso al rilascio ovvero al rinnovo del passaporto della figlia minore.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 06.02.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2 2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , Parte_1 nato a [...], il [...] e Controparte_1
, nata a [...], il [...], che
[...] hanno contratto matrimonio in data 02 maggio 2009 in TI
(Romania), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di QU (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (n.
26591);
- spese compensate.
3 Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 232/2025 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 06.02.2025, congiuntamente da:
, nato a [...], il [...], Parte_1
C.F. , residente a [...]
561,
e
, nata a [...], il 14 Controparte_1 marzo 1985, C.F. , residente a [...]
Bernardo Daddi n. 9/1, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.
Angelo Greco del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Firenze, via Francesco Baracca n. 38/A, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 06.02.2025, Pt_1
e , esponendo di aver contratto
[...] Controparte_1 matrimonio in data 02 maggio 2009 in TI (Romania), precisavano che dalla loro unione era nata la figlia . Persona_1
Le parti evidenziavano peraltro che, riconosciuto da entrambi i coniugi il progressivo venir meno dell'affectio coniugalis, CP_1 decideva di muovere la propria residenza a Firenze, in un
[...] immobile condotto in locazione.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
a. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
b. l'affidamento della figlia, , sarà condiviso da Persona_1 entrambi i geni-tori, prevedendo l'attuale sistema di collocamento della giovane ragazza presso la casa coniugale, nella quale continuerà a vivere insieme al padre;
inoltre, si prevede che le feste comandate e i compleanni della minore siano incardinati in un sistema a cadenza alternata, così come i giorni quindici consecutivi ripartiti durante il periodo estivo tra ciascun genitore;
c. la Sig.ra provvederà al mantenimento della figlia minore, Pt_1 quantifica-to in un importo non superiore a complessivi € 130,00
(centotrenta,00 euro) mensili, oltre alle eventuali spese straordinarie nella misura del 50%;
d. i coniugi prestano sin d'ora il proprio consenso al rilascio ovvero al rinnovo del passaporto della figlia minore.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 06.02.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2 2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , Parte_1 nato a [...], il [...] e Controparte_1
, nata a [...], il [...], che
[...] hanno contratto matrimonio in data 02 maggio 2009 in TI
(Romania), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di QU (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (n.
26591);
- spese compensate.
3 Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
4