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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/07/2025, n. 4724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4724 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
La Corte composta dai magistrati:
dott.ssa Anna Maria Pagliari Presidente
dott. Alberto Tilocca Consigliere
dott.ssa Cecilia Cavaceppi Consigliere relatore riunita in camera di consiglio del 17.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello iscritto al N.R.G. 1085/2023 riservato in decisione alla udienza del 26.6.2025 trattata con modalità cartolari
TRA
nato il [...] in [...], c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Vittoria Longo, per procura allegata telematicamente all'atto di appello, con indirizzo P.E.C.:
Email_1
– appellante.
E
(c.f. ), in persona del Ministro p.t. e la Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Prefetto p.t., entrambi elettivamente domiciliati Controparte_2 come per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con indirizzo P.E.C.:
Email_2
– appellati contumaci.
E
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma
- intervenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
nato in [...] il [...] con atto notificato il 27.02.2023 e Parte_1 depositato in in pari data, ha citato in giudizio davanti a questa Corte di appello, per l'udienza di prima comparizione del 5-06-2023, il in Controparte_1 persona del p.t., e la , in persona del Prefetto p.t. CP_3 Controparte_2 chiedendo la riforma dell'ordinanza, pronunciata ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., dal Tribunale di Roma, Sezione Diritti della Persona e Immigrazione in data 21-02- 2023.
Con detta ordinanza, comunicata dalla Cancelleria il 23-02-2023, il Tribunale rigettava integralmente la domanda proposta dall'odierno appellante.
La Procura generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'impugnazione con atto di intervento del 20-03-2023; non si sono costituiti, invece, il e la di cui va, pertanto, Controparte_1 Controparte_2 dichiarata la contumacia.
La Corte ha riservato la decisione all'udienza del 26-06-2025 tenuta con modalità cartolari, assegnando alla parte il termine ridotto di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali, avvenuto il 15 luglio u.s. ha proposto ricorso innanzi al Tribunale avverso il decreto con Parte_1 cui la Prefettura di Latina, in data 30 marzo 2022, respingeva la sua domanda di nulla osta per ricongiungimento familiare con la moglie.
Come si evince dalla documentazione in atti, la emetteva il rigetto n. CP_2 prot. 14072 del 1/3/2022, confermato anche successivamente con provvedimento del 30.3.2022 (all.2), evidenziando come la comunicazione di cessione per ospitalità del fabbricato valida ai fini della pubblica sicurezza non consentisse, tuttavia, per mancanza dei dati catastali, di verificare anche l'idoneità alloggiativa, il numero di abitanti nell'alloggio, la validità e tutela contrattuale dell'intestatario. Pertanto la rigetta va la richiesta di rilascio così confermando il CP_2 preavviso di rigetto del 4/2/2022.
Anche il Tribunale di Roma adito rigettava il ricorso proposto avverso il menzionato diniego evidenziando il difetto della prova dell'idoneità dell'alloggio sotto il profilo, in particolare, della prova della durata della cessione per ospitalità del fabbricato.
Avverso la predetta decisione parte appellante ha proposto impugnazione.
Con unico motivo di appello si duole della errata valutazione, Parte_1 da parte del Giudice di prime cure, della documentazione versata in atti evidenziando, da un lato, come nella dichiarazione di cessazione per ospitalità del fabbricato, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, fosse indicata la durata della cessione – dal 3.11.2021 al 3.11.2023; dall'altro, che in base alla citata circolare del Ministero dell'Interno, la prova della disponibilità dell'alloggio, in caso di comodato, potesse essere fornita anche mediante la dichiarazione di cessione per ospitalità del fabbricato redatta dal suo titolare e non necessariamente mediante un contratto scritto ad probationem.
pag. 2/4 Concludeva parte appellante per l'accoglimento dell'appello e per l'effetto per ordinare alla il rilascio del nulla osta al ricongiungimento Controparte_2 familiare con la moglie.
Occorre osservare che in tema di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare che, come noto, è procedimento complesso a formazione progressiva, compete in particolare allo Sportello Unico per l'Immigrazione, ai fini del rilascio del nulla osta preventivo la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 29 comma 3 d.lgs. 286/1998 e dal suo regolamento di attuazione, il d.P.R. 394/1999, all'art. 6 lett. a), b) e c).
Analogo accertamento circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge deve essere compiuta in sede giurisdizionale dal giudice ordinario, cui è devoluta la cognizione della materia vertendo la stessa sul diritto soggettivo della persona all'unità della famiglia, giacché il presente non è un giudizio a contenuto impugnatorio ma a contenuto sostanziale volto all'accertamento del bene della vita richiesto e, nella specie, del diritto all'unità familiare (cfr. Cass. 4948/2013).
Orbene ritiene questa Corte che anche nell'ipotesi in cui la dichiarazione di cessione per ospitalità del fabbricato, peraltro riportante per tabulas la durata della cessione stessa dal 3.11.2021 al 2.11.2023, possa essere considerata documento idoneo ai fini della prova della disponibilità di un alloggio (d'altronde nell'ipotesi di comodato la del Parte_2
depositata in atti dall'appellante prevede che la Controparte_1 dichiarazione di cessione per ospitalità del fabbricato sia alternativa al contratto di comodato, come conferma l'uso della disgiuntiva “o”) essa non sia tuttavia sufficiente ai fini del rilascio del nulla osta richiesto difettando agli atti la prova della sussistenza, all'attualità, degli altri presupposti richiesti dalla legge per il rilascio dell'invocato nulla osta.
Stabilisce, infatti, l'art. 29 comma 3 del d.lgs. 286/1998, per quel che interessa nel caso in esame, che “Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:
a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali previa verifica del numero degli occupanti dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;
b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo
pag. 3/4 annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;
b-bis) (… non rilevante nel caso in esame).
Il regolamento di attuazione (d.P.R. 394/1994) specifica poi all'art. 6 che la domanda dell'interessato deve essere corredata dalla copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno, dalla documentazione attestante la disponibilità di un reddito richiamando sul punto la normativa primaria di cui all'art. 29 comma 3 lett.b) e la disponibilità di un alloggio. A tal fine prescrive il regolamento che l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, documentazione attestante i rapporti di parentela, la minore età e lo stato di famiglia.
Dunque, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, ritiene questa Corte difettare la prova dell'idoneità abitativa, accertata dai competenti uffici comunali ovvero il certificato di idoneità igienico sanitaria, rilasciato dalla ASL competente, dell'alloggio di cui l'appellante avrebbe avuto la disponibilità, peraltro al momento spirata essendo detta disponibilità scaduta il 2.11.2023; né è dato sapere se l'appellante soddisfi i requisiti reddituali previsti dall'art. 29 comma 3 lett. b) T.U.I. ai fini del rilascio del provvedimento richiesto.
D'altronde nulla su questi profili è stato neppure dedotto dall'appellante nel presente grado di giudizio benché fosse suo onere dare la prova della sussistenza o comunque della permanenza dei requisiti stabiliti dalla legge per il rilascio del nulla osta vertendo il presente sull'accertamento del diritto richiesto e non, per contro, sulla legittimità del provvedimento di diniego non avendo il giudizio natura impugnatoria.
La domanda di rilascio di nulla osta va, pertanto, rigettata.
Nulla per le spese attesa la mancata costituzione di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello.
Nulla per le spese.
Così deciso alla camera di consiglio del 17.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Cecilia Cavaceppi Anna Maria Pagliari
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
La Corte composta dai magistrati:
dott.ssa Anna Maria Pagliari Presidente
dott. Alberto Tilocca Consigliere
dott.ssa Cecilia Cavaceppi Consigliere relatore riunita in camera di consiglio del 17.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello iscritto al N.R.G. 1085/2023 riservato in decisione alla udienza del 26.6.2025 trattata con modalità cartolari
TRA
nato il [...] in [...], c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Vittoria Longo, per procura allegata telematicamente all'atto di appello, con indirizzo P.E.C.:
Email_1
– appellante.
E
(c.f. ), in persona del Ministro p.t. e la Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Prefetto p.t., entrambi elettivamente domiciliati Controparte_2 come per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con indirizzo P.E.C.:
Email_2
– appellati contumaci.
E
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma
- intervenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
nato in [...] il [...] con atto notificato il 27.02.2023 e Parte_1 depositato in in pari data, ha citato in giudizio davanti a questa Corte di appello, per l'udienza di prima comparizione del 5-06-2023, il in Controparte_1 persona del p.t., e la , in persona del Prefetto p.t. CP_3 Controparte_2 chiedendo la riforma dell'ordinanza, pronunciata ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., dal Tribunale di Roma, Sezione Diritti della Persona e Immigrazione in data 21-02- 2023.
Con detta ordinanza, comunicata dalla Cancelleria il 23-02-2023, il Tribunale rigettava integralmente la domanda proposta dall'odierno appellante.
La Procura generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'impugnazione con atto di intervento del 20-03-2023; non si sono costituiti, invece, il e la di cui va, pertanto, Controparte_1 Controparte_2 dichiarata la contumacia.
La Corte ha riservato la decisione all'udienza del 26-06-2025 tenuta con modalità cartolari, assegnando alla parte il termine ridotto di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali, avvenuto il 15 luglio u.s. ha proposto ricorso innanzi al Tribunale avverso il decreto con Parte_1 cui la Prefettura di Latina, in data 30 marzo 2022, respingeva la sua domanda di nulla osta per ricongiungimento familiare con la moglie.
Come si evince dalla documentazione in atti, la emetteva il rigetto n. CP_2 prot. 14072 del 1/3/2022, confermato anche successivamente con provvedimento del 30.3.2022 (all.2), evidenziando come la comunicazione di cessione per ospitalità del fabbricato valida ai fini della pubblica sicurezza non consentisse, tuttavia, per mancanza dei dati catastali, di verificare anche l'idoneità alloggiativa, il numero di abitanti nell'alloggio, la validità e tutela contrattuale dell'intestatario. Pertanto la rigetta va la richiesta di rilascio così confermando il CP_2 preavviso di rigetto del 4/2/2022.
Anche il Tribunale di Roma adito rigettava il ricorso proposto avverso il menzionato diniego evidenziando il difetto della prova dell'idoneità dell'alloggio sotto il profilo, in particolare, della prova della durata della cessione per ospitalità del fabbricato.
Avverso la predetta decisione parte appellante ha proposto impugnazione.
Con unico motivo di appello si duole della errata valutazione, Parte_1 da parte del Giudice di prime cure, della documentazione versata in atti evidenziando, da un lato, come nella dichiarazione di cessazione per ospitalità del fabbricato, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, fosse indicata la durata della cessione – dal 3.11.2021 al 3.11.2023; dall'altro, che in base alla citata circolare del Ministero dell'Interno, la prova della disponibilità dell'alloggio, in caso di comodato, potesse essere fornita anche mediante la dichiarazione di cessione per ospitalità del fabbricato redatta dal suo titolare e non necessariamente mediante un contratto scritto ad probationem.
pag. 2/4 Concludeva parte appellante per l'accoglimento dell'appello e per l'effetto per ordinare alla il rilascio del nulla osta al ricongiungimento Controparte_2 familiare con la moglie.
Occorre osservare che in tema di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare che, come noto, è procedimento complesso a formazione progressiva, compete in particolare allo Sportello Unico per l'Immigrazione, ai fini del rilascio del nulla osta preventivo la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 29 comma 3 d.lgs. 286/1998 e dal suo regolamento di attuazione, il d.P.R. 394/1999, all'art. 6 lett. a), b) e c).
Analogo accertamento circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge deve essere compiuta in sede giurisdizionale dal giudice ordinario, cui è devoluta la cognizione della materia vertendo la stessa sul diritto soggettivo della persona all'unità della famiglia, giacché il presente non è un giudizio a contenuto impugnatorio ma a contenuto sostanziale volto all'accertamento del bene della vita richiesto e, nella specie, del diritto all'unità familiare (cfr. Cass. 4948/2013).
Orbene ritiene questa Corte che anche nell'ipotesi in cui la dichiarazione di cessione per ospitalità del fabbricato, peraltro riportante per tabulas la durata della cessione stessa dal 3.11.2021 al 2.11.2023, possa essere considerata documento idoneo ai fini della prova della disponibilità di un alloggio (d'altronde nell'ipotesi di comodato la del Parte_2
depositata in atti dall'appellante prevede che la Controparte_1 dichiarazione di cessione per ospitalità del fabbricato sia alternativa al contratto di comodato, come conferma l'uso della disgiuntiva “o”) essa non sia tuttavia sufficiente ai fini del rilascio del nulla osta richiesto difettando agli atti la prova della sussistenza, all'attualità, degli altri presupposti richiesti dalla legge per il rilascio dell'invocato nulla osta.
Stabilisce, infatti, l'art. 29 comma 3 del d.lgs. 286/1998, per quel che interessa nel caso in esame, che “Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:
a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali previa verifica del numero degli occupanti dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;
b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo
pag. 3/4 annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;
b-bis) (… non rilevante nel caso in esame).
Il regolamento di attuazione (d.P.R. 394/1994) specifica poi all'art. 6 che la domanda dell'interessato deve essere corredata dalla copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno, dalla documentazione attestante la disponibilità di un reddito richiamando sul punto la normativa primaria di cui all'art. 29 comma 3 lett.b) e la disponibilità di un alloggio. A tal fine prescrive il regolamento che l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, documentazione attestante i rapporti di parentela, la minore età e lo stato di famiglia.
Dunque, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, ritiene questa Corte difettare la prova dell'idoneità abitativa, accertata dai competenti uffici comunali ovvero il certificato di idoneità igienico sanitaria, rilasciato dalla ASL competente, dell'alloggio di cui l'appellante avrebbe avuto la disponibilità, peraltro al momento spirata essendo detta disponibilità scaduta il 2.11.2023; né è dato sapere se l'appellante soddisfi i requisiti reddituali previsti dall'art. 29 comma 3 lett. b) T.U.I. ai fini del rilascio del provvedimento richiesto.
D'altronde nulla su questi profili è stato neppure dedotto dall'appellante nel presente grado di giudizio benché fosse suo onere dare la prova della sussistenza o comunque della permanenza dei requisiti stabiliti dalla legge per il rilascio del nulla osta vertendo il presente sull'accertamento del diritto richiesto e non, per contro, sulla legittimità del provvedimento di diniego non avendo il giudizio natura impugnatoria.
La domanda di rilascio di nulla osta va, pertanto, rigettata.
Nulla per le spese attesa la mancata costituzione di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello.
Nulla per le spese.
Così deciso alla camera di consiglio del 17.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Cecilia Cavaceppi Anna Maria Pagliari
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