Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 23/06/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 496/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente dott. Ombretta Paini Consigliere dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 496 /2024 promossa da:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'Avv. MASSETTI FABRIZIO con domicilio digitale all'indirizzo PEC ed elettivamente domiciliato in Perugia - Via Luigi Rizzo n. 83 presso il Email_1
difensore
RECLAMANTE
Contro
Liquidazione Giudiziale in persona del Curatore Parte_1
RECLAMATO-CONTUMACE
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. ROSSI RICCARDO con Controparte_1 C.F._1
domicilio digitale all'indirizzo PEC ed elettivamente domiciliata Email_2
in Perugia, via XIV Settembre n. 67 nello studio del difensore
RECLAMATO
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PM in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, dott.ssa Tiziana Cugini
-INTERVENIENTE NECESSARIO-
avente ad
OGGETTO
Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale - Impugnazione sentenza Tribunale di
Perugia 55/2024 del 26.7.2024 sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con reclamo ex art. 51 impugna la sentenza di apertura della liquidazione Parte_2
giudiziale n. 55/2024 emessa dal Tribunale di Perugia il 26.7.2024, contestando l'assenza dei presupposti soggettivi ed eccependo (in primo grado la reclamante era rimasta contumace) la qualità di impresa minore, evincibile dalle fatture di vendita allegate al reclamo quanto ai ricavi, dall'assenza di attivo patrimoniale documentato e dall'ammontare dell'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario come documentata dall'estratto dell'area riservata di (somme cui Parte_3
va aggiunto il solo credito della non risultando esservi altri debiti nei confronti dei fornitori) CP_1
Il creditore istante chiede il rigetto del reclamo evidenziando che la società non ha Controparte_1
depositato i bilanci presso il Registro imprese dal 2015 ad oggi, che le fatture sono prodotte in copia analogica e non nel formato originale xml (sussistendo l'obbligo di fatturazione elettronica), che non è dato sapere se nel cassetto fiscale vi siano altre fatture, che le ricerche dell'Ufficiale Giudiziario hanno dato esito negativo quanto alla ricerca di conti correnti intestati al debitore.
La Curatela è rimasta contumace.
Il PM ha concluso per il rigetto del reclamo
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Ritiene questa Corte che il reclamo debba essere rigettato.
pagina 2 di 4 La documentazione prodotta dal debitore è del tutto insufficiente ed inidonea a fornire la prova richiesta dall'art. 121 CCII
Le fatture, infatti, rappresentano solo una parte della documentazione contabile che deve essere utilizzata per valutare la situazione economica dell'azienda, peraltro non vi è certezza della completezza ed esaustività della documentazione, non risultando sufficiente la dichiarazione del commercialista in atti in mancanza della documentazione ufficiale e originale: la reclamante non ha prodotto le fatture elettroniche in formato originale xml bensì una mera stampa di visualizzazione e conservazione interna gestita con l'applicativo Fatture in Cloud.it; non risulta che siano state scaricate dall'apposito portale dell'Agenzia delle Entrate, né la reclamante ha dichiarato di essere esonerata dall'obbligo di emetterle in forma elettronica. A sostegno e comprova della completezza e veridicità della documentazione officiosa così prodotta, la debitrice avrebbe dovuto produrre i bilanci aziendali, le dichiarazioni dei redditi, i conti economici e patrimoniali che avrebbero consentito di avere un quadro completo e attendibile dell'ammontare dei ricavi relativi al triennio di riferimento. Peraltro, la stessa vicenda processuale in forza della quale si è formato il titolo azionato dalla on consente CP_1
di fare affidamento sulla documentazione di parte prodotta con il reclamo, in quanto dimostra che vi erano stati introiti non fatturati. Peraltro, l'inattendibilità della documentazione prodotta e l'insufficienza ai fini di ricostruire la situazione economica della debitrice si ricava anche dalla circostanza che non è dato sapere come la abbia potuto fare fronte ai pagamenti delle Pt_1
fatture prodotte e abbia ricevuto gli incassi per le fatture emesse se, come da certificazione degli ufficiali Giudiziari, non risultano conti correnti intestati, così come dalla rilevante esposizione fiscale, che lascia presumere la possibilità (oltre ad altre ipotesi) di esistenza di importi non dichiarati emersi in fase di accertamento.
L'evidente impossibilità di ricostruire con certezza l'andamento economico della società determina il rigetto dell'eccezione proposta dalla debitrice, sulla quale grava l'onere di provare la sussistenza dei requisiti dell'impresa minore ex art. 121 CCII. ai fini di sottrarsi all'apertura della liquidazione giudiziale.
II reclamo deve pertanto essere rigettato.
La reclamante deve essere condannata al pagamento delle spese in favore della CP_1
Nulla sulle spese rispetto alla Curatela, rimasta contumace.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, pronunciando definitivamente sulla controversia in epigrafe, così decide:
-respinge il reclamo;
-condanna la reclamante al pagamento delle spese in favore di liquidate in € 3.473 per CP_1
compensi, oltre spese forfettarie al 15% e accessori di legge;
-spese irripetibili nei confronti della Curatela
- Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Perugia, 20.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Altrui Dott. Claudio Baglioni
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