Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 01/04/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
Composta dai seguenti magistrati:
CO GU Presidente Gianpiero D’Alia Consigliere GU LL Primo referendario relatore
SENTENZA
Nel giudizio n. 23929, relativo al conto giudiziale n. 39233 reso dall’agente contabile dott.ssa Maria Altomonte
([...]) in qualità di consegnatario del magazzino farmacia dell’A.O. Bianchi – Melacrino – Morelli per l’esercizio 2019.
letti gli atti e documenti di causa;
nella pubblica udienza del giorno 14 ottobre 2025, letta la relazione e uditi per la procura il S.P.G. dott. Pasquale Pedace e per l’amministrazione il dott. Francesco Araniti che concludevano come da verbale d’udienza; nessuno è comparso per l’agente contabile.
FATTO
1. Con relazione di irregolarità n° 11/2024 il magistrato istruttore concludeva che il conto giudiziale non risultava allo stato degli atti rappresentativo della gestione.
Sentenza n. 94/2026 Il confronto sopra esposto tra i dati contabili rappresentati sul conto giudiziale e le scritture trasmesse fa emergere una discordanza di dati che, unitamente alla mancata trasmissione dei buoni di carico e di scarico e delle fatture, non consentiva di poter procedere all’approvazione del conto e al discarico della gestione contabile.
2. All’udienza del 18.9.2024, con ordinanza a verbale, veniva disposta la rimessione degli atti al magistrato istruttore affinché completasse l’istruttoria.
3. Con relazione integrativa del 31.3.2025, quest’ultimo rappresentava, rispetto ad alcuni beni oggetto di campionatura, di aver esaminato la movimentazione complessiva per prodotto dal magazzino farmacia (carico e scarico), i singoli movimenti di carico e scarico, le fatture di acquisto e i documenti di trasporto muniti di timbro e firma per presa in carico, i dati di giacenza per prodotto risultanti dagli inventari ad inizio e fine gestione, riportando i prospetti sintetici delle verifiche svolte sui prodotti del campione.
La relazione concludeva che le verifiche espletate sulla gestione in esame hanno condotto a rilevare la parziale non corrispondenza del conto giudiziale alla documentazione esaminata, con particolare riferimento alla consistenza finale per la categoria n.
8 - Dispositivi medici – Presidi chirurgici.
L’esame sui prodotti del campione ha consentito di riscontrare nella maggior parte dei casi la corrispondenza e coerenza della documentazione depositata; diversamente, per i prodotti codice 136592 e codice 32090 la documentazione prodotta ha restituito dei dati incoerenti:
a) prodotto 136592: non si riscontra corrispondenza tra il carico indicato sul registro generale di movimentazione di magazzino e ricavato dai buoni di carico (quantità 67) rispetto al dato ricavato dalle fatture e dai documenti di trasporto trasmessi in riferimento al prodotto 136592 (33).
Il magistrato istruttore precisava che si tratterebbe di una irregolarità senza ammanco, in quanto non c'è una differenza di valore (il valore complessivo delle 67 unità nel registro di movimentazione è pari ad euro 27.423,92 e il valore risultante dai documenti giustificativi del carico (fatture e buoni) è di euro 24.930,84, aggiungendo 10% IVA - euro 27.423,92).
Ipotizzava, dunque, che potrebbe trattarsi di farmaco che viene scisso per la quantificazione in magazzino, trattandosi di un pack da due siringhe e riscontrando che per una fattura che riporta ad es. una quantità di 4 corrisponde una registrazione di carico di 8;
b) prodotto 32090: non si riscontra corrispondenza (a) tra il carico indicato sul registro generale di movimentazione di magazzino (6.772) e il dato ricavato dai buoni di carico (5.400) e dalle fatture di acquisto e documenti di trasporto trasmessi in riferimento al prodotto 32090 (5.400); (b) tra lo scarico indicato nel registro generale di movimentazione magazzino (5.751 – sub conto 501010101 – e 12 – sub conto 501010304 -) e i buoni di scarico (5.751). Sulla base dei valori esposti sul registro di movimentazione magazzino (6.772 unità per un valore di euro 2.555,96) il valore delle unità che risultano in più dal registro di magazzino e per le quali non risultano le fatture/ddt di acquisto è pari a euro 517,83. Rimane la criticità rilevata sui movimenti di scarico: i movimenti trasmessi indicano i dati indentificativi del movimento (farmaco in quantità e valore, reparto, paziente di destinazione) riportando in alto a destra il nominativo del soggetto che ha operato il movimento di scarico dal magazzino e, tuttavia, i movimenti non sono firmati per ricevuta.
In questo caso, la relazione rappresentava che l’ammanco si potrebbe configurare per le 12 unità di prodotto 32090 che risultano in scarico dal registro di movimentazione del magazzino e per le quali però non si è riscontrato il buono di scarico (il registro di movimentazione stesso riporta un valore di euro 372,85 per le 12 unità), salvo integrazioni documentali o chiarimenti da parte dell'agente contabile.
Pertanto, concludeva ritenendo di non poter procedere, allo stato degli atti, all’approvazione del conto e al discarico dell’agente contabile.
4. L’agente contabile depositava una memoria in data 24.9.2025 prendendo posizione sulle contestazioni mosse.
Quanto alla discordanza nella consistenza finale per la categoria presidi chirurgici, confermava la differenza per 1.092 unità, siccome verosimilmente riferibile ad un prodotto valorizzato a zero perché scaduto o eliminato e, pertanto, oggetto di movimento di scarico a fine anno per rettifica inventariale erroneamente non riportata nell’estrazione informatica esposta nel conto giudiziale 2019.
Quanto al prodotto 136592 indicava che, come rilevato il magistrato istruttore, le discordanze non producono differenza di valore, specificando che si tratta di un prodotto la cui consegna in ddt si riferisce alla confezione che è appunto di due siringhe.
Quanto al prodotto 32090 evidenziava che non si comprende, in effetti, il motivo della differenza tra lo scarico indicato nel registro generale di movimentazione magazzino (5.751 – sub conto 501010101 – e 12 – sub conto 501010304 -) e i buoni di scarico
(5.751), reputando che verosimilmente, tale differenza per 12 quantità potrebbe fare riferimento proprio ai 12 prodotti, erroneamente rilevati sub conto 501010304, e, pertanto, non ricompresi dal sistema informatico nell’estrazione dei dati per la redazione del conto giudiziale.
Quindi concludeva per il discarico totale dell’agente o, in subordine, dichiarare irregolarità formale senza addebito e, in ulteriore subordine, disporre per il discarico parziale con riduzione dell’addebito.
5. All’udienza del 14 ottobre 2025 per il dott. Araniti comunicava che l’agente contabile, in qualità di direttore di farmacia, era impossibilitato a presenziare all’udienza in quanto impegnato per ragioni di servizio e nel merito si rimetteva alla valutazione del Collegio.
Il pubblico ministero concludeva per la regolarità del conto e discarico dell’agente contabile.
La causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. Il conto è irregolare.
Come correttamente evidenziato dal magistrato istruttore, infatti, si assiste alla presenza di alcune criticità che non consentono la declaratoria di regolarità e discarico.
Quanto al prodotto 136592 viene evidenziato che non vi è corrispondenza tra il carico indicato sul registro generale di movimentazione di magazzino e ricavato dai buoni di carico rispetto al dato desumibile dalle fatture e dai documenti di trasporto; sul punto, lo stesso agente contabile confermava l’ipotesi dell’istruttore che si trattava di un prodotto la cui consegna in Ddt si riferisce alla confezione che è appunto di due siringhe.
Tuttavia, pur in presenza di tale irregolarità non vi è alcuna differenza di valore e, pertanto, non vi è alcun ammanco.
Quanto invece al prodotto 32090, la mancata corrispondenza per il carico tra il registro generale di movimentazione di magazzino e il dato desunto dai buoni di carico e dalle fatture di acquisto e documenti di trasporto trasmessi, nonché per lo scarico tra il registro generale di movimentazione magazzino e i buoni di scarico determina evidentemente una irregolarità, tenuto anche conto che, con riferimento al registro di scarico, i movimenti trasmessi indicano i dati indentificativi di ciascuno di essi (farmaco in quantità e valore, reparto, paziente di destinazione),
nonché il nominativo del soggetto che ha operato il movimento di scarico dal magazzino, non senza considerare che i movimenti in questione non sono firmati per ricevuta.
Quanto all’ammanco prospettato per le 12 unità di prodotto 32090 che risultano in scarico dal registro di movimentazione del magazzino e per le quali però non si è riscontrato il buono di scarico (il registro di movimentazione stesso riporta un valore di euro 372,85 per le 12 unità), l'agente contabile pur evidenziando l’anomalia della differenza tra lo scarico indicato nel registro generale di movimentazione magazzino (5.751 – sub conto 501010101 – e 12 – sub conto 501010304 -) e i buoni di scarico
(5.751), rappresentava che tale differenza per 12 quantità potrebbe fare riferimento proprio ai 12 prodotti, erroneamente rilevati sub conto 501010304, e, pertanto, non ricompresi dal sistema informatico nell’estrazione dei dati per la redazione del conto giudiziale.
Tale argomentazione, pur in assenza di specifici ulteriori elementi, appare idonea a giustificare l’irregolarità in considerazione del fatto che, stando così le cose, il dato verosimilmente non è confluito nel sistema informatico che ha portato alla redazione del conto.
7. Nulla per le spese.
PQM
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio iscritto al n. 23929 del Registro di Segreteria:
- dichiara l’irregolarità del conto, senza ammanco;
- nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025.
Il Relatore Il Presidente
GU LL CO GU
Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositata in segreteria il 31/03/2026 Il Funzionario Responsabile Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente