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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 22/01/2026, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 925/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ZUNICA FABIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17903/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco N. 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 0091738826 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 862/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa.
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 24.9.2025 all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Campania, NE
EL ha impugnato la cartella di pagamento n. 071 2025 0091738826, notificata in data 27.06.2025, con la quale gli è stato richiesto il pagamento dell'importo di euro 395,46, in relazione all'omesso versamento della tassa automobilistica riguardante l'anno 2020.
Nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, il ricorrente deduce la omessa/irrituale notificazione dell'avviso prodromico ed eccepisce la prescrizione triennale della tassa azionata.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha chiesto di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento al merito della pretesa e alla mancata notifica degli atti prodromici e, in ogni caso, di rigettare il ricorso.
Si è costituita la Regione Campania, che ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, depositando il provvedimento con cui l'Ufficio Gestione Tassa Automobilistica ha provveduto ad annullare in autotutela l'avviso di accertamento n. 064228565558, sotteso alla cartella impugnata.
All'udienza del 20 gennaio 2026 aveva luogo la trattazione del processo e la causa veniva decisa, come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, alla luce di quanto rappresentato dalla Regione Campania, ovvero in ragione dell'esistenza del provvedimento con cui l'Ufficio Gestione Tassa Automobilistica dell'ente regionale ha provveduto ad annullare in autotutela l'avviso di accertamento n. 064228565558, sotteso alla cartella per cui si procede, si impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'oggetto della controversia.
Deve quindi darsi luogo all'estinzione del giudizio, conseguendo da ciò la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, non ravvisandosi i presupposti per una differente regolamentazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara l' estinzione el giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ZUNICA FABIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17903/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco N. 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 0091738826 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 862/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa.
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 24.9.2025 all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Campania, NE
EL ha impugnato la cartella di pagamento n. 071 2025 0091738826, notificata in data 27.06.2025, con la quale gli è stato richiesto il pagamento dell'importo di euro 395,46, in relazione all'omesso versamento della tassa automobilistica riguardante l'anno 2020.
Nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, il ricorrente deduce la omessa/irrituale notificazione dell'avviso prodromico ed eccepisce la prescrizione triennale della tassa azionata.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha chiesto di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento al merito della pretesa e alla mancata notifica degli atti prodromici e, in ogni caso, di rigettare il ricorso.
Si è costituita la Regione Campania, che ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, depositando il provvedimento con cui l'Ufficio Gestione Tassa Automobilistica ha provveduto ad annullare in autotutela l'avviso di accertamento n. 064228565558, sotteso alla cartella impugnata.
All'udienza del 20 gennaio 2026 aveva luogo la trattazione del processo e la causa veniva decisa, come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, alla luce di quanto rappresentato dalla Regione Campania, ovvero in ragione dell'esistenza del provvedimento con cui l'Ufficio Gestione Tassa Automobilistica dell'ente regionale ha provveduto ad annullare in autotutela l'avviso di accertamento n. 064228565558, sotteso alla cartella per cui si procede, si impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'oggetto della controversia.
Deve quindi darsi luogo all'estinzione del giudizio, conseguendo da ciò la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, non ravvisandosi i presupposti per una differente regolamentazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara l' estinzione el giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese di giudizio.