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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 17/04/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 664 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio, in composizione collegiale, in persona delle magistrate: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa LI I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 664/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mangiardi (c.f. ) in None (TO), alla via C.F._2
Stazione n. 4;
- Ricorrente
e da
(c.f. ) rappresentato, difeso ed elettivamente Parte_2 C.F._3 domiciliato presso lo studio degli avv.ti Simone Raggi (c.f. ) e Mattia Benelli C.F._4
(c.f. ) in Lodi, alla via Garibaldi n. 38; C.F._5
- Resistente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e 71
c.p.c.
CONCLUSIONI di parte RICORRENTE sig.ra Parte_1
“
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in San Mauro Pascoli (FC) in data
09.04.2011, come risulta dalla copia conforme del certificato di matrimonio (Doc. 1), N.2 Parte 1 2011, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile, di provvedere alle annotazioni dell'emanando provvedimento sui prescritti registri di stato civile e adottando tutti i provvedimenti consequenziali.
2. Autorizzare i coniugi a vivere separati con reciproco rispetto;
3. Disporre che il figlio minore venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con ER esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione ed esercizio congiunto sulle questioni di straordinaria amministrazione e rigettare la domanda di controparte di affidamento esclusivo del minore al padre per le ragioni tutte di cui in narrativa;
4. disporre che, in modifica del provvedimento del Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle
D'Aosta del 30.11.2023, il figlio minore , all'esito del proficuo svolgimento di tutti i percorsi che ER
i Servizi Sociali incaricati vorranno predisporre a favore della Sig.ra venga collocato presso Pt_1 la madre, con residenza principale e dimora abituale presso l'abitazione materna. Nelle more mantenere solo temporaneamente il collocamento del figlio minore presso il padre, con consequenziale rigetto della domanda di controparte di collocamento di presso il padre per le ragioni tutte di cui in narrativa;
ER
5. Predisporre, a cura dei servizi sociali incaricati, con estrema urgenza un calendario di visite madre/minore, secondo le modalità che verranno ritenute maggiormente tutelanti per e nel pieno ER rispetto del diritto alla bigenitorialità del minore, volto al collocamento definito del figlio presso la madre;
6. disporre che il Sig. , a seguito del collocamento di presso la madre, versi Parte_2 ER la somma di € 400,00 mensili, con riserva di rideterminare l'importo a seguito delle opportune verifiche circa l'effettiva capacità economica dello stesso, a titolo di contributo al mantenimento a favore del figlio, somma da corrispondere alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile Parte_1 annualmente secondo gli indici Istat;
7. disporre che la Sig.ra come peraltro già concordato dalle parti e contenuto nel verbale di Pt_1 udienza del 26.11.2024, provveda al pagamento delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ludico-sportive e ricreative del minore, previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate, come disciplinate dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di riferimento in misura del 30%.
8. Disporre che i genitori percepiranno nella misura del 50% ciascuno l'assegno unico a favore del figlio;
In via istruttoria: ammettere le prove per interrogatorio formale e audizione del minore dedotte in atti e respingersi le prove tutte dedotte dalla controparte per i motivi di cui agli atti del giudizio, con riserva di indicare testi, dedurre, produrre e formulare nuove istanze istruttorie nei termini di legge. ammettere l'audizione del minore ove ritenuto necessario. Persona_2
-ordinare al Sig. l'esibizione di tutta la documentazione inerente conti correnti Parte_2
2 bancari cointestati o intestati solo allo stesso con movimentazione degli ultimi tre anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, documentazione inerente fondi di investimento, documentazione attestante il reddito dal medesimo percepito, le visure catastali su base nazionale delle proprietà immobiliari, nonché la visura storica su base nazionale del pra, la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali.
- Con ogni più ampia riserva a carattere istruttorio nei termini di legge.
Con il favore di spese diritti ed onorari, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario 15% come per legge.”.
CONCLUSIONI di parte RESISTENTE sig. Parte_2
“a. Nel merito, affidare il figlio minore in via esclusiva al padre sig. , con ER Parte_2 collocazione abitativa presso il padre;
b. disciplinare il diritto di visita della madre anche con riferimento alle vacanze estive ed invernali;
atteso che la sig.ra risiede a Settimo Torinese (TO) disporre che la stessa, compatibilmente e Pt_1 nel rispetto delle esigenze, degli impegni e delle necessità di , possa vedere e tenere con sé il figlio Per_3
a fine settimana alterni, prelevandolo dall'uscita di scuola il venerdì e sino alle ore 20 della domenica.
c. Considerata la disponibilità del padre a sostenere le spese ordinarie di mantenimento di Per_3 disporre che la sig.ra versi il 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal S.S.N., Pt_1 scolastiche ed extra-scolastiche, sportive, ricreative, purché debitamente documentate.
d. In assenza di domande da parte della ricorrente sul punto, dichiarare che nulla è dovuto alla sig.ra
a titolo di assegno divorzile. Pt_1
e. Col favore di spese, diritti ed onorari oltre accessori di legge come da nota spese che si allega e di cui si chiede la liquidazione.”.
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dalla Giudice relatrice;
udita la lettura delle conclusioni delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ex art. 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 04.04.2024 la sig.ra ha adito il Tribunale Parte_1 domandando la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato con il sig. Parte_2 in San Mauro Pascoli (FC) il 09.04.2011; l'affido congiunto del figlio minore con esercizio ER congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione e disgiunto su quelle ordinarie;
il collocamento e la residenza del minore presso la madre all'esito del proficuo svolgimento dei percorsi
3 predisposti dai Servizi Sociali incaricati e, solo nelle more, il mantenimento temporaneo del collocamento del figlio presso il padre;
l'urgente predisposizione di un calendario delle visite madre/minore, volto al collocamento definitivo del figlio presso la madre;
la previsione a carico del padre di un contributo al mantenimento di € 200,00 oltre il 50% delle spese straordinarie come stabilite dal
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino con l'Ordine degli Avvocati di Torino, con riserva della rideterminazione dell'importo a seguito delle opportune verifiche circa l'effettiva capacità economica del sig. oltre vittoria di spese. Pt_2
In particolare, la ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze fattuali a fondamento delle proprie domande:
- i coniugi hanno contratto matrimonio in San Mauro Pascoli (FC) il 09.04.2011, trascritto nei
Registri del predetto Comune con atto n. 2, parte I, anno 2011 e si sono separati consensualmente innanzi al Tribunale di Ivrea il 16.09.2015 con decreto di omologa n. 9378/2015 del 29.09.2015;
- dalla loro unione è nato il figlio a Cesena (FC) il 31.07.2011; ER
- in seguito al ricorso depositato dal Pubblico Ministero il 10.01.2022, si è celebrato un procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle D'Aosta, conclusosi con decreto il 30.11.2023, con il quale è stato disposto il collocamento del minore presso il padre, “la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte del Servizio sociale e di NPI/Psicologia dell'Età Evolutiva”, la nomina del curatore speciale del minore avv.ta Marina
Notaristefano, e la rimessione della regolamentazione dell'affidamento del minore ad eventuale giudizio dinanzi al Tribunale ordinario.
In merito all'affidamento del minore al suo collocamento presso il padre e agli incontri ER madre-figlio, la ricorrente ha evidenziato quanto segue:
• la ricorrente, costretta a lasciare l'abitazione coniugale a pochi mesi dalla nascita del minore, ha gestito da sola la crescita del figlio in quanto il resistente non si è reso molto partecipe, sia economicamente che moralmente;
• la sig.ra attualmente svolge l'attività lavorativa di OSS ma si è trovata in passato in Pt_1
difficoltà economiche tali da non permettere nemmeno di sostenere le spese per il riscaldamento, tuttavia, si è sempre occupata del minore;
• il collocamento di presso il padre, che conosce poco, dato che in passato lo incontrava ER
solo una o due volte al mese, non pare nell'interesse del minore, anche tenuto conto che il ragazzo
è stato allontanato dalla sua quotidianità e dalla rete sociale e amicale in cui era ben inserito;
• inoltre, da quando il minore abita con il padre dal dicembre del 2023 la madre è riuscita a vederlo solo in data 15 marzo 2024, tramite un incontro organizzato dal suo legale e i servizi sociali.
4 2. Con comparsa di costituzione in data 27.05.2024 si è costituito il sig. Parte_2 aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio e chiedendo il rigetto delle domande avversarie;
in particolare, chiedendo l'affido esclusivo del figlio con collocamento presso di sé e la regolamentazione del diritto di visita materno;
la previsione a carico della madre della corresponsione del 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche ed extra scolastiche, sportive e ricreative purché correttamente documentate e che nulla le fosse dovuto a titolo di assegno divorzile.
Parte ricorrente ha depositato memorie ex art. 417 bis.17 comma I c.p.c.
3. All'udienza del 28.06.2024 le parti sono comparse personalmente dinanzi alla giudice delegata.
La sig.ra ha dichiarato: “vivo a Settimo Torinese, da sola, sono in affitto e pago un canone di Pt_1
€120,00 mensili, si tratta di una casa popolare, per cui il canone potrebbe cambiare l'anno prossimo quando presenterò il nuovo ISEE, la casa è piccola, ma c'è lo spazio per : 1 camera da letto, ER salotto con divano letto, cucina e bagno. Facevo la OSS in una struttura, ma dopo questa vicenda non lavoro praticamente più, vado a chiamata presso le famiglie tramite un'agenzia, l'ultimo stipendio che ho percepito è quello del mese di marzo 2024 per €550,00 circa, poi la signora è mancata e quindi ora faccio sostituzioni a chiamata, non ho famiglia fissa, sono titolare di . Sento una o due volte CP_1 ER alla settimana, cerco di non stressarlo, ha il suo telefono;
sono in contatto con i Servizi sociali di Settimo, purtroppo, perché la responsabilità di questa situazione difficile è in gran parte loro;
mi hanno detto che devo iniziare qualcosa con loro ma ancora non so quando e cosa dovrò fare, forse un percorso. ER
è stato da me due settimane nel mese di giugno, dopo la fine della scuola. Preciso che fino a marzo non
l'ho visto, poi i Servizi sociali lodi hanno fatto il calendario delle visite e lo vedo ogni 15 giorni, nel fine settimana, vengo a prenderlo in treno e lo riporto indietro”.
Il sig. ha dichiarato: si è traferito da me da circa 6 mesi, da dicembre 2023, sta bene;
Pt_2 ER ha finito la seconda media, promosso, va a scuola a Somaglia. Si è ben integrato in classe, ha fatto amicizie, tanto che non è quasi mai a casa, fa calcio e varie attività dopo la scuola. Inizia il Pt_3 settimana prossima, mentre la settimana scorsa è rimasto a casa perché doveva fare i compiti. È stato dalla mamma per due settimane a giugno, è tornato contento, io lo vedo sereno. L'assistente sociale di
Lodi ha incontrato una sola volta per conoscerlo, poi i servizi hanno contattato direttamente me ER per avere aggiornamenti, ma non abbiamo fatto nessun altro incontro. Sono autotrasportatore, prendo uno stipendio di circa €2.400-€2.500 a seconda dei tragitti. Per accordi con il mio datore di lavoro faccio trasferte che comportino al massimo una notte fuori a settimana, perché voglio stare con i bimbi. ER
e la sorellina LI si vogliono bene, con la mia compagna si conosce da circa 10 anni e vanno
d'accordo, è una persona di famiglia. Ho fatto domanda per l'assegno unico, ma ancora non ho ricevuto nulla. La casa dove vivo è di mia proprietà esclusiva, pago il mutuo di €320,00 mensili. La mia compagna
5 lavora in DHL, prende circa €1500,00”.
All'esito, la Giudice ha disposto l'ascolto del figlio minore per l'udienza del 16.07.2024.
A tale udienza il minore ha dichiarato: “A casa con il PA le cose vanno bene, e anche con la ER sorellina di 4 anni anche se è vivace e dispettosa. Anche la compagna di PA mi piace, e comunque la conosco sin da quando ero molto piccolo, avevo un anno e otto mesi. Delle mie cose personali parlo con
i miei amici, in casa parlo con PA e con la sua compagna , anche se di più con lei perché lei ha Per_4 la mente un po' più aperta, ma anche con PA parlo di tutto. PA mi dà un po' di regole, ad esempio mi dice di non tornare tardi quando esco e mi da degli orari, ma in casa mia le regole non sono pesanti, anche se in ogni caso non è un albergo… A casa della mamma ho la mia camera e oggi dopo l'udienza vado con lei a Settimo per una settimana, poi lei mi riporta qui in treno. Che io sappia lei non ha un nuovo compagno. Al momento la situazione mi va bene così e sono sereno.”.
A tale udienza le parti hanno domandato concordemente la pronuncia della sentenza parziale sullo status, ed è stata quindi fissata l'udienza di discussione e decisione per il 06.09.2024, sostituita dal deposito di note scritte, all'esito della quale Giudice ha rimesso la causa al Collegio.
Con sentenza del 10.09.2024 n. 684/2024 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la sig.ra ed il sig. e con separata ordinanza è stata Parte_1 Parte_2 disposta la rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo.
4. All'udienza dell'11.10.2024 le parti sono state nuovamente sentite. La sig.ra ha Pt_1 dichiarato “ho un contratto come colf per 15 ore settimanali, prendo 377€ mensili;
non ho un orario fisso;
non faccio altri lavori. Ho visto ieri gli assistenti sociali di Settimo Torinese ma non hanno chiaro né cosa dovremo fare né quando si comincerà; mi hanno solo consegnato il calendario delle visite con
, predisposto dai SS di Lodi, che prevede incontri una volta al mese, di domenica, per tutta la ER giornata. Alla luce di questo chiedo se sia possibile incrementare il periodo natalizio di due giorni, dal
27/12. Riesco a sentire quasi quotidianamente al telefono, ma sono contatti un po' sbrigativi ER perché lui non ama stare al telefono. Per me va bene vederlo una volta al mese perché il viaggio è costoso
e di più non riuscirei”.
Il sig. ha dichiarato “abbiamo avuto un incontro di rete con i SS di Lodi il mese scorso, io e la Pt_2 sig.ra i SS non hanno più sentito dall'ultima volta che è stata mesi fa, prima dell'estate. Pt_1 ER
sta bene: ha iniziato calcio per l' è contento e si trova bene, ha i suoi amici sia a scuola ER Per_5 sia fuori. Non saprei dire perché i SS di Lodi hanno pensato di ridurre i tempi di visita con la madre, anche se ammetto che per erano stancanti gli spostamenti fino a Settimo, che è lontano. Ho ER verificato e di Assegno Unico percepisco €25,00 mensili. Non ho nulla in contrario ad aumentare il periodo di permanenza di presso la mamma durante le vacanze natalizie, purchè lei lo segua nei ER
6 compiti che avrà da svolgere”.
Dopo discussione, la Giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: affido condiviso del minore con collocamento presso il padre, visite materne una domenica al mese, come da calendario predisposto dai Servizi Sociali, da integrarsi con la previsione che il minore possa soggiornare presso la madre durante il periodo natalizio dal 27.12.2024 al 04.01.2025 e durante il periodo pasquale per sette giorni;
mantenimento diretto del minore, e ripartizione alle spese straordinarie in ragione del 30% a carico della madre e del 70% a carico del padre.
Le parti hanno quindi chiesto un rinvio per valutare la proposta.
La Giudice ha assegnato termine sino al 18.11.2024 ai Servizi sociali territorialmente competenti per il deposito di relazione di aggiornamento.
6. All'udienza del 26.11.2024 parte ricorrente ha dichiarato di accettare i termini della proposta formulata dalla Giudice limitatamente alle condizioni relative al mantenimento del figlio, con esclusione di quanto previsto per il collocamento di presso il padre, riportandosi in merito ai propri atti difensivi. ER
Parte resistente, pur dichiarando la propria disponibilità ad accettare integralmente le condizioni proposte dalla Giudice, vista la mancata accettazione di controparte, si è riportato integralmente ai propri atti, chiedendo l'accoglimento delle proprie conclusioni.
Le parti hanno quindi chiesto la fissazione dell'udienza di discussione e decisione, dichiarando di rinunciare alla concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La Giudice, ritenuta la causa matura per la decisone, ha fissato udienza ex art. 473 bis.28 c.p.c. per il
07.02.2025.
Alla predetta udienza, sostituita dal deposito di note scritte, la Giudice ha rimesso la causa al Collegio.
7. Sul regime di affidamento e collocamento del minore ER
Parte ricorrente ha domandato l'affido congiunto del figlio con esercizio disgiunto della ER responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e congiunto sulle questioni di straordinaria amministrazione. Ha, inoltre, domandato il collocamento del figlio solo in via temporanea presso l'abitazione paterna, ossia sino all'esito del proficuo svolgimento dei percorsi che i Servizi Sociali incaricati avranno disposto per lei, a modifica del decreto del Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle D'Aosta del 30.11.2023.
Il minore a far data dal dicembre 2023, in attuazione del suddetto provvedimento, è collocato presso l'abitazione paterna.
Parte resistente, invece, ha domandato l'affido esclusivo del minore con collocazione abitativa presso di sé.
7 7.1 In punto di affido, occorre premettere che, ai sensi dell'art. 337 ter c.c. “Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi…”, con la conseguenza che va valutata, prioritariamente, la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori. Di contro, ai sensi dell'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento esclusivo “qualora ritenga con provvedimento motivato che
l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi,
i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione” (cfr. Cass. civ. Sez.
I, sent. n. 30191 del 20.11.2019).
Nel caso concreto, dalla complessiva analisi delle dichiarazioni delle parti e dalle risultanze istruttorie, stante il disaccordo delle parti e la presenza di ragioni di pregiudizio rilevabili dall'esame degli atti in causa, il Tribunale ritiene congruo disporre il regime di affido esclusivo del minore al padre ER
che appare genitore in grado di assicurare il benessere del minore. Parte_2
A tale decisione si perviene alla luce delle conclusioni rassegnate nelle relazioni dei Servizi sociali di
Settimo Torinese (TO) e di Lodi (LO), che hanno dato atto di come nel corso dei vari incontri con il nucleo hanno evidenziato come il minore si sia sempre trovato bene con il padre, anche quando viveva ancora presso l'abitazione materna durante i periodi di vacanza scolastica si reca nel lodigiano ER
a casa del padre e trascorre lì le vacanze. Il minore riferisce di trovarsi bene presso la casa paterna, di avere un buon rapporto con la compagna del padre e di essere contento di avere una sorellina” (cfr. “Ist.
N. 2 dep. 18.11.2024, pagina 17” dei Servizi sociali di Settimo T.se).
La sig.ra all'udienza del 28.06.2024 ha dichiarato di essere in contatto con i Servizi sociali di Pt_1
Settimo T.se e che forse avrebbe dovuto iniziare un percorso con loro, situazione confermata dalla stessa all'udienza del 11.10.2024, alla quale ha dichiarato di non aver ben chiaro quale fosse il percorso da intraprendere.
Al contrario, gli esiti dell'indagine confermano che la sig.ra non sia allo stato in grado di Pt_1
8 mostrare una capacità genitoriale adeguata, non essendo stata costante negli impegni presi in vista di una sua ripresa, sia dal punto di vista personale, sia come genitore, finalizzata al rientro di presso il ER suo domicilio. Al riguardo i Servizi sociali di Settimo T.se, competenti per la madre, hanno riportato che
“… la signora ha difficoltà nell'assumere un ruolo autorevole con il figlio e nel dar lui regole Pt_1 basate sui bisogni della sua età; il minore, infatti, si comporta come se fosse già autonomo, gestendo i rapporti tra madre e padre e gli incontri…”. La signora è stata indirizzata dal Servizio al Centro per le
Famiglie al fine di intraprendere un percorso di consapevolezza e sostegno delle capacità genitoriali, che tuttavia la ricorrente non ha avviato, avendo invece iniziato su base volontaria a frequentare il Centro di
Salute Mentale territorialmente competente.
Nelle conclusioni gli operatori hanno sostenuto che non vi fossero le condizioni per modificare il collocamento del minore e la calendarizzazione degli incontri madre-figlio, e che per supportare al meglio parte ricorrente sarebbe stato opportuno la presa in carico della sig.ra da parte del Centro Pt_1 di Salute Mentale dell'Asl TO4 di Settimo T.se, nonostante al momento lo stesse frequentando su base volontaria, e “… l'attivazione di un percorso che sostenga la stessa nell'acquisire maggiore consapevolezza relativamente ai bisogni psico-affettivi e di cura del minore e nel potenziamento delle proprie capacità genitoriali, presso il Centro per le Famiglie di Settimo T.se…” (cfr. relazione dei Servizi sociali di Settimo T.se del 18.11.2024).
I Servizi sociali di Lodi, nella nota del 13.11.2024, hanno riscontrato le stesse criticità della figura materna riportate dai Servizi sociali piemontesi, evidenziando come “… Inutili sono stati i tentativi degli operatori di riportare la signora all'argomento oggetto dell'incontro e di rappresentare il punto di vista di poiché la madre, nuovamente, si è dimostrata più concentrata su sé stessa e sul proprio ER desiderio di rivendicazione che sui bisogni del figlio...” e che la ricorrente continuasse ad anteporre le proprie esigenze rispetto a quelle del figlio, modificando arbitrariamente i giorni degli incontri direttamente con il figlio, senza rispettare il calendario predisposto dal Servizio (cfr. relazione dei Servizi sociali di Lodi del 13.11.2024).
Di contro, il Servizio ha riferito che il resistente si è reso sempre disponibile al confronto con gli operatori circa l'andamento scolastico e le amicizie del minore (cfr. relazione dei Servizi sociali di Lodi del
13.11.2024).
In conclusione, la sig.ra non è risultata collaborante, non ha intrapreso un percorso di crescita e Pt_1 miglioramento personale e non ha accettato gli interventi di sostegno previsti in suo favore dal Servizio
Sociale incaricato.
A fronte di tali criticità, infatti, i Servizi hanno proposto anche l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità volto a sostenere la sig.ra a riconoscere e a rispondere ai bisogni specifici del figlio. Pt_1
9 Tra l'altro, dalla relazione del 18.11.2024 dei Servizi sociali di Settimo T.se è emerso che “Dai colloqui effettuai dalla scrivente con la signora emergeva una grossa difficoltà della stessa nel gestire Pt_1 tali appuntamenti, soprattutto in vista della persistente conflittualità che caratterizza il rapporto tra i due ex-coniugi”, inoltre “I due signori durante l'incontro sono apparsi ancora fortemente in conflittualità
e spesso hanno messo da parte i bisogni del minore, focalizzandosi sul conflitto tra di loro, utilizzando un linguaggio di offese reciproche” (cfr. relazione dei Servizi sociali di Settimo T.se del 18.11.2024). Per tali ragioni, anche in considerazione della persistente alta conflittualità con il padre del minore, non è possibile, allo stato, disporre un esercizio condiviso della genitorialità.
Conseguentemente, alla luce di quanto precede, il Tribunale dispone l'affido esclusivo del minore Per_2 al padre sig. compresa la facoltà di assumere in via esclusiva tutte le
[...] Parte_2 decisioni relative al figlio, incluse quelle di maggior interesse per lo stesso, relative alla sua cura, educazione e istruzione.
Il Tribunale invita la madre a proseguire il percorso di presa in carico avviato presso il Centro di Salute
Mentale di Settimo T.se, nonché ad intraprendere con sollecitudine un percorso di sostegno alla genitorialità presso il competente consultorio, al fine di ricevere adeguato supporto per la propria crescita personale e nella relazione con il figlio.
7.2 Quanto al collocamento prevalente di dalla complessiva analisi delle dichiarazioni ER delle parti e dalle risultanze istruttorie non emergono elementi utili per modificare il regime attualmente in essere.
A tale decisione il Tribunale perviene valorizzando tanto le dichiarazioni rese dalle parti alle udienze, compreso l'ascolto del minore quanto le relazioni dei Servizi sociali di Lodi e di Settimo ER
Torinese.
In primis, la sig.ra con ricorso depositato il 04.04.2024, ha dichiarato di essersi trovata in Pt_1 passato in difficoltà economiche tali da non permetterle di provvedere all'accensione del riscaldamento, di abitare in una casa di edilizia popolare con canone di € 120,00 mensili con una sola camera da letto, nella quale dorme il minore quando soggiorna da lei, mentre lei dorme sul divano letto (cfr. dichiarazione resa all'udienza del 28.06.2024 e doc. 6 “contratto di locazione”). Tale soluzione abitativa risulta con tutta evidenza non idonea ad accogliere stabilmente il minore.
Di contro il sig. sentito all'udienza del 28.06.2024 in relazione alla condizione del figlio ha Pt_2 dichiarato si è traferito da me da circa 6 mesi, da dicembre 2023, sta bene;
ha finito la seconda ER media, promosso, va a scuola a Somaglia. Si è ben integrato in classe, ha fatto amicizie, tanto che non è quasi mai a casa, fa calcio e varie attività dopo la scuola. Inizia il settimana prossima, mentre Pt_3 la settimana scorsa è rimasto a casa perché doveva fare i compiti... Sono autotrasportatore... Per accordi
10 con il mio datore di lavoro faccio trasferte che comportino al massimo una notte fuori a settimana, perché voglio stare con i bimbi. e la sorellina LI si vogliono bene, con la mia compagna si conosce ER da circa 10 anni e vanno d'accordo, è una persona di famiglia” (cfr. verbale d'udienza del 28.06.2024).
In seguito, all'udienza del 11.10.2024 il Sig. ha confermato che “ sta bene: ha iniziato Pt_2 ER calcio per l' è contento e si trova bene, ha i suoi amici sia a scuola sia fuori” (cfr. dichiarazione Per_5 resa all'udienza del 11.10.2024).
Il minore in sede di ascolto all'udienza del 16.07.2024 ha dichiarato “Il PA mi ha detto che ER sono qui per decidere dove stare. Ho 13 anni ed ho finito la seconda media, a Somaglia. Vado d'accordo con i compagni di classe, anche se ho cambiato scuola durante l'anno scolastico, per il trasferimento di dicembre 2023. Mi piace il calcio ed ho giocato a Settimo da settembre a dicembre 2023, e ora nel weekend quando vado dalla mamma perché lì conosco tutti. Qui ho un nuovo gruppo di amici, con cui mi trovo bene. Finora ho fatto una settimana di a giugno, e in agosto andrò in Emilia Romagna Pt_3 con il PA. A casa con il PA le cose vanno bene, e anche con la sorellina di 4 anni anche se è vivace
e dispettosa. Anche la compagna di PA mi piace, e comunque la conosco sin da quando ero molto piccolo, avevo un anno e otto mesi. Delle mie cose personali parlo con i miei amici, in casa parlo con PA e con la sua compagna , anche se di più con lei perché lei ha la mente un po' più aperta, ma Per_4 anche con PA parlo di tutto. PA mi dà un po' di regole, ad esempio mi dice di non tornare tardi quando esco e mi da degli orari, ma in casa mia le regole non sono pesanti, anche se in ogni caso non è un albergo…Al momento la situazione mi va bene così e sono sereno” (cfr. verbale d'udienza del
16.07.2024).
Dall'ascolto del minore si evince come il padre sia riuscito ad instaurare un rapporto di fiducia con il minore, anche attraverso la previsione di limiti da rispettare, a differenza di quanto avveniva in occasione dei soggiorni presso al madre, come riportato nella relazione dei Servizi sociali di Settimo T.se del
18.11.2024 “Inoltre, la signora riportava che il minore in oggetto, una volta arrivato sul nostro territorio, passava in autonomia la maggior parte del tempo con i propri amici, tornando a casa anche in ore molto tarde la notte e che, quindi, non passava del tempo di qualità con la madre. La signora ha Pt_1 difficoltà nell'assumere un ruolo autorevole con il figlio e nel dar lui delle regole basate sui bisogni della sua età;…” (cfr. relazione del Servizi sociali di Settimo T.se del 18.11.2024).
I Servizi Sociali di Lodi hanno valutato positivamente l'inserimento del minore nel nuovo contesto. Nella nota di aggiornamento del 13.11.2024 gli operatori hanno evidenziato che “… , durante il ER colloquio effettuato nel mese di settembre u.s., ha raccontato al Servizio di aver costruito nei mesi precedenti un senso di appartenenza al nuovo territorio di residenza, di avere fatto un po' fatica ad adattarsi i primi mesi ma di aver trovato ora un equilibrio e una serenità che valuta come molto positivi.
11 Rispetto ai primi mesi dal padre oggi il minore riferisce di non sentire più il desiderio di recarsi a Torino per i weekend poiché adesso le sue amicizie più importanti si trovano ad ” (cfr. relazione dei Parte_4
Servizi sociali di Lodi del 13.11.2024).
Risulta pertanto provato, sia dalle dichiarazioni rese dal padre che da quelle del minore, oltre che dalle relazioni dei Servii sociali, come sia ben inserito tanto nel contesto familiare quanto nel contesto ER scolastico e sociale e che, dunque, sarebbe contro il suo disporre una modifica del collocamento prevalente in essere, anche tenuto conto della rilevata inadeguatezza della soluzione abitativa materna, che nel corso del giudizio non si è concretamente attivata per reperire un'abitazione più idonea.
Alla luce di quanto precede, Tribunale conferma il collocamento prevalente di presso il padre, ER come disposto dal decreto del Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle D'Aosta del
30.11.2023.
8. Diritto di visita materno
Parte ricorrente ha domandato nelle proprie conclusioni che i Servizi sociali incaricati predisponessero, con estrema urgenza, un calendario di visite madre/minore, secondo le modalità ritenute maggiormente tutelanti per e nel pieno rispetto del diritto alla bigenitorialità del minore, volto al collocamento ER definito del figlio presso la madre.
Parte resistente ha domandato che il Tribunale disciplinasse il diritto di visita materno anche con riferimento alle vacanze estive e invernali, la previsione che la madre compatibilmente e nel rispetto delle esigenze, degli impegni e delle necessità di potesse vedere e tenere con sé il figlio a fine ER settimana alterni, prelevandolo dall'uscita di scuola il venerdì e sino alle ore 20.00 della domenica.
Gli incontri madre-figlio, in base a quanto dichiarato dalla sig.ra all'udienza del 28.06.2024, Pt_1 sono avvenuti originariamente ogni due settimane “Preciso che fino a marzo non l'ho visto, poi i Servizi sociali lodi hanno fatto il calendario delle visite e lo vedo ogni 15 giorni, nel fine settimana, vengo a prenderlo in treno e lo riporto indietro” (cfr. dichiarazione resa all'udienza del 28.06.2024).
In seguito, in base al calendario delle visite predisposto dai Servizi sociali di Lodi gli incontri si sono svolti una domenica al mese “Ho visto ieri gli assistenti sociali di Settimo Torinese… mi hanno solo consegnato il calendario delle visite con , predisposto dai SS di Lodi, che prevede incontri una ER volta al mese, di domenica, per tutta la giornata... Per me va bene vederlo una volta al mese perché il viaggio è costoso e di più non riuscirei” (cfr. dichiarazione della sig.ra ND resa all'udienza del
11.10.2024). Inoltre, le problematiche legate all'aspetto economico dei viaggi sono state ribadite anche nella relazione dei Servizi sociali di Settimo T.se del 18.11.2024 “… la signora ha espresso la Pt_1 sua difficoltà economica nel potersi recare presso il territorio del minore…” (cfr. relazione dei Servizi sociali di Settimo T.se del 18.11.2024).
12 D'altro canto, il viaggio risulta anche stancante per il minore, tanto che nella nota di aggiornamento dei
Servizi sociali di Lodi del 13.11.2024 in riferimento ad un incontro di settembre con hanno ER sottolineato che “… il viaggio risulta per lui molto faticoso e in ragione del desiderio che la relazione con la mamma possa essere di reale partecipazione della stessa alla sua quotidianità. chiede che ER possa essere la madre a recarsi a Orio Litta e prendere parte alle sue partite di calcio e conoscere i luoghi che lui frequenta;
mantiene comunque il desiderio di recarsi a Settimo Torinese nelle vacanze per incontrare i vecchi compagni di scuola…” (cfr. relazione dei Servizi sociali di Lodi del 13.11.2024), e che quindi il minore preferisce che sia la madre a recarsi da lui, anche per renderla maggiormente partecipe della sua quotidianità.
Dunque, dato che le visite così come predisposte dai Servizi sociali di Lodi appaiono svolgersi con modalità e tempistiche riportate come soddisfacenti sia la madre sia dal il figlio, il Tribunale dispone in questa sede che le visite avvengano una domenica al mese dalle ore 9.00 alle ore 20.00, quando la sig.ra si recherà presso Orio Litta per vedere e tenere con sé il minore. Pt_1
Per ciò che attiene alle telefonate che intercorrono tra il minore e la ricorrente, la sig.ra ND all'udienza del 28.06.2024 ha dichiarato “sento una o due volte alla settimana, cerco di non ER stressarlo, ha il suo telefono…” (cfr. dichiarazione resa all'udienza del 28.06.2024). In seguito, il minore ha dichiarato “Sento la mamma tutti i giorni, mi chiama più lei sul mio telefono perché io sono quasi sempre fuori in estate, ad esempio con gli amici vado all'oratorio a giocare e facciamo un giretto. Con mamma facciamo sia chiamate sia videochiamate” (cfr. dichiarazione resa all'udienza del 16.07.2024).
Inoltre, la ricorrente all'udienza del 11.10.2024 ha dichiarato “Riesco a sentire quasi ER quotidianamente al telefono, ma sono contatti un po' sbrigativi perché lui non ama stare al telefono” (cfr. dichiarazione resa all'udienza del 11.10.2024).
In base alle dichiarazioni rese dalla madre e dal figlio, atteso l'ottimo rapporto tra i due e la necessità che entrambi possano essere messi nella condizione di condividere quotidianamente i rispettivi vissuti, il
Tribunale dispone che la madre possa sentire il figlio tramite chiamata o videochiamata quotidianamente dopo le ore 19.00.
13 Infine, sia il padre che la madre concordano sulla possibilità che il minore trascorra dei periodi prolungati presso l'abitazione materna. Al riguardo, il sig. all'udienza del 28.06.2024 ha dichiarato “È stato Pt_2 dalla mamma per due settimane a giugno, è tornato contento, io lo vedo sereno” (cfr. dichiarazione resa all'udienza del 28.06.2024) ed all'udienza dell'11.10.2024 ha poi confermato “Non ho nulla in contrario ad aumentare il periodo di permanenza di presso la mamma durante le vacanze natalizie, purchè ER lei lo segua nei compiti che avrà da svolgere” (cfr. dichiarazione resa all'udienza del 11.10.2024).
All'udienza del 16.07.2024 il minore ha dichiarato “Sono stato da lei [la mamma n.d.r] a Settimo un paio di settimane in giugno e sono stato bene, ho incontrato i miei amici e siamo andati tutti insieme in piscina, anche con la mamma;
quando vado da lei facciamo le cose insieme, a volte mangiamo fuori io e lei e i miei amici con i loro genitori. A casa della mamma ho la mia camera e oggi dopo l'udienza vado con lei
a Settimo per una settimana, poi lei mi riporta qui in treno” (cfr. verbale udienza del 16.07.2024).
Pertanto, per ciò che attiene il periodo di permanenza del minore presso la madre, stante l'accordo delle parti, si dispone che la madre possa vedere e tenere con sé il minore almeno una domenica al mese, recandosi lei stessa a Orio Litta, dalle ore 9.00 alle ore 20.00; durante la settimana la madre potrà sentire quotidianamente il figlio mediante telefonata o videochiamata, alle ore 19.00; durante il periodo ER estivo di sospensione della frequenza scolastica, la madre potrà vedere e tenere presso di sé il figlio per
3 settimane anche non consecutive, da concordare con il padre entro il 31 maggio di ciascun anno;
durante il periodo natalizio di sospensione della frequenza scolastica, la madre potrà tenere il minore presso di sé, ad anni alterni, la settimana dal 22.12 al 29.12 e la settimana dal 30.12 al 06.01; il minore trascorrerà ogni altra festività e ponte ad anni alterni con ciascun genitore.
8.3 A tutela del diritto di alla bigenitorialità, viene disposto che i Servizi Sociali territorialmente ER competenti per il minore e per la madre, mediante opportuno coordinamento, effettuino il monitoraggio dell'andamento delle visite materne, mediante colloqui periodici con gli interessati e con il padre, di cui relazioneranno il Tribunale ogni sei mesi nell'ambito del procedimento di vigilanza.
9. Sul contributo al mantenimento di ER
Parte ricorrente ha domandato, in caso di collocamento del minore presso di sé, di porre a carico del padre un contributo al mantenimento per il figlio minore pari ad € 400,00 al mese, con riserva di rideterminare l'importo a seguito delle opportune verifiche circa l'effettiva capacità economica del sig.
Per ciò che attiene alle spese straordinarie, la parte ha domandato la conferma di quanto già Pt_2 concordato dalle parti all'udienza del 26.11.2024, ossia il versamento del 30% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ludico-sportive e ricreative del minore, previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate;
oltre alla percezione in misura del 50% dell'assegno unico per i figli a carico.
14 Di contro, il resistente si è dichiarato disponibile a mantenere integralmente in via diretta il figlio, domandando che la sig.ra sia onerata del 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal Pt_1
SSN, scolastiche, ludico-sportive e ricreative del minore, previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate.
Tanto premesso, per la pronuncia in ordine al contributo al mantenimento, occorre preliminarmente esaminare le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti.
La sig.ra ha dichiarato di lavorare come OSS e di aver guadagnato nel mese di marzo 2024 € Pt_1
550,00 e di aver lavorato in precedenza in una struttura (cfr. dichiarazione resa all'udienza del
28.06.2024); in seguito, ha dichiarato di lavorare come colf e di guadagnare € 337,00 al mese (cfr. dichiarazione resa all'udienza dell'11.10.2024). Dagli estratti conto depositati in data 12.07.2024 (cfr. doc. 9 “ND estratti conto”) risultano accrediti mensili per circa € 400,00 provenienti da CP_2
” da un minimo di € 187,64 ad un massimo di € 829,84 tra 2019 e il 2022, oltre al versamento
[...] mensile di € 150,00 da parte resistente quale contributo al mantenimento per il minore, per il periodo in cui era collocato presso di lei. Tuttavia, non sono state prodotte certificazioni reddituali ER aggiornate.
Il sig. ha allegato e documentato di lavorare come autotrasportatore, di percepire una retribuzione Pt_2 media mensile di circa €2.400–2.500,00 (cfr. dichiarazione resa all'udienza del 28.06.2024) e di aver guadagnato nel 2021 € 23.549,05 (cfr. doc. depositata in data 08.07.2024 “certificazione unica 2022
(redditi 2021)”, nel 2022 € 24.271,90 (doc. “certificazione unica 2023 (redditi 2022)”), nel 2023 €
8.890,39 (doc. “certificazione unica 2024 (redditi 2023)”). Egli è inoltre proprietario esclusivo della casa in cui abita con la compagna (che lavora presso DHL e percepisce una retribuzione di € CP_3
1.500,00), e la figlia minore LI, di 4 anni. La casa è gravata da mutuo, con rata mensile di € 320,00.
Il resistente ha altresì dichiarato di percepire la quota del 50% dell'assegno unico per i figli a carico in misura di € 25,00 (cfr. dichiarazione resa all'udienza del 11.10.2024).
Tenuto conto dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, e della rinuncia da parte del resistente al contributo al mantenimento del figlio da parte della sig.ra in considerazione della Pt_1 sua disponibilità a farsi integralmente carico del mantenimento ordinario del figlio, il Tribunale dispone il mantenimento diretto del minore da parte del padre e che le spese straordinarie, da determinarsi secondo il Protocollo in suo presso la Corte d'Appello di Milano, debbano essere ripartite tra le parti in ragione del 50% ciascuna.
Inoltre, il sig. a fronte del disposto affidamento esclusivo del minore e in qualità di genitore Pt_2 prevalentemente collocatario dello stesso ha facoltà ex lege di richiedere ed ottenere il 100% dell'assegno unico per i figli e, dunque, ad incassare direttamente anche la quota di pertinenza materna.
15 10. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste integralmente a carico della ricorrente sig.ra e sono liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. Pt_1
147/2022, per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa, tenuto conto dell'attività difensiva svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così decide:
- dato atto che con sentenza non definitiva n. 682/2024 del 10.09.2024, pubblicata il 03.10.2024, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti
[...]
e Pt_1 Parte_2
1) dispone l'affido esclusivo del figlio minore al Sig. con ER Parte_2
collocamento prevalente presso di lui;
2) dispone che la madre possa vedere e tenere con sé il minore almeno una domenica al mese, dalle ore 9.00 alle ore 20.00, recandosi lei stessa a Orio Litta;
durante la settimana la madre potrà sentire quotidianamente il figlio mediante telefonata o videochiamata, alle ore 19.00; ER
durante il periodo estivo di sospensione della frequenza scolastica, la madre potrà vedere e tenere presso di sé il figlio per 3 settimane anche non consecutive, da concordare con il padre entro il
31 maggio di ciascun anno;
durante il periodo natalizio di sospensione della frequenza scolastica, la madre potrà tenere il minore presso di sé, ad anni alterni, la settimana dal 22.12 al 29.12 e la settimana dal 30.12 al 06.01; il minore trascorrerà ogni altra festività e ponte ad anni alterni con ciascun genitore;
3) invita la sig.ra a proseguire il percorso di presa in carico avviato presso il Centro Parte_1
di Salute Mentale di Settimo T.se, nonché ad intraprendere con sollecitudine un percorso di sostegno alla genitorialità presso il competente consultorio, al fine di ricevere adeguato supporto per la propria crescita personale e nella relazione con il figlio;
4) dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti per il figlio (Comune di Lodi) e per la madre (Comune di Settimo T.se) procedano, mediante opportuno coordinamento, al monitoraggio dell'andamento delle visite materne, mediante colloqui periodici con gli interessati e con il padre, di cui relazioneranno il Tribunale ogni sei mesi nell'ambito del procedimento di vigilanza;
5) dispone che il padre mantenga in via diretta il figlio e che le parti concorrano in ragione ER
del 50% ciascuna alle spese straordinarie da determinarsi secondo il Protocollo in uso presso la
Corte d'Appello di Milano;
16 6) dispone che l'assegno unico per i minori a carico sia percepito interamente dal sig. in Pt_2 ragione dell'affidamento esclusivo del figlio ER
7) condanna parte ricorrente ND alla rifusione delle spese di lite in favore di parte resistente che liquida in € 3.809,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% per spese Pt_2
generali, IVA e CPA;
8) dispone la trasmissione del fascicolo al Giudice Tutelare in sede per l'apertura della vigilanza.
Così deciso in Lodi, nella camera di consiglio del 11.03.2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio, in composizione collegiale, in persona delle magistrate: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa LI I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 664/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mangiardi (c.f. ) in None (TO), alla via C.F._2
Stazione n. 4;
- Ricorrente
e da
(c.f. ) rappresentato, difeso ed elettivamente Parte_2 C.F._3 domiciliato presso lo studio degli avv.ti Simone Raggi (c.f. ) e Mattia Benelli C.F._4
(c.f. ) in Lodi, alla via Garibaldi n. 38; C.F._5
- Resistente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e 71
c.p.c.
CONCLUSIONI di parte RICORRENTE sig.ra Parte_1
“
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in San Mauro Pascoli (FC) in data
09.04.2011, come risulta dalla copia conforme del certificato di matrimonio (Doc. 1), N.2 Parte 1 2011, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile, di provvedere alle annotazioni dell'emanando provvedimento sui prescritti registri di stato civile e adottando tutti i provvedimenti consequenziali.
2. Autorizzare i coniugi a vivere separati con reciproco rispetto;
3. Disporre che il figlio minore venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con ER esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione ed esercizio congiunto sulle questioni di straordinaria amministrazione e rigettare la domanda di controparte di affidamento esclusivo del minore al padre per le ragioni tutte di cui in narrativa;
4. disporre che, in modifica del provvedimento del Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle
D'Aosta del 30.11.2023, il figlio minore , all'esito del proficuo svolgimento di tutti i percorsi che ER
i Servizi Sociali incaricati vorranno predisporre a favore della Sig.ra venga collocato presso Pt_1 la madre, con residenza principale e dimora abituale presso l'abitazione materna. Nelle more mantenere solo temporaneamente il collocamento del figlio minore presso il padre, con consequenziale rigetto della domanda di controparte di collocamento di presso il padre per le ragioni tutte di cui in narrativa;
ER
5. Predisporre, a cura dei servizi sociali incaricati, con estrema urgenza un calendario di visite madre/minore, secondo le modalità che verranno ritenute maggiormente tutelanti per e nel pieno ER rispetto del diritto alla bigenitorialità del minore, volto al collocamento definito del figlio presso la madre;
6. disporre che il Sig. , a seguito del collocamento di presso la madre, versi Parte_2 ER la somma di € 400,00 mensili, con riserva di rideterminare l'importo a seguito delle opportune verifiche circa l'effettiva capacità economica dello stesso, a titolo di contributo al mantenimento a favore del figlio, somma da corrispondere alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile Parte_1 annualmente secondo gli indici Istat;
7. disporre che la Sig.ra come peraltro già concordato dalle parti e contenuto nel verbale di Pt_1 udienza del 26.11.2024, provveda al pagamento delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ludico-sportive e ricreative del minore, previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate, come disciplinate dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di riferimento in misura del 30%.
8. Disporre che i genitori percepiranno nella misura del 50% ciascuno l'assegno unico a favore del figlio;
In via istruttoria: ammettere le prove per interrogatorio formale e audizione del minore dedotte in atti e respingersi le prove tutte dedotte dalla controparte per i motivi di cui agli atti del giudizio, con riserva di indicare testi, dedurre, produrre e formulare nuove istanze istruttorie nei termini di legge. ammettere l'audizione del minore ove ritenuto necessario. Persona_2
-ordinare al Sig. l'esibizione di tutta la documentazione inerente conti correnti Parte_2
2 bancari cointestati o intestati solo allo stesso con movimentazione degli ultimi tre anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, documentazione inerente fondi di investimento, documentazione attestante il reddito dal medesimo percepito, le visure catastali su base nazionale delle proprietà immobiliari, nonché la visura storica su base nazionale del pra, la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali.
- Con ogni più ampia riserva a carattere istruttorio nei termini di legge.
Con il favore di spese diritti ed onorari, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario 15% come per legge.”.
CONCLUSIONI di parte RESISTENTE sig. Parte_2
“a. Nel merito, affidare il figlio minore in via esclusiva al padre sig. , con ER Parte_2 collocazione abitativa presso il padre;
b. disciplinare il diritto di visita della madre anche con riferimento alle vacanze estive ed invernali;
atteso che la sig.ra risiede a Settimo Torinese (TO) disporre che la stessa, compatibilmente e Pt_1 nel rispetto delle esigenze, degli impegni e delle necessità di , possa vedere e tenere con sé il figlio Per_3
a fine settimana alterni, prelevandolo dall'uscita di scuola il venerdì e sino alle ore 20 della domenica.
c. Considerata la disponibilità del padre a sostenere le spese ordinarie di mantenimento di Per_3 disporre che la sig.ra versi il 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal S.S.N., Pt_1 scolastiche ed extra-scolastiche, sportive, ricreative, purché debitamente documentate.
d. In assenza di domande da parte della ricorrente sul punto, dichiarare che nulla è dovuto alla sig.ra
a titolo di assegno divorzile. Pt_1
e. Col favore di spese, diritti ed onorari oltre accessori di legge come da nota spese che si allega e di cui si chiede la liquidazione.”.
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dalla Giudice relatrice;
udita la lettura delle conclusioni delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ex art. 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 04.04.2024 la sig.ra ha adito il Tribunale Parte_1 domandando la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato con il sig. Parte_2 in San Mauro Pascoli (FC) il 09.04.2011; l'affido congiunto del figlio minore con esercizio ER congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione e disgiunto su quelle ordinarie;
il collocamento e la residenza del minore presso la madre all'esito del proficuo svolgimento dei percorsi
3 predisposti dai Servizi Sociali incaricati e, solo nelle more, il mantenimento temporaneo del collocamento del figlio presso il padre;
l'urgente predisposizione di un calendario delle visite madre/minore, volto al collocamento definitivo del figlio presso la madre;
la previsione a carico del padre di un contributo al mantenimento di € 200,00 oltre il 50% delle spese straordinarie come stabilite dal
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino con l'Ordine degli Avvocati di Torino, con riserva della rideterminazione dell'importo a seguito delle opportune verifiche circa l'effettiva capacità economica del sig. oltre vittoria di spese. Pt_2
In particolare, la ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze fattuali a fondamento delle proprie domande:
- i coniugi hanno contratto matrimonio in San Mauro Pascoli (FC) il 09.04.2011, trascritto nei
Registri del predetto Comune con atto n. 2, parte I, anno 2011 e si sono separati consensualmente innanzi al Tribunale di Ivrea il 16.09.2015 con decreto di omologa n. 9378/2015 del 29.09.2015;
- dalla loro unione è nato il figlio a Cesena (FC) il 31.07.2011; ER
- in seguito al ricorso depositato dal Pubblico Ministero il 10.01.2022, si è celebrato un procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle D'Aosta, conclusosi con decreto il 30.11.2023, con il quale è stato disposto il collocamento del minore presso il padre, “la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte del Servizio sociale e di NPI/Psicologia dell'Età Evolutiva”, la nomina del curatore speciale del minore avv.ta Marina
Notaristefano, e la rimessione della regolamentazione dell'affidamento del minore ad eventuale giudizio dinanzi al Tribunale ordinario.
In merito all'affidamento del minore al suo collocamento presso il padre e agli incontri ER madre-figlio, la ricorrente ha evidenziato quanto segue:
• la ricorrente, costretta a lasciare l'abitazione coniugale a pochi mesi dalla nascita del minore, ha gestito da sola la crescita del figlio in quanto il resistente non si è reso molto partecipe, sia economicamente che moralmente;
• la sig.ra attualmente svolge l'attività lavorativa di OSS ma si è trovata in passato in Pt_1
difficoltà economiche tali da non permettere nemmeno di sostenere le spese per il riscaldamento, tuttavia, si è sempre occupata del minore;
• il collocamento di presso il padre, che conosce poco, dato che in passato lo incontrava ER
solo una o due volte al mese, non pare nell'interesse del minore, anche tenuto conto che il ragazzo
è stato allontanato dalla sua quotidianità e dalla rete sociale e amicale in cui era ben inserito;
• inoltre, da quando il minore abita con il padre dal dicembre del 2023 la madre è riuscita a vederlo solo in data 15 marzo 2024, tramite un incontro organizzato dal suo legale e i servizi sociali.
4 2. Con comparsa di costituzione in data 27.05.2024 si è costituito il sig. Parte_2 aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio e chiedendo il rigetto delle domande avversarie;
in particolare, chiedendo l'affido esclusivo del figlio con collocamento presso di sé e la regolamentazione del diritto di visita materno;
la previsione a carico della madre della corresponsione del 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche ed extra scolastiche, sportive e ricreative purché correttamente documentate e che nulla le fosse dovuto a titolo di assegno divorzile.
Parte ricorrente ha depositato memorie ex art. 417 bis.17 comma I c.p.c.
3. All'udienza del 28.06.2024 le parti sono comparse personalmente dinanzi alla giudice delegata.
La sig.ra ha dichiarato: “vivo a Settimo Torinese, da sola, sono in affitto e pago un canone di Pt_1
€120,00 mensili, si tratta di una casa popolare, per cui il canone potrebbe cambiare l'anno prossimo quando presenterò il nuovo ISEE, la casa è piccola, ma c'è lo spazio per : 1 camera da letto, ER salotto con divano letto, cucina e bagno. Facevo la OSS in una struttura, ma dopo questa vicenda non lavoro praticamente più, vado a chiamata presso le famiglie tramite un'agenzia, l'ultimo stipendio che ho percepito è quello del mese di marzo 2024 per €550,00 circa, poi la signora è mancata e quindi ora faccio sostituzioni a chiamata, non ho famiglia fissa, sono titolare di . Sento una o due volte CP_1 ER alla settimana, cerco di non stressarlo, ha il suo telefono;
sono in contatto con i Servizi sociali di Settimo, purtroppo, perché la responsabilità di questa situazione difficile è in gran parte loro;
mi hanno detto che devo iniziare qualcosa con loro ma ancora non so quando e cosa dovrò fare, forse un percorso. ER
è stato da me due settimane nel mese di giugno, dopo la fine della scuola. Preciso che fino a marzo non
l'ho visto, poi i Servizi sociali lodi hanno fatto il calendario delle visite e lo vedo ogni 15 giorni, nel fine settimana, vengo a prenderlo in treno e lo riporto indietro”.
Il sig. ha dichiarato: si è traferito da me da circa 6 mesi, da dicembre 2023, sta bene;
Pt_2 ER ha finito la seconda media, promosso, va a scuola a Somaglia. Si è ben integrato in classe, ha fatto amicizie, tanto che non è quasi mai a casa, fa calcio e varie attività dopo la scuola. Inizia il Pt_3 settimana prossima, mentre la settimana scorsa è rimasto a casa perché doveva fare i compiti. È stato dalla mamma per due settimane a giugno, è tornato contento, io lo vedo sereno. L'assistente sociale di
Lodi ha incontrato una sola volta per conoscerlo, poi i servizi hanno contattato direttamente me ER per avere aggiornamenti, ma non abbiamo fatto nessun altro incontro. Sono autotrasportatore, prendo uno stipendio di circa €2.400-€2.500 a seconda dei tragitti. Per accordi con il mio datore di lavoro faccio trasferte che comportino al massimo una notte fuori a settimana, perché voglio stare con i bimbi. ER
e la sorellina LI si vogliono bene, con la mia compagna si conosce da circa 10 anni e vanno
d'accordo, è una persona di famiglia. Ho fatto domanda per l'assegno unico, ma ancora non ho ricevuto nulla. La casa dove vivo è di mia proprietà esclusiva, pago il mutuo di €320,00 mensili. La mia compagna
5 lavora in DHL, prende circa €1500,00”.
All'esito, la Giudice ha disposto l'ascolto del figlio minore per l'udienza del 16.07.2024.
A tale udienza il minore ha dichiarato: “A casa con il PA le cose vanno bene, e anche con la ER sorellina di 4 anni anche se è vivace e dispettosa. Anche la compagna di PA mi piace, e comunque la conosco sin da quando ero molto piccolo, avevo un anno e otto mesi. Delle mie cose personali parlo con
i miei amici, in casa parlo con PA e con la sua compagna , anche se di più con lei perché lei ha Per_4 la mente un po' più aperta, ma anche con PA parlo di tutto. PA mi dà un po' di regole, ad esempio mi dice di non tornare tardi quando esco e mi da degli orari, ma in casa mia le regole non sono pesanti, anche se in ogni caso non è un albergo… A casa della mamma ho la mia camera e oggi dopo l'udienza vado con lei a Settimo per una settimana, poi lei mi riporta qui in treno. Che io sappia lei non ha un nuovo compagno. Al momento la situazione mi va bene così e sono sereno.”.
A tale udienza le parti hanno domandato concordemente la pronuncia della sentenza parziale sullo status, ed è stata quindi fissata l'udienza di discussione e decisione per il 06.09.2024, sostituita dal deposito di note scritte, all'esito della quale Giudice ha rimesso la causa al Collegio.
Con sentenza del 10.09.2024 n. 684/2024 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la sig.ra ed il sig. e con separata ordinanza è stata Parte_1 Parte_2 disposta la rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo.
4. All'udienza dell'11.10.2024 le parti sono state nuovamente sentite. La sig.ra ha Pt_1 dichiarato “ho un contratto come colf per 15 ore settimanali, prendo 377€ mensili;
non ho un orario fisso;
non faccio altri lavori. Ho visto ieri gli assistenti sociali di Settimo Torinese ma non hanno chiaro né cosa dovremo fare né quando si comincerà; mi hanno solo consegnato il calendario delle visite con
, predisposto dai SS di Lodi, che prevede incontri una volta al mese, di domenica, per tutta la ER giornata. Alla luce di questo chiedo se sia possibile incrementare il periodo natalizio di due giorni, dal
27/12. Riesco a sentire quasi quotidianamente al telefono, ma sono contatti un po' sbrigativi ER perché lui non ama stare al telefono. Per me va bene vederlo una volta al mese perché il viaggio è costoso
e di più non riuscirei”.
Il sig. ha dichiarato “abbiamo avuto un incontro di rete con i SS di Lodi il mese scorso, io e la Pt_2 sig.ra i SS non hanno più sentito dall'ultima volta che è stata mesi fa, prima dell'estate. Pt_1 ER
sta bene: ha iniziato calcio per l' è contento e si trova bene, ha i suoi amici sia a scuola ER Per_5 sia fuori. Non saprei dire perché i SS di Lodi hanno pensato di ridurre i tempi di visita con la madre, anche se ammetto che per erano stancanti gli spostamenti fino a Settimo, che è lontano. Ho ER verificato e di Assegno Unico percepisco €25,00 mensili. Non ho nulla in contrario ad aumentare il periodo di permanenza di presso la mamma durante le vacanze natalizie, purchè lei lo segua nei ER
6 compiti che avrà da svolgere”.
Dopo discussione, la Giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: affido condiviso del minore con collocamento presso il padre, visite materne una domenica al mese, come da calendario predisposto dai Servizi Sociali, da integrarsi con la previsione che il minore possa soggiornare presso la madre durante il periodo natalizio dal 27.12.2024 al 04.01.2025 e durante il periodo pasquale per sette giorni;
mantenimento diretto del minore, e ripartizione alle spese straordinarie in ragione del 30% a carico della madre e del 70% a carico del padre.
Le parti hanno quindi chiesto un rinvio per valutare la proposta.
La Giudice ha assegnato termine sino al 18.11.2024 ai Servizi sociali territorialmente competenti per il deposito di relazione di aggiornamento.
6. All'udienza del 26.11.2024 parte ricorrente ha dichiarato di accettare i termini della proposta formulata dalla Giudice limitatamente alle condizioni relative al mantenimento del figlio, con esclusione di quanto previsto per il collocamento di presso il padre, riportandosi in merito ai propri atti difensivi. ER
Parte resistente, pur dichiarando la propria disponibilità ad accettare integralmente le condizioni proposte dalla Giudice, vista la mancata accettazione di controparte, si è riportato integralmente ai propri atti, chiedendo l'accoglimento delle proprie conclusioni.
Le parti hanno quindi chiesto la fissazione dell'udienza di discussione e decisione, dichiarando di rinunciare alla concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La Giudice, ritenuta la causa matura per la decisone, ha fissato udienza ex art. 473 bis.28 c.p.c. per il
07.02.2025.
Alla predetta udienza, sostituita dal deposito di note scritte, la Giudice ha rimesso la causa al Collegio.
7. Sul regime di affidamento e collocamento del minore ER
Parte ricorrente ha domandato l'affido congiunto del figlio con esercizio disgiunto della ER responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e congiunto sulle questioni di straordinaria amministrazione. Ha, inoltre, domandato il collocamento del figlio solo in via temporanea presso l'abitazione paterna, ossia sino all'esito del proficuo svolgimento dei percorsi che i Servizi Sociali incaricati avranno disposto per lei, a modifica del decreto del Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle D'Aosta del 30.11.2023.
Il minore a far data dal dicembre 2023, in attuazione del suddetto provvedimento, è collocato presso l'abitazione paterna.
Parte resistente, invece, ha domandato l'affido esclusivo del minore con collocazione abitativa presso di sé.
7 7.1 In punto di affido, occorre premettere che, ai sensi dell'art. 337 ter c.c. “Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi…”, con la conseguenza che va valutata, prioritariamente, la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori. Di contro, ai sensi dell'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento esclusivo “qualora ritenga con provvedimento motivato che
l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi,
i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione” (cfr. Cass. civ. Sez.
I, sent. n. 30191 del 20.11.2019).
Nel caso concreto, dalla complessiva analisi delle dichiarazioni delle parti e dalle risultanze istruttorie, stante il disaccordo delle parti e la presenza di ragioni di pregiudizio rilevabili dall'esame degli atti in causa, il Tribunale ritiene congruo disporre il regime di affido esclusivo del minore al padre ER
che appare genitore in grado di assicurare il benessere del minore. Parte_2
A tale decisione si perviene alla luce delle conclusioni rassegnate nelle relazioni dei Servizi sociali di
Settimo Torinese (TO) e di Lodi (LO), che hanno dato atto di come nel corso dei vari incontri con il nucleo hanno evidenziato come il minore si sia sempre trovato bene con il padre, anche quando viveva ancora presso l'abitazione materna durante i periodi di vacanza scolastica si reca nel lodigiano ER
a casa del padre e trascorre lì le vacanze. Il minore riferisce di trovarsi bene presso la casa paterna, di avere un buon rapporto con la compagna del padre e di essere contento di avere una sorellina” (cfr. “Ist.
N. 2 dep. 18.11.2024, pagina 17” dei Servizi sociali di Settimo T.se).
La sig.ra all'udienza del 28.06.2024 ha dichiarato di essere in contatto con i Servizi sociali di Pt_1
Settimo T.se e che forse avrebbe dovuto iniziare un percorso con loro, situazione confermata dalla stessa all'udienza del 11.10.2024, alla quale ha dichiarato di non aver ben chiaro quale fosse il percorso da intraprendere.
Al contrario, gli esiti dell'indagine confermano che la sig.ra non sia allo stato in grado di Pt_1
8 mostrare una capacità genitoriale adeguata, non essendo stata costante negli impegni presi in vista di una sua ripresa, sia dal punto di vista personale, sia come genitore, finalizzata al rientro di presso il ER suo domicilio. Al riguardo i Servizi sociali di Settimo T.se, competenti per la madre, hanno riportato che
“… la signora ha difficoltà nell'assumere un ruolo autorevole con il figlio e nel dar lui regole Pt_1 basate sui bisogni della sua età; il minore, infatti, si comporta come se fosse già autonomo, gestendo i rapporti tra madre e padre e gli incontri…”. La signora è stata indirizzata dal Servizio al Centro per le
Famiglie al fine di intraprendere un percorso di consapevolezza e sostegno delle capacità genitoriali, che tuttavia la ricorrente non ha avviato, avendo invece iniziato su base volontaria a frequentare il Centro di
Salute Mentale territorialmente competente.
Nelle conclusioni gli operatori hanno sostenuto che non vi fossero le condizioni per modificare il collocamento del minore e la calendarizzazione degli incontri madre-figlio, e che per supportare al meglio parte ricorrente sarebbe stato opportuno la presa in carico della sig.ra da parte del Centro Pt_1 di Salute Mentale dell'Asl TO4 di Settimo T.se, nonostante al momento lo stesse frequentando su base volontaria, e “… l'attivazione di un percorso che sostenga la stessa nell'acquisire maggiore consapevolezza relativamente ai bisogni psico-affettivi e di cura del minore e nel potenziamento delle proprie capacità genitoriali, presso il Centro per le Famiglie di Settimo T.se…” (cfr. relazione dei Servizi sociali di Settimo T.se del 18.11.2024).
I Servizi sociali di Lodi, nella nota del 13.11.2024, hanno riscontrato le stesse criticità della figura materna riportate dai Servizi sociali piemontesi, evidenziando come “… Inutili sono stati i tentativi degli operatori di riportare la signora all'argomento oggetto dell'incontro e di rappresentare il punto di vista di poiché la madre, nuovamente, si è dimostrata più concentrata su sé stessa e sul proprio ER desiderio di rivendicazione che sui bisogni del figlio...” e che la ricorrente continuasse ad anteporre le proprie esigenze rispetto a quelle del figlio, modificando arbitrariamente i giorni degli incontri direttamente con il figlio, senza rispettare il calendario predisposto dal Servizio (cfr. relazione dei Servizi sociali di Lodi del 13.11.2024).
Di contro, il Servizio ha riferito che il resistente si è reso sempre disponibile al confronto con gli operatori circa l'andamento scolastico e le amicizie del minore (cfr. relazione dei Servizi sociali di Lodi del
13.11.2024).
In conclusione, la sig.ra non è risultata collaborante, non ha intrapreso un percorso di crescita e Pt_1 miglioramento personale e non ha accettato gli interventi di sostegno previsti in suo favore dal Servizio
Sociale incaricato.
A fronte di tali criticità, infatti, i Servizi hanno proposto anche l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità volto a sostenere la sig.ra a riconoscere e a rispondere ai bisogni specifici del figlio. Pt_1
9 Tra l'altro, dalla relazione del 18.11.2024 dei Servizi sociali di Settimo T.se è emerso che “Dai colloqui effettuai dalla scrivente con la signora emergeva una grossa difficoltà della stessa nel gestire Pt_1 tali appuntamenti, soprattutto in vista della persistente conflittualità che caratterizza il rapporto tra i due ex-coniugi”, inoltre “I due signori durante l'incontro sono apparsi ancora fortemente in conflittualità
e spesso hanno messo da parte i bisogni del minore, focalizzandosi sul conflitto tra di loro, utilizzando un linguaggio di offese reciproche” (cfr. relazione dei Servizi sociali di Settimo T.se del 18.11.2024). Per tali ragioni, anche in considerazione della persistente alta conflittualità con il padre del minore, non è possibile, allo stato, disporre un esercizio condiviso della genitorialità.
Conseguentemente, alla luce di quanto precede, il Tribunale dispone l'affido esclusivo del minore Per_2 al padre sig. compresa la facoltà di assumere in via esclusiva tutte le
[...] Parte_2 decisioni relative al figlio, incluse quelle di maggior interesse per lo stesso, relative alla sua cura, educazione e istruzione.
Il Tribunale invita la madre a proseguire il percorso di presa in carico avviato presso il Centro di Salute
Mentale di Settimo T.se, nonché ad intraprendere con sollecitudine un percorso di sostegno alla genitorialità presso il competente consultorio, al fine di ricevere adeguato supporto per la propria crescita personale e nella relazione con il figlio.
7.2 Quanto al collocamento prevalente di dalla complessiva analisi delle dichiarazioni ER delle parti e dalle risultanze istruttorie non emergono elementi utili per modificare il regime attualmente in essere.
A tale decisione il Tribunale perviene valorizzando tanto le dichiarazioni rese dalle parti alle udienze, compreso l'ascolto del minore quanto le relazioni dei Servizi sociali di Lodi e di Settimo ER
Torinese.
In primis, la sig.ra con ricorso depositato il 04.04.2024, ha dichiarato di essersi trovata in Pt_1 passato in difficoltà economiche tali da non permetterle di provvedere all'accensione del riscaldamento, di abitare in una casa di edilizia popolare con canone di € 120,00 mensili con una sola camera da letto, nella quale dorme il minore quando soggiorna da lei, mentre lei dorme sul divano letto (cfr. dichiarazione resa all'udienza del 28.06.2024 e doc. 6 “contratto di locazione”). Tale soluzione abitativa risulta con tutta evidenza non idonea ad accogliere stabilmente il minore.
Di contro il sig. sentito all'udienza del 28.06.2024 in relazione alla condizione del figlio ha Pt_2 dichiarato si è traferito da me da circa 6 mesi, da dicembre 2023, sta bene;
ha finito la seconda ER media, promosso, va a scuola a Somaglia. Si è ben integrato in classe, ha fatto amicizie, tanto che non è quasi mai a casa, fa calcio e varie attività dopo la scuola. Inizia il settimana prossima, mentre Pt_3 la settimana scorsa è rimasto a casa perché doveva fare i compiti... Sono autotrasportatore... Per accordi
10 con il mio datore di lavoro faccio trasferte che comportino al massimo una notte fuori a settimana, perché voglio stare con i bimbi. e la sorellina LI si vogliono bene, con la mia compagna si conosce ER da circa 10 anni e vanno d'accordo, è una persona di famiglia” (cfr. verbale d'udienza del 28.06.2024).
In seguito, all'udienza del 11.10.2024 il Sig. ha confermato che “ sta bene: ha iniziato Pt_2 ER calcio per l' è contento e si trova bene, ha i suoi amici sia a scuola sia fuori” (cfr. dichiarazione Per_5 resa all'udienza del 11.10.2024).
Il minore in sede di ascolto all'udienza del 16.07.2024 ha dichiarato “Il PA mi ha detto che ER sono qui per decidere dove stare. Ho 13 anni ed ho finito la seconda media, a Somaglia. Vado d'accordo con i compagni di classe, anche se ho cambiato scuola durante l'anno scolastico, per il trasferimento di dicembre 2023. Mi piace il calcio ed ho giocato a Settimo da settembre a dicembre 2023, e ora nel weekend quando vado dalla mamma perché lì conosco tutti. Qui ho un nuovo gruppo di amici, con cui mi trovo bene. Finora ho fatto una settimana di a giugno, e in agosto andrò in Emilia Romagna Pt_3 con il PA. A casa con il PA le cose vanno bene, e anche con la sorellina di 4 anni anche se è vivace
e dispettosa. Anche la compagna di PA mi piace, e comunque la conosco sin da quando ero molto piccolo, avevo un anno e otto mesi. Delle mie cose personali parlo con i miei amici, in casa parlo con PA e con la sua compagna , anche se di più con lei perché lei ha la mente un po' più aperta, ma Per_4 anche con PA parlo di tutto. PA mi dà un po' di regole, ad esempio mi dice di non tornare tardi quando esco e mi da degli orari, ma in casa mia le regole non sono pesanti, anche se in ogni caso non è un albergo…Al momento la situazione mi va bene così e sono sereno” (cfr. verbale d'udienza del
16.07.2024).
Dall'ascolto del minore si evince come il padre sia riuscito ad instaurare un rapporto di fiducia con il minore, anche attraverso la previsione di limiti da rispettare, a differenza di quanto avveniva in occasione dei soggiorni presso al madre, come riportato nella relazione dei Servizi sociali di Settimo T.se del
18.11.2024 “Inoltre, la signora riportava che il minore in oggetto, una volta arrivato sul nostro territorio, passava in autonomia la maggior parte del tempo con i propri amici, tornando a casa anche in ore molto tarde la notte e che, quindi, non passava del tempo di qualità con la madre. La signora ha Pt_1 difficoltà nell'assumere un ruolo autorevole con il figlio e nel dar lui delle regole basate sui bisogni della sua età;…” (cfr. relazione del Servizi sociali di Settimo T.se del 18.11.2024).
I Servizi Sociali di Lodi hanno valutato positivamente l'inserimento del minore nel nuovo contesto. Nella nota di aggiornamento del 13.11.2024 gli operatori hanno evidenziato che “… , durante il ER colloquio effettuato nel mese di settembre u.s., ha raccontato al Servizio di aver costruito nei mesi precedenti un senso di appartenenza al nuovo territorio di residenza, di avere fatto un po' fatica ad adattarsi i primi mesi ma di aver trovato ora un equilibrio e una serenità che valuta come molto positivi.
11 Rispetto ai primi mesi dal padre oggi il minore riferisce di non sentire più il desiderio di recarsi a Torino per i weekend poiché adesso le sue amicizie più importanti si trovano ad ” (cfr. relazione dei Parte_4
Servizi sociali di Lodi del 13.11.2024).
Risulta pertanto provato, sia dalle dichiarazioni rese dal padre che da quelle del minore, oltre che dalle relazioni dei Servii sociali, come sia ben inserito tanto nel contesto familiare quanto nel contesto ER scolastico e sociale e che, dunque, sarebbe contro il suo disporre una modifica del collocamento prevalente in essere, anche tenuto conto della rilevata inadeguatezza della soluzione abitativa materna, che nel corso del giudizio non si è concretamente attivata per reperire un'abitazione più idonea.
Alla luce di quanto precede, Tribunale conferma il collocamento prevalente di presso il padre, ER come disposto dal decreto del Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle D'Aosta del
30.11.2023.
8. Diritto di visita materno
Parte ricorrente ha domandato nelle proprie conclusioni che i Servizi sociali incaricati predisponessero, con estrema urgenza, un calendario di visite madre/minore, secondo le modalità ritenute maggiormente tutelanti per e nel pieno rispetto del diritto alla bigenitorialità del minore, volto al collocamento ER definito del figlio presso la madre.
Parte resistente ha domandato che il Tribunale disciplinasse il diritto di visita materno anche con riferimento alle vacanze estive e invernali, la previsione che la madre compatibilmente e nel rispetto delle esigenze, degli impegni e delle necessità di potesse vedere e tenere con sé il figlio a fine ER settimana alterni, prelevandolo dall'uscita di scuola il venerdì e sino alle ore 20.00 della domenica.
Gli incontri madre-figlio, in base a quanto dichiarato dalla sig.ra all'udienza del 28.06.2024, Pt_1 sono avvenuti originariamente ogni due settimane “Preciso che fino a marzo non l'ho visto, poi i Servizi sociali lodi hanno fatto il calendario delle visite e lo vedo ogni 15 giorni, nel fine settimana, vengo a prenderlo in treno e lo riporto indietro” (cfr. dichiarazione resa all'udienza del 28.06.2024).
In seguito, in base al calendario delle visite predisposto dai Servizi sociali di Lodi gli incontri si sono svolti una domenica al mese “Ho visto ieri gli assistenti sociali di Settimo Torinese… mi hanno solo consegnato il calendario delle visite con , predisposto dai SS di Lodi, che prevede incontri una ER volta al mese, di domenica, per tutta la giornata... Per me va bene vederlo una volta al mese perché il viaggio è costoso e di più non riuscirei” (cfr. dichiarazione della sig.ra ND resa all'udienza del
11.10.2024). Inoltre, le problematiche legate all'aspetto economico dei viaggi sono state ribadite anche nella relazione dei Servizi sociali di Settimo T.se del 18.11.2024 “… la signora ha espresso la Pt_1 sua difficoltà economica nel potersi recare presso il territorio del minore…” (cfr. relazione dei Servizi sociali di Settimo T.se del 18.11.2024).
12 D'altro canto, il viaggio risulta anche stancante per il minore, tanto che nella nota di aggiornamento dei
Servizi sociali di Lodi del 13.11.2024 in riferimento ad un incontro di settembre con hanno ER sottolineato che “… il viaggio risulta per lui molto faticoso e in ragione del desiderio che la relazione con la mamma possa essere di reale partecipazione della stessa alla sua quotidianità. chiede che ER possa essere la madre a recarsi a Orio Litta e prendere parte alle sue partite di calcio e conoscere i luoghi che lui frequenta;
mantiene comunque il desiderio di recarsi a Settimo Torinese nelle vacanze per incontrare i vecchi compagni di scuola…” (cfr. relazione dei Servizi sociali di Lodi del 13.11.2024), e che quindi il minore preferisce che sia la madre a recarsi da lui, anche per renderla maggiormente partecipe della sua quotidianità.
Dunque, dato che le visite così come predisposte dai Servizi sociali di Lodi appaiono svolgersi con modalità e tempistiche riportate come soddisfacenti sia la madre sia dal il figlio, il Tribunale dispone in questa sede che le visite avvengano una domenica al mese dalle ore 9.00 alle ore 20.00, quando la sig.ra si recherà presso Orio Litta per vedere e tenere con sé il minore. Pt_1
Per ciò che attiene alle telefonate che intercorrono tra il minore e la ricorrente, la sig.ra ND all'udienza del 28.06.2024 ha dichiarato “sento una o due volte alla settimana, cerco di non ER stressarlo, ha il suo telefono…” (cfr. dichiarazione resa all'udienza del 28.06.2024). In seguito, il minore ha dichiarato “Sento la mamma tutti i giorni, mi chiama più lei sul mio telefono perché io sono quasi sempre fuori in estate, ad esempio con gli amici vado all'oratorio a giocare e facciamo un giretto. Con mamma facciamo sia chiamate sia videochiamate” (cfr. dichiarazione resa all'udienza del 16.07.2024).
Inoltre, la ricorrente all'udienza del 11.10.2024 ha dichiarato “Riesco a sentire quasi ER quotidianamente al telefono, ma sono contatti un po' sbrigativi perché lui non ama stare al telefono” (cfr. dichiarazione resa all'udienza del 11.10.2024).
In base alle dichiarazioni rese dalla madre e dal figlio, atteso l'ottimo rapporto tra i due e la necessità che entrambi possano essere messi nella condizione di condividere quotidianamente i rispettivi vissuti, il
Tribunale dispone che la madre possa sentire il figlio tramite chiamata o videochiamata quotidianamente dopo le ore 19.00.
13 Infine, sia il padre che la madre concordano sulla possibilità che il minore trascorra dei periodi prolungati presso l'abitazione materna. Al riguardo, il sig. all'udienza del 28.06.2024 ha dichiarato “È stato Pt_2 dalla mamma per due settimane a giugno, è tornato contento, io lo vedo sereno” (cfr. dichiarazione resa all'udienza del 28.06.2024) ed all'udienza dell'11.10.2024 ha poi confermato “Non ho nulla in contrario ad aumentare il periodo di permanenza di presso la mamma durante le vacanze natalizie, purchè ER lei lo segua nei compiti che avrà da svolgere” (cfr. dichiarazione resa all'udienza del 11.10.2024).
All'udienza del 16.07.2024 il minore ha dichiarato “Sono stato da lei [la mamma n.d.r] a Settimo un paio di settimane in giugno e sono stato bene, ho incontrato i miei amici e siamo andati tutti insieme in piscina, anche con la mamma;
quando vado da lei facciamo le cose insieme, a volte mangiamo fuori io e lei e i miei amici con i loro genitori. A casa della mamma ho la mia camera e oggi dopo l'udienza vado con lei
a Settimo per una settimana, poi lei mi riporta qui in treno” (cfr. verbale udienza del 16.07.2024).
Pertanto, per ciò che attiene il periodo di permanenza del minore presso la madre, stante l'accordo delle parti, si dispone che la madre possa vedere e tenere con sé il minore almeno una domenica al mese, recandosi lei stessa a Orio Litta, dalle ore 9.00 alle ore 20.00; durante la settimana la madre potrà sentire quotidianamente il figlio mediante telefonata o videochiamata, alle ore 19.00; durante il periodo ER estivo di sospensione della frequenza scolastica, la madre potrà vedere e tenere presso di sé il figlio per
3 settimane anche non consecutive, da concordare con il padre entro il 31 maggio di ciascun anno;
durante il periodo natalizio di sospensione della frequenza scolastica, la madre potrà tenere il minore presso di sé, ad anni alterni, la settimana dal 22.12 al 29.12 e la settimana dal 30.12 al 06.01; il minore trascorrerà ogni altra festività e ponte ad anni alterni con ciascun genitore.
8.3 A tutela del diritto di alla bigenitorialità, viene disposto che i Servizi Sociali territorialmente ER competenti per il minore e per la madre, mediante opportuno coordinamento, effettuino il monitoraggio dell'andamento delle visite materne, mediante colloqui periodici con gli interessati e con il padre, di cui relazioneranno il Tribunale ogni sei mesi nell'ambito del procedimento di vigilanza.
9. Sul contributo al mantenimento di ER
Parte ricorrente ha domandato, in caso di collocamento del minore presso di sé, di porre a carico del padre un contributo al mantenimento per il figlio minore pari ad € 400,00 al mese, con riserva di rideterminare l'importo a seguito delle opportune verifiche circa l'effettiva capacità economica del sig.
Per ciò che attiene alle spese straordinarie, la parte ha domandato la conferma di quanto già Pt_2 concordato dalle parti all'udienza del 26.11.2024, ossia il versamento del 30% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ludico-sportive e ricreative del minore, previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate;
oltre alla percezione in misura del 50% dell'assegno unico per i figli a carico.
14 Di contro, il resistente si è dichiarato disponibile a mantenere integralmente in via diretta il figlio, domandando che la sig.ra sia onerata del 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal Pt_1
SSN, scolastiche, ludico-sportive e ricreative del minore, previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate.
Tanto premesso, per la pronuncia in ordine al contributo al mantenimento, occorre preliminarmente esaminare le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti.
La sig.ra ha dichiarato di lavorare come OSS e di aver guadagnato nel mese di marzo 2024 € Pt_1
550,00 e di aver lavorato in precedenza in una struttura (cfr. dichiarazione resa all'udienza del
28.06.2024); in seguito, ha dichiarato di lavorare come colf e di guadagnare € 337,00 al mese (cfr. dichiarazione resa all'udienza dell'11.10.2024). Dagli estratti conto depositati in data 12.07.2024 (cfr. doc. 9 “ND estratti conto”) risultano accrediti mensili per circa € 400,00 provenienti da CP_2
” da un minimo di € 187,64 ad un massimo di € 829,84 tra 2019 e il 2022, oltre al versamento
[...] mensile di € 150,00 da parte resistente quale contributo al mantenimento per il minore, per il periodo in cui era collocato presso di lei. Tuttavia, non sono state prodotte certificazioni reddituali ER aggiornate.
Il sig. ha allegato e documentato di lavorare come autotrasportatore, di percepire una retribuzione Pt_2 media mensile di circa €2.400–2.500,00 (cfr. dichiarazione resa all'udienza del 28.06.2024) e di aver guadagnato nel 2021 € 23.549,05 (cfr. doc. depositata in data 08.07.2024 “certificazione unica 2022
(redditi 2021)”, nel 2022 € 24.271,90 (doc. “certificazione unica 2023 (redditi 2022)”), nel 2023 €
8.890,39 (doc. “certificazione unica 2024 (redditi 2023)”). Egli è inoltre proprietario esclusivo della casa in cui abita con la compagna (che lavora presso DHL e percepisce una retribuzione di € CP_3
1.500,00), e la figlia minore LI, di 4 anni. La casa è gravata da mutuo, con rata mensile di € 320,00.
Il resistente ha altresì dichiarato di percepire la quota del 50% dell'assegno unico per i figli a carico in misura di € 25,00 (cfr. dichiarazione resa all'udienza del 11.10.2024).
Tenuto conto dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, e della rinuncia da parte del resistente al contributo al mantenimento del figlio da parte della sig.ra in considerazione della Pt_1 sua disponibilità a farsi integralmente carico del mantenimento ordinario del figlio, il Tribunale dispone il mantenimento diretto del minore da parte del padre e che le spese straordinarie, da determinarsi secondo il Protocollo in suo presso la Corte d'Appello di Milano, debbano essere ripartite tra le parti in ragione del 50% ciascuna.
Inoltre, il sig. a fronte del disposto affidamento esclusivo del minore e in qualità di genitore Pt_2 prevalentemente collocatario dello stesso ha facoltà ex lege di richiedere ed ottenere il 100% dell'assegno unico per i figli e, dunque, ad incassare direttamente anche la quota di pertinenza materna.
15 10. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste integralmente a carico della ricorrente sig.ra e sono liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. Pt_1
147/2022, per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa, tenuto conto dell'attività difensiva svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così decide:
- dato atto che con sentenza non definitiva n. 682/2024 del 10.09.2024, pubblicata il 03.10.2024, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti
[...]
e Pt_1 Parte_2
1) dispone l'affido esclusivo del figlio minore al Sig. con ER Parte_2
collocamento prevalente presso di lui;
2) dispone che la madre possa vedere e tenere con sé il minore almeno una domenica al mese, dalle ore 9.00 alle ore 20.00, recandosi lei stessa a Orio Litta;
durante la settimana la madre potrà sentire quotidianamente il figlio mediante telefonata o videochiamata, alle ore 19.00; ER
durante il periodo estivo di sospensione della frequenza scolastica, la madre potrà vedere e tenere presso di sé il figlio per 3 settimane anche non consecutive, da concordare con il padre entro il
31 maggio di ciascun anno;
durante il periodo natalizio di sospensione della frequenza scolastica, la madre potrà tenere il minore presso di sé, ad anni alterni, la settimana dal 22.12 al 29.12 e la settimana dal 30.12 al 06.01; il minore trascorrerà ogni altra festività e ponte ad anni alterni con ciascun genitore;
3) invita la sig.ra a proseguire il percorso di presa in carico avviato presso il Centro Parte_1
di Salute Mentale di Settimo T.se, nonché ad intraprendere con sollecitudine un percorso di sostegno alla genitorialità presso il competente consultorio, al fine di ricevere adeguato supporto per la propria crescita personale e nella relazione con il figlio;
4) dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti per il figlio (Comune di Lodi) e per la madre (Comune di Settimo T.se) procedano, mediante opportuno coordinamento, al monitoraggio dell'andamento delle visite materne, mediante colloqui periodici con gli interessati e con il padre, di cui relazioneranno il Tribunale ogni sei mesi nell'ambito del procedimento di vigilanza;
5) dispone che il padre mantenga in via diretta il figlio e che le parti concorrano in ragione ER
del 50% ciascuna alle spese straordinarie da determinarsi secondo il Protocollo in uso presso la
Corte d'Appello di Milano;
16 6) dispone che l'assegno unico per i minori a carico sia percepito interamente dal sig. in Pt_2 ragione dell'affidamento esclusivo del figlio ER
7) condanna parte ricorrente ND alla rifusione delle spese di lite in favore di parte resistente che liquida in € 3.809,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% per spese Pt_2
generali, IVA e CPA;
8) dispone la trasmissione del fascicolo al Giudice Tutelare in sede per l'apertura della vigilanza.
Così deciso in Lodi, nella camera di consiglio del 11.03.2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
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