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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 14/05/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
Sent. N.
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati: dr. Roberto Spagnuolo Presidente dr. Aida Sabbato Consigliere dr. Rosa Larocca Consigliere rel. ha pronunziato, all'esito della camera di consiglio del 27 marzo 2025, la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 21 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2022
(cui è stato riunito il n. 25/2022 R.G.)
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bello del Foro di C.F._1
Matera, elettivamente domiciliato presso e nello studio del medesimo in Policoro
(MT), alla via Longarone n. 23, in virtù di mandato in atti;
APPELLANTE
E
, Controparte_1
(C.F. ) in persona del P.IVA_1 Controparte_2
(c.f. , elettivamente domiciliato presso la sede
[...] C.F._2
dell' di Potenza-Matera, in alla via Isca del Controparte_1 CP_1
Pioppo n. 41 e in Matera, alla via Annibale Maria di Francia n. 34, rappresentato e difeso nel presente grado dal funzionario dott.ssa GIANNUZZI Maria Giuseppa (c.f.
; C.F._3
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 369/2021, depositata in data 20.07.2021 dal Giudice del Tribunale di Matera, dott. S. Digregorio, non notificata.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza impugnata, così provvedere:
1. preliminarmente, dichiarare la nullità della notifica dell'ordinanza ingiunzione e, per l'effetto, annullare e/o revocare la stessa per le ragioni esposte;
2. in via gradata, per le ragioni tutte espresse nella narrativa del presente atto, dichiarare la nullità del verbale ispettivo e, conseguentemente, dell'ordinanza- ingiunzione impugnata, dichiarando non dovute le somme di cui allo stesso atto impugnato;
3. nel merito annullare e/o revocare l'ordinanza-ingiunzione impugnata perché è infondata in fatto e diritto;
4. condannare l' , in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, rimborso forfettario 15%, compensi del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CAP nelle misure di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario”;
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Potenza respingere l'appello avversario e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata e l'ordinanza ingiunzione n. 224, del 04/12/2020, notificata il 14/12/2020, con condanna dell'opponente al pagamento in favore dell' di Controparte_1
Potenza-Matera delle spese di lite di giudizio”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due distinti ricorsi depositati il 13 gennaio 2021 (successivamente riuniti), la
(Proc. n. R.G. 23/2021), in persona Parte_2
del legale rappresentante p.t. e (Proc. n. R.G. 25/2021), Parte_1
proponevano opposizione ad ordinanza-ingiunzione n. 224, del 04.12.2020, emessa dall' , in persona del Direttore p.t., Controparte_3
in forza della quale gli veniva ingiunto di effettuare il versamento della somma complessiva di €. 22.885,00 a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie e spese accessorie, riguardanti, nello specifico, le seguenti violazioni:
a) art. 39, commi 1 e 2, D.L. n. 112/2008 (per non aver registrato sul libro unico del lavoro i lavoratori: dal 31.05.2015 al 13.08.2015; SO
dal 05.08.2015 al 13.08.2015; Controparte_4 CP_5
dal 01.06.2015 al 13.08.2015; registrato
[...] Parte_3
per sette ore al giorno, per cinque giorni alla settimana e per cinque ore al sabato, mentre avrebbe lavorato per undici ore al giorno e per sei giorni alla settimana);
b) art. 4 bis, primo periodo, comma 2, D.lgs. n. 181/2000 (per non aver consegnato il contratto di assunzione, prima di immetterli al lavoro, a SO
e ; Controparte_4 Controparte_5
c) art. 5, comma 5, D.lgs. n. 66/2003 (per non aver registrato e retribuito le ore di straordinario prestate dai lavoratori Parte_4 Parte_3
e ;
[...] Controparte_5
d) art. 1 L. 741/59 (per non aver corrisposto al lavoratore Parte_3
il TFR maturato);
[...]
e) art. 3, comma 3, prima parte, del D.L. n. 12/2002 (per non aver comunicato le assunzioni, prima di immetterli al lavoro, dei lavoratori SO
. Controparte_4 Controparte_5
I ricorrenti eccepivano sostanzialmente:
1. la nullità dell'ordinanza-ingiunzione perché viziata da nullità insanabile della sua notificazione, in quanto sarebbe stata omessa l'indicazione della data in cui il plico sarebbe stato consegnato/notificato al destinatario;
2. la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per violazione dell'art. 14 L. 689/1981, poiché la violazione era stata notificata oltre il termine di 90 giorni;
3. nel merito, l'infondatezza della stessa, in fatto ed in diritto, posta la legittimità del comportamento tenuto dal datore di lavoro e la regolare instaurazione dei rapporti di lavoro come prestazioni occasionali ed accessorie.
Con memorie depositate nei rispettivi procedimenti, poi riuniti, si costituiva l' , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., che concludeva per il rigetto dell'opposizione.
La causa veniva decisa con sentenza n. 369/2021, pubblicata il 20/07/2021, con la quale il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda, rigettava entrambi i ricorsi e condannava i ricorrenti, in solido tra loro, alla refusione, in favore dell'Ispettorato opposto, delle spese processuali.
La sentenza veniva appellata presso la Corte di Appello di Potenza con atto di citazione in appello depositato in data 11/02/2022 con il quale parte appellante, reiterando le richieste già avanzate in primo grado, chiedeva la riforma della sentenza gravata.
Il Presidente, con decreto in atti, ai sensi dell'art. 435 del codice di rito, fissava l'udienza collegiale di discussione per il successivo 12 gennaio 2023.
A seguito della rituale notifica dell'atto d'appello, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, con memoria depositata in data 4/1/2023, si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del Controparte_3
proposto appello, perché infondato in fatto e diritto e la conferma della sentenza di primo grado, con conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata e vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio. All'udienza del 13/07/2023 veniva disposta la riunione al procedimento n. 21/2022
R.G. di quello n. 25/2022 R.G., riguardando entrambi appelli avverso la medesima sentenza.
Dopo una serie di rinvii, all'esito della camera di consiglio del 27 marzo 2025, svoltasi nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti costituite, la Corte d'Appello si pronunciava come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto, alla luce delle considerazioni che qui di seguito saranno esplicitate.
La sentenza gravata è la n. 369/2021, del 20.07.2021, del Giudice del lavoro del
Tribunale di Matera, dott. S. Digregorio, con cui veniva rigettata l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 224, del 04.12.2020 e venivano condannati i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della resistente.
Ha argomentato il primo giudice, quanto alla mancanza della data di notifica dell'ordinanza ingiunzione, che la stessa poteva rilevare solo ove ad essa fossero riconducibili delle conseguenze in termini di insanabilità della nullità, venendo ad ostacolare in maniera irreversibile un diritto. Nel caso di specie, diversamente,
l'omessa indicazione della data di notificazione dell'ordinanza ingiunzione ha soltanto impedito il decorrere del termine per l'opposizione a detrimento dell'opponente.
Si è doluto del punto del pronunciamento in questione sopra riportato l'appellante evidenziando, con il primo motivo di gravame, che la mancanza della data di notifica dell'ordinanza ingiunzione determinava la nullità insanabile della notifica e, con essa, la nullità della stessa ordinanza ingiunzione notificata.
La doglianza è infondata.
Ed invero, ritiene questa Corte che l'omessa indicazione della data della notifica dell'ordinanza ingiunzione non può riverberare i suoi effetti sull'atto da notificare determinando soltanto, per come correttamente sostenuto dal primo giudice, il mancata decorso del termine per impugnare ai danni dell'opponente. Al riguardo, è sufficiente menzionare l'art. 156 c.p.c. secondo cui la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato. Ne consegue che la dimostrazione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario determina il raggiungimento dello scopo della notificazione con effetto sanante di qualsivoglia nullità, in virtù del principio di conservazione degli atti. Nel caso di specie, dunque, la proposizione dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione da parte degli odierni appellanti, consentendo loro di esplicitare le difese da parte di ciascuno, ha determinato la sanatoria della ravvisata nullità.
Ha continuato il primo giudice, per superare l'eccezione sollevata dai ricorrenti ex art. 14 della L. n. 689/81, chiarendo che il termine di 90 giorni previsto da tale norma per la contestazione della violazione cominciava a decorrere dal momento in cui è stata compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l'attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi dell'infrazione. Sulla scorta di tale principio ha affermato il giudicante che, nel caso di specie, la chiusura dell'accertamento doveva individuarsi nella data del 23.03.2016, ovvero nella data in cui venivano rese delle ulteriori dichiarazioni dal Parte_3
e che, pertanto, tra quest'ultima data e quella di notifica del verbale ispettivo
[...]
(8.06.2016), non erano decorsi più di novanta giorni.
Si è doluto l'appellante di questo punto del pronunciamento in questione evidenziando come dalla data di consegna della documentazione richiesta durante il primo accesso ispettivo (6.10.2015) e la data di notifica dell'ordinanza ingiunzione (10.06.2016) erano trascorsi 248 giorni ovvero molto di più rispetto ai 90 giorni richiesti dalla legge.
Anche la suddetta doglianza è infondata.
Ed invero, per come è evincibile dalla documentazione in atti, gli accertamenti ispettivi di cui si tratta sono iniziati in data 13.08.2015 (come da verbale di primo accesso n.
03/008/021/018/020) e sono terminati, formalmente, in data 10.06.2016 con l'invio, da parte dell' di Potenza-Matera, del verbale di Controparte_1
contestazione n. PZ 00002/2016-662-01. Nel mezzo, però, per come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, in data 13.01.2016, veniva richiesta la presentazione in ufficio al per acquisirne le dichiarazioni, Controparte_6
dichiarazioni che venivano poi ulteriormente integrate in data 22.03.2016, momento quest'ultimo da considerarsi come quello finale della verifica ispettiva di cui si tratta e, rispetto al quale, la data di notifica del verbale (8.06.2016) si collocava nell'ambito dei novanta giorni richiesti dall'art. 14 della L. n. 689/1981.
Sul punto va detto che la giurisprudenza maggioritaria fissa il dies a quo di cui all'art. 14 della legge numero 689/81 nel momento in cui si sono conclusi gli accertamenti nel loro complesso, comprendendo, quindi, anche i tempi ragionevolmente utili e necessari per l'elaborazione e la verifica degli elementi raccolti, e non già dal giorno del primo accesso ispettivo, ovvero, dalla data di acquisizione della documentazione, atteso che l'accertamento non coincide con la generica ed approssimativa percezione del fatto nella sua materialità, ma con il compimento di tutte le indagini necessarie al conseguimento della piena conoscenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione commessa (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 24 maggio 2007, n. 12093; Cass.
Civ., Sez. V, n. 5467, 29 febbraio 2008; Cass. Civ., Sez. I, n. 8326 del 04.04.2018).
Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha contestato, piuttosto genericamente ed apoditticamente, il merito delle violazioni.
La doglianza è inammissibile.
Ed invero, quanto al merito delle violazioni, ha sostenuto il primo giudice che l'accertamento ispettivo aveva colto nel segno alla luce delle stesse dichiarazioni rese dai lavoratori , , , Parte_4 Parte_3 Controparte_5 Per_2
e dichiarazioni in ragione delle quali doveva ritenersi
[...] Controparte_4
la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato nei confronti dei predetti e non già la prestazione di un'attività occasionale di tipo accessorio e discontinuo, con formalizzazione dell'attività attraverso il sistema dei voucher, formalizzazione quest'ultima avvenuta, peraltro, solo dopo l'intervento degli ispettori e per il periodo successivo ad esso.
Rispetto a tale punto del pronunciamento, non è dato comprendere in che modo l'appellante abbia inteso smentire una tale ricostruzione fondata, si è detto, sulle stesse dichiarazioni rese dai lavoratori nell'ambito del contesto ispettivo di cui si tratta, non avendo addotto alcun elemento atto a smentirle, se non generiche contestazioni, con la conseguenza che le stesse, in quanto contenute in un verbale ispettivo cui, si ricorda, è attribuita, ex lege, piena efficacia probatoria, trattandosi di un atto elaborato da pubblici ufficiali, non hanno perso di validità.
Sulla scorta di tutto quanto sopra evidenziato l'appello proposto deve essere rigettato e deve essere confermata la sentenza di primo grado.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, valori minimi, esclusa la fase istruttoria, previa decurtazione del 20%, tenuto conto della difesa dell'amministrazione a mezzo dei propri funzionari.
Al rigetto dell'appello consegue la declaratoria della ricorrenza dei presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari al doppio della somma dovuta per l'impugnazione sensi dell'art 13, co. quater, DPR numero 115 del
2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n. 21 del ruolo generale dell'anno 2022 (cui è stato riunito il n.
25/2022 R.G.) proposto da e Parte_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di
[...] [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta gli appelli;
2) condanna gli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio nei confronti dell'appellato, liquidandole in euro 3.172,8 (euro 3.966,00 meno il
20%), oltre accessori, se dovuti;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti per il pagamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari al doppio della somma dovuta per l'impugnazione sensi dell'art 13, co. quater, DPR numero 115 del 2002.
Potenza, 27 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Rosa Larocca dott. Roberto Spagnuolo
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati: dr. Roberto Spagnuolo Presidente dr. Aida Sabbato Consigliere dr. Rosa Larocca Consigliere rel. ha pronunziato, all'esito della camera di consiglio del 27 marzo 2025, la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 21 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2022
(cui è stato riunito il n. 25/2022 R.G.)
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bello del Foro di C.F._1
Matera, elettivamente domiciliato presso e nello studio del medesimo in Policoro
(MT), alla via Longarone n. 23, in virtù di mandato in atti;
APPELLANTE
E
, Controparte_1
(C.F. ) in persona del P.IVA_1 Controparte_2
(c.f. , elettivamente domiciliato presso la sede
[...] C.F._2
dell' di Potenza-Matera, in alla via Isca del Controparte_1 CP_1
Pioppo n. 41 e in Matera, alla via Annibale Maria di Francia n. 34, rappresentato e difeso nel presente grado dal funzionario dott.ssa GIANNUZZI Maria Giuseppa (c.f.
; C.F._3
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 369/2021, depositata in data 20.07.2021 dal Giudice del Tribunale di Matera, dott. S. Digregorio, non notificata.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza impugnata, così provvedere:
1. preliminarmente, dichiarare la nullità della notifica dell'ordinanza ingiunzione e, per l'effetto, annullare e/o revocare la stessa per le ragioni esposte;
2. in via gradata, per le ragioni tutte espresse nella narrativa del presente atto, dichiarare la nullità del verbale ispettivo e, conseguentemente, dell'ordinanza- ingiunzione impugnata, dichiarando non dovute le somme di cui allo stesso atto impugnato;
3. nel merito annullare e/o revocare l'ordinanza-ingiunzione impugnata perché è infondata in fatto e diritto;
4. condannare l' , in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, rimborso forfettario 15%, compensi del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CAP nelle misure di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario”;
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Potenza respingere l'appello avversario e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata e l'ordinanza ingiunzione n. 224, del 04/12/2020, notificata il 14/12/2020, con condanna dell'opponente al pagamento in favore dell' di Controparte_1
Potenza-Matera delle spese di lite di giudizio”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due distinti ricorsi depositati il 13 gennaio 2021 (successivamente riuniti), la
(Proc. n. R.G. 23/2021), in persona Parte_2
del legale rappresentante p.t. e (Proc. n. R.G. 25/2021), Parte_1
proponevano opposizione ad ordinanza-ingiunzione n. 224, del 04.12.2020, emessa dall' , in persona del Direttore p.t., Controparte_3
in forza della quale gli veniva ingiunto di effettuare il versamento della somma complessiva di €. 22.885,00 a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie e spese accessorie, riguardanti, nello specifico, le seguenti violazioni:
a) art. 39, commi 1 e 2, D.L. n. 112/2008 (per non aver registrato sul libro unico del lavoro i lavoratori: dal 31.05.2015 al 13.08.2015; SO
dal 05.08.2015 al 13.08.2015; Controparte_4 CP_5
dal 01.06.2015 al 13.08.2015; registrato
[...] Parte_3
per sette ore al giorno, per cinque giorni alla settimana e per cinque ore al sabato, mentre avrebbe lavorato per undici ore al giorno e per sei giorni alla settimana);
b) art. 4 bis, primo periodo, comma 2, D.lgs. n. 181/2000 (per non aver consegnato il contratto di assunzione, prima di immetterli al lavoro, a SO
e ; Controparte_4 Controparte_5
c) art. 5, comma 5, D.lgs. n. 66/2003 (per non aver registrato e retribuito le ore di straordinario prestate dai lavoratori Parte_4 Parte_3
e ;
[...] Controparte_5
d) art. 1 L. 741/59 (per non aver corrisposto al lavoratore Parte_3
il TFR maturato);
[...]
e) art. 3, comma 3, prima parte, del D.L. n. 12/2002 (per non aver comunicato le assunzioni, prima di immetterli al lavoro, dei lavoratori SO
. Controparte_4 Controparte_5
I ricorrenti eccepivano sostanzialmente:
1. la nullità dell'ordinanza-ingiunzione perché viziata da nullità insanabile della sua notificazione, in quanto sarebbe stata omessa l'indicazione della data in cui il plico sarebbe stato consegnato/notificato al destinatario;
2. la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per violazione dell'art. 14 L. 689/1981, poiché la violazione era stata notificata oltre il termine di 90 giorni;
3. nel merito, l'infondatezza della stessa, in fatto ed in diritto, posta la legittimità del comportamento tenuto dal datore di lavoro e la regolare instaurazione dei rapporti di lavoro come prestazioni occasionali ed accessorie.
Con memorie depositate nei rispettivi procedimenti, poi riuniti, si costituiva l' , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., che concludeva per il rigetto dell'opposizione.
La causa veniva decisa con sentenza n. 369/2021, pubblicata il 20/07/2021, con la quale il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda, rigettava entrambi i ricorsi e condannava i ricorrenti, in solido tra loro, alla refusione, in favore dell'Ispettorato opposto, delle spese processuali.
La sentenza veniva appellata presso la Corte di Appello di Potenza con atto di citazione in appello depositato in data 11/02/2022 con il quale parte appellante, reiterando le richieste già avanzate in primo grado, chiedeva la riforma della sentenza gravata.
Il Presidente, con decreto in atti, ai sensi dell'art. 435 del codice di rito, fissava l'udienza collegiale di discussione per il successivo 12 gennaio 2023.
A seguito della rituale notifica dell'atto d'appello, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, con memoria depositata in data 4/1/2023, si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del Controparte_3
proposto appello, perché infondato in fatto e diritto e la conferma della sentenza di primo grado, con conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata e vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio. All'udienza del 13/07/2023 veniva disposta la riunione al procedimento n. 21/2022
R.G. di quello n. 25/2022 R.G., riguardando entrambi appelli avverso la medesima sentenza.
Dopo una serie di rinvii, all'esito della camera di consiglio del 27 marzo 2025, svoltasi nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti costituite, la Corte d'Appello si pronunciava come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto, alla luce delle considerazioni che qui di seguito saranno esplicitate.
La sentenza gravata è la n. 369/2021, del 20.07.2021, del Giudice del lavoro del
Tribunale di Matera, dott. S. Digregorio, con cui veniva rigettata l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 224, del 04.12.2020 e venivano condannati i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della resistente.
Ha argomentato il primo giudice, quanto alla mancanza della data di notifica dell'ordinanza ingiunzione, che la stessa poteva rilevare solo ove ad essa fossero riconducibili delle conseguenze in termini di insanabilità della nullità, venendo ad ostacolare in maniera irreversibile un diritto. Nel caso di specie, diversamente,
l'omessa indicazione della data di notificazione dell'ordinanza ingiunzione ha soltanto impedito il decorrere del termine per l'opposizione a detrimento dell'opponente.
Si è doluto del punto del pronunciamento in questione sopra riportato l'appellante evidenziando, con il primo motivo di gravame, che la mancanza della data di notifica dell'ordinanza ingiunzione determinava la nullità insanabile della notifica e, con essa, la nullità della stessa ordinanza ingiunzione notificata.
La doglianza è infondata.
Ed invero, ritiene questa Corte che l'omessa indicazione della data della notifica dell'ordinanza ingiunzione non può riverberare i suoi effetti sull'atto da notificare determinando soltanto, per come correttamente sostenuto dal primo giudice, il mancata decorso del termine per impugnare ai danni dell'opponente. Al riguardo, è sufficiente menzionare l'art. 156 c.p.c. secondo cui la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato. Ne consegue che la dimostrazione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario determina il raggiungimento dello scopo della notificazione con effetto sanante di qualsivoglia nullità, in virtù del principio di conservazione degli atti. Nel caso di specie, dunque, la proposizione dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione da parte degli odierni appellanti, consentendo loro di esplicitare le difese da parte di ciascuno, ha determinato la sanatoria della ravvisata nullità.
Ha continuato il primo giudice, per superare l'eccezione sollevata dai ricorrenti ex art. 14 della L. n. 689/81, chiarendo che il termine di 90 giorni previsto da tale norma per la contestazione della violazione cominciava a decorrere dal momento in cui è stata compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l'attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi dell'infrazione. Sulla scorta di tale principio ha affermato il giudicante che, nel caso di specie, la chiusura dell'accertamento doveva individuarsi nella data del 23.03.2016, ovvero nella data in cui venivano rese delle ulteriori dichiarazioni dal Parte_3
e che, pertanto, tra quest'ultima data e quella di notifica del verbale ispettivo
[...]
(8.06.2016), non erano decorsi più di novanta giorni.
Si è doluto l'appellante di questo punto del pronunciamento in questione evidenziando come dalla data di consegna della documentazione richiesta durante il primo accesso ispettivo (6.10.2015) e la data di notifica dell'ordinanza ingiunzione (10.06.2016) erano trascorsi 248 giorni ovvero molto di più rispetto ai 90 giorni richiesti dalla legge.
Anche la suddetta doglianza è infondata.
Ed invero, per come è evincibile dalla documentazione in atti, gli accertamenti ispettivi di cui si tratta sono iniziati in data 13.08.2015 (come da verbale di primo accesso n.
03/008/021/018/020) e sono terminati, formalmente, in data 10.06.2016 con l'invio, da parte dell' di Potenza-Matera, del verbale di Controparte_1
contestazione n. PZ 00002/2016-662-01. Nel mezzo, però, per come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, in data 13.01.2016, veniva richiesta la presentazione in ufficio al per acquisirne le dichiarazioni, Controparte_6
dichiarazioni che venivano poi ulteriormente integrate in data 22.03.2016, momento quest'ultimo da considerarsi come quello finale della verifica ispettiva di cui si tratta e, rispetto al quale, la data di notifica del verbale (8.06.2016) si collocava nell'ambito dei novanta giorni richiesti dall'art. 14 della L. n. 689/1981.
Sul punto va detto che la giurisprudenza maggioritaria fissa il dies a quo di cui all'art. 14 della legge numero 689/81 nel momento in cui si sono conclusi gli accertamenti nel loro complesso, comprendendo, quindi, anche i tempi ragionevolmente utili e necessari per l'elaborazione e la verifica degli elementi raccolti, e non già dal giorno del primo accesso ispettivo, ovvero, dalla data di acquisizione della documentazione, atteso che l'accertamento non coincide con la generica ed approssimativa percezione del fatto nella sua materialità, ma con il compimento di tutte le indagini necessarie al conseguimento della piena conoscenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione commessa (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 24 maggio 2007, n. 12093; Cass.
Civ., Sez. V, n. 5467, 29 febbraio 2008; Cass. Civ., Sez. I, n. 8326 del 04.04.2018).
Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha contestato, piuttosto genericamente ed apoditticamente, il merito delle violazioni.
La doglianza è inammissibile.
Ed invero, quanto al merito delle violazioni, ha sostenuto il primo giudice che l'accertamento ispettivo aveva colto nel segno alla luce delle stesse dichiarazioni rese dai lavoratori , , , Parte_4 Parte_3 Controparte_5 Per_2
e dichiarazioni in ragione delle quali doveva ritenersi
[...] Controparte_4
la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato nei confronti dei predetti e non già la prestazione di un'attività occasionale di tipo accessorio e discontinuo, con formalizzazione dell'attività attraverso il sistema dei voucher, formalizzazione quest'ultima avvenuta, peraltro, solo dopo l'intervento degli ispettori e per il periodo successivo ad esso.
Rispetto a tale punto del pronunciamento, non è dato comprendere in che modo l'appellante abbia inteso smentire una tale ricostruzione fondata, si è detto, sulle stesse dichiarazioni rese dai lavoratori nell'ambito del contesto ispettivo di cui si tratta, non avendo addotto alcun elemento atto a smentirle, se non generiche contestazioni, con la conseguenza che le stesse, in quanto contenute in un verbale ispettivo cui, si ricorda, è attribuita, ex lege, piena efficacia probatoria, trattandosi di un atto elaborato da pubblici ufficiali, non hanno perso di validità.
Sulla scorta di tutto quanto sopra evidenziato l'appello proposto deve essere rigettato e deve essere confermata la sentenza di primo grado.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, valori minimi, esclusa la fase istruttoria, previa decurtazione del 20%, tenuto conto della difesa dell'amministrazione a mezzo dei propri funzionari.
Al rigetto dell'appello consegue la declaratoria della ricorrenza dei presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari al doppio della somma dovuta per l'impugnazione sensi dell'art 13, co. quater, DPR numero 115 del
2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n. 21 del ruolo generale dell'anno 2022 (cui è stato riunito il n.
25/2022 R.G.) proposto da e Parte_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di
[...] [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta gli appelli;
2) condanna gli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio nei confronti dell'appellato, liquidandole in euro 3.172,8 (euro 3.966,00 meno il
20%), oltre accessori, se dovuti;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti per il pagamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari al doppio della somma dovuta per l'impugnazione sensi dell'art 13, co. quater, DPR numero 115 del 2002.
Potenza, 27 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Rosa Larocca dott. Roberto Spagnuolo