Art. 11.
La tredicesima mensilita' spettante agli assuntori e loro dipendenti ai sensi dell' art. 16 della legge 14 febbraio 1949, n. 40 , e' commisurata ad una mensilita' della retribuzione derivante dall'applicazione della presente legge, con esclusione di qualsiasi altro assegno.
La tredicesima mensilita' spettante agli assuntori e loro dipendenti ai sensi dell' art. 16 della legge 14 febbraio 1949, n. 40 , e' commisurata ad una mensilita' della retribuzione derivante dall'applicazione della presente legge, con esclusione di qualsiasi altro assegno.