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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/04/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4309/2021
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: e in persona del legale Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentante pro tempore (P.IVA: , elettivamente domiciliati San Bonifacio (VR), Via P.IVA_1
Camporosolo n. 26, presso e nello studio dell'Avv. GIACON GIUSEPPE, dell'Avv. MARAGNA NICOLA e dell'Avv. GHIOTTO EMANUELE del Foro di Verona, che li rappresentano e difendono giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione, poi rinunciato con atto depositato in data 03.01.2024
Attori opponenti contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_2
società elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Contra' San Silvestro n. 14, presso e nello studio dell'Avv. VECCIA GIOVANNI LUCA del Foro di Foggia, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Promessa di pagamento - Ricognizione di debito pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice non è comparsa all'udienza di precisazione delle conclusioni, per cui si intende aver concluso come da prima memoria ex art. 183 c.p.c., così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: in via principale: revocare, annullare e dichiarare nullo e/o di nessun effetto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Vicenza n. 208/2021 del 26.1.2021, pubblicato il 28.1.2021, proc. R.G. n. 340/2021, emesso nei confronti del sig. e di perché infondato, ingiusto e illegittimo in fatto e diritto per Parte_1 Parte_2 tutti i motivi di cui al presente atto;
accertare e dichiarare, in ogni caso, che nulla è dovuto a dal sig. Controparte_1 Parte_1 per i motivi in fatto e in diritto esposti in premessa;
accertare e dichiarare, in ogni caso, che nulla è dovuto a da Controparte_1 Parte_2
per i motivi in fatto e in diritto esposti in premessa;
[...] in via riconvenzionale: condannare a restituire a quanto indebitamente Controparte_1 Parte_2 pagato, per un importo di € 57.749,45 oltre interessi commerciali, ex art. 1284 c.c., dalla presente domanda sino al saldo, ovvero nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge”.
Parte convenuta ha concluso richiamandosi ai propri atti e quindi alla propria comparsa di costituzione e risposta, ove chiedeva:
“L'adito Magistrato, contratiis reiectis, nel merito ed in via preliminare, per le ragioni innanzi esposte voglia concedere, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 208/2021 rinveniente dal giudizio portante il numero di ruolo generale 340/2021 emesso in data 26.1.2021 (pubblicato in data 28.1.2021) dal Tribunale di Vicenza nella persona del Dott. Francesco Lamagna;
nel merito ed in via principale, voglia integralmente rigettare, per le ragioni tutte esposte in narrativa, la proposta opposizione, ivi compresa la domanda riconvenzionale ex adverso formulata, poiché infondata sia in fatto che in diritto;
voglia, quindi, confermare il decreto ingiuntivo n. 208/2021 rinveniente dal giudizio portante il numero di ruolo generale 340/2021 emesso in data 26.1.2021 (pubblicato in data 28.1.2021) dal Tribunale di Vicenza nella persona del Dott. Francesco Lamagna in favore della società Controparte_1 Part voglia dichiarare decaduta la società dal formulare la domanda di risoluzione Parte_2 per grave inadempimento per aver omesso di denunziare i presunti vizi, ovvero parte degli stessi, nel termine previsto dalla specifica normativa ed in particolare dall'art. 1495 c.c.; per quanto di ragione voglia, quindi, rigettare in toto l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito ed in via subordinata,
pagina 2 di 7 voglia accertare e dichiarare che la società in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, è debitrice nei confronti della società in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, della somma di euro 148.937,56 per i rapporti giuridici di cui al presente atto;
per l'effetto voglia condannare la società al pagamento della somma di euro Parte_2
148.937,56 oltre interessi commerciali in favore della società Controparte_1 in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, 15% a titolo di rimborso forfettario, oltre iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del deducente procuratore il quale si dichiara anticipatario, tenuto conto che se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30% di cui all'art. 4, comma 1 bis, del D.M. n. 55/2014 (comma inserito dal D.M. n. 37/2018)”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e (di seguito, Parte_1 Parte_2
breviter, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 298/2021 del 28.1.2021 Parte_2
con cui il Tribunale di Vicenza aveva loro ingiunto il pagamento della somma di € 148.937,56 a titolo di saldo del debito riconosciuto per il tramite della scrittura privata allegata al ricorso monitorio. Gli opponenti esponevano: che era una società di diritto svizzero costituita da , Parte_2 Persona_1
le cui partecipazioni erano state cedute al 51% a , legale rappresentante di Persona_2 [...]
per saldare il prestito da questi effettuato per consentire l'avvio della nuova attività CP_1
commerciale; che aveva acquistato in leasing un macchinario per la stampa Controparte_1
industriale da destinare a che il macchinario tuttavia era risultato affetto da vizi che lo Parte_2
rendevano inutilizzabile;
che in data 24.11.2017 le due società avevano sottoscritto una scrittura privata contenente una promessa di pagamento per la restituzione dell'investimento effettuato dall'odierna convenuta;
che sottoscrivendo tale negozio , di madrelingua tedesca, era stato indotto in Parte_1
un errore ostativo, essenziale e riconoscibile ex art. 1433 c.c. o ex art. 2732 c.c. nel momento in cui aveva assunto la predetta obbligazione anche “in proprio”; che la sottoscrizione in questione era stata carpita altresì sotto la minaccia di ingiustificate azioni esecutive, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1439 c.c.; che il rapporto sottostante al riconoscimento di debito comunque non esisteva, venendo così meno l'astrazione di cui all'art. 1988 c.c.; che in subordine l'eventuale rapporto di cessione del macchinario doveva essere comunque dichiarato risolto per inadempimento della controparte, che aveva riconosciuto la sussistenza dei vizi. Gli opponenti chiedevano quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la condanna della società ingiungente alla restituzione della somma corrisposta di € 57.749,45 oltre interessi commerciali dalla domanda al saldo.
pagina 3 di 7 Costituitasi in giudizio, (di seguito, breviter, ) replicava: che alcuna Controparte_1 CP_1
elargizione era stata effettuata a per l'avvio della sua attività commerciale, essendo state Parte_2
viceversa le somme in questione versate a a titolo di provvigioni per un contratto di Parte_1
agenzia in essere tra le parti;
che la cessione del 51% delle quote societarie di era avvenuta Parte_2
quale corrispettivo dei vantaggi commerciale conseguiti a seguito dell'inserimento nel gruppo Konig
Print di cui faceva parte anche;
che il macchinario era stato ceduto a in ragione di CP_1 Parte_2
tali rapporti al prezzo di € 45.000,00 non versato;
che il predetto macchinario non presentava alcun vizio ed anzi era stato utilizzato in ragione delle sue capacità di produzione;
che l'esposizione debitoria maturata da dipendeva dall'acquisto non solo del predetto macchinario ma altresì di Parte_2
un'ingente quantità di materiale per la stampa;
che la ricognizione del debito di € 206.687,01 era stata sottoscritta in data 24.11.2017 dalla società opponente e dal suo legale rappresentante in proprio al fine di ottenere una dilazione dei termini di pagamento del debito medesimo;
che dopo la sottoscrizione erano stati versati € 57.749,45 ed erano stati chiesti ulteriori differimenti, senza mai contestare la debenza;
che il rapporto fondamentale sottostante dunque sussisteva, come comprovato da tutti gli ordini e le conferme d'ordine intercorsi tra le parti;
che ben comprendeva la lingua Parte_1
italiana e non aveva chiesto l'assistenza di un interprete nelle relazioni negoziali e commerciali;
che non vi era un errore nelle dichiarazioni confessorie di controparte, la quale era a conoscenza della sussistenza della propria esposizione debitoria, avendo chiesto più volte la verifica della documentazione contabile per la sua esatta quantificazione;
che non era stato posto in essere alcun artifizio o raggiro;
che il contratto di compravendita del macchinario non era suscettibile di risoluzione in quanto gli asseriti vizi non erano stati denunciati tempestivamente;
che inoltre i tecnici della casa produttrice intervenuti nel mese successivo all'installazione avevano riscontrato che il macchinario era funzionante, per quanto fosse stato forzato uno dei suoi meccanismi. chiedeva dunque il rigetto dell'opposizione CP_1
avversaria e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, il Giudice concedeva la provvisoria esecutività del provvedimento monitorio, in accoglimento dell'istanza formulata ai sensi dell'art. 648 c.p.c. dalla società opposta. All'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c. venivano parzialmente ammesse le prove orali richieste dalle parti, le quali davano nel frattempo atto di aver raggiunto un accordo conciliativo della controversia. Le trattative sortivano invece poi un esito negativo pagina 4 di 7 per cui, pur stante la sopravvenuta rinuncia al mandato difensivo da parte del procuratore attoreo, veniva escussa la prova testimoniale ammessa e, previo rigetto delle ulteriori istanze istruttorie di parte attrice, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe. La causa veniva infine trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
Tanto premesso, ritiene il giudicante che l'opposizione non meriti accoglimento.
Il primo motivo di opposizione, imperniato sulla richiesta di annullamento del riconoscimento di debito del 24.11.2017 in quanto affetto da un errore rilevabile ai sensi dell'art. 1433 c.c. o ai sensi dell'art. 2732
c.c. e determinato dall'asserita incomprensione del testo italiano sottoscritto da parte di , Parte_1
va respinto in quanto i suoi presupposti giuridici sono rimasti del tutto indimostrati. , su Parte_1
cui gravava il relativo onere probatorio, non ha dimostrato infatti di non saper parlare correntemente la lingua italiana nè di aver inteso assumere l'obbligazione debitoria solo nella sua qualità di legale rappresentante di Alcun capitolo di prova orale è stato formulato a tal proposito. Parte_2
Il secondo motivo di opposizione, imperniato sulla richiesta di annullamento del riconoscimento di debito del 24.11.2017 in quanto sottoscritto in conseguenza di artifici e raggiri perpetrati dalla controparte e sotto l'asserita minaccia di subire un'azione esecutiva, va parimenti respinto in quanto di nuovo i suoi presupposti giuridici sono rimasti del tutto indimostrati. Gli opponenti non hanno infatti nemmeno offerto di dimostrare il dolo o la violenza ex art. 1439 c.c. asseritamente posti in essere da
, non avendo formulato alcuna istanza istruttoria in proposito nonostante l'onere probatorio CP_1
sugli stessi gravante.
La scrittura privata del 24.11.2017 non risulta dunque sotto alcun profilo annullabile.
Per suo tramite, gli opponenti hanno riconosciuto di essere debitori dell'odierna convenuta in merito a un duplice ordine di obbligazioni pecuniarie: da un lato, per il pagamento del prezzo del macchinario industriale fornitole nel febbraio 2017; dall'altro lato, per il pagamento del prezzo della merce consegnatale dalla controparte per l'attività di stampa cui era preposta.
Il terzo motivo di opposizione cincerne il primo ordine di obbligazioni suindicato e mira ad ottenere la risoluzione del contratto di compravendita del macchinario in quanto questo sarebbe stato affetto da gravi vizi di funzionamento. Ebbene, al di là della contestata tempestività della denuncia dei vizi in pagina 5 di 7 questione, gli stessi non sono stati dimostrati in causa dagli opponenti, i quali sono decaduti in corso di causa dalla relativa prova testimoniale che era stata ammessa dal giudicante con riguardo a tale profilo
(cfr. cap. 14-15-16-17 della seconda memoria attorea ex art. 183 c.p.c.). Per contro, ha CP_1
dimostrato che il macchinario era funzionante quantomeno alla data del 31.3.2017 (doc. 6 di parte convenuta) e che i problemi riscontrati da dovevano essere attribuiti alla forzatura di alcune Parte_2
sue componenti per effetto dell'errato impiego da parte dell'utilizzatore medesimo, con l'effetto che quelle componenti dovevano solo essere ritarate (cfr. conferma del teste a verbale di Testimone_1
udienza del 21.5.2024).
Il quarto e ultimo motivo di opposizione concerne infine il secondo ordine di obbligazioni suindicato e si impernia sulla tesi dell'insussistenza del rapporto fondamentale sottostante al riconoscimento astratto di debito, per mancata esecuzione delle prestazioni asserite dalla controparte. Invero, per ogni fornitura dedotta nelle fatture prodotte da in allegato alla propria comparsa di costituzione e risposta, CP_1
la stessa ha poi offerto anche i relativi ordini e conferme d'ordine e documenti di trasporto. Tale documentazione, genericamente contestate dalla parte opponente, ha invero ottenuto riscontro nelle deposizioni testimoniali assunte in corso di causa. Segnatamente, il teste ha Testimone_2
confermato che gli ordini della merce in questione erano pervenuti da e che lui stessi aveva Parte_2
provveduto a “dar corso alla produzione”; la teste ha confermato di aver lei stessa Testimone_3
caricato sul gestionale della ditta gli ordini provenienti da e relativi a merce che sarebbe poi Parte_2
stata alla medesima regolarmente consegnata;
il teste infine ha riferito che aveva Tes_4 Parte_2
inoltrato ordini per la fornitura di “beni di consumo” del valore di circa € 200.000,00 (cfr. verbale di udienza 21.5.2024).
La prestazione a fronte della quale gli opponenti si sono impegnati a versare il corrispettivo pattuito, riconoscendo il relativo debito, risulta dunque essere stata effettuata senza contestazioni.
L'opposizione va così integralmente rigettata.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico degli opponenti in solido tra loro e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 52.000 a € 260.000), senza disporre l'aumento di cui all'art. 4, c. 1 bis, D.M. 55/2014 in quanto i link ipertestuali di cui si corredano gli atti difensivi della parte convenuta non sono risultati utilizzabili.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, nonché ferma ogni conseguenza di legge, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e da e per l'effetto Parte_2 Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 208/2021 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 28.1.2021, così dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. rigetta le domande riconvenzionali proposte da e da;
Parte_2 Parte_1
3. condanna e da , in solido tra loro, a rifondere in favore Parte_2 Parte_1
dell'Avv. Veccia Giovanni Luca, dichiaratosi antistatario, le spese di lite, liquidate in € 406,50 per esborsi e in € 14.103,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, il 29 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 7 di 7
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: e in persona del legale Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentante pro tempore (P.IVA: , elettivamente domiciliati San Bonifacio (VR), Via P.IVA_1
Camporosolo n. 26, presso e nello studio dell'Avv. GIACON GIUSEPPE, dell'Avv. MARAGNA NICOLA e dell'Avv. GHIOTTO EMANUELE del Foro di Verona, che li rappresentano e difendono giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione, poi rinunciato con atto depositato in data 03.01.2024
Attori opponenti contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_2
società elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Contra' San Silvestro n. 14, presso e nello studio dell'Avv. VECCIA GIOVANNI LUCA del Foro di Foggia, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Promessa di pagamento - Ricognizione di debito pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice non è comparsa all'udienza di precisazione delle conclusioni, per cui si intende aver concluso come da prima memoria ex art. 183 c.p.c., così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: in via principale: revocare, annullare e dichiarare nullo e/o di nessun effetto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Vicenza n. 208/2021 del 26.1.2021, pubblicato il 28.1.2021, proc. R.G. n. 340/2021, emesso nei confronti del sig. e di perché infondato, ingiusto e illegittimo in fatto e diritto per Parte_1 Parte_2 tutti i motivi di cui al presente atto;
accertare e dichiarare, in ogni caso, che nulla è dovuto a dal sig. Controparte_1 Parte_1 per i motivi in fatto e in diritto esposti in premessa;
accertare e dichiarare, in ogni caso, che nulla è dovuto a da Controparte_1 Parte_2
per i motivi in fatto e in diritto esposti in premessa;
[...] in via riconvenzionale: condannare a restituire a quanto indebitamente Controparte_1 Parte_2 pagato, per un importo di € 57.749,45 oltre interessi commerciali, ex art. 1284 c.c., dalla presente domanda sino al saldo, ovvero nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge”.
Parte convenuta ha concluso richiamandosi ai propri atti e quindi alla propria comparsa di costituzione e risposta, ove chiedeva:
“L'adito Magistrato, contratiis reiectis, nel merito ed in via preliminare, per le ragioni innanzi esposte voglia concedere, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 208/2021 rinveniente dal giudizio portante il numero di ruolo generale 340/2021 emesso in data 26.1.2021 (pubblicato in data 28.1.2021) dal Tribunale di Vicenza nella persona del Dott. Francesco Lamagna;
nel merito ed in via principale, voglia integralmente rigettare, per le ragioni tutte esposte in narrativa, la proposta opposizione, ivi compresa la domanda riconvenzionale ex adverso formulata, poiché infondata sia in fatto che in diritto;
voglia, quindi, confermare il decreto ingiuntivo n. 208/2021 rinveniente dal giudizio portante il numero di ruolo generale 340/2021 emesso in data 26.1.2021 (pubblicato in data 28.1.2021) dal Tribunale di Vicenza nella persona del Dott. Francesco Lamagna in favore della società Controparte_1 Part voglia dichiarare decaduta la società dal formulare la domanda di risoluzione Parte_2 per grave inadempimento per aver omesso di denunziare i presunti vizi, ovvero parte degli stessi, nel termine previsto dalla specifica normativa ed in particolare dall'art. 1495 c.c.; per quanto di ragione voglia, quindi, rigettare in toto l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito ed in via subordinata,
pagina 2 di 7 voglia accertare e dichiarare che la società in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, è debitrice nei confronti della società in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, della somma di euro 148.937,56 per i rapporti giuridici di cui al presente atto;
per l'effetto voglia condannare la società al pagamento della somma di euro Parte_2
148.937,56 oltre interessi commerciali in favore della società Controparte_1 in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, 15% a titolo di rimborso forfettario, oltre iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del deducente procuratore il quale si dichiara anticipatario, tenuto conto che se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30% di cui all'art. 4, comma 1 bis, del D.M. n. 55/2014 (comma inserito dal D.M. n. 37/2018)”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e (di seguito, Parte_1 Parte_2
breviter, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 298/2021 del 28.1.2021 Parte_2
con cui il Tribunale di Vicenza aveva loro ingiunto il pagamento della somma di € 148.937,56 a titolo di saldo del debito riconosciuto per il tramite della scrittura privata allegata al ricorso monitorio. Gli opponenti esponevano: che era una società di diritto svizzero costituita da , Parte_2 Persona_1
le cui partecipazioni erano state cedute al 51% a , legale rappresentante di Persona_2 [...]
per saldare il prestito da questi effettuato per consentire l'avvio della nuova attività CP_1
commerciale; che aveva acquistato in leasing un macchinario per la stampa Controparte_1
industriale da destinare a che il macchinario tuttavia era risultato affetto da vizi che lo Parte_2
rendevano inutilizzabile;
che in data 24.11.2017 le due società avevano sottoscritto una scrittura privata contenente una promessa di pagamento per la restituzione dell'investimento effettuato dall'odierna convenuta;
che sottoscrivendo tale negozio , di madrelingua tedesca, era stato indotto in Parte_1
un errore ostativo, essenziale e riconoscibile ex art. 1433 c.c. o ex art. 2732 c.c. nel momento in cui aveva assunto la predetta obbligazione anche “in proprio”; che la sottoscrizione in questione era stata carpita altresì sotto la minaccia di ingiustificate azioni esecutive, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1439 c.c.; che il rapporto sottostante al riconoscimento di debito comunque non esisteva, venendo così meno l'astrazione di cui all'art. 1988 c.c.; che in subordine l'eventuale rapporto di cessione del macchinario doveva essere comunque dichiarato risolto per inadempimento della controparte, che aveva riconosciuto la sussistenza dei vizi. Gli opponenti chiedevano quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la condanna della società ingiungente alla restituzione della somma corrisposta di € 57.749,45 oltre interessi commerciali dalla domanda al saldo.
pagina 3 di 7 Costituitasi in giudizio, (di seguito, breviter, ) replicava: che alcuna Controparte_1 CP_1
elargizione era stata effettuata a per l'avvio della sua attività commerciale, essendo state Parte_2
viceversa le somme in questione versate a a titolo di provvigioni per un contratto di Parte_1
agenzia in essere tra le parti;
che la cessione del 51% delle quote societarie di era avvenuta Parte_2
quale corrispettivo dei vantaggi commerciale conseguiti a seguito dell'inserimento nel gruppo Konig
Print di cui faceva parte anche;
che il macchinario era stato ceduto a in ragione di CP_1 Parte_2
tali rapporti al prezzo di € 45.000,00 non versato;
che il predetto macchinario non presentava alcun vizio ed anzi era stato utilizzato in ragione delle sue capacità di produzione;
che l'esposizione debitoria maturata da dipendeva dall'acquisto non solo del predetto macchinario ma altresì di Parte_2
un'ingente quantità di materiale per la stampa;
che la ricognizione del debito di € 206.687,01 era stata sottoscritta in data 24.11.2017 dalla società opponente e dal suo legale rappresentante in proprio al fine di ottenere una dilazione dei termini di pagamento del debito medesimo;
che dopo la sottoscrizione erano stati versati € 57.749,45 ed erano stati chiesti ulteriori differimenti, senza mai contestare la debenza;
che il rapporto fondamentale sottostante dunque sussisteva, come comprovato da tutti gli ordini e le conferme d'ordine intercorsi tra le parti;
che ben comprendeva la lingua Parte_1
italiana e non aveva chiesto l'assistenza di un interprete nelle relazioni negoziali e commerciali;
che non vi era un errore nelle dichiarazioni confessorie di controparte, la quale era a conoscenza della sussistenza della propria esposizione debitoria, avendo chiesto più volte la verifica della documentazione contabile per la sua esatta quantificazione;
che non era stato posto in essere alcun artifizio o raggiro;
che il contratto di compravendita del macchinario non era suscettibile di risoluzione in quanto gli asseriti vizi non erano stati denunciati tempestivamente;
che inoltre i tecnici della casa produttrice intervenuti nel mese successivo all'installazione avevano riscontrato che il macchinario era funzionante, per quanto fosse stato forzato uno dei suoi meccanismi. chiedeva dunque il rigetto dell'opposizione CP_1
avversaria e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, il Giudice concedeva la provvisoria esecutività del provvedimento monitorio, in accoglimento dell'istanza formulata ai sensi dell'art. 648 c.p.c. dalla società opposta. All'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c. venivano parzialmente ammesse le prove orali richieste dalle parti, le quali davano nel frattempo atto di aver raggiunto un accordo conciliativo della controversia. Le trattative sortivano invece poi un esito negativo pagina 4 di 7 per cui, pur stante la sopravvenuta rinuncia al mandato difensivo da parte del procuratore attoreo, veniva escussa la prova testimoniale ammessa e, previo rigetto delle ulteriori istanze istruttorie di parte attrice, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe. La causa veniva infine trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
Tanto premesso, ritiene il giudicante che l'opposizione non meriti accoglimento.
Il primo motivo di opposizione, imperniato sulla richiesta di annullamento del riconoscimento di debito del 24.11.2017 in quanto affetto da un errore rilevabile ai sensi dell'art. 1433 c.c. o ai sensi dell'art. 2732
c.c. e determinato dall'asserita incomprensione del testo italiano sottoscritto da parte di , Parte_1
va respinto in quanto i suoi presupposti giuridici sono rimasti del tutto indimostrati. , su Parte_1
cui gravava il relativo onere probatorio, non ha dimostrato infatti di non saper parlare correntemente la lingua italiana nè di aver inteso assumere l'obbligazione debitoria solo nella sua qualità di legale rappresentante di Alcun capitolo di prova orale è stato formulato a tal proposito. Parte_2
Il secondo motivo di opposizione, imperniato sulla richiesta di annullamento del riconoscimento di debito del 24.11.2017 in quanto sottoscritto in conseguenza di artifici e raggiri perpetrati dalla controparte e sotto l'asserita minaccia di subire un'azione esecutiva, va parimenti respinto in quanto di nuovo i suoi presupposti giuridici sono rimasti del tutto indimostrati. Gli opponenti non hanno infatti nemmeno offerto di dimostrare il dolo o la violenza ex art. 1439 c.c. asseritamente posti in essere da
, non avendo formulato alcuna istanza istruttoria in proposito nonostante l'onere probatorio CP_1
sugli stessi gravante.
La scrittura privata del 24.11.2017 non risulta dunque sotto alcun profilo annullabile.
Per suo tramite, gli opponenti hanno riconosciuto di essere debitori dell'odierna convenuta in merito a un duplice ordine di obbligazioni pecuniarie: da un lato, per il pagamento del prezzo del macchinario industriale fornitole nel febbraio 2017; dall'altro lato, per il pagamento del prezzo della merce consegnatale dalla controparte per l'attività di stampa cui era preposta.
Il terzo motivo di opposizione cincerne il primo ordine di obbligazioni suindicato e mira ad ottenere la risoluzione del contratto di compravendita del macchinario in quanto questo sarebbe stato affetto da gravi vizi di funzionamento. Ebbene, al di là della contestata tempestività della denuncia dei vizi in pagina 5 di 7 questione, gli stessi non sono stati dimostrati in causa dagli opponenti, i quali sono decaduti in corso di causa dalla relativa prova testimoniale che era stata ammessa dal giudicante con riguardo a tale profilo
(cfr. cap. 14-15-16-17 della seconda memoria attorea ex art. 183 c.p.c.). Per contro, ha CP_1
dimostrato che il macchinario era funzionante quantomeno alla data del 31.3.2017 (doc. 6 di parte convenuta) e che i problemi riscontrati da dovevano essere attribuiti alla forzatura di alcune Parte_2
sue componenti per effetto dell'errato impiego da parte dell'utilizzatore medesimo, con l'effetto che quelle componenti dovevano solo essere ritarate (cfr. conferma del teste a verbale di Testimone_1
udienza del 21.5.2024).
Il quarto e ultimo motivo di opposizione concerne infine il secondo ordine di obbligazioni suindicato e si impernia sulla tesi dell'insussistenza del rapporto fondamentale sottostante al riconoscimento astratto di debito, per mancata esecuzione delle prestazioni asserite dalla controparte. Invero, per ogni fornitura dedotta nelle fatture prodotte da in allegato alla propria comparsa di costituzione e risposta, CP_1
la stessa ha poi offerto anche i relativi ordini e conferme d'ordine e documenti di trasporto. Tale documentazione, genericamente contestate dalla parte opponente, ha invero ottenuto riscontro nelle deposizioni testimoniali assunte in corso di causa. Segnatamente, il teste ha Testimone_2
confermato che gli ordini della merce in questione erano pervenuti da e che lui stessi aveva Parte_2
provveduto a “dar corso alla produzione”; la teste ha confermato di aver lei stessa Testimone_3
caricato sul gestionale della ditta gli ordini provenienti da e relativi a merce che sarebbe poi Parte_2
stata alla medesima regolarmente consegnata;
il teste infine ha riferito che aveva Tes_4 Parte_2
inoltrato ordini per la fornitura di “beni di consumo” del valore di circa € 200.000,00 (cfr. verbale di udienza 21.5.2024).
La prestazione a fronte della quale gli opponenti si sono impegnati a versare il corrispettivo pattuito, riconoscendo il relativo debito, risulta dunque essere stata effettuata senza contestazioni.
L'opposizione va così integralmente rigettata.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico degli opponenti in solido tra loro e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 52.000 a € 260.000), senza disporre l'aumento di cui all'art. 4, c. 1 bis, D.M. 55/2014 in quanto i link ipertestuali di cui si corredano gli atti difensivi della parte convenuta non sono risultati utilizzabili.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, nonché ferma ogni conseguenza di legge, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e da e per l'effetto Parte_2 Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 208/2021 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 28.1.2021, così dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. rigetta le domande riconvenzionali proposte da e da;
Parte_2 Parte_1
3. condanna e da , in solido tra loro, a rifondere in favore Parte_2 Parte_1
dell'Avv. Veccia Giovanni Luca, dichiaratosi antistatario, le spese di lite, liquidate in € 406,50 per esborsi e in € 14.103,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, il 29 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
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