Articolo 15 della Legge 22 ottobre 1961, n. 1143
Articolo 14Articolo 16
Versione
23 novembre 1961
Art. 15.
Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, le promozioni ad archivista" capo, o qualifiche equiparate, possono essere conferite anche in soprannumero nel limite del 27 per cento per cento dei posti complessivi delle dotazioni organiche di primo archivista ed archivista capo, o qualifiche equiparate, computando per posto intero la, frazione di posto.
La percentuale di cui al comma precedente e' ripartita nel modo seguente:
non piu' del 190 per cento nel primo anno;
non piu' del 9 per cento nel secondo anno;
l'8 per cento nel terzo anno.
I posti attribuiti in soprannumero non utilizzati in ciascuno dei primi due anni di applicazione della presente legge sono conferiti negli anni successivi e, comunque, non oltre il terzo anno.
Entrata in vigore il 23 novembre 1961