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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 12010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12010 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 18009/2025 r.g.a.c.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 18009/2025 RGAC e vertente
TRA
avv. Luigi LD Cucinella, difensore di sé stesso, con studio in Napoli alla Via G. Ribera
1
ATTORE
E
in persona dell'amministratore p.t. Controparte_1 CP_2
, C.F. indirizzo pec "
[...] C.F._1 Email_1
pagina 1 di 4 C.F. indirizzo pec Controparte_2 C.F._1
" Email_1
CONVENUTI
Oggetto: Consegna documentazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta nei confronti del convenuto . Controparte_2
Con ricorso per rito semplificato di cognizione l'avv. Luigi LD Cucinella ha adito questo Tribunale chiedendo: “- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere la consegna dell'elenco dei condomini morosi, e per l'effetto - condannare il
, in persona del suo amministratore pro tempore dott. Controparte_1
ed in via meramente gradata e subordinata il dott. Controparte_2 CP_2
in proprio, o in subordine ciascuno per quanto di ragione, alla consegna a
[...]
ciascun ricorrente del predetto elenco dei condomini morosi comprensivo di nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza o domicilio, dati catastali della relativa unità immobiliare, i rispettivi millesimi e le somme dovute dal condomino a ciascun creditore. - condannare altresì parte resistente a pagare una penale a titolo di astreinte ex art. 614 bis c.p.c., nella misura di euro 100,00 per ciascun giorno di ritardo ed in favore di ciascun ricorrente, ovvero la maggiore o minore somma determinata dal
Magistrato; - condannare parte resistente alla rifusione delle spese e compensi del presente giudizio;
- emettere ogni altro provvedimento opportuno e consequenziale.”; il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati ai resistenti rispettando il termine di legge, ma i resistenti non sono costituiti, e la causa è stata trattenuta in decisione.
L'avv. Cucinella dichiara di essere rappresentato, oltre che da sé stesso, anche dall'avv.
FR Cucinella, ma non si rinviene la procura ad litem che sarebbe stata rilasciata a pagina 2 di 4 quest'ultimo; tuttavia, la questione è irrilevante in quanto, come detto, l'avv. Cucinella è difensore di sé stesso.
Con ordinanza ex art. 702 bis cpc del 9/6/2022 questo Tribunale ha condannato il a pagare all'avv. Luigi LD Cucinella la somma di Controparte_1
“€ 7.795,00, oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dal 22.7.2021 e fino al soddisfo” nonché le spese del procedimento liquidate “in complessivi euro 1.716,00, di cui euro 98,00 per esborsi ed euro 1.618,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);”. L'art. 63 disp.att. cc stabilisce che l'amministratore del condominio “è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.”; Cass.
1002/2025 ha chiarito che “L'obbligo di comunicare i dati dei condomini morosi (e la conseguente legittimazione passiva in caso di azione giudiziale) spetta all'amministratore in proprio, trattandosi di un dovere legale di cooperazione con i creditori funzionale al rispetto dell'ordine di escussione contemplato dal comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c., che è estraneo al rapporto di mandato intercorrente con il condominio e la cui violazione dà luogo, pertanto, a una responsabilità di tipo aquiliano.”. Come attestato dall'Agenzia delle Entrate in data 8/4/2025, CP_2
CF è l'amministratore del
[...] C.F._1 Controparte_1
. In data 26/9/2024 l'avv. Luigi LD Cucinella ha notificato al
[...] [...]
e ad , un invito alla negoziazione assistita Controparte_1 Controparte_2
relativamente alla propria richiesta, rivolta a tali soggetti, di consegnargli i dati dei condomini morosi – ma non risulta che a tale invito vi sia stata una risposta. Posto tutto quanto sopra, la domanda proposta col ricorso ex art. 281 decies cpc va accolta nei confronti di , il quale va quindi condannato a consegnare all'avvocato Controparte_2
attore l'elenco dei condomini morosi comprensivo di tutti i dati richiesti in ricorso, e a pagare ex art. 614 bis cpc che si ritiene congruo fissare, in ragione dell'entità del credito vantato dal professionista attore, in € 50 per ogni giorno di ritardo nell'eseguire l'ordine,
pagina 3 di 4 a partire dal 30° giorno successivo a quello in cui sarà stata notificata la presente sentenza. Le spese del procedimento seguono la soccombenza di nei confronti CP_2
dell'attore e si liquidano come in dispositivo (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi, aumento del 5% per collegamento ipertestuale); mentre non vi è luogo a provvedere tra il convenuto e l'attore, essendo il Condominio CP_1
rimasto contumace.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 18009/2025 RGAC tra: avv. Luigi LD Cucinella, attore;
nonché Controparte_1 CP_1 CP_2
, convenuti;
così provvede:
[...]
1) Condanna C.F. a consegnare all'avv. Luigi Controparte_2 C.F._1
LD Cucinella l'elenco dei condomini morosi del Controparte_1 CP_1
, comprensivo di nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
[...]
residenza o domicilio, dati catastali della relativa unità immobiliare, i rispettivi millesimi e le somme dovute dal condomino al creditore;
2) Condanna a pagare all'avv. Luigi LD Cucinella la somma di € Controparte_2
50 per ogni giorno in cui tarderà ad eseguire l'ordine di cui al punto 1, oltre il 30° giorno successivo a quello in cui gli sarà stata notificata la presente sentenza;
3) Condanna a rimborsare all'avv. Luigi LD Cucinella le spese del Controparte_2
giudizio, che liquida in € 264 per esborsi ed € 3.999,45 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa.;
4) Nulla a provvedere sulle spese di lite tra il convenuto e l'attore. CP_1
Così deciso in Portici in data 18/12/2025 Il giudice unico pagina 4 di 4
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 18009/2025 RGAC e vertente
TRA
avv. Luigi LD Cucinella, difensore di sé stesso, con studio in Napoli alla Via G. Ribera
1
ATTORE
E
in persona dell'amministratore p.t. Controparte_1 CP_2
, C.F. indirizzo pec "
[...] C.F._1 Email_1
pagina 1 di 4 C.F. indirizzo pec Controparte_2 C.F._1
" Email_1
CONVENUTI
Oggetto: Consegna documentazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta nei confronti del convenuto . Controparte_2
Con ricorso per rito semplificato di cognizione l'avv. Luigi LD Cucinella ha adito questo Tribunale chiedendo: “- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere la consegna dell'elenco dei condomini morosi, e per l'effetto - condannare il
, in persona del suo amministratore pro tempore dott. Controparte_1
ed in via meramente gradata e subordinata il dott. Controparte_2 CP_2
in proprio, o in subordine ciascuno per quanto di ragione, alla consegna a
[...]
ciascun ricorrente del predetto elenco dei condomini morosi comprensivo di nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza o domicilio, dati catastali della relativa unità immobiliare, i rispettivi millesimi e le somme dovute dal condomino a ciascun creditore. - condannare altresì parte resistente a pagare una penale a titolo di astreinte ex art. 614 bis c.p.c., nella misura di euro 100,00 per ciascun giorno di ritardo ed in favore di ciascun ricorrente, ovvero la maggiore o minore somma determinata dal
Magistrato; - condannare parte resistente alla rifusione delle spese e compensi del presente giudizio;
- emettere ogni altro provvedimento opportuno e consequenziale.”; il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati ai resistenti rispettando il termine di legge, ma i resistenti non sono costituiti, e la causa è stata trattenuta in decisione.
L'avv. Cucinella dichiara di essere rappresentato, oltre che da sé stesso, anche dall'avv.
FR Cucinella, ma non si rinviene la procura ad litem che sarebbe stata rilasciata a pagina 2 di 4 quest'ultimo; tuttavia, la questione è irrilevante in quanto, come detto, l'avv. Cucinella è difensore di sé stesso.
Con ordinanza ex art. 702 bis cpc del 9/6/2022 questo Tribunale ha condannato il a pagare all'avv. Luigi LD Cucinella la somma di Controparte_1
“€ 7.795,00, oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dal 22.7.2021 e fino al soddisfo” nonché le spese del procedimento liquidate “in complessivi euro 1.716,00, di cui euro 98,00 per esborsi ed euro 1.618,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);”. L'art. 63 disp.att. cc stabilisce che l'amministratore del condominio “è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.”; Cass.
1002/2025 ha chiarito che “L'obbligo di comunicare i dati dei condomini morosi (e la conseguente legittimazione passiva in caso di azione giudiziale) spetta all'amministratore in proprio, trattandosi di un dovere legale di cooperazione con i creditori funzionale al rispetto dell'ordine di escussione contemplato dal comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c., che è estraneo al rapporto di mandato intercorrente con il condominio e la cui violazione dà luogo, pertanto, a una responsabilità di tipo aquiliano.”. Come attestato dall'Agenzia delle Entrate in data 8/4/2025, CP_2
CF è l'amministratore del
[...] C.F._1 Controparte_1
. In data 26/9/2024 l'avv. Luigi LD Cucinella ha notificato al
[...] [...]
e ad , un invito alla negoziazione assistita Controparte_1 Controparte_2
relativamente alla propria richiesta, rivolta a tali soggetti, di consegnargli i dati dei condomini morosi – ma non risulta che a tale invito vi sia stata una risposta. Posto tutto quanto sopra, la domanda proposta col ricorso ex art. 281 decies cpc va accolta nei confronti di , il quale va quindi condannato a consegnare all'avvocato Controparte_2
attore l'elenco dei condomini morosi comprensivo di tutti i dati richiesti in ricorso, e a pagare ex art. 614 bis cpc che si ritiene congruo fissare, in ragione dell'entità del credito vantato dal professionista attore, in € 50 per ogni giorno di ritardo nell'eseguire l'ordine,
pagina 3 di 4 a partire dal 30° giorno successivo a quello in cui sarà stata notificata la presente sentenza. Le spese del procedimento seguono la soccombenza di nei confronti CP_2
dell'attore e si liquidano come in dispositivo (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi, aumento del 5% per collegamento ipertestuale); mentre non vi è luogo a provvedere tra il convenuto e l'attore, essendo il Condominio CP_1
rimasto contumace.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 18009/2025 RGAC tra: avv. Luigi LD Cucinella, attore;
nonché Controparte_1 CP_1 CP_2
, convenuti;
così provvede:
[...]
1) Condanna C.F. a consegnare all'avv. Luigi Controparte_2 C.F._1
LD Cucinella l'elenco dei condomini morosi del Controparte_1 CP_1
, comprensivo di nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
[...]
residenza o domicilio, dati catastali della relativa unità immobiliare, i rispettivi millesimi e le somme dovute dal condomino al creditore;
2) Condanna a pagare all'avv. Luigi LD Cucinella la somma di € Controparte_2
50 per ogni giorno in cui tarderà ad eseguire l'ordine di cui al punto 1, oltre il 30° giorno successivo a quello in cui gli sarà stata notificata la presente sentenza;
3) Condanna a rimborsare all'avv. Luigi LD Cucinella le spese del Controparte_2
giudizio, che liquida in € 264 per esborsi ed € 3.999,45 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa.;
4) Nulla a provvedere sulle spese di lite tra il convenuto e l'attore. CP_1
Così deciso in Portici in data 18/12/2025 Il giudice unico pagina 4 di 4