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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 14/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 332/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott. Monica Attanasio Presidente dott. Pier Paolo Lanni Giudice dott. Cristiana Bottazzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
(C.F. - P.I. ) Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 visto il ricorso ex art. 40 C.C.I.I. presentato da e il Parte_2 Controparte_1
27.11.2024, con cui si chiede che venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa individuale , con sede legale in Cerea (VR), Via XXV Aprile n. 63; Parte_1 rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 40 co. 6 C.C.I.I a mezzo pec;
osservato che il debitore si è costituito confermando che l'impresa versa in stato di crisi irreversibile a partire dalla fine del 2023 (a causa della drastica riduzione del fatturato dovuta al mancato sviluppo di iniziative commerciali e alle maggiori percentuali sulle vendite trattenute dalla piattaforma di e- commerce, nonché al crescente indebitamento e alla progressiva sofferenza in termini di liquidità circolante), dando atto che egli stesso si era già rivolto ai propri consulenti al fine di presentare in proprio la domanda ex art. 39 CCII e dichiarando quindi di aderire alla domanda del ricorrente;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I.I. atteso che l'impresa ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
vista la documentazione allegata dal ricorrente e dal debitore;
rilevato che i ricorrenti sono legittimati alla proposizione dell'istanza in quanto vantano nei confronti del debitore crediti per complessivi € 51.482,02 fondati su decreti ingiuntivi del Tribunale di Treviso n. 767/2024 e n. 677/2024, relativi al pagamento di forniture di merce;
ritenuta, per il resto, la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto: pagina 1 di 3 - la ditta individuale è impresa che esercita un'attività commerciale (confezionamento e Parte_1 vendita al dettaglio di abbigliamento per infanzia e adolescenza, come da visura camerale in atti) ed è, pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.I.;
- l'impresa individuale si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I.I., come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente: (i) dal protratto inadempimento nei confronti degli istanti, che, come sopra anticipato, vantano crediti per € 51.482,02 fondati su titoli giudiziari definitivi;
(ii) dall'esito negativo del pignoramento presso terzi tentato da Parte_2
(iii) dalle ammissioni contenute nella comparsa di costituzione del debitore, relative, in
[...] particolare, al riconoscimento di un'esposizione debitoria di complessivi € 2.263.358,44, all'avvio di plurime iniziative esecutive da parte dei creditori e all'irreversibilità dello stato di crisi dell'attività;
- sono superate le soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.I. sia con riferimento al parametro dei ricavi, dichiarati a fini fiscali nell'importo di € 3.029.689 per l'esercizio 2023, sia con riferimento al parametro dei debiti, tenuto conto dell'esposizione debitoria di € 2.263.358,44 riconosciuta dal resistente;
rilevato per le stesse ragioni che, ai sensi dell'art. 49, comma 5, C.C.I.I., l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad € 30.000,00, essendo a tal fine sufficiente considerare il debito verso le ricorrenti, oltre alle ammissioni del debitore nella propria comparsa;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.I.,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa individuale , con Parte_1 sede legale in Cerea (VR), Via XXV Aprile n. 63;
2) NOMINA giudice delegato la Dott. Cristiana Bottazzi;
3) NOMINA curatore la Dott.ssa in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 Parte_3
C.C.I.I., la quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.I.);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 7.5.2025 ad ore 10.15 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
pagina 2 di 3 6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.I.;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 C.C.I.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui il debitore sia socio illimitatamente responsabile.
Verona, 10.1.2025
Il Giudice est.
Il Giudice est. La Presidente dott. Cristiana Bottazzi dott. Monica Attanasio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott. Monica Attanasio Presidente dott. Pier Paolo Lanni Giudice dott. Cristiana Bottazzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
(C.F. - P.I. ) Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 visto il ricorso ex art. 40 C.C.I.I. presentato da e il Parte_2 Controparte_1
27.11.2024, con cui si chiede che venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa individuale , con sede legale in Cerea (VR), Via XXV Aprile n. 63; Parte_1 rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 40 co. 6 C.C.I.I a mezzo pec;
osservato che il debitore si è costituito confermando che l'impresa versa in stato di crisi irreversibile a partire dalla fine del 2023 (a causa della drastica riduzione del fatturato dovuta al mancato sviluppo di iniziative commerciali e alle maggiori percentuali sulle vendite trattenute dalla piattaforma di e- commerce, nonché al crescente indebitamento e alla progressiva sofferenza in termini di liquidità circolante), dando atto che egli stesso si era già rivolto ai propri consulenti al fine di presentare in proprio la domanda ex art. 39 CCII e dichiarando quindi di aderire alla domanda del ricorrente;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I.I. atteso che l'impresa ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
vista la documentazione allegata dal ricorrente e dal debitore;
rilevato che i ricorrenti sono legittimati alla proposizione dell'istanza in quanto vantano nei confronti del debitore crediti per complessivi € 51.482,02 fondati su decreti ingiuntivi del Tribunale di Treviso n. 767/2024 e n. 677/2024, relativi al pagamento di forniture di merce;
ritenuta, per il resto, la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto: pagina 1 di 3 - la ditta individuale è impresa che esercita un'attività commerciale (confezionamento e Parte_1 vendita al dettaglio di abbigliamento per infanzia e adolescenza, come da visura camerale in atti) ed è, pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.I.;
- l'impresa individuale si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I.I., come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente: (i) dal protratto inadempimento nei confronti degli istanti, che, come sopra anticipato, vantano crediti per € 51.482,02 fondati su titoli giudiziari definitivi;
(ii) dall'esito negativo del pignoramento presso terzi tentato da Parte_2
(iii) dalle ammissioni contenute nella comparsa di costituzione del debitore, relative, in
[...] particolare, al riconoscimento di un'esposizione debitoria di complessivi € 2.263.358,44, all'avvio di plurime iniziative esecutive da parte dei creditori e all'irreversibilità dello stato di crisi dell'attività;
- sono superate le soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.I. sia con riferimento al parametro dei ricavi, dichiarati a fini fiscali nell'importo di € 3.029.689 per l'esercizio 2023, sia con riferimento al parametro dei debiti, tenuto conto dell'esposizione debitoria di € 2.263.358,44 riconosciuta dal resistente;
rilevato per le stesse ragioni che, ai sensi dell'art. 49, comma 5, C.C.I.I., l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad € 30.000,00, essendo a tal fine sufficiente considerare il debito verso le ricorrenti, oltre alle ammissioni del debitore nella propria comparsa;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.I.,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa individuale , con Parte_1 sede legale in Cerea (VR), Via XXV Aprile n. 63;
2) NOMINA giudice delegato la Dott. Cristiana Bottazzi;
3) NOMINA curatore la Dott.ssa in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 Parte_3
C.C.I.I., la quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.I.);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 7.5.2025 ad ore 10.15 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
pagina 2 di 3 6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.I.;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 C.C.I.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui il debitore sia socio illimitatamente responsabile.
Verona, 10.1.2025
Il Giudice est.
Il Giudice est. La Presidente dott. Cristiana Bottazzi dott. Monica Attanasio
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