Articolo 11 della Legge 5 marzo 1958, n. 224
Articolo 10Articolo 12
Versione
16 aprile 1958
Art. 11.
La tredicesima mensilita' spettante agli assuntori e loro dipendenti ai sensi dell' art. 16 della legge 14 febbraio 1949, n. 40 , e' commisurata ad una mensilita' della retribuzione derivante dall'applicazione della presente legge, con esclusione di qualsiasi altro assegno.
Entrata in vigore il 16 aprile 1958