Cass. civ., sez. III, sentenza 09/03/2012, n. 3705
CASS
Sentenza 9 marzo 2012

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Costituisce violazione di un dovere deontologico la condotta del medico che rilasci un'attestazione relativa alle dichiarazioni del paziente in ordine al proprio stato di salute nei giorni precedenti, al fine di giustificare l'assenza dal lavoro, poiché tale attestazione, pur essendo priva di contenuto certificativo, si presta ad ingenerare il dubbio che l'assenza sia giustificata da una malattia accertata, in quanto proviene da un medico ed è redatta sul modulario previsto per la certificazione di malattia rispetto all'assenza dal lavoro, ponendosi in violazione del dovere del sanitario, imposto dal codice deontologico e dalla disciplina delle convenzioni tra Servizio Sanitario Nazionale e medici di famiglia, di procedere con scrupolo e diligenza nella redazione dei certificati, e, perciò, di attestare patologie riscontrate, al fine di scongiurare comportamenti illeciti.

Commentario1

  • 1Il medico può rilasciare un certificato senza fare la visita?
    Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 27 aprile 2019
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 09/03/2012, n. 3705
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3705
Data del deposito : 9 marzo 2012

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