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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/03/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
seconda sezione civile settore lavoro e previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di RE RI dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4622/2023 rg,
sul ricorso depositato il 04/10/2023
proposto da
(difeso da avv. Margherita Accardo) Parte_1
nei confronti di in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore (difeso da avv. ti Dario Cosimo Adornato ed Ettore Triolo)
E di in persona del Ministro in carica (difeso da Avvocatura Controparte_2 distrettuale dello Stato di RE RI )
All'esito della udienza e della camera di consiglio ,così definitivamente provvede:
“ Accoglie la domanda per quanto in motivazione e condanna l' Controparte_1
al pagamento delle differenze sul Trattamento di Fine Servizio quantificate nella misura di
[...]
€ 22.835,45 oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo
Compensa le spese tra ricorrente e . Controparte_2
Condanna parte resistente al pagamento alla parte ricorrente delle spese del giudizio che CP_3 liquida complessivamente in 3500,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15
% , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
accertare e dichiarare con efficacia nei confronti dell' e Controparte_1 del in persona dei rispettivi legali rappresentanti, che il ricorrente ha diritto Controparte_2 alla riliquidazione del trattamento di fine servizio, sulla base del maggior periodo di servizio effettivo ed utile prestato (come descritto in narrativa), nonché sulla base del maggior ammontare della “base contributiva” ex art. 38 DPR 1032/1973 (che tenga conto anche degli emolumenti indennità di trasferta 50% e percentuale ex art. 122 DPR 1229/1959, nonché degli incrementi stipendiali disposti dalla normativa contrattuale di settore);
in conseguenza, condannare l' al pagamento delle Controparte_1 differenze che risulteranno dovute in conseguenza della riliquidazione, da quantificarsi in € 22.835,45
o nella maggiore o minore somma che sarà riconosciuta di giustizia, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo come per legge;
Parte ricorrente deduceva che:
aveva conseguito pensionamento per raggiungimento di limiti di età con decorrenza 19/08/2021, dopo avere lavorato per numerosi anni alle dipendenze del Controparte_4 presso e successivamente per il presso Controparte_5 Controparte_2
Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti Corte di Appello di RE RI, da ultimo con qualifica di Funzionario livello C2 ;
-che con provvedimento dell'08/10/2022 l' gli ha liquidato Controparte_1 il Trattamento di Fine Servizio in complessivi € 92.958,58 lordi che appare inferiore a quello che avrebbe dovuto percepire in base alla sua carriera lavorativa;
nel prospetto di liquidazione fornito dall' al ricorrente risulta erroneamente considerato il CP_3 periodo di servizio computato, quantificato in 42 anni, 3 mesi e 17 giorni, e dunque – come risulta dall'estratto conto assicurativo rilasciato dall' (all. 2) – apparentemente con esclusivo CP_3 riferimento al servizio prestato alle dipendenze del Ministero di Giustizia - Ufficio Notifiche
Esecuzioni e Protesti della Corte di Appello di RE RI dal maggio 1979 fino al pensionamento, senza computo del servizio prestato alle dipendenze del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Provinciale dello Stato nei primi 4 mesi dell'anno 1979 e del servizio militare prestato dal 24/09/1971 al 24/12/1972, che avrebbe dovuto portare ad una base di calcolo non inferiore a 45 anni di servizio;
2 -che anche la voce “stipendio alla cessazione” determinato in € 33.199,58 appare di ammontare inferiore rispetto allo stipendio effettivamente spettante al ricorrente alla cessazione del rapporto di lavoro, e ciò per i seguenti motivi: 1) l'ultimo stipendio considerato dall' ai fini del calcolo non CP_3 tiene conto degli incrementi disposti dalla normativa contrattuale di settore (CCNL Personale
Comparto Funzioni Centrali triennio 2019-2021, all. 6), che ha previsto un apprezzabile aumento, con decorrenza 01/01/2021 e quindi antecedente rispetto alla data di pensionamento del ricorrente, delle voci stipendiali per la categoria A3F3 qualifica C2 ricoperta dal ricorrente: in particolare, lo stipendio base è stato aumentato ad € 1.569,04, e l' conglobata ad € 545,44, con previsione di Pt_2 stipendio annuo di € 25.373,64 oltre 13^ mensilità (maggiore rispetto a quello di € 24.329,76 chiaramente considerato dall'ente previdenziale);
2) nell'importo non risultano computati alcuni elementi fissi e necessari dello stipendio come l'indennità di trasferta (nella misura del 50% pensionabile come per legge) e la percentuale ex art. 122 DPR 1229/59, regolarmente percepite dal ricorrente nel corso dell'intero rapporto di lavoro, compreso l'ultimo anno (si vedano prospetti paga allegati); -
-che alla luce delle superiori considerazioni l'accoglimento della richiesta del ricorrente di avere riliquidato il trattamento di fine servizio tenendo conto del maggior periodo di servizio (45 anni in luogo di 42), degli incrementi della base stipendiale previsti dalla normativa contrattuale di settore
(in conseguenza dei quali lo stipendio base comprensivo di ISS conglobata ammonterebbe ad €
25.373,76 in luogo di € 24.329,76) e delle voci stipendiali indennità di trasferta 50% e percentuale illegittimamente escluse dalla base di calcolo (il cui computo, in considerazione degli importi riscossi anche solo nell'ultimo anno di lavoro per come attestati dal prospetto allegato sub. n. 4 e dai prospetti paga in atti, comporterebbe un innalzamento della base di calcolo pari a non meno di € 4.525,29), determinerebbe un apprezzabile aumento della voce “stipendio alla cessazione” che da € 33.199,58 passerebbe ad € 38.598,09 e darebbe luogo, in considerazione del maggior periodo di servizio, al riconoscimento di un TFS di importo lordo non inferiore ad € 115.794,27.
Il si costituiva e chiedeva rigettare l'avversa domanda siccome infondata Controparte_2 in fatto e in diritto.
L' si costituiva e preliminarmente eccepiva l'inammissibilità e/o improcedibilità della CP_3 domanda per carenza, o comunque tardività del ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 8, comma 2 lett. a) del Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell' CP_3 adottato con deliberazione del C.d.A. n. 8 del 18 gennaio 2023.;
3 nel merito formulava le seguenti conclusioni : < Nella fattispecie in esame, non solo nei confronti dell' non viene svolta alcuna domanda, ma, qualora dal ricorso si dovesse intendere che nei CP_1 confronti dell' siano state avanzate domande, si rappresenta che non sussiste alcuna prova CP_1 di una preventiva escussione del proprio datore di lavoro da parte dell'attuale ricorrente.
L' è terzo interessato alla sentenza per gli effetti che possano derivarne ed eventuali obblighi CP_1 contributivi possono sussistere solo in caso di accoglimento della domanda principale, relativamente ai diritti di credito retributivo e alla corrispondente tutela previdenziale e assicurativa avanzati dal ricorrente, in ordine ai quali l' non può che rimettersi all'accertamento del Giudice, aderendo CP_1 alla richiesta di condanna del datore di lavoro al versamento degli oneri contributivi scaturenti dalle differenze retributive, ove accertate e non prescritte.>
Rimessa la causa in decisione , il ricorso è fondato.
E' in questione l'importo per tfs.
La questione di improcedibilità non è fondata avendo parte ricorrente presentato ricorso amministrativo .
Il ricorrente , già dipendente del cessato dal servizio il 19.8. 2021 , lamenta Controparte_2
CP_ l'erronea determinazione della cifra erogata dall' a titolo di TFS.
Il ricorrente in particolare sostiene che il conteggio doveva tener conto di 45 anni di servizio in luogo dei 42 anni applicati . Inoltre doveva tenersi conto di incrementi stipendiali da ultimo riconosciuti( lo stipendio base comprensivo di ISS conglobata ammonterebbe ad € 25.373,76 in luogo di €
24.329,76) nonché delle voci stipendiali indennità di trasferta 50% e percentuale illegittimamente escluse dalla base di calcolo (il cui computo, in considerazione degli importi riscossi anche solo nell'ultimo anno di lavoro per come attestati dal prospetto allegato sub. n. 4 e dai prospetti paga in atti, comporterebbe un innalzamento della base di calcolo pari a non meno di €
4.525,29), determinerebbe un apprezzabile aumento della voce “stipendio alla cessazione” che da €
33.199,58 passerebbe ad € 38.598,09 e darebbe luogo, in considerazione del maggior periodo di servizio, al riconoscimento di un TFS di importo lordo non inferiore ad € 115.794,27
Orbene quanto agli anni di servizio il non contesta . Controparte_2
4 CP_ L' nulla contesta in concreto e nulla oppone alla deduzione del ricorrente sulla ricostruzione del diritto al TFS ( nessuna rendita vitalizia è domandata né una condanna al versamento dei contributi , né la ricostituzione pensione né è oggetto di causa il diritto al versamento dei contributi ).
Quanto all'aumento dello stipendio per incrementi stipendiali il non Controparte_2
CP_ contesta il dato. Analogamente l' nulla obietta.
Quanto all'indennità di trasferta e per la percentuale ex art 122 DPR 1229/1959, in sostanza il ricorrente produce un prospetto ( all- 4 al ricorso ) di compensi accessori liquidati nel 2021 pari a
4525,29.
Il Ministero ammette che le indennità di trasferta e la percentuale citata facciano parte della retribuzione e sono liquidati dall'ufficio di appartenenza .
Il Ministero della Giustizia ammette pure che la percentuale citata sia voce stipendiale (si legge E' evidente che la percentuale sia voce stipendiale e ciò è anche stabilito in una risposta al quesito dal
Ministero della giustizia del 29 maggio 2014 (All. n. 2), nella quale si statuisce che l'emolumento- percentuale segue la sorte della retribuzione principale.>)
Tutto ciò detto l'art 38 dpr 1032 del 1973 dispone :
La base contributiva è costituita dall'80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi concernenti il trattamento economico del personale iscritto al
Fondo, nonché dei seguenti assegni: indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; assegno perequativo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli impiegati civili, di ruolo
e non di ruolo, e per gli operai dello Stato;
indennità prevista dall'art. 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728, per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
assegno annuo previsto dall'art. 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge
30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo ed incaricato;
assegno annuo previsto dall'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;
assegno perequativo previsto dall'art. 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, per gli ufficiali di grado
5 inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonché per i sottufficiali e per i militari di truppa;
assegno personale attribuito, nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione, ai dipendenti con stipendio, od altro assegno che concorra a costituire la base contributiva, superiore a quello spettante nella nuova qualifica.
Concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale.
Per particolari categorie di personale, per le quali non è agevole l'accertamento dell'ammontare della retribuzione o che svolgano attività che comportano, in linea normale, orari di lavoro ridotti, la base per la commisurazione del contributo è stabilita, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, in una somma fissa mensile ragguagliata alla retribuzione complessiva di similari categorie di dipendenti statali.>
Orbene la base contributiva prende in considerazione, oltre allo stipendio e alle voci specifiche , anche ciò che è la retribuzione annua .
Le indennità di trasferta e la percentuale sono quindi somme retributive ( anche il CCNL le inserisce nella struttura retributiva ) e vanno considerate ai fini del calcolo della base contributiva.
Il servizio è addotto e non contestato.
I conteggi non sono in alcun modo contestati
La domanda può ritenersi fondata sull'an e sul quantum e va dunque accolta .
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in CP_3 applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Compensa per intero tra ricorrente e essendo il non responsabile Controparte_2 CP_2 del mancato pagamento e non legittimato ad erogare il tfs.
RE RI 27.3.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
seconda sezione civile settore lavoro e previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di RE RI dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4622/2023 rg,
sul ricorso depositato il 04/10/2023
proposto da
(difeso da avv. Margherita Accardo) Parte_1
nei confronti di in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore (difeso da avv. ti Dario Cosimo Adornato ed Ettore Triolo)
E di in persona del Ministro in carica (difeso da Avvocatura Controparte_2 distrettuale dello Stato di RE RI )
All'esito della udienza e della camera di consiglio ,così definitivamente provvede:
“ Accoglie la domanda per quanto in motivazione e condanna l' Controparte_1
al pagamento delle differenze sul Trattamento di Fine Servizio quantificate nella misura di
[...]
€ 22.835,45 oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo
Compensa le spese tra ricorrente e . Controparte_2
Condanna parte resistente al pagamento alla parte ricorrente delle spese del giudizio che CP_3 liquida complessivamente in 3500,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15
% , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
accertare e dichiarare con efficacia nei confronti dell' e Controparte_1 del in persona dei rispettivi legali rappresentanti, che il ricorrente ha diritto Controparte_2 alla riliquidazione del trattamento di fine servizio, sulla base del maggior periodo di servizio effettivo ed utile prestato (come descritto in narrativa), nonché sulla base del maggior ammontare della “base contributiva” ex art. 38 DPR 1032/1973 (che tenga conto anche degli emolumenti indennità di trasferta 50% e percentuale ex art. 122 DPR 1229/1959, nonché degli incrementi stipendiali disposti dalla normativa contrattuale di settore);
in conseguenza, condannare l' al pagamento delle Controparte_1 differenze che risulteranno dovute in conseguenza della riliquidazione, da quantificarsi in € 22.835,45
o nella maggiore o minore somma che sarà riconosciuta di giustizia, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo come per legge;
Parte ricorrente deduceva che:
aveva conseguito pensionamento per raggiungimento di limiti di età con decorrenza 19/08/2021, dopo avere lavorato per numerosi anni alle dipendenze del Controparte_4 presso e successivamente per il presso Controparte_5 Controparte_2
Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti Corte di Appello di RE RI, da ultimo con qualifica di Funzionario livello C2 ;
-che con provvedimento dell'08/10/2022 l' gli ha liquidato Controparte_1 il Trattamento di Fine Servizio in complessivi € 92.958,58 lordi che appare inferiore a quello che avrebbe dovuto percepire in base alla sua carriera lavorativa;
nel prospetto di liquidazione fornito dall' al ricorrente risulta erroneamente considerato il CP_3 periodo di servizio computato, quantificato in 42 anni, 3 mesi e 17 giorni, e dunque – come risulta dall'estratto conto assicurativo rilasciato dall' (all. 2) – apparentemente con esclusivo CP_3 riferimento al servizio prestato alle dipendenze del Ministero di Giustizia - Ufficio Notifiche
Esecuzioni e Protesti della Corte di Appello di RE RI dal maggio 1979 fino al pensionamento, senza computo del servizio prestato alle dipendenze del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Provinciale dello Stato nei primi 4 mesi dell'anno 1979 e del servizio militare prestato dal 24/09/1971 al 24/12/1972, che avrebbe dovuto portare ad una base di calcolo non inferiore a 45 anni di servizio;
2 -che anche la voce “stipendio alla cessazione” determinato in € 33.199,58 appare di ammontare inferiore rispetto allo stipendio effettivamente spettante al ricorrente alla cessazione del rapporto di lavoro, e ciò per i seguenti motivi: 1) l'ultimo stipendio considerato dall' ai fini del calcolo non CP_3 tiene conto degli incrementi disposti dalla normativa contrattuale di settore (CCNL Personale
Comparto Funzioni Centrali triennio 2019-2021, all. 6), che ha previsto un apprezzabile aumento, con decorrenza 01/01/2021 e quindi antecedente rispetto alla data di pensionamento del ricorrente, delle voci stipendiali per la categoria A3F3 qualifica C2 ricoperta dal ricorrente: in particolare, lo stipendio base è stato aumentato ad € 1.569,04, e l' conglobata ad € 545,44, con previsione di Pt_2 stipendio annuo di € 25.373,64 oltre 13^ mensilità (maggiore rispetto a quello di € 24.329,76 chiaramente considerato dall'ente previdenziale);
2) nell'importo non risultano computati alcuni elementi fissi e necessari dello stipendio come l'indennità di trasferta (nella misura del 50% pensionabile come per legge) e la percentuale ex art. 122 DPR 1229/59, regolarmente percepite dal ricorrente nel corso dell'intero rapporto di lavoro, compreso l'ultimo anno (si vedano prospetti paga allegati); -
-che alla luce delle superiori considerazioni l'accoglimento della richiesta del ricorrente di avere riliquidato il trattamento di fine servizio tenendo conto del maggior periodo di servizio (45 anni in luogo di 42), degli incrementi della base stipendiale previsti dalla normativa contrattuale di settore
(in conseguenza dei quali lo stipendio base comprensivo di ISS conglobata ammonterebbe ad €
25.373,76 in luogo di € 24.329,76) e delle voci stipendiali indennità di trasferta 50% e percentuale illegittimamente escluse dalla base di calcolo (il cui computo, in considerazione degli importi riscossi anche solo nell'ultimo anno di lavoro per come attestati dal prospetto allegato sub. n. 4 e dai prospetti paga in atti, comporterebbe un innalzamento della base di calcolo pari a non meno di € 4.525,29), determinerebbe un apprezzabile aumento della voce “stipendio alla cessazione” che da € 33.199,58 passerebbe ad € 38.598,09 e darebbe luogo, in considerazione del maggior periodo di servizio, al riconoscimento di un TFS di importo lordo non inferiore ad € 115.794,27.
Il si costituiva e chiedeva rigettare l'avversa domanda siccome infondata Controparte_2 in fatto e in diritto.
L' si costituiva e preliminarmente eccepiva l'inammissibilità e/o improcedibilità della CP_3 domanda per carenza, o comunque tardività del ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 8, comma 2 lett. a) del Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell' CP_3 adottato con deliberazione del C.d.A. n. 8 del 18 gennaio 2023.;
3 nel merito formulava le seguenti conclusioni : < Nella fattispecie in esame, non solo nei confronti dell' non viene svolta alcuna domanda, ma, qualora dal ricorso si dovesse intendere che nei CP_1 confronti dell' siano state avanzate domande, si rappresenta che non sussiste alcuna prova CP_1 di una preventiva escussione del proprio datore di lavoro da parte dell'attuale ricorrente.
L' è terzo interessato alla sentenza per gli effetti che possano derivarne ed eventuali obblighi CP_1 contributivi possono sussistere solo in caso di accoglimento della domanda principale, relativamente ai diritti di credito retributivo e alla corrispondente tutela previdenziale e assicurativa avanzati dal ricorrente, in ordine ai quali l' non può che rimettersi all'accertamento del Giudice, aderendo CP_1 alla richiesta di condanna del datore di lavoro al versamento degli oneri contributivi scaturenti dalle differenze retributive, ove accertate e non prescritte.>
Rimessa la causa in decisione , il ricorso è fondato.
E' in questione l'importo per tfs.
La questione di improcedibilità non è fondata avendo parte ricorrente presentato ricorso amministrativo .
Il ricorrente , già dipendente del cessato dal servizio il 19.8. 2021 , lamenta Controparte_2
CP_ l'erronea determinazione della cifra erogata dall' a titolo di TFS.
Il ricorrente in particolare sostiene che il conteggio doveva tener conto di 45 anni di servizio in luogo dei 42 anni applicati . Inoltre doveva tenersi conto di incrementi stipendiali da ultimo riconosciuti( lo stipendio base comprensivo di ISS conglobata ammonterebbe ad € 25.373,76 in luogo di €
24.329,76) nonché delle voci stipendiali indennità di trasferta 50% e percentuale illegittimamente escluse dalla base di calcolo (il cui computo, in considerazione degli importi riscossi anche solo nell'ultimo anno di lavoro per come attestati dal prospetto allegato sub. n. 4 e dai prospetti paga in atti, comporterebbe un innalzamento della base di calcolo pari a non meno di €
4.525,29), determinerebbe un apprezzabile aumento della voce “stipendio alla cessazione” che da €
33.199,58 passerebbe ad € 38.598,09 e darebbe luogo, in considerazione del maggior periodo di servizio, al riconoscimento di un TFS di importo lordo non inferiore ad € 115.794,27
Orbene quanto agli anni di servizio il non contesta . Controparte_2
4 CP_ L' nulla contesta in concreto e nulla oppone alla deduzione del ricorrente sulla ricostruzione del diritto al TFS ( nessuna rendita vitalizia è domandata né una condanna al versamento dei contributi , né la ricostituzione pensione né è oggetto di causa il diritto al versamento dei contributi ).
Quanto all'aumento dello stipendio per incrementi stipendiali il non Controparte_2
CP_ contesta il dato. Analogamente l' nulla obietta.
Quanto all'indennità di trasferta e per la percentuale ex art 122 DPR 1229/1959, in sostanza il ricorrente produce un prospetto ( all- 4 al ricorso ) di compensi accessori liquidati nel 2021 pari a
4525,29.
Il Ministero ammette che le indennità di trasferta e la percentuale citata facciano parte della retribuzione e sono liquidati dall'ufficio di appartenenza .
Il Ministero della Giustizia ammette pure che la percentuale citata sia voce stipendiale (si legge E' evidente che la percentuale sia voce stipendiale e ciò è anche stabilito in una risposta al quesito dal
Ministero della giustizia del 29 maggio 2014 (All. n. 2), nella quale si statuisce che l'emolumento- percentuale segue la sorte della retribuzione principale.>)
Tutto ciò detto l'art 38 dpr 1032 del 1973 dispone :
La base contributiva è costituita dall'80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi concernenti il trattamento economico del personale iscritto al
Fondo, nonché dei seguenti assegni: indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; assegno perequativo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli impiegati civili, di ruolo
e non di ruolo, e per gli operai dello Stato;
indennità prevista dall'art. 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728, per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
assegno annuo previsto dall'art. 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge
30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo ed incaricato;
assegno annuo previsto dall'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;
assegno perequativo previsto dall'art. 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, per gli ufficiali di grado
5 inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonché per i sottufficiali e per i militari di truppa;
assegno personale attribuito, nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione, ai dipendenti con stipendio, od altro assegno che concorra a costituire la base contributiva, superiore a quello spettante nella nuova qualifica.
Concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale.
Per particolari categorie di personale, per le quali non è agevole l'accertamento dell'ammontare della retribuzione o che svolgano attività che comportano, in linea normale, orari di lavoro ridotti, la base per la commisurazione del contributo è stabilita, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, in una somma fissa mensile ragguagliata alla retribuzione complessiva di similari categorie di dipendenti statali.>
Orbene la base contributiva prende in considerazione, oltre allo stipendio e alle voci specifiche , anche ciò che è la retribuzione annua .
Le indennità di trasferta e la percentuale sono quindi somme retributive ( anche il CCNL le inserisce nella struttura retributiva ) e vanno considerate ai fini del calcolo della base contributiva.
Il servizio è addotto e non contestato.
I conteggi non sono in alcun modo contestati
La domanda può ritenersi fondata sull'an e sul quantum e va dunque accolta .
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in CP_3 applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Compensa per intero tra ricorrente e essendo il non responsabile Controparte_2 CP_2 del mancato pagamento e non legittimato ad erogare il tfs.
RE RI 27.3.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
6