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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/10/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2265/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Natalia Pala, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. BELLAROSA GABRIEL
- RICORRENTE contro
CP_1 con l'avv.ta CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA nonché contro
Controparte_2
Con l'avv. ZILETTI ANDREA
- RESISTENTI
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 18 ottobre 2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio e innanzi al Tribunale di Brescia, sez. Lavoro Controparte_2 CP_1 dolendosi dell'intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa recata dall'intimazione di pagamento n. 022 2024 90042694 91/000, notificatale a giugno 2024, limitatamente alle cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito relativi a contributi IVS fissi, spese di notifica e somme aggiuntive per omesso versamento contributi per gli anni dal 2011 al 2019, come di seguito precisati:
- cartella di pagamento n. 02220160023932374 000 notificata in data 03.11.2016; pagina 1 di 10 - avviso di addebito n. 32220112000246043 000 notificato in data 10.09.2011;
-avviso di addebito n. 32220120001398339 000 notificato in data 15.05.2012;
-avviso di addebito n. 32220120005037972 000 notificato in data 28.01.2013;
-avviso di addebito n. 32220130001374462 000 notificato in data 17.04.2013;
-avviso di addebito n. 32220130003597970 000 notificato in data 08.01.2014;
-avviso di addebito n.32220140000984047 000 notificato in data 30.05.2014;
-avviso di addebito n. 32220140003010437 000 notificato in data 06.10.2014;
-avviso di addebito n. 32220140005892528 000 notificato in data 05.01.2015;
-avviso di addebito n. 32220150002694422 000 notificato in data 28.10.2015;
-avviso di addebito n. 32220160001525534 000 notificato in data 12.05.2016;
-avviso di addebito n. 32220160004721502 000 notificato in data 28.11.2016;
-avviso di addebito n. 32220170002412451 000 notificato in data 17.10.2017;
-avviso di addebito n. 32220180002471365 000 notificato in data 05.08.2018;
-avviso di addebito n. 32220180003055043 000 notificato in data 13.07.2018;
-avviso di addebito n. 32220180005747086 000 notificato in data 12.01.2019;
-avviso di addebito n. 32220190001731590 000 notificato in data 05.07.2019; per un importo complessivamente pari a euro 116.110,02.
In particolare, richiamata la disciplina di cui all'art. 3 commi 9 e 10 legge n. 335/1995, ha dedotto la mancanza di prova della notifica di atti interruttivi del termine prescrizionale e la conseguente estinzione del diritto alla corresponsione dei contributi.
Ha altresì eccepito l'intervenuta decadenza della potestà impositiva dell'ente creditore ai sensi dell'art.25 del d. lgs n. 46/1999, poiché i contributi previdenziali sarebbero stati iscritti a ruolo successivamente al termine del 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il relativo versamento, nonché la nullità dell'intimazione impugnata violazione dell'art. 7, comma 2, legge n.
212/2000 (Statuto del contribuente).
Ha concluso, pertanto, domandando: “-In via cautelare: sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, ricorrendo i gravi motivi di cui sopra, l'esecutorietà delle cartelle di pagamento nonché degli avvisi di addebito impugnati, onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente;
-In via principale: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute nelle cartelle di pagamento, nonché negli avvisi di addebito riportati nel presente ricorso;
pagina 2 di 10 -Nel merito in via ulteriore: - annullare e/o comunque dichiarare nulla l'intimazione di pagamento n. 022
202490042694 91/000 per violazione dell'art.7 °, 2°comma, della legge 212/2000-statuto del contribuente;
- accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito impugnati per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e, per l'effetto, annullarli, revocarli, dichiararli nulli e/o inefficaci;
”.
Il tutto con vittoria di spese di lite.
, ritualmente costituita in giudizio, ha richiesto il Controparte_2 rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In via preliminare, ha eccepito la tardività dell'opposizione, dal momento che l'atto di intimazione opposto è stato notificato alla ricorrente in data 30 maggio 2024 e il ricorso è stato depositato unicamente in data 18 ottobre 2024, in evidente violazione sia del termine di quaranta giorni decorrenti, fissato per le contestazioni sul merito della pretesa, sia del termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c..
Ancora, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, le pretese relative alla sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo devono essere azionate nei confronti dell'ente impositore (Cass. Sez. Un. 7514/2022).
Allegava altresì la regolare notifica della cartella di pagamento nonché di ulteriori atti interruttivi della prescrizione, quali:
- comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 02280201400000159 000 notificata in data 26.06.2014 (doc. 7 fasc. , relativamente all'avviso di addebito n. 32220130003597970 CP_3
000;
- comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02276201500003062 000 notificata in data 28.05.2015 (doc. 8 fasc. , relativamente agli avvisi di addebito n. 32220112000246043 CP_3
000, n. 32220120001398339 000, n. 32220120005037972 000, n. 32220130001374462 000, n.
32220130003597970 000, n. 32220140000984047 000, n. 32220140003010437 000;
- intimazione di pagamento n. 02220179006357270 000 notificata in data 23.01.2018 (doc. 9 fasc. , relativamente alla cartella di pagamento n. 02220160023932374 000 e agli avvisi di CP_3 addebito n. 32220112000246043 000, n. 32220120001398339 000, n. 32220120005037972 000, n.
32220130001374462 000, n. 32220130003597970 000, n. 32220140000984047 000, n.
32220140003010437 000; 32220140005892528 000, n. 32220150002694422 000, n.
32220160001525534 000, n. 32220160004721502 000; pagina 3 di 10 - comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02276201900002344 000 notificata in data 17.07.2019 (doc. 10 fasc. , relativamente agli avvisi di addebito n. 32220180002471365 CP_3
000, n. 32220180003055043 000, n. 32220180005747086 000;
- intimazione di pagamento n. 02220219000261553 000 notificata in data 24.11.2021 (doc. 11 fasc. , relativamente a tutti gli atti impugnati;
CP_3
- comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02276202200001840 000 notificata in data 19.09.2022 (doc. 12 fasc. , relativamente a tutti gli atti impugnati tranne gli avvisi di CP_3 addebito n. 32220180002471365 000, n. 32220180003055043 000 e n. 32220180005747086 000;
- intimazione di pagamento n. 0222023002429631 000 notificata in data 26.06.2023 (doc. 13 fasc.
, relativamente a tutti gli atti impugnati. CP_3
Ancora, ha altresì evidenziato come la ricorrente avesse in precedenza presentato diverse istanze di rateazione, segnatamente:
- n. 88447 del 14.06.2013 (doc. 14 fasc. , relativa agli avvisi di addebito n. CP_3
32220112000246043 000, n. 32220120001398339 000, n. 32220120005037972 000, n.
32220130001374462 000;
- n. 121625 del 17.06.2015 (doc. 15 fasc. , relativa agli avvisi di addebito n. CP_3
32220112000246043 000, n. 32220120001398339 000, n. 32220120005037972 000, n.
32220130001374462 000;
- n. 121628 del 17.06.2015 (doc. 16 fasc. , relativa agli avvisi di addebito n. CP_3
32220130003597970 000, n. 32220140000984047 000, n. 32220140003010437 000.
Infine, ha dato atto che, in data 20.6.2023, parte ricorrente ha aderito alla definizione agevolata
(cd. rottamazione quater) di cui alla L. 197/2022 (doc. 17 fasc. , relativamente a tutti gli atti CP_3 oggetto di causa, optando per la rateizzazione della somma dovuta nel numero massimo di rate previste.
Ritualmente costituito in giudizio, ha preliminarmente dedotto come parte ricorrente, CP_1 esercente l'attività di impresa dal 23 gennaio 1991 al 9 luglio 2020 avesse del tutto genericamente contestato la fondatezza dei crediti portati dalla cartella e dagli avvisi di addebito opposti.
Ancora, ha dedotto la regolarità della notifica di tutti gli avvisi di addebito sottesi all'atto di intimazione impugnato, precisando come gli avvisi di addebito da n. 3 a n. 10 e n. 12 come indicati in ricorso erano stati notificati a mezzo raccomandata all'indirizzo di residenza della ricorrente,
pagina 4 di 10 mentre gli avvisi di addebito nn. 11, 13, 14 e 15 sono stati notificati all'indirizzo PEC dell'impresa della ricorrente e ricavato dal registro delle imprese conservato presso la competente CCIAA.
Ancora, ha eccepito la tardività dell'eccezione di decadenza dal potere di iscrivere a ruolo le somme, trattandosi di eccezione attinente alla regolarità formale dell'avviso di addebito e, come tale, sottoposta al rispetto dei termini di cui all'art. 617 c.p.c.
Quanto alla dedotta prescrizione, ne ha ribadito l'infondatezza in ragione sia dei plurimi atti interruttivi notificati da sia delle molteplici istanze di rateizzazione e adesione alla CP_3 procedura di definizione agevolata presentate dalla stessa ricorrente sia, infine, in ragione delle sospensioni previste dalla normativa emergenziale (in primis dal D.L. 18/2020), come meglio precisate in comparsa.
All'udienza del 25 settembre 2025 la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata discussa e decisa come da separato dispositivo, letto in udienza assenti le parti con il loro consenso, riservando a sessanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni
*
Preliminarmente in rito, deve rigettarsi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da
, la quale è senz'altro legittimata a contraddire in merito alle Controparte_2 eccezioni sollevate in relazione agli atti di propria competenza, in particolare rispetto alla contestata omessa notifica della cartella e all'assenza di atti medio tempore interruttivi del termine di CP_1 prescrizione.
Venendo all'esame delle specifiche doglianze oggetto di ricorso, devono ritenersi inammissibili tutti i motivi di opposizione agli atti esecutivi, essendo il ricorso stato depositato il 18 ottobre 2024, ben oltre venti giorni dopo la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, intervenuta il 30 maggio 2024, e quindi oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 617 c.p.c..
Ne consegue che sono inammissibili i motivi di opposizione relativi non all'an della pretesa, ma al quomodo della stessa, e cioè alla validità formale degli atti di riscossione e alla regolarità della procedura seguita, vale a dire le doglianze relative all'omessa notificazione di atti prodromici rispetto all'intimazione di pagamento e alla decadenza dell' previdenziale dal potere di iscrivere a ruolo i crediti azionati. CP_4
In ogni caso, preme rilevare che le convenute hanno dato prova della corretta notifica della cartella di pagamento e di quasi tutti gli avvisi di addebito iscritti a ruolo (cfr. docc. da 3 a 10 fasc. e docc. da n. CP_1
3 a n. 22 bis fasc. . CP_3
In particolare, risulta provato per tabulas che la ricorrente abbia correttamente ricevuto la notifica, a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC, degli avvisi di addebito di seguito elencati:
pagina 5 di 10 1. Avviso di addebito 322 2012 00013983 39 000, relativo all'annualità 2011, in data 15 maggio 2012
(doc. 4 ; CP_1
2. Avviso di addebito 322 2012 00050379 72 000, relativo alle annualità 2011/2012, in data 28 gennaio 2013 (doc. 5 ; CP_1
3. Avviso di addebito 322 2013 00013744 62 000, relativo all'annualità 2012, in data 17 aprile 2013
(doc. 6 ; CP_1
4. Avviso di addebito 322 2014 00009840 47 000, relativo all'annualità 2013, in data 30 maggio 2014
(doc. 7 ; CP_1
5. Avviso di addebito 322 2014 00009840 47 000, relativo all'annualità 2013, in data 6 ottobre 2014
(doc. 8 ; CP_1
6. Avviso di addebito 322 2014 00058925 28 000, relativo all'annualità 2014, in data 5 gennaio 2015
(doc. 9 ; CP_1
7. Avviso di addebito 322 2015 00026944 22 000, relativo all'annualità 2014, in data 28 ottobre 2015
(doc. 10 ; CP_1
8. Avviso di addebito 322 2016 00015255 34 000, relativo all'annualità 2015, in data 12 maggio 2016
(doc. 11 ; CP_1
9. Avviso di addebito 322 2016 00047215 02 000, relativo all'annualità 2015, in data 18 novembre
2016 (doc. 12 ; CP_1
10. Avviso di addebito 322 2017 00024124 51 000, relativo all'annualità 2016, in data 17 ottobre 2017
(doc. 13 ; CP_1
11. Avviso di addebito 322 2018 00024713 65 000, relativo all'annualità 2017, in data 5 agosto 2018
(doc. 14 ; CP_1
12. CARTELLA DI PAGAMENTO N.022 2016 00239323 74, relativa all'annualità 2013, formata il 28 settembre 2016 e notificata il 26 ottobre 2016 (doc. 6 . CP_3
Quanto poi all'AVA n. 322 2011 20002460 43 000, relativo all'annualità 2010, e all'AVA n. 322 2019
00017315 90 000, relativo all'annualità 2018, pur difettando in atti la prova della corretta notifica, nondimeno dalla documentazione versata in atti da risulta che il primo sia stato indicato nell'istanza CP_3 di rateizzazione n. 88447, presentata dalla stessa ricorrente in data 14 giugno 2013 (doc. 14 , CP_3 mentre il secondo risulta inserito nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui alla L.
197/2022 (cd. rottamazione quater), presentata dalla ricorrente in data 20 giugno 2023 (doc. 17 fasc.
. CP_3
Pertanto, l'allegazione di parte ricorrente di aver avuto conoscenza del proprio debito solo al momento della notifica dell'atto di intimazione opposto risulta smentita dalla documentazione prodotta da e da CP_1
pagina 6 di 10 , attestante la correttezza delle notifiche effettuate e l'effettiva Controparte_2 conoscenza che la ricorrente avesse della pretesa previdenziale in epoca antecedente alla notifica dell'atto di intimazione di pagamento opposto in questa sede.
Conseguentemente, non avendo la ricorrente presentato tempestiva opposizione ai crediti vantati da CP_1 nel termine di quaranta giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24, d. lgs. n. 46/1999, gli stessi devono considerarsi intangibili.
Rispetto poi alla sollevata eccezione di prescrizione maturatasi anteriormente all'emissione dell'avviso di addebito 322 2018 00030550 43 000, relativo alle annualità 2011/2012 e asseritamente notificato in data 13 luglio 2018 (doc. 15 , il Tribunale ritiene di richiamare e condividere l'ormai consolidato CP_1 orientamento di legittimità, sostenuto dalla Suprema Corte di cassazione da ultimo con ordinanza n.
3182/2025, secondo cui “La prescrizione dei contributi prevista dall'art. 3, co. 9 L. n. 335/95 è in effetti irrinunciabile, indisponibile e rilevabile d'ufficio in qualsiasi grado del giudizio. In questo giudizio essa è nondimeno preclusa, poiché il credito consacrato nell'avviso di addebito, ovvero in un titolo esecutivo, è divenuto irretrattabile (Cass. S. U. n. 23397/16). Essa poteva essere eccepita e rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo che fosse nato a [...] tempestiva opposizione all'avviso di addebito ex art. 24, co. 5 D.Lgs. n. 46/99, non invece in questo giudizio, che non può rimettere in discussione il titolo esecutivo per ragioni di merito preesistenti al titolo.”
Pertanto, nel caso di specie, al pari del caso esaminato dalla pronuncia sopra richiamata, avendo INSP dato prova della correttezza della notifica dell'ava n. 322 2018 00030550 43 000, sarebbe stato onere della ricorrente far valere l'eventuale prescrizione della pretesa contributiva entro il termine decadenziale di quaranta giorni decorrenti dalla notifica dello stesso e non in questa sede in cui non è possibile, appunto, rimettere in discussione il titolo esecutivo per ragioni di merito preesistenti al titolo.
Sempre in punto di prescrizione, è pur vero che l'intangibilità del credito non preclude comunque la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi del credito
(come nella specie la prescrizione) intervenuti successivamente a tale momento. L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 c.p.c. fissato alcun termine finale, è sempre proponibile, fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
Senonché, dalla documentazione versata in atti dalle convenute, in particolare da risulta che alla CP_3 ricorrente siano stati notificati:
- comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 02280201400000159 000 notificata in data
26 giugno 2014 (doc. 7 fasc. , relativamente all'avviso di addebito n. 32220130003597970 CP_3
000;
- comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02276201500003062 000 notificata in data 28 maggio 2015 (doc. 8 fasc. , relativamente agli avvisi di addebito n. 32220112000246043 CP_3
pagina 7 di 10 000, n. 32220120001398339 000, n. 32220120005037972 000, n. 32220130001374462 000, n.
32220130003597970 000, n. 32220140000984047 000, n. 32220140003010437 000;
- intimazione di pagamento n. 02220179006357270 000 notificata in data 23 gennaio 2018 (doc. 9 fasc. , relativamente alla cartella di pagamento n. 02220160023932374 000 e agli avvisi di CP_3 addebito n. 32220112000246043 000, n. 32220120001398339 000, n. 32220120005037972 000, n.
32220130001374462 000, n. 32220130003597970 000, n. 32220140000984047 000, n.
32220140003010437 000; 32220140005892528 000, n. 32220150002694422 000, n.
32220160001525534 000, n. 32220160004721502 000;
- comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02276201900002344 000 notificata in data 17 luglio 2019 (doc. 10 fasc. , relativamente agli avvisi di addebito n. 32220180002471365 000, CP_3
n. 32220180003055043 000, n. 32220180005747086 000;
- intimazione di pagamento n. 02220219000261553 000 notificata in data 24 novembre 2021 (doc.
11 fasc. , relativamente a tutti gli atti impugnati;
CP_3
- comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02276202200001840 000 notificata in data 19 settembre 2022 (doc. 12 fasc. , relativamente a tutti gli atti impugnati tranne gli avvisi di CP_3 addebito n. 32220180002471365 000, n. 32220180003055043 000 e n. 32220180005747086 000;
- intimazione di pagamento n. 0222023002429631 000 notificata in data 26 giugno 2023 (doc. 13 fasc. , relativamente a tutti gli atti impugnati. CP_3
Ancora, risulta dai documenti di causa (docc. 14, 15 e 16 fasc. che la ricorrente ha CP_3 presentato:
a) diverse istanze di rateazione, segnatamente:
- n. 88447 del 14 giugno 2013, relativa agli avvisi di addebito n. 32220112000246043 000, n.
32220120001398339 000, n. 32220120005037972 000, n. 32220130001374462 000;
- n. 121625 del 17 giugno 2015, relativa agli avvisi di addebito n. 32220112000246043 000, n.
32220120001398339 000, n. 32220120005037972 000, n. 32220130001374462 000;
- n. 121628 del 17 giugno 2015, relativa agli avvisi di addebito n. 32220130003597970 000, n.
32220140000984047 000, n. 32220140003010437 000.
b) atto di adesione alla definizione agevolata di cui alla L. 197/2022 (cd. rottamazione quater), presentato in data 20 giugno 2023 relativamente a tutti gli atti presupposto impugnati (doc. 17 fasc.
. CP_3
pagina 8 di 10 Rispetto alle censure mosse dalla ricorrente in ordine alla regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento n. 02220179006357270 000, avvenuta in data 23 gennaio 2018 all'indirizzo dell'impresa (ditta individuale) di cui la stessa era titolare sino al 2020 (cfr. visura camerale, doc 20
, preme in primo luogo rilevare come risulta versata in atti la prova del perfezionamento CP_1 della notifica, secondo gli adempimenti previsti ex art. 140 c.p.c. (doc. 8 A fasc. i quali CP_3 prevedono che il messo notificatore:
- depositi una copia dell'atto nel comune, nel cui ambito va eseguita la notifica;
- affigga un avviso del suddetto deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda;
- apponga l'avviso in una busta chiusa e sigillata;
- informi il destinatario mediante l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, c.d. Cad
(comunicazione di avvenuto deposito).
Rispetto poi alla deduzione attorea per cui, di fronte all'irreperibilità (relativa, cfr. Corte costituzionale, sent. n. 258/2012) della ricorrente all'indirizzo della sede aziendale, la notifica avrebbe dovuto essere tentata, secondo buona fede, in primis o comunque anche all'indirizzo di residenza, rileva il Tribunale che, secondo consolidato orientamento di legittimità, La Corte di
Cassazione ha, infatti, chiarito che “la notifica ad una "ditta individuale", e cioè ad una persona fisica in relazione all'attività svolta nell'esercizio di una impresa individuale, deve essere effettuata non già ai sensi dell'art.
145 cod. proc. civ., che riguarda le persone giuridiche, le società non aventi personalità giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli artt. 36 e seguenti cod. civ., ma ai sensi degli artt. 138 e seguenti cod. proc. civ.,
(Cass., sent. n. 1092/2005); l'art. 139, comma 1, cod. proc. civ. nel prescrivere che la notifica si esegue nel luogo di residenza del destinatario e nel precisare che questi va ricercato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita
l'industria o il commercio non dispone un ordine tassativo da seguire in tali ricerche, potendosi scegliere di eseguirla presso la casa di abitazione o la sede dell'impresa o l'ufficio, purché si tratti, comunque, di luogo posto nel comune in cui il destinatario ha la sua residenza (Cass. n. 25489 del 2017, Cass. n. 2266 del 2010)” (cfr. per tutti,
Cass., ord. n. 16672/2020).
Pertanto, avendo il messo notificatore scelto di effettuare la notifica presso la sede dell'impresa, sita a
Nuvolera (BS), via Costanti n. 11 e avendo la ricorrente residenza nello stesso Comune, in via Costanti n.
15, deve ritenersi la regolarità della notifica anche dell'intimazione di pagamento n. 02220179006357270
000.
Infine, deve in ogni caso rilevarsi, come correttamente evidenziato anche da e che la CP_1 CP_3 prescrizione dei contributi previdenziali è stata sospesa prima per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30
pagina 9 di 10 giugno 2020 (per giorni 129), con l'art. 37, comma 2, del d. l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, e poi per il periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (per giorni 182), con l'art. 11, comma 9, del d. l. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. Inoltre, la sospensione, disposta con l'art. 68 del d. l. 17 marzo 2020, n. 18, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (per giorni 541), dell'attività di notifica degli atti di riscossione, per l'espresso richiamo all'art. 12 del d. lgs. n.
159 del 2015, comporta anche – quanto meno per i crediti contributivi affidati all' Controparte_2
– che i termini di prescrizione che scadono negli anni nei quali si è verificata la sospensione
[...] siano prorogati alla fine del secondo anno successivo alla fine della stessa, e quindi al 31 dicembre 2023.
Pertanto, non essendo maturato alcun termine di prescrizione e in ragione di tutto quanto dedotto e argomentato, l'opposizione promossa da non può trovare accoglimento e viene, Parte_2 pertanto, integralmente respinta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dell'avv.
Andrea ZILETTI, dichiaratosi antistatario, della quota di competenza CP_3
P.Q.M.
la Giudice del Tribunale di Brescia in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna delle convenute, in complessivi euro 2.500,00 per compensi, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come legge, con distrazione della quota di competenza in favore dell'avv. Andrea ZILETTI, dichiaratosi antistatario. CP_3
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a sessanta giorni il deposito della motivazione.
Brescia, 25/09/2025
LA GIUDICE NATALIA PALA
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Natalia Pala, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. BELLAROSA GABRIEL
- RICORRENTE contro
CP_1 con l'avv.ta CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA nonché contro
Controparte_2
Con l'avv. ZILETTI ANDREA
- RESISTENTI
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 18 ottobre 2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio e innanzi al Tribunale di Brescia, sez. Lavoro Controparte_2 CP_1 dolendosi dell'intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa recata dall'intimazione di pagamento n. 022 2024 90042694 91/000, notificatale a giugno 2024, limitatamente alle cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito relativi a contributi IVS fissi, spese di notifica e somme aggiuntive per omesso versamento contributi per gli anni dal 2011 al 2019, come di seguito precisati:
- cartella di pagamento n. 02220160023932374 000 notificata in data 03.11.2016; pagina 1 di 10 - avviso di addebito n. 32220112000246043 000 notificato in data 10.09.2011;
-avviso di addebito n. 32220120001398339 000 notificato in data 15.05.2012;
-avviso di addebito n. 32220120005037972 000 notificato in data 28.01.2013;
-avviso di addebito n. 32220130001374462 000 notificato in data 17.04.2013;
-avviso di addebito n. 32220130003597970 000 notificato in data 08.01.2014;
-avviso di addebito n.32220140000984047 000 notificato in data 30.05.2014;
-avviso di addebito n. 32220140003010437 000 notificato in data 06.10.2014;
-avviso di addebito n. 32220140005892528 000 notificato in data 05.01.2015;
-avviso di addebito n. 32220150002694422 000 notificato in data 28.10.2015;
-avviso di addebito n. 32220160001525534 000 notificato in data 12.05.2016;
-avviso di addebito n. 32220160004721502 000 notificato in data 28.11.2016;
-avviso di addebito n. 32220170002412451 000 notificato in data 17.10.2017;
-avviso di addebito n. 32220180002471365 000 notificato in data 05.08.2018;
-avviso di addebito n. 32220180003055043 000 notificato in data 13.07.2018;
-avviso di addebito n. 32220180005747086 000 notificato in data 12.01.2019;
-avviso di addebito n. 32220190001731590 000 notificato in data 05.07.2019; per un importo complessivamente pari a euro 116.110,02.
In particolare, richiamata la disciplina di cui all'art. 3 commi 9 e 10 legge n. 335/1995, ha dedotto la mancanza di prova della notifica di atti interruttivi del termine prescrizionale e la conseguente estinzione del diritto alla corresponsione dei contributi.
Ha altresì eccepito l'intervenuta decadenza della potestà impositiva dell'ente creditore ai sensi dell'art.25 del d. lgs n. 46/1999, poiché i contributi previdenziali sarebbero stati iscritti a ruolo successivamente al termine del 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il relativo versamento, nonché la nullità dell'intimazione impugnata violazione dell'art. 7, comma 2, legge n.
212/2000 (Statuto del contribuente).
Ha concluso, pertanto, domandando: “-In via cautelare: sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, ricorrendo i gravi motivi di cui sopra, l'esecutorietà delle cartelle di pagamento nonché degli avvisi di addebito impugnati, onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente;
-In via principale: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute nelle cartelle di pagamento, nonché negli avvisi di addebito riportati nel presente ricorso;
pagina 2 di 10 -Nel merito in via ulteriore: - annullare e/o comunque dichiarare nulla l'intimazione di pagamento n. 022
202490042694 91/000 per violazione dell'art.7 °, 2°comma, della legge 212/2000-statuto del contribuente;
- accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito impugnati per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e, per l'effetto, annullarli, revocarli, dichiararli nulli e/o inefficaci;
”.
Il tutto con vittoria di spese di lite.
, ritualmente costituita in giudizio, ha richiesto il Controparte_2 rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In via preliminare, ha eccepito la tardività dell'opposizione, dal momento che l'atto di intimazione opposto è stato notificato alla ricorrente in data 30 maggio 2024 e il ricorso è stato depositato unicamente in data 18 ottobre 2024, in evidente violazione sia del termine di quaranta giorni decorrenti, fissato per le contestazioni sul merito della pretesa, sia del termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c..
Ancora, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, le pretese relative alla sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo devono essere azionate nei confronti dell'ente impositore (Cass. Sez. Un. 7514/2022).
Allegava altresì la regolare notifica della cartella di pagamento nonché di ulteriori atti interruttivi della prescrizione, quali:
- comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 02280201400000159 000 notificata in data 26.06.2014 (doc. 7 fasc. , relativamente all'avviso di addebito n. 32220130003597970 CP_3
000;
- comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02276201500003062 000 notificata in data 28.05.2015 (doc. 8 fasc. , relativamente agli avvisi di addebito n. 32220112000246043 CP_3
000, n. 32220120001398339 000, n. 32220120005037972 000, n. 32220130001374462 000, n.
32220130003597970 000, n. 32220140000984047 000, n. 32220140003010437 000;
- intimazione di pagamento n. 02220179006357270 000 notificata in data 23.01.2018 (doc. 9 fasc. , relativamente alla cartella di pagamento n. 02220160023932374 000 e agli avvisi di CP_3 addebito n. 32220112000246043 000, n. 32220120001398339 000, n. 32220120005037972 000, n.
32220130001374462 000, n. 32220130003597970 000, n. 32220140000984047 000, n.
32220140003010437 000; 32220140005892528 000, n. 32220150002694422 000, n.
32220160001525534 000, n. 32220160004721502 000; pagina 3 di 10 - comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02276201900002344 000 notificata in data 17.07.2019 (doc. 10 fasc. , relativamente agli avvisi di addebito n. 32220180002471365 CP_3
000, n. 32220180003055043 000, n. 32220180005747086 000;
- intimazione di pagamento n. 02220219000261553 000 notificata in data 24.11.2021 (doc. 11 fasc. , relativamente a tutti gli atti impugnati;
CP_3
- comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02276202200001840 000 notificata in data 19.09.2022 (doc. 12 fasc. , relativamente a tutti gli atti impugnati tranne gli avvisi di CP_3 addebito n. 32220180002471365 000, n. 32220180003055043 000 e n. 32220180005747086 000;
- intimazione di pagamento n. 0222023002429631 000 notificata in data 26.06.2023 (doc. 13 fasc.
, relativamente a tutti gli atti impugnati. CP_3
Ancora, ha altresì evidenziato come la ricorrente avesse in precedenza presentato diverse istanze di rateazione, segnatamente:
- n. 88447 del 14.06.2013 (doc. 14 fasc. , relativa agli avvisi di addebito n. CP_3
32220112000246043 000, n. 32220120001398339 000, n. 32220120005037972 000, n.
32220130001374462 000;
- n. 121625 del 17.06.2015 (doc. 15 fasc. , relativa agli avvisi di addebito n. CP_3
32220112000246043 000, n. 32220120001398339 000, n. 32220120005037972 000, n.
32220130001374462 000;
- n. 121628 del 17.06.2015 (doc. 16 fasc. , relativa agli avvisi di addebito n. CP_3
32220130003597970 000, n. 32220140000984047 000, n. 32220140003010437 000.
Infine, ha dato atto che, in data 20.6.2023, parte ricorrente ha aderito alla definizione agevolata
(cd. rottamazione quater) di cui alla L. 197/2022 (doc. 17 fasc. , relativamente a tutti gli atti CP_3 oggetto di causa, optando per la rateizzazione della somma dovuta nel numero massimo di rate previste.
Ritualmente costituito in giudizio, ha preliminarmente dedotto come parte ricorrente, CP_1 esercente l'attività di impresa dal 23 gennaio 1991 al 9 luglio 2020 avesse del tutto genericamente contestato la fondatezza dei crediti portati dalla cartella e dagli avvisi di addebito opposti.
Ancora, ha dedotto la regolarità della notifica di tutti gli avvisi di addebito sottesi all'atto di intimazione impugnato, precisando come gli avvisi di addebito da n. 3 a n. 10 e n. 12 come indicati in ricorso erano stati notificati a mezzo raccomandata all'indirizzo di residenza della ricorrente,
pagina 4 di 10 mentre gli avvisi di addebito nn. 11, 13, 14 e 15 sono stati notificati all'indirizzo PEC dell'impresa della ricorrente e ricavato dal registro delle imprese conservato presso la competente CCIAA.
Ancora, ha eccepito la tardività dell'eccezione di decadenza dal potere di iscrivere a ruolo le somme, trattandosi di eccezione attinente alla regolarità formale dell'avviso di addebito e, come tale, sottoposta al rispetto dei termini di cui all'art. 617 c.p.c.
Quanto alla dedotta prescrizione, ne ha ribadito l'infondatezza in ragione sia dei plurimi atti interruttivi notificati da sia delle molteplici istanze di rateizzazione e adesione alla CP_3 procedura di definizione agevolata presentate dalla stessa ricorrente sia, infine, in ragione delle sospensioni previste dalla normativa emergenziale (in primis dal D.L. 18/2020), come meglio precisate in comparsa.
All'udienza del 25 settembre 2025 la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata discussa e decisa come da separato dispositivo, letto in udienza assenti le parti con il loro consenso, riservando a sessanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni
*
Preliminarmente in rito, deve rigettarsi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da
, la quale è senz'altro legittimata a contraddire in merito alle Controparte_2 eccezioni sollevate in relazione agli atti di propria competenza, in particolare rispetto alla contestata omessa notifica della cartella e all'assenza di atti medio tempore interruttivi del termine di CP_1 prescrizione.
Venendo all'esame delle specifiche doglianze oggetto di ricorso, devono ritenersi inammissibili tutti i motivi di opposizione agli atti esecutivi, essendo il ricorso stato depositato il 18 ottobre 2024, ben oltre venti giorni dopo la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, intervenuta il 30 maggio 2024, e quindi oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 617 c.p.c..
Ne consegue che sono inammissibili i motivi di opposizione relativi non all'an della pretesa, ma al quomodo della stessa, e cioè alla validità formale degli atti di riscossione e alla regolarità della procedura seguita, vale a dire le doglianze relative all'omessa notificazione di atti prodromici rispetto all'intimazione di pagamento e alla decadenza dell' previdenziale dal potere di iscrivere a ruolo i crediti azionati. CP_4
In ogni caso, preme rilevare che le convenute hanno dato prova della corretta notifica della cartella di pagamento e di quasi tutti gli avvisi di addebito iscritti a ruolo (cfr. docc. da 3 a 10 fasc. e docc. da n. CP_1
3 a n. 22 bis fasc. . CP_3
In particolare, risulta provato per tabulas che la ricorrente abbia correttamente ricevuto la notifica, a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC, degli avvisi di addebito di seguito elencati:
pagina 5 di 10 1. Avviso di addebito 322 2012 00013983 39 000, relativo all'annualità 2011, in data 15 maggio 2012
(doc. 4 ; CP_1
2. Avviso di addebito 322 2012 00050379 72 000, relativo alle annualità 2011/2012, in data 28 gennaio 2013 (doc. 5 ; CP_1
3. Avviso di addebito 322 2013 00013744 62 000, relativo all'annualità 2012, in data 17 aprile 2013
(doc. 6 ; CP_1
4. Avviso di addebito 322 2014 00009840 47 000, relativo all'annualità 2013, in data 30 maggio 2014
(doc. 7 ; CP_1
5. Avviso di addebito 322 2014 00009840 47 000, relativo all'annualità 2013, in data 6 ottobre 2014
(doc. 8 ; CP_1
6. Avviso di addebito 322 2014 00058925 28 000, relativo all'annualità 2014, in data 5 gennaio 2015
(doc. 9 ; CP_1
7. Avviso di addebito 322 2015 00026944 22 000, relativo all'annualità 2014, in data 28 ottobre 2015
(doc. 10 ; CP_1
8. Avviso di addebito 322 2016 00015255 34 000, relativo all'annualità 2015, in data 12 maggio 2016
(doc. 11 ; CP_1
9. Avviso di addebito 322 2016 00047215 02 000, relativo all'annualità 2015, in data 18 novembre
2016 (doc. 12 ; CP_1
10. Avviso di addebito 322 2017 00024124 51 000, relativo all'annualità 2016, in data 17 ottobre 2017
(doc. 13 ; CP_1
11. Avviso di addebito 322 2018 00024713 65 000, relativo all'annualità 2017, in data 5 agosto 2018
(doc. 14 ; CP_1
12. CARTELLA DI PAGAMENTO N.022 2016 00239323 74, relativa all'annualità 2013, formata il 28 settembre 2016 e notificata il 26 ottobre 2016 (doc. 6 . CP_3
Quanto poi all'AVA n. 322 2011 20002460 43 000, relativo all'annualità 2010, e all'AVA n. 322 2019
00017315 90 000, relativo all'annualità 2018, pur difettando in atti la prova della corretta notifica, nondimeno dalla documentazione versata in atti da risulta che il primo sia stato indicato nell'istanza CP_3 di rateizzazione n. 88447, presentata dalla stessa ricorrente in data 14 giugno 2013 (doc. 14 , CP_3 mentre il secondo risulta inserito nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui alla L.
197/2022 (cd. rottamazione quater), presentata dalla ricorrente in data 20 giugno 2023 (doc. 17 fasc.
. CP_3
Pertanto, l'allegazione di parte ricorrente di aver avuto conoscenza del proprio debito solo al momento della notifica dell'atto di intimazione opposto risulta smentita dalla documentazione prodotta da e da CP_1
pagina 6 di 10 , attestante la correttezza delle notifiche effettuate e l'effettiva Controparte_2 conoscenza che la ricorrente avesse della pretesa previdenziale in epoca antecedente alla notifica dell'atto di intimazione di pagamento opposto in questa sede.
Conseguentemente, non avendo la ricorrente presentato tempestiva opposizione ai crediti vantati da CP_1 nel termine di quaranta giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24, d. lgs. n. 46/1999, gli stessi devono considerarsi intangibili.
Rispetto poi alla sollevata eccezione di prescrizione maturatasi anteriormente all'emissione dell'avviso di addebito 322 2018 00030550 43 000, relativo alle annualità 2011/2012 e asseritamente notificato in data 13 luglio 2018 (doc. 15 , il Tribunale ritiene di richiamare e condividere l'ormai consolidato CP_1 orientamento di legittimità, sostenuto dalla Suprema Corte di cassazione da ultimo con ordinanza n.
3182/2025, secondo cui “La prescrizione dei contributi prevista dall'art. 3, co. 9 L. n. 335/95 è in effetti irrinunciabile, indisponibile e rilevabile d'ufficio in qualsiasi grado del giudizio. In questo giudizio essa è nondimeno preclusa, poiché il credito consacrato nell'avviso di addebito, ovvero in un titolo esecutivo, è divenuto irretrattabile (Cass. S. U. n. 23397/16). Essa poteva essere eccepita e rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo che fosse nato a [...] tempestiva opposizione all'avviso di addebito ex art. 24, co. 5 D.Lgs. n. 46/99, non invece in questo giudizio, che non può rimettere in discussione il titolo esecutivo per ragioni di merito preesistenti al titolo.”
Pertanto, nel caso di specie, al pari del caso esaminato dalla pronuncia sopra richiamata, avendo INSP dato prova della correttezza della notifica dell'ava n. 322 2018 00030550 43 000, sarebbe stato onere della ricorrente far valere l'eventuale prescrizione della pretesa contributiva entro il termine decadenziale di quaranta giorni decorrenti dalla notifica dello stesso e non in questa sede in cui non è possibile, appunto, rimettere in discussione il titolo esecutivo per ragioni di merito preesistenti al titolo.
Sempre in punto di prescrizione, è pur vero che l'intangibilità del credito non preclude comunque la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi del credito
(come nella specie la prescrizione) intervenuti successivamente a tale momento. L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 c.p.c. fissato alcun termine finale, è sempre proponibile, fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
Senonché, dalla documentazione versata in atti dalle convenute, in particolare da risulta che alla CP_3 ricorrente siano stati notificati:
- comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 02280201400000159 000 notificata in data
26 giugno 2014 (doc. 7 fasc. , relativamente all'avviso di addebito n. 32220130003597970 CP_3
000;
- comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02276201500003062 000 notificata in data 28 maggio 2015 (doc. 8 fasc. , relativamente agli avvisi di addebito n. 32220112000246043 CP_3
pagina 7 di 10 000, n. 32220120001398339 000, n. 32220120005037972 000, n. 32220130001374462 000, n.
32220130003597970 000, n. 32220140000984047 000, n. 32220140003010437 000;
- intimazione di pagamento n. 02220179006357270 000 notificata in data 23 gennaio 2018 (doc. 9 fasc. , relativamente alla cartella di pagamento n. 02220160023932374 000 e agli avvisi di CP_3 addebito n. 32220112000246043 000, n. 32220120001398339 000, n. 32220120005037972 000, n.
32220130001374462 000, n. 32220130003597970 000, n. 32220140000984047 000, n.
32220140003010437 000; 32220140005892528 000, n. 32220150002694422 000, n.
32220160001525534 000, n. 32220160004721502 000;
- comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02276201900002344 000 notificata in data 17 luglio 2019 (doc. 10 fasc. , relativamente agli avvisi di addebito n. 32220180002471365 000, CP_3
n. 32220180003055043 000, n. 32220180005747086 000;
- intimazione di pagamento n. 02220219000261553 000 notificata in data 24 novembre 2021 (doc.
11 fasc. , relativamente a tutti gli atti impugnati;
CP_3
- comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02276202200001840 000 notificata in data 19 settembre 2022 (doc. 12 fasc. , relativamente a tutti gli atti impugnati tranne gli avvisi di CP_3 addebito n. 32220180002471365 000, n. 32220180003055043 000 e n. 32220180005747086 000;
- intimazione di pagamento n. 0222023002429631 000 notificata in data 26 giugno 2023 (doc. 13 fasc. , relativamente a tutti gli atti impugnati. CP_3
Ancora, risulta dai documenti di causa (docc. 14, 15 e 16 fasc. che la ricorrente ha CP_3 presentato:
a) diverse istanze di rateazione, segnatamente:
- n. 88447 del 14 giugno 2013, relativa agli avvisi di addebito n. 32220112000246043 000, n.
32220120001398339 000, n. 32220120005037972 000, n. 32220130001374462 000;
- n. 121625 del 17 giugno 2015, relativa agli avvisi di addebito n. 32220112000246043 000, n.
32220120001398339 000, n. 32220120005037972 000, n. 32220130001374462 000;
- n. 121628 del 17 giugno 2015, relativa agli avvisi di addebito n. 32220130003597970 000, n.
32220140000984047 000, n. 32220140003010437 000.
b) atto di adesione alla definizione agevolata di cui alla L. 197/2022 (cd. rottamazione quater), presentato in data 20 giugno 2023 relativamente a tutti gli atti presupposto impugnati (doc. 17 fasc.
. CP_3
pagina 8 di 10 Rispetto alle censure mosse dalla ricorrente in ordine alla regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento n. 02220179006357270 000, avvenuta in data 23 gennaio 2018 all'indirizzo dell'impresa (ditta individuale) di cui la stessa era titolare sino al 2020 (cfr. visura camerale, doc 20
, preme in primo luogo rilevare come risulta versata in atti la prova del perfezionamento CP_1 della notifica, secondo gli adempimenti previsti ex art. 140 c.p.c. (doc. 8 A fasc. i quali CP_3 prevedono che il messo notificatore:
- depositi una copia dell'atto nel comune, nel cui ambito va eseguita la notifica;
- affigga un avviso del suddetto deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda;
- apponga l'avviso in una busta chiusa e sigillata;
- informi il destinatario mediante l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, c.d. Cad
(comunicazione di avvenuto deposito).
Rispetto poi alla deduzione attorea per cui, di fronte all'irreperibilità (relativa, cfr. Corte costituzionale, sent. n. 258/2012) della ricorrente all'indirizzo della sede aziendale, la notifica avrebbe dovuto essere tentata, secondo buona fede, in primis o comunque anche all'indirizzo di residenza, rileva il Tribunale che, secondo consolidato orientamento di legittimità, La Corte di
Cassazione ha, infatti, chiarito che “la notifica ad una "ditta individuale", e cioè ad una persona fisica in relazione all'attività svolta nell'esercizio di una impresa individuale, deve essere effettuata non già ai sensi dell'art.
145 cod. proc. civ., che riguarda le persone giuridiche, le società non aventi personalità giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli artt. 36 e seguenti cod. civ., ma ai sensi degli artt. 138 e seguenti cod. proc. civ.,
(Cass., sent. n. 1092/2005); l'art. 139, comma 1, cod. proc. civ. nel prescrivere che la notifica si esegue nel luogo di residenza del destinatario e nel precisare che questi va ricercato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita
l'industria o il commercio non dispone un ordine tassativo da seguire in tali ricerche, potendosi scegliere di eseguirla presso la casa di abitazione o la sede dell'impresa o l'ufficio, purché si tratti, comunque, di luogo posto nel comune in cui il destinatario ha la sua residenza (Cass. n. 25489 del 2017, Cass. n. 2266 del 2010)” (cfr. per tutti,
Cass., ord. n. 16672/2020).
Pertanto, avendo il messo notificatore scelto di effettuare la notifica presso la sede dell'impresa, sita a
Nuvolera (BS), via Costanti n. 11 e avendo la ricorrente residenza nello stesso Comune, in via Costanti n.
15, deve ritenersi la regolarità della notifica anche dell'intimazione di pagamento n. 02220179006357270
000.
Infine, deve in ogni caso rilevarsi, come correttamente evidenziato anche da e che la CP_1 CP_3 prescrizione dei contributi previdenziali è stata sospesa prima per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30
pagina 9 di 10 giugno 2020 (per giorni 129), con l'art. 37, comma 2, del d. l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, e poi per il periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (per giorni 182), con l'art. 11, comma 9, del d. l. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. Inoltre, la sospensione, disposta con l'art. 68 del d. l. 17 marzo 2020, n. 18, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (per giorni 541), dell'attività di notifica degli atti di riscossione, per l'espresso richiamo all'art. 12 del d. lgs. n.
159 del 2015, comporta anche – quanto meno per i crediti contributivi affidati all' Controparte_2
– che i termini di prescrizione che scadono negli anni nei quali si è verificata la sospensione
[...] siano prorogati alla fine del secondo anno successivo alla fine della stessa, e quindi al 31 dicembre 2023.
Pertanto, non essendo maturato alcun termine di prescrizione e in ragione di tutto quanto dedotto e argomentato, l'opposizione promossa da non può trovare accoglimento e viene, Parte_2 pertanto, integralmente respinta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dell'avv.
Andrea ZILETTI, dichiaratosi antistatario, della quota di competenza CP_3
P.Q.M.
la Giudice del Tribunale di Brescia in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna delle convenute, in complessivi euro 2.500,00 per compensi, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come legge, con distrazione della quota di competenza in favore dell'avv. Andrea ZILETTI, dichiaratosi antistatario. CP_3
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a sessanta giorni il deposito della motivazione.
Brescia, 25/09/2025
LA GIUDICE NATALIA PALA
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