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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 480/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LA BROCCA VINCENZO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3285/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate Riscossione - 13756881002
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250004141745000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5955/2025 depositato il 04/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG. Nr. 3285/2025 depositato telematicamente, il sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 100 2025 0004141745 000, notificata in data 07.05.2025, di euro 265,47, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione Salerno a seguito del ruolo emesso dalla Regione Campania UOD Tasse Automobilistiche regionali, per omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2019, chiedendone l'annullamento.
A motivi deduce
Nullità della cartella di pagamento per intervenuta prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione Salerno, non si è costituita in giudizio.
La Regione Campania, si è costituita in giudizio, con proprie controdeduzioni eccependo l'inammissibilità del ricorso e la relativa domanda di prescrizione, in quanto l'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato entro il termine triennale di cui al D L n. 953/82.
Chiede il rigetto del ricorso nel merito perché infondato, e la conferma della legittimità degli atti emessi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Verificate la tempestività dell'impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La Corte osserva che il caso in esame riguarda la notifica di una cartella di pagamento, avvenuta in data
07.05.2025, emessa dall'Agenzia Delle Entrate Riscossione di Salerno, in relazione ad un ruolo emesso nel
2025 dalla Regione Campania UOD Tasse Automobilistiche Regionali, per somme dovute per tasse auto per l'anno 2019, cartella emessa a seguito del mancato pagamento dell'avviso di accertamento n.
964018168533, asseritamente notificato in data 26.07.2022.
Il ricorrente con i motivi addotti eccepisce la mancata notifica del suddetto avviso di accertamento n.
964018168533, atto prodromico della impugnata cartella, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti in esso riportati.
L'omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2019, apre la strada all'accertamento, che deve essere notificato entro la fine del terzo anno successivo, a quello del mancato pagamento, nel caso di specie,
l'accertamento avrebbe dovuto essere notificato entro il 31 dicembre 2022, ricordando che l'Ente impositore,
è il responsabile della regolarità del procedimento di formazione della pretesa ascritta al contribuente.
La Corte osserva che la Regione Campania, si è regolarmente costituita in giudizio, depositando agli atti di causa la prova dell'effettiva e regolare notifica del suddetto avviso di accertamento, effettuata a mezzo raccomandata in data 26.07.2023, quindi regolarmente entro i termini del triennio.
Pertanto, la tassa automobilistica, anno 2019, di cui all'impugnata cartella di pagamento, è dovuta in quanto non risulta essere prescritta, essendo l'avviso di accertamento essere stato regolarmente e tempestivamente notificato nei termini previsti dalla legge.
La Corte quindi, rigetta il ricorso e per l'effetto conferma la legittimità della cartella di pagamento n. 100 2025
0004141745 000.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Salerno Sezione 03, in composizione monocratica rigetta il ricorso e per l'effetto conferma la cartella di pagamento n. 100 2025 00041417 45 000.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 100,00 oltre oneri se dovuti, in favore della Regione Campania, parte resistente. Cosi deciso in Salerno, 03/12/2025. Il
Presidente Dott. Vincenzo La Brocca
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LA BROCCA VINCENZO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3285/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate Riscossione - 13756881002
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250004141745000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5955/2025 depositato il 04/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG. Nr. 3285/2025 depositato telematicamente, il sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 100 2025 0004141745 000, notificata in data 07.05.2025, di euro 265,47, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione Salerno a seguito del ruolo emesso dalla Regione Campania UOD Tasse Automobilistiche regionali, per omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2019, chiedendone l'annullamento.
A motivi deduce
Nullità della cartella di pagamento per intervenuta prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione Salerno, non si è costituita in giudizio.
La Regione Campania, si è costituita in giudizio, con proprie controdeduzioni eccependo l'inammissibilità del ricorso e la relativa domanda di prescrizione, in quanto l'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato entro il termine triennale di cui al D L n. 953/82.
Chiede il rigetto del ricorso nel merito perché infondato, e la conferma della legittimità degli atti emessi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Verificate la tempestività dell'impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La Corte osserva che il caso in esame riguarda la notifica di una cartella di pagamento, avvenuta in data
07.05.2025, emessa dall'Agenzia Delle Entrate Riscossione di Salerno, in relazione ad un ruolo emesso nel
2025 dalla Regione Campania UOD Tasse Automobilistiche Regionali, per somme dovute per tasse auto per l'anno 2019, cartella emessa a seguito del mancato pagamento dell'avviso di accertamento n.
964018168533, asseritamente notificato in data 26.07.2022.
Il ricorrente con i motivi addotti eccepisce la mancata notifica del suddetto avviso di accertamento n.
964018168533, atto prodromico della impugnata cartella, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti in esso riportati.
L'omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2019, apre la strada all'accertamento, che deve essere notificato entro la fine del terzo anno successivo, a quello del mancato pagamento, nel caso di specie,
l'accertamento avrebbe dovuto essere notificato entro il 31 dicembre 2022, ricordando che l'Ente impositore,
è il responsabile della regolarità del procedimento di formazione della pretesa ascritta al contribuente.
La Corte osserva che la Regione Campania, si è regolarmente costituita in giudizio, depositando agli atti di causa la prova dell'effettiva e regolare notifica del suddetto avviso di accertamento, effettuata a mezzo raccomandata in data 26.07.2023, quindi regolarmente entro i termini del triennio.
Pertanto, la tassa automobilistica, anno 2019, di cui all'impugnata cartella di pagamento, è dovuta in quanto non risulta essere prescritta, essendo l'avviso di accertamento essere stato regolarmente e tempestivamente notificato nei termini previsti dalla legge.
La Corte quindi, rigetta il ricorso e per l'effetto conferma la legittimità della cartella di pagamento n. 100 2025
0004141745 000.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Salerno Sezione 03, in composizione monocratica rigetta il ricorso e per l'effetto conferma la cartella di pagamento n. 100 2025 00041417 45 000.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 100,00 oltre oneri se dovuti, in favore della Regione Campania, parte resistente. Cosi deciso in Salerno, 03/12/2025. Il
Presidente Dott. Vincenzo La Brocca