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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/03/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE
composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Valeria Guaragnella Giudice
3) Dott.ssa Sara Mazzotta Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 4262/2024 R.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Minunno Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Minunno Controparte_1 C.F._2
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 01/08/2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in data 20/11/1972 in Bari, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari al n. 2531, parte II, serie A, quartiere Murat, anno
1972; dalla loro unione sono nati quattro figli: il 06.04.1973, nata il Persona_1 Persona_2
22.09.1975, nato il [...] e nato il [...] in [...] Persona_3 Persona_4
(TA); rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni attinenti alla prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che all'udienza in camera di consiglio del 29.01.2025 le parti hanno confermato la loro volontà di separarsi e le condizioni della separazione, così come parzialmente modificate ed integrate con la convenzione del 20.01.2025.
DIRITTO Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo e successivamente modificate ed integrate con la convenzione del 20.01.2025.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
sentito il P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi nato il [...] in [...] e Parte_1 CP_1
nata il [...] in [...] che hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in data
[...]
20/11/1972 in Bari, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 2531, parte II, serie A, quartiere Murat, anno 1972 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e successivamente modificate ed integrate con la convenzione del 20.01.2025.
Il ricorso è stato depositato nei registri informatici il 01/08/2024 ed iscritto al n. r.g. 4262/2024.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 11/03/2025
Il Presidente
Alfonso Pappalardo