Articolo 11 della Legge 27 ottobre 1951, n. 1402
Articolo 10Articolo 12
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15 gennaio 1952
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11 maggio 1957
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2 agosto 1960
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23 agosto 1966
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7 settembre 1993
Art. 11. Durata del piano.

Il piano di ricostruzione ha la durata di cinque anni, trascorsi i quali il Comune delibera se sia sufficiente mantenere in attuazione il piano medesimo ovvero se convenga procedere alla redazione di un piano regolatore secondo le norme generali in materia urbanistica o alla revisione di quello preesistente all'approvazione del piano di ricostruzione e rimasto in attuazione per le zone non comprese in quest'ultimo.
Le richieste del Comune sono trasmesse dal Provveditore alle opere pubbliche, col suo parere, al Ministero dei lavori pubblici; Le determinazioni relative sono adottare con decreto del Ministro per i lavori pubblici.
Qualora il piano di ricostruzione sia ritenuto sufficiente, la durata complessiva della, sua efficacia e' stabilita nel decreto suddetto, e non puo' eccedere i dieci anni. L'efficacia del piano e' conservata nei limiti di tempo stabiliti ancorche' sia stato o venga approvato il relativo, piano regolatore ai sensi dell' articolo 8 della legge 10 agosto 1942, n. 1150 , e dell' articolo 17 della legge 9 agosto 1954, n. 640 . (2) (5) ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 28 marzo 1957, n. 222 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Per i piani di ricostruzione approvati entro il 31 dicembre 1950 e non ancora attuati in tutto od in parte, la durata della loro efficacia prevista dall'ultimo comma dell'art. 11 della citata legge n. 1402 e' stabilita al 30 giugno 1960". --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 28 marzo 1957, n. 222 , come modificata dalla L. 6 luglio 1960, n. 678 ha disposto (con l'articolo unico) che "I termini previsti [...] dal secondo comma dell'art. [...] della legge 28 marzo 1957, n. 222 , [...] sono prorogati al 30 giugno 1965". --------------- AGGIORNAMENTO (8) La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 ".
Entrata in vigore il 7 settembre 1993
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